Gas naturale per il servizio di ultima istanza: le regole per la fornitura

La pubblicazione del D.M. 27 maggio 2021 sul sito del Mite è stata resa nota tramite un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2021, n. 145

Gas naturale per il servizio di ultima istanza: le regole per la fornitura. Questo è il contenuto del decreto del ministro della Transizione ecologica 27 maggio 2021 la cui pubblicazione sul sito del dicastero è stata resa nota tramite un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2021, n. 145.

Il provvedimento si riferisce agli anni  termici 2021-2022 e 2022-2023.

Di seguito il testo del decreto del ministro della Transizione ecologica 27 maggio 2021.

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Decreto del ministro della Transizione ecologica 27 maggio 2021

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" ed in particolare l’articolo 1, commi 46 e 47, che disciplina la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale disponendo inoltre che, per tali clienti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito Autorità) provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita che si impegnino ad effettuare la fornitura di gas naturale nelle citate aree geografiche;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’articolo 27, comma 2, che prevede, fra l’altro, che l'Autorità si possa avvalere del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e dell'Acquirente Unico S.p.A. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;

VISTO l’articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, il quale prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i
criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO l’articolo 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, il quale prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l’impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo di gas naturale presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica (c.d. servizio di default), secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità la quale deve altresì garantire all’impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell’attività svolta a copertura dei costi sostenuti;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 ai sensi del quale le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l’Autorità ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento alla disciplina del servizio di default;
VISTA la deliberazione 241/2013/R/GAS dell’Autorità che ha riformato, tra l’altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione, stabilendo, in particolare, che la regolazione delle partite economiche relative a prelievi di gas naturale dei clienti finali serviti dal fornitore del servizio di default rientrano nella responsabilità dell’impresa di distribuzione quale responsabile del bilanciamento della propria rete;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all’articolo 4, comma 1, ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall’Autorità;

VISTA la deliberazione n. ARG/gas 64/09 dell’Autorità ed in particolare l’allegato A recante “Approvazione del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti “Individuazione dei fornitori di ultima istanza” per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e, in particolare, il decreto 3 agosto 2012 che, all’articolo 1, comma 3, prevede l’applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” con la quale, fra l’altro, si è previsto, al comma 59 - come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, relativo alla determinazione transitoria, da parte dell’Autorità, dei prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti domestici;

VISTA la deliberazione 283/2020/R/GAS dell’Autorità, recante “Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a partire dall’1 ottobre 2020” che all’Allegato A ha definito la disciplina per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio di ultima istanza;

CONSIDERATO che l’assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuità dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di default e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l’obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonché di mantenere i meccanismi incentivanti per le attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;

CONSIDERATO che la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti
i clienti finali non disalimentabili comporta l’attivazione del servizio anche nei casi di morosità di tali clienti, e ciò presenta elementi che eccedono il rischio correlato all’attività di vendita del gas naturale;

RITENUTO opportuno che:

  • l’Autorità definisca, tra l’altro, le modalità per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti finali che si trovano nel servizio di ultima istanza;
  • che l’Autorità definisca, inoltre, le misure affinché il servizio di ultima istanza sia coerente con l’evoluzione e l’organizzazione del mercato retail, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede il superamento dei prezzi di riferimento del gas naturale dal 1° gennaio 2023;
  • sia confermata l’applicazione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;
  • la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, come negli anni precedenti, dall’Acquirente Unico S.p.A. con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall’Autorità;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, individua criteri e modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza per il periodo agli anni termici 2021-2022 e 2022-2023, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore di gas naturale sul mercato, fornendo in tal senso indirizzi nei confronti dell’Autorità.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:

- per cause diverse dalla morosità del cliente finale, con riferimento: ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici; ai punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; ai punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;

- per qualsiasi causa, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico anche con consumi superiori a 50.000 Smc/anno.

3. L’Autorità provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2.

Articolo 2

(Compiti dell’Autorità)

Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante “Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale”, e relativi aggiornamenti, l’Autorità definisce le modalità per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio di ultima istanza ed individua le aree geografiche ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2.

Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l’economicità della fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza.

L’Autorità inoltre:
a)  definisce le modalità tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale;

b)  definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

c)  predispone la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza, tramite la società Acquirente Unico Spa;

d)  verifica e, se necessario, aggiorna i meccanismi di incentivazione dell’uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza;

e)  disciplina le modalità di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacità di trasporto e di distribuzione del gas naturale dei fornitori da sostituire;

f)  verifica e, se necessario, aggiorna le informazioni che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale devono riportare nei documenti di fatturazione affinché tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano una chiara informazione:

  • del prezzo della fornitura del gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione in aumento, finalizzata a disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso;
  • della facoltà per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza
    del gas naturale, stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo venditore senza necessità di comunicarne il recesso al fornitore uscente;
  • definisce, per il periodo intercorrente dalla fine del regime di tutela, di cui all’articolo 1, comma 59, della legge n. 124 del 2017, alla fine del periodo di assegnazione del servizio di ultima istanza, condizioni economiche di riferimento per la remunerazione degli esercenti il servizio in continuità con quelle applicate ai clienti finali forniti nell’ambito di tale servizio fino a quel momento.

 

Articolo 3

(Disposizioni finali)

La procedura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) si dovrà concludere in tempo utile affinché la fornitura di gas naturale, nell’ambito del servizio di ultima istanza, sia operativa a partire dall’1° ottobre 2021.

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è comunicato all’Autorità per gli adempimenti di competenza.

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