Gestione illecita dei rifiuti: pubblicato il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2025, n. 183. Il provvedimento reca disposizioni urgenti anche per:
- la bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi";
- l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Le modifiche al testo unico ambientale
L'art. 1 del nuovo decreto legge introduce una serie di modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, cosiddetto testo unico dell'ambiente. In particolare, gli articoli modificati tramite variazione del testo e/o aggiunta di nuovi commi, sono:
- 212 («Albo gestori ambientali»);
- 255 («Abbandono di rifiuti»);
- 256 («Attività di gestione di rifiuti non autorizzata»);
- 258 («Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari»);
- 259 («Traffico illecito di rifiuti»).
Di pari importanza, l'introduzione di nuovi articoli:
- art. 255-bis («Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari»);
- art. 255-ter («Abbandono di rifiuti pericolosi»);
- art. 259-bis («Aggravante dell'attività di impresa»);
- art. 259-ter («Delitti colposi in materia di rifiuti»).
Cambia anche il diritto penale
Gil artt. 2 e 3 recano modifiche, rispettivamente:
- al codice penale (artt. 131-bis, 452-sexies e 452-quaterdecies);
- al codice di procedura penale (articolo 382-bis).
Le altre novità
L'art. 4 modifica l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante misure contro il crimine organizzato transnazionale.
L'art. 5 interviene sull'art. 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
L'art. 6 modifica l'art. 25-undecies («Reati ambientali») del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L'art. 7 interviene sul codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con misure tese a punire l'insudiciamento e l'imbrattamento delle strade o relative pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti e il deposito o getto di rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento.
L'art. 8 riguarda l'utilizzo della carta nazionale dell'uso del suolo dell'agenzia per le
erogazioni in agricoltura.
All'art. 9 sono riportate le misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella cosiddetta "Terra dei fuochi" per le quali sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di consentire al commissario unico di realizzare gli
interventi previsti dalla legge.
Chiudono il decreto legge, infine, due articoli dedicati ai contributi per zone colpite da eventi calamitosi (art. 10) e da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella Regione Marche (art. 11).
Di seguito il testo integrale del D.L. n. 116/2025.
Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
(Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2025, n. 183)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il
seguente:
«19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che
esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi
tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori
ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al
Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto,
e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica
violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99
del codice penale, si applica la sanzione accessoria della
cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con
divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con
l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono
o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a
motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro
mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione
II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;
3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli
articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 80 euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis
puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini
riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno
dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la
violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della
correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di
rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi
particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2,
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che,
ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o
depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del
divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la
reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al
Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono
puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando
ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della
reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;
d) all'articolo 256:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «e' punito:» sono sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano
rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da uno a cinque
anni.»;
1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo,
e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,
i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da
due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e
1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al
conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo
le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo
utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e
sei mesi se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,
la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da due anni e sei
mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla
quale e' realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a
persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;
6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»;
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli
articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti
reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita
con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno
dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione
da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio,
le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 e'
commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1
e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a
diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a
ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta
di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di
rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi' la sospensione
dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda
rifiuti pericolosi.»;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena
dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti:
«la pena della reclusione da uno a tre anni»;
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE)
n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile
2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spedizione
illegale di rifiuti»;
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le
pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono
aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito
dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.
Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque
organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo
dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto
comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa. Ai
predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si
applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e'
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.».
Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) e'
aggiunto il seguente:
«4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all'articolo 452-sexies:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta'
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso
ai predetti siti e relative pertinenze.»;
2) il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino
alla meta', quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 382-bis
del codice di procedura penale
1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi',
nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater,
452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui
agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis,
3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.»
Art. 4
Modifiche all'articolo 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n. 146, dopo il numero: «353-bis,» sono inseriti i seguenti:
«452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonche' ai
delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis,
255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e
259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti
previsti dal testo unico».
Art. 5
Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159
1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis,
629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e
452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale, nonche' per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256,
commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 6
Modifiche all'articolo 25-undecies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» e'
sostituita dalla seguente: «quattrocento»;
2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento
quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento
quote»;
3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal
primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti
dal secondo comma;»;
5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso
previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a
settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da
cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;
b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed
e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per
il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione
pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3,
primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta
quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e
3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille
quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo,
e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a
milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a
duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento
a quattrocentocinquanta quote»;
5) la lettera f) e' abrogata;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter
del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste
dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un
terzo a due terzi.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2,
lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati
indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita'
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del
codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.».
Art. 7
Modifiche al codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e
imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di
qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e
256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o
gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o
in movimento;»;
b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano
altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo
le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».
Art. 8
Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle
produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attivita' di prevenzione
e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste
dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dagli articoli 452-bis,
452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale, al fine
della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e
chimico-fisiche dei suoli, e' possibile avvalersi, anche, dei dati,
delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella
Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA).
Art. 9
Misure urgenti per il finanziamento della attivita'
di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi
1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli
interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di
rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse
di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale
intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario sono attribuiti i poteri di cui agli articoli
192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di
recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili
individuati.
Art. 10
Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma
sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi
1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del
contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e,
in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della
domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta
dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la
ricostruzione».
Art. 11
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche
1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.
111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite da quelle «31
dicembre 2025».
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


