Gas naturale: i contributi per le imprese di autotrasporto

Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022

Gas naturale: i contributi per le imprese di autotrasporto sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023, n. 44).

Le risorse, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, sono assegnate nelle misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2022 

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale per lo sviluppo di  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali - Anno 2022. (23A01044) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023, n. 44)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

e con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante:  «Misure

urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del

gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il

rilancio delle politiche industriali» e,  in  particolare,  l'art.  6

comma 5, ai sensi del quale,  «alle  imprese  aventi  sede  legale  o

stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e  di

trasporto delle merci in  conto  terzi  con  mezzi  di  trasporto  ad

elevata  sostenibilita'  ad  alimentazione   alternativa   a   metano

liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite  massimo  di

spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto  forma  di  credito

d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle  spese  sostenute,

al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  per  l'acquisto  di  gas

naturale liquefatto utilizzato per la trazione  dei  predetti  mezzi,

comprovato mediante le relative fatture d'acquisto»;

Visto il medesimo comma 5 dell'art. 6 del  decreto-legge  1°  marzo

2022, n. 17, nel quale  si  dispone  che  «Il  credito  d'imposta  e'

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  senza  l'applicazione

dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  d'impresa

ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto»;

Visto il comma 6, del citato art. 6 del  decreto-legge  n.  17  del

2022, ai sensi del quale si prevede che  «Con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con

il  Ministro  della  transizione  ecologica   e   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i

criteri e le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al

comma 5, con particolare riguardo alle procedure di  concessione  del

credito d'imposta, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa

previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di

revoca e all'effettuazione dei controlli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante

«Disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei

contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul

valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione

delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la

compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,

nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che

dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei

contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il

rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di

pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia

di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero

gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla

banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico

ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che

assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio

2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il

funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi

dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e

successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli  articoli

8 e 9 in materia di  registrazione  degli  aiuti  subordinati  a  una

procedura di concessione;

Considerato che la grave difficolta' in cui versano le  imprese  di

autotrasporto di merci a causa del costante aumento  del  prezzo  dei

carburanti ed in particolare del gas  naturale  liquefatto,  richiede

l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento  dei  rimborsi

di cui al citato art. 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.

17;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  quale  ente

competente alla gestione delle procedure relative al  rimborso  delle

accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato  nel  settore  del

trasporto di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,

dispone di  strumenti  idonei  alla  ricezione  delle  domande  delle

imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di

cui al presente decreto;

Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,

con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14

novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del

Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.

Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia

e delle finanze;

Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di

assegnazione  delle  predette  risorse  nel   rispetto   alle   norme

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;

Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas  metano

ha avuto considerevoli aumenti del costo di  acquisto,  incrementando

il gia' assai elevato livello della  crisi  di  liquidita'  economica

della totalita' delle imprese di trasporto su strada  di  merci,  che

risulta essere uno  dei  settori  maggiormente  colpiti  dalla  crisi

economica per i costi aggiuntivi dovuti  ad  aumenti  eccezionalmente

marcati dei prezzi delle  fonti  di  energia  e  che  si  prevede  si

protraggano per tutto il corrente anno;

Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23  marzo

2022 final, modificata con la comunicazione  C  280/1  pubblicata  in

data 21 luglio 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi  per  misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione

della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione  2.4  in

materia  di  «Aiuti  per  i  costi  aggiuntivi  dovuti   ad   aumenti

eccezionalmente marcati dei prezzi del gas  naturale  e  dell'energia

elettrica»;

Vista altresi' la comunicazione della Commissione C(2022) 7945  del

28 ottobre 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per  misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione

della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la  sezione  2.4  in

materia  di  «Aiuti  per  i  costi  aggiuntivi  dovuti   ad   aumenti

eccezionalmente marcati dei prezzi del gas  naturale  e  dell'energia

elettrica»;

Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito alla sezione  4,  punto

(83)  della  comunicazione  della  Commissione  C(2022)  7945  final,

quest'ultima ha sostituito la precedente comunicazione C(2022)  1890,

modificata con la C 280/1, a far data dal 28 ottobre scorso;

Dato atto che con decisione  C(2022)  7356  del  13  ottobre  final

avente ad oggetto: «Aiuti di Stato SA.103752 (2022/N) - TCF - Italia:

Regime di aiuto di emergenza per gli autotrasportatori che utilizzano

gas naturale liquefatto (GNL) come carburante» la Commissione europea

ha  espresso  parere  favorevole   all'applicazione   della   misura,

notificata da questo Ministero in data 15  luglio  2022,  in  vigenza

della comunicazione C(2022) 1890 final modificata con comunicazione C

280/1, rilasciata sulla bozza di decreto interministeriale mai giunto

a perfezionamento;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante

disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e

razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento

alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in

materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei

crediti d'imposta;

Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della  Commissione

C(2022) 7945 del 28  ottobre  2022  final  che  recita:  «Il  mercato

dell'energia ha risentito in modo significativo di questa  situazione

facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del  gas

nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare  della  Russia  contro

l'Ucraina aveva gia' avuto effetti  sul  mercato  dell'energia  nelle

settimane  precedenti  l'aggressione   fisica.   I   prezzi   elevati

dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici,  tra  cui

alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di  COVID-19,

come i trasporti e il turismo»;

Dato atto  che  il  credito  d'imposta  riconosciuto  dal  comma  5

dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022 n.  17,  determinato  nel

20% della spesa sostenuta per l'acquisto  del  gas  naturale  liquido

utilizzato per la trazione dei  veicoli  nella  disponibilita'  delle

imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera  il  50%

della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale  a  partire

dal 1° febbraio 2022 ed il 150% del prezzo unitario pagato  in  media

dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2021  ed  il  31

dicembre 2021;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14

marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche

amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25

maggio    2016,    n.    97 -    si     provvede     a     pubblicare

sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle

infrastrutture   e   dei   trasporti   alla   voce   «Amministrazione

trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici»

- «Atti di concessione» - beneficiario;

Valutata la possibilita'  di  collaborazione  con  l'Agenzia  delle

dogane  e  monopoli  per  quanto  concerne   l'organizzazione   della

piattaforma digitale per la  presentazione  delle  istanze  da  parte

delle imprese e la relativa istruttoria;

Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di

assegnazione  del  credito  d'imposta   nel   rispetto   alle   norme

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato attraverso un  nuovo

decreto interministeriale coerente con  citata  ultima  comunicazione

del 28 ottobre n. 7945;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                               Oggetto 

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e  le

modalita'   di   attuazione   della   disciplina    del    contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  6,

comma 5, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  finalizzato  a

mitigare gli effetti economici derivanti  dagli  aumenti  eccezionali

del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo  alle

procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa  previsto,

nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e

all'effettuazione dei controlli.

2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento  agevolativo

sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.

                               Art. 2 

                       Soggetti beneficiari 

1. Possono accedere al contributo di cui  al  presente  decreto  le

imprese aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia,

iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di  cui  all'art.

16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21

ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto  di

terzi, esercenti attivita' logistica e di trasporto  delle  merci  in

conto terzi con mezzi  di  trasporto  ad  elevata  sostenibilita'  ad

alimentazione alternativa a metano liquefatto.

                               Art. 3 

                       Agevolazione concedibile 

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art.

1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di  credito  d'imposta,  nella

misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a  partire  dal  1°

febbraio 2022 e per tutto l'anno  2022,  al  netto  dell'imposta  sul

valore  aggiunto,  per  l'acquisto  del   gas   naturale   liquefatto

necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di  cui  al  citato

art. 2 ed utilizzati per l'esercizio delle  attivita'  ivi  indicate,

comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi  entro  e

non oltre  il  termine  previsto  dal  punto  66  della  Sezione  2.4

comunicazione della Commissione C(2022)  7945  del  28  ottobre  2022

final e compatibili con il mercato interno ai  sensi  dell'art.  107,

paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea  ,  per  un  periodo  limitato,  per  attenuare  gli  aumenti

eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi  di

cui al presente decreto si pongono in conformita' ai  requisititi  di

forma previsti dalla citata comunicazione.

3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito  dalla  Sezione

2.4 sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale

e dell'energia elettrica collegato  all'aggressione  dell'Ucraina  da

parte  della  Russia.  Il  costo  ammissibile  e'  rappresentato  dal

prodotto del numero di unita' di gas naturale acquistate dall'impresa

presso fornitori  esterni  in  qualita'  di  consumatore  finale  nel

periodo compreso tra il 1°  febbraio  2022  e  il  31  dicembre  2022

(«periodo ammissibile») e  il  determinato  aumento  del  prezzo  che

l'impresa paga per unita' consumata. Tale  aumento  di  prezzo  viene

calcolato  come  la  differenza  tra  il   prezzo   unitario   pagato

dall'impresa in un dato periodo di riferimento ed 1,5 volte  (150  %)

il prezzo unitario pagato dall'impresa in media  per  il  periodo  di

riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.  A

decorrere dal 1° settembre 2022, la  quantita'  di  gas  naturale  ed

energia elettrica utilizzata per calcolare i  costi  ammissibili  non

deve superare il 70% del  consumo  del  beneficiario  per  lo  stesso

periodo nel 2021.  L'aiuto  complessivo  per  impresa,  previsto  dal

presente decreto, secondo quanto affermato  dalla  Sezione  2.4,  non

supera in alcun momento il 50 %  dei  costi  ammissibili  fino  a  un

massimo di 4 milioni di eur. In conformita' a quanto  previsto  dalla

comunicazione C(2022)7945, il  periodo  di  riferimento  puo'  essere

individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 od in un periodo  di

piu' mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022.

4. Il credito di imposta e' cumulabile con altre  agevolazioni  che

abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,

tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito

e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

                               Art. 4 

             Procedura di concessione dell'agevolazione 

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  incaricato

della predisposizione degli atti necessari per  l'individuazione  dei

soggetti beneficiari  della  presente  misura,  della  determinazione

dell'agevolazione concedibile, nonche' della approvazione degli  atti

necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  saranno  determinati   termini   e

modalita' per la presentazione delle istanze da parte  delle  imprese

di autotrasporto. L'istanza e' presentata per il tramite di  apposita

piattaforma informatica che consente di  inserire  i  dati  necessari

alla  determinazione   del   credito   concedibile:   identificazione

dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di  gas  naturale

liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli  per  i

quali  il  GNL  e'   stato   acquistato,   coerentemente   alla   TCF

Comunicazione C (2022)7945 final.

3. La piattaforma informatica e'  implementata  dall'Agenzia  delle

dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con

le risorse gia' previste  a  legislazione  vigente,  senza  ulteriori

oneri per la finanza pubblica.

5.  Con  il  medesimo  decreto  direttoriale  saranno  definite  le

modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il  rispetto  dei

requisiti  previsti  dal  precedente  art.   2   e   la   conseguente

determinazione dell'agevolazione massima concedibile  secondo  quanto

previsto dal comma 3 dell'art. 3.

6. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede

altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9  del  decreto

del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina

per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai

sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e

successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al  precedente  comma  6,  il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad  approvare

il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere

i relativi dati all'Agenzia delle entrate,  secondo  quanto  previsto

dal successivo art. 6.

8. Il credito  d'imposta  riconosciuto  alle  imprese  beneficiarie

dell'agevolazione avviene, in ogni caso,  nei  limiti  delle  risorse

richiamate all'art. 1, comma 2,  secondo  l'ordine  di  arrivo  delle

richieste, nei limiti delle medesime risorse.

                               Art. 5 

            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 

1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, presentando il  modello  F24  unicamente  attraverso  i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,

pena il rifiuto dell'operazione di versamento  decorsi  dieci  giorni

dalla trasmissione dei dati di cui  all'art.  6,  comma  1.  L'elenco

delle  imprese  ammesse  a  contributo,  prima   della   trasmissione

all'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui al successivo  art.

6, sara' approvato con uno o piu' decreti dirigenziali  che  verranno

pubblicati  nel  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione

non  deve   eccedere   l'importo   concesso   dal   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, pena  lo  scarto  dell'operazione  di

versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art.  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge  23

dicembre 2000,  n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle

compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente   articolo   sono

trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate

- Fondi di bilancio».

                               Art. 6 

                        Trasmissione di dati 

1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette

all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite

d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e

l'importo del credito d'imposta concesso.  Con  le  stesse  modalita'

sono comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,

dei crediti d'imposta concessi.

2.  L'Agenzia  delle   entrate   trasmette   al   Ministero   delle

infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,   con   modalita'

telematiche e  secondo  termini  definiti  d'intesa,  l'elenco  delle

imprese che hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta,

con i relativi importi.

                               Art. 7 

                        Verifiche e controlli 

1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e

le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di

procedere,  in  via  di  autotutela,  con  la  revoca  del   relativo

provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla  restituzione

all'entrata del bilancio dello Stato del contributo  concesso,  anche

quando si accerti il cumulo  comportante  il  superamento  del  costo

sostenuto  o  in  esito  alle  verifiche  effettuate  emergano  gravi

irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte

dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  procede  in

forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al

recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato

di interessi e sanzioni secondo legge.

3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito

dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita

fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al

presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe  verifiche

per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attivita' previste nel presente provvedimento sono svolte dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori  oneri

per la finanza pubblica con le risorse gia' previste  a  legislazione

vigente.

                               Art. 8 

                          Entrata in vigore 

1. L'erogazione dei  contributi  di  cui  al  presente  decreto  e'

subordinata alla dichiarazione di compatibilita'  con  le  norme  sul

mercato unico da parte della  Commissione  europea,  ai  sensi  della

comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28  ottobre

2022 final. La nuova richiesta di compatibilita' sara'  inviata  alla

Commissione a modifica della precedente gia'  emanata  con  decisione

C(2022) 7356 del 13 ottobre final.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  organi

di controllo ai sensi di legge, entra  in  vigore  il  giorno  stesso

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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