Fotovoltaico: più semplificazione con il modello unico

Fotovoltaico semplificazione modello unico
Il decreto del ministero della Transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 29 riguarda la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW

Fotovoltaico: più semplificazione con il modello unico allegato al decreto del ministero della Transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297. In particolare, il provvedimento, pubblicato sul sito del dicastero, riguarda la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

Nel decreto sono fissati:

  • i requisiti degli impianti che possono beneficiare del modello unico;
  • le tipologie escluse;
  • la modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con il modello unico;
  • i compiti dei soggetti interessati.

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Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297; l'allegato (modello unico) è riportato in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e, in particolare, gli articoli 6 e 7-bis;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28/2011, al comma 11, nel prevedere che Regioni e Province autonome possano estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fa espressamente salvo, tra l’altro, quanto disposto dall’articolo 7-bis, comma 5, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il citato articolo 7-bis prevede:

-  al comma 1 che, dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione di cui all’articolo 6, comma 11 e la comunicazione per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dall’articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico che, approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (ora “Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”, nel seguito: “ARERA”), sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: “GSE”);

-  ai commi 2, 3 e 4, i contenuti del modello unico e i principali compiti del soggetto richiedente e dei soggetti destinatari;

-  al comma 5, che “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti  urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, adottato in attuazione del sopra citato articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 25, comma 3, lettere a), la quale prevede che con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 è possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e b), ai sensi della quale il campo di applicazione del sopracitato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW;

VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 128/2022/R/efr del 29 marzo 2022, che dà attuazione alla previsione di cui al sopra riportato articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 199/2021, apportando modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e, in particolare, l’articolo 10, il quale dispone che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, in attuazione del sopra richiamato articolo 10 del decreto- legge n. 17/2022, le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, aggiornare lo schema di modello unico;
ACQUISITO il concerto del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, espresso con nota  del 27 luglio 2022;

Decreta

Art. 1 

(Finalità e oggetto) 

1. Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 157 dello stesso. Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 28/2011, rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

3. Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui al comma 1 è approvato il modello unico di cui all’Allegato 1 (nel seguito: “Modello Unico”). L’Allegato 1 è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori. Il Modello Unico reca almeno le seguenti informazioni:

a)  i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel seguito: “soggetto richiedente”), l’indirizzo dell'immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento;

b)  la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore;

c)  i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione di cui al comma 1.

 

Art. 2 

(Campo di applicazione del Modello Unico) 

1. Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui all’articolo 1, comma 1, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

a)  ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a);

b)  aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. Ai fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt;

c)  per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.

 

Art. 3 

(Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con Modello Unico) 

1. Il soggetto richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico.

2. Il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico.

3. In fase di presentazione della parte I del Modello Unico e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA.

4. Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA, verifica che:
a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
b) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA.

5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

a) inviare copia del Modello Unico al Comune;
b) caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”);
c) inviare copia del Modello Unico al GSE;
d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da ARERA ai sensi dell’articolo 4;
e) inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente;
f) inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA.

7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni. In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5.

8. Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico.

9. In fase di presentazione della parte II del Modello Unico, il soggetto richiedente prende visione e accetta:

a) il regolamento di esercizio;
b) il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

10. A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:
a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato;
c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;
d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

11. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

Art. 4 

(Compiti dei soggetti interessati) 

1. In attuazione dell’articolo 3, i gestori di rete aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l’interoperabilità con gli altri soggetti interessati, secondo modalità e tempistiche definite da ARERA ai sensi del comma 3.

2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico.

3. L’ARERA dà attuazione al presente decreto completando il contenuto informativo del Modello Unico dei dati di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c), al fine di permettere la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, nonché definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione mediante l’utilizzo del Modello Unico stesso. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA:

a)  aggiorna i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori per la connessione degli impianti di produzione che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello Unico ulteriori rispetto alla fattispecie dei lavori semplici;

b)  definisce un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b). L'importo del corrispettivo e le eventuali rate di cui è composto sono determinati in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività. Nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, su richiesta del richiedente, il corrispettivo può essere addebitato in due rate: la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori;

c) aggiorna, anche avvalendosi del GSE, le informazioni e la documentazione strettamente necessarie in aggiunta a quelle già previste dal Modello Unico per le attività di propria competenza.

4. Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente stesso durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui si rivolge per le varie evenienze che possono realizzarsi nel corso della vita dell’impianto.

 

Art. 5 

(Disposizioni transitorie)

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 continua ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti dell’ARERA di cui all’articolo 4, comma 3.

 

Art. 6 

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto, di cui l’Allegato 1 costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

 

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