Modifiche sostanziali per il testo unico ambientale, il codice penale e il codice di procedura penale. Il provvedimento reca disposizioni urgenti anche per la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" e l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

Gestione illecita dei rifiuti: pubblicato il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2025, n. 183. Il provvedimento reca disposizioni urgenti anche per:

  • la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi";
  • l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Gestione illecita dei rifiuti: pubblicato il D.L. n. 116/2025

Le modifiche al testo unico ambientale

L'art. 1 del nuovo decreto legge introduce una serie di modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, cosiddetto testo unico dell'ambiente. In particolare, gli articoli modificati tramite variazione del testo e/o aggiunta di nuovi commi, sono:

  • 212 («Albo gestori ambientali»);
  • 255 («Abbandono di rifiuti»);
  • 256 («Attività di gestione di rifiuti non autorizzata»);
  • 258 («Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari»);
  • 259 («Traffico illecito di rifiuti»).

 

Di pari importanza, l'introduzione di nuovi articoli:

  • art. 255-bis («Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari»);
  • art. 255-ter («Abbandono di rifiuti pericolosi»);
  • art. 259-bis («Aggravante dell'attività di impresa»);
  • art. 259-ter («Delitti colposi in materia di rifiuti»).

 

Cambia anche il diritto penale

Gil artt. 2 e 3 recano modifiche, rispettivamente:

  • al codice penale (artt. 131-bis, 452-sexies e 452-quaterdecies);
  • al codice di procedura penale (articolo 382-bis).

 

Le altre novità

L'art. 4 modifica l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante misure contro il crimine organizzato transnazionale.

L'art. 5 interviene sull'art. 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'art. 6 modifica l'art. 25-undecies («Reati ambientali») del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'art. 7 interviene sul codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con misure tese a punire l'insudiciamento e l'imbrattamento delle strade o relative pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti e il deposito o getto di rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento.

L'art. 8 riguarda l'utilizzo della carta nazionale dell'uso del suolo dell'agenzia per le
erogazioni in agricoltura.

All'art. 9 sono riportate le misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella cosiddetta "Terra dei fuochi" per le quali sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di consentire al commissario unico di realizzare gli
interventi previsti dalla legge.

Chiudono il decreto legge, infine, due articoli dedicati ai contributi per zone colpite da eventi calamitosi (art. 10) e da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella Regione Marche (art. 11).

Di seguito il testo integrale del D.L. n. 116/2025.

Gestione illecita dei rifiuti: pubblicato il D.L. n. 116/2025

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
(Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2025, n. 183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

«19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa  che

esercita l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  che,  essendovi

tenuta,  non  risulta  iscritta  all'Albo   nazionale   dei   gestori

ambientali e commette una violazione delle  disposizioni  di  cui  al

Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto,

e'  soggetta,  oltre  alle  sanzioni  previste   per   la   specifica

violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo

nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6

giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi.  In  caso  di

reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della

legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99

del  codice  penale,  si  applica  la   sanzione   accessoria   della

cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche

che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  con

divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;

b) all'articolo 255:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque,

in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2,

226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero

li immette nelle acque  superficiali  o  sotterranee  e'  punito  con

l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono

o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a

motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la  sanzione

accessoria della sospensione della patente di guida da uno a  quattro

mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo  II,  Sezione

II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  i

titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o

depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle

acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui

all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a

due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;

3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,

lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,

quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli

articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento

di una somma da 80 euro a 320 euro.»;

4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis

puo' avvenire senza contestazione immediata  attraverso  le  immagini

riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno

dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la

violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della

correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;

5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di

rifiuti non pericolosi»;

c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:

«Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi

particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle  disposizioni  degli

articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2,

abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle

acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei

mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo  per  la  vita  o  l'incolumita'

delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I  titolari  di  imprese  e  i  responsabili  di  enti  che,

ricorrendo  taluno  dei  casi  di  cui  al  comma  1,  abbandonano  o

depositano in modo incontrollato rifiuti  non  pericolosi  ovvero  li

immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in  violazione  del

divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e  2,  sono  puniti  con  la

reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante

l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,

altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di

guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al

Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285.

Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1.  Chiunque,

in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2,

226, comma 2, e 231, commi  1  e  2,  abbandona  o  deposita  rifiuti

pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali  o  sotterranee

e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'

delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3.  I  titolari  di  imprese  e  i  responsabili  di  enti  che

abbandonano o depositano in  modo  incontrollato  rifiuti  pericolosi

ovvero  li  immettono  nelle  acque  superficiali  o  sotterranee  in

violazione del divieto di cui all'articolo 192,  commi  1  e  2  sono

puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi.  Quando

ricorre taluno dei  casi  di  cui  al  comma  2,  la  pena  e'  della

reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;

d) all'articolo 256:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le  parole:  «e'  punito:»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti  riguardano

rifiuti pericolosi, la pena e'  della  reclusione  da  uno  a  cinque

anni.»;

1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo,

e' della reclusione da uno a cinque anni quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la

incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque

sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,

i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da

due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di  cui  ai  commi  1  e

1-bis siano commesse mediante l'utilizzo  di  veicoli  a  motore,  al

conducente del veicolo si applica, altresi', la  sanzione  accessoria

della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi,  secondo

le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei

fatti di cui ai commi 1 e  1-bis,  consegue  la  confisca  del  mezzo

utilizzato per la commissione  del  reato,  salvo  che  appartenga  a

persona estranea al reato.»;

3) il comma 2 e' abrogato;

4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai   sensi   dell'articolo

29-quattuordecies,  comma  1,  chiunque  realizza  o   gestisce   una

discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque

anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni  e

sei  mesi  se  la  discarica  e'  destinata,  anche  in  parte,  allo

smaltimento di rifiuti pericolosi.»;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La realizzazione o  gestione  di  una  discarica  non

autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la

incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque

sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,

la discarica e'  destinata,  anche  in  parte,  allo  smaltimento  di

rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da  due  anni  e  sei

mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla  sentenza  emessa  ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei

fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla

quale e' realizzata la discarica  abusiva,  salvo  che  appartenga  a

persona estranea al reato,  fatti  comunque  salvi  gli  obblighi  di

bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;

6) al comma 4, le parole: «di cui ai  commi  1,  2  e  3»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»;

7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;

e) all'articolo 256-bis:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le stesse pene  si  applicano  a  colui  che  tiene  le

condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e  1.1  in  funzione  della

successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti  di  cui  agli

articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione  della

successiva combustione illecita di rifiuti, le pene  per  i  predetti

reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;

2) il comma 3 e' abrogato;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e'  punita

con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per  la  vita  o  per  la

incolumita'  delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione   o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai  sensi  dell'articolo  240  o  comunque

sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno

dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con  la  reclusione

da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue  l'incendio,

le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;

4) al comma 4, le parole: «il fatto di  cui  al  comma  1  e'

commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi  1

e 3-bis sono commessi»;

5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;

f) all'articolo 258:

1) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «da  duemila  a

diecimila euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  quattromila  a

ventimila euro»;

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al  comma  2

consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della

sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta

di rifiuti non pericolosi e da due  a  otto  mesi  se  si  tratta  di

rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,

Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.

All'accertamento della violazione consegue  altresi'  la  sospensione

dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di  cui  all'articolo  212

per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non

pericolosi e da quattro  a  dodici  mesi  se  il  trasporto  riguarda

rifiuti pericolosi.»;

3)  al  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:   «la   pena

dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle  seguenti:

«la pena della reclusione da uno a tre anni»;

4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza  emessa  ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei

reati di cui al  comma  4,  secondo  e  terzo  periodo,  consegue  la

confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che

appartenga a persona estranea al reato.»;

g) all'articolo 259:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Chiunque effettua una spedizione di  rifiuti  costituente

spedizione  illegale  ai  sensi  degli  articoli  2,  punto  35   del

regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del  regolamento  (UE)

n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  aprile

2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.  La  pena  e'

aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;

2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Spedizione

illegale di rifiuti»;

h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). -  1.  Le

pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259  sono

aumentate  di  un  terzo  se  i  fatti  sono   commessi   nell'ambito

dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita'  organizzata.

Il titolare dell'impresa o il  responsabile  dell'attivita'  comunque

organizzata  e'   responsabile   anche   sotto   l'autonomo   profilo

dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto

comunque  riconducibili  all'impresa  o  all'attivita'   stessa.   Ai

predetti  titolari  d'impresa  o   responsabili   dell'attivita'   si

applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). -  1.  Se

taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259  e'

commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono

diminuite da un terzo a due terzi.».

 

                               Art. 2

                     Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il  numero  4-bis)  e'

aggiunto il seguente:

«4-ter) per  i  delitti  consumati  o  tentati  previsti  dagli

articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis,  256-bis,  e  259  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

b) all'articolo 452-sexies:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma e' aumentata sino  alla  meta'

quando:

a)  dal  fatto  deriva  pericolo  per   la   vita   o   per

l'incolumita' delle  persone  ovvero  pericolo  di  compromissione  o

deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b)  il  fatto   e'   commesso   in   siti   contaminati   o

potenzialmente contaminati ai sensi  dell'articolo  240  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso

ai predetti siti e relative pertinenze.»;

2) il terzo comma e' abrogato;

c)  all'articolo  452-quaterdecies,  dopo  il  secondo  comma  e'

inserito il seguente:

«Le pene previste dai commi che precedono sono  aumentate  fino

alla meta', quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'

delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o

significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria,

della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente

contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque  sulle  strade  di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

 

                               Art. 3

                   Modifiche all'articolo 382-bis

                   del codice di procedura penale

1. All'articolo 382-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il

comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',

nei  casi  di  cui  agli  articoli  452-bis,   452-ter,   452-quater,

452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e  nei  casi  di  cui

agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis,

3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.»

                               Art. 4

                      Modifiche all'articolo 9

                  della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo  2006,

n.  146,  dopo  il  numero:  «353-bis,»  sono  inseriti  i  seguenti:

«452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonche'  ai

delitti previsti dal testo unico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«nonche' in  ordine  ai  delitti  previsti  dagli  articoli  255-bis,

255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis,  256-bis  e

259 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  ai  delitti

previsti dal testo unico».

 

                               Art. 5

Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi  antimafia  e  delle

  misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo  6  settembre

  2011, n. 159

1. All'articolo 34, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e

delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159, le parole: «di  cui  agli  articoli  603-bis,

629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite  dalle

seguenti: «di cui agli articoli  452-bis,  452-quater,  452-sexies  e

452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis  e  648-ter  del  codice

penale, nonche' per i delitti di  cui  agli  articoli  255-ter,  256,

commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 

                               Art. 6

                 Modifiche all'articolo 25-undecies

            del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,

n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1)  alla  lettera  a),  la   parola:   «duecentocinquanta»   e'

sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

2) alla lettera b), le parole:  «da  quattrocento  a  ottocento

quote» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  seicento  a  novecento

quote»;

3) alla lettera d), le parole: «da  trecento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;

4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies,  la  sanzione

pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto  dal

primo comma e da seicento a milleduecento quote per i  casi  previsti

dal secondo comma;»;

5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis)  per  la  violazione  dell'articolo  452-septies,  la

sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per  la  violazione  dell'articolo  452-terdecies,  la

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione  dell'articolo  452-quaterdecies,

la sanzione pecuniaria da quattrocento a  seicento  quote,  nel  caso

previsto   dal    primo    comma,    da    quattrocentocinquanta    a

settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo  comma  e  da

cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;

b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)»  sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a),  b),  d),  e)  ed

e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per

il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione

pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da

quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da

cinquecento a seicentocinquanta quote;»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per  la  violazione  del  comma  1,  primo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1,  secondo  periodo,  e  3,

primo periodo, la sanzione  pecuniaria  da  quattrocento  a  seicento

quote;

3) per la violazione  del  comma  3,  secondo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da  quattrocentocinquanta  a  settecentocinquanta

quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo,  e

3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento  a  mille

quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo  periodo,

e 3-bis, secondo  periodo,  la  sanzione  pecuniaria  da  seicento  a

milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo,

la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;

3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per  la  violazione  del  comma  1,  primo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione  del  comma  1,  secondo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma  3-bis,  primo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo  periodo,  la

sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;

4)  alla  lettera  e),  le   parole:   «da   centocinquanta   a

duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento

a quattrocentocinquanta quote»;

5) la lettera f) e' abrogata;

d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di  cui  all'articolo  259-ter

del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le  sanzioni  previste

dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite  da  un

terzo a due terzi.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di condanna per  i  reati  indicati  al  comma  2,

lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le

sanzioni interdittive previste dall'articolo  9,  comma  2,  per  una

durata non superiore a sei mesi. Nei casi di  condanna  per  i  reati

indicati dal comma 2, lettere b),  b-bis)  ed  e),  si  applicano  le

sanzioni interdittive previste dall'articolo  9,  comma  2,  per  una

durata  non  superiore  a  un  anno.  Se  l'ente  o  una  sua  unita'

organizzativa vengono  stabilmente  utilizzati  allo  scopo  unico  o

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di  cui

agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies  del

codice  penale,  agli  articoli  256,  256-bis  e  259  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  all'articolo  8  del  decreto

legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  si  applica  la   sanzione

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi

dell'articolo 16, comma 3.».

 

                               Art. 7

                  Modifiche al codice della strada,

        di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Al codice della strada, di cui  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1:

1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) fuori dai casi di  cui  all'articolo  20,  insudiciare  e

imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o  materiali  di

qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;

2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:

«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli  255,  255-bis  e

256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  depositare  o

gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o

in movimento;»;

b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-quater. Le  disposizioni  del  comma  5-ter  si  applicano

altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo  15,

comma 1, lettera f-bis). A tal  fine  possono  essere  utilizzate  le

immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo

le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».

 

                               Art. 8

Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le

                      erogazioni in agricoltura

1. A tutela e salvaguardia  dell'ambiente,  della  salute  e  delle

produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attivita' di prevenzione

e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni  previste

dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche'  dagli  articoli  452-bis,

452-quater, 452-quinquies, 452-sexies  del  codice  penale,  al  fine

della   rilevazione   di   eventuali   variazioni   morfologiche    e

chimico-fisiche dei suoli, e' possibile avvalersi, anche,  dei  dati,

delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto  nella

Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni  in

agricoltura (AGEA).

 

                               Art. 9

         Misure urgenti per il finanziamento della attivita'

     di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

1. Al fine di consentire al Commissario unico di  cui  all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,  di  realizzare  gli

interventi di cui  al  medesimo  comma  5,  ivi  compresi  quelli  di

rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie,  e'  autorizzata  la

spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  15  milioni  di  euro  per

l'anno 2025, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di

riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.  Le  risorse

di cui al primo  periodo  confluiscono  nella  contabilita'  speciale

intestata al Commissario unico di cui al comma 1.

3. Al Commissario sono attribuiti i poteri  di  cui  agli  articoli

192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di  rivalsa  e  di

recupero delle somme spese nei confronti  dei  soggetti  responsabili

individuati.

 

                               Art. 10

Misure  urgenti  per  l'erogazione   del   contributo   di   autonoma

  sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge

27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,

le parole «e alla richiesta  dei  medesimi  per  la  concessione  del

contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti:  «e,

in caso di maturata scadenza del termine per la  presentazione  della

domanda di contributo per la  ricostruzione,  all'avvenuta  richiesta

dei medesimi per  la  concessione  del  medesimo  contributo  per  la

ricostruzione».

 

                               Art. 11

Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici

  verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11  giugno  2024,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2024,  n.

111, le parole: «17 settembre 2025» sono  sostituite  da  quelle  «31

dicembre 2025».

 

                               Art. 12

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome