Gestione rifiuti e contributi obbligatori: l’attribuzione relativa al 2017

D.M. 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020

Gestione rifiuti e contributi obbligatori: resi noti gli importi relativi al 2017 a carico dei soggetti interessati. Lo ha stabilito il ministero dell'ambiente con il D.M. 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, in attuazione dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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In materiale di gestione rifiuti e contributi obbligatori i soggetti individuati sono i seguenti:

  • Conip;
  • Conoe;
  • Conou;
  • Polieco;
  • Cosmap;
  • Ecopneus;
  • Ecotyre;
  • Ges Tyre;
  • Green Power
  • Greentire;
  • Apiraee;
  • Rlg;
  • Cobat;
  • Ecodom;
  • Ecoelit;
  • Ecoem;
  • Ecolamp;
  • Ecolight;
  • Ecoped;
  • Excorit;
  • Erp Itala;
  • Esa Gestioni Raee Scari;
  • Pv Cycli Italia;
  • Remedia;
  • Rimodus;
  • Ritiraee;
  • Scr Italia Srl;
  • Sinab;
  • La mia energia Srl;
  • Wee-Safe professional;
  • Cobeu;
  • Coiba;
  • Consibat;
  • Ecopower

Mentre i settori presi in considerazione sono i seguenti:

  • imballaggi;
  • oli e grassi vegetali e animali esausti;
  • oli minerali usati;
  • polietile;
  • pfu;
  • raee;
  • pile e batterie.L'elenco dei soggetti interessati per la gestione rifiuti e contributi obbligatori è riportato nell'allegato al provvedimento e qui sotto, in coda al testo integrale del decreto.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
27 maggio 2020

 

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'articolo
206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(20A03708)

                (in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare la parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
Visto l'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre
2015, n. 221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta
attuazione delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto
legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei
rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della
gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e
alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare
il comma 6 che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a
due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione,
provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui
all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli
articoli 233, 234, 235, 236, nonche' quelli istituiti ai sensi degli
articoli 227 e 228» e che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con decreto da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entita'
del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai
sensi del comma 4 del sopra citato art. 206-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo
stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e
controllo in materia di rifiuti;
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni
attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare garantiscono la corretta attuazione della normativa
nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operativita'
dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra
richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo
ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei
sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della
concorrenza;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al
tasso di inflazione per l'anno 2017, cosi' come previsto dal citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore della produzione, che consente di commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;
Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento, sulla
base del criterio adottato, l'ultimo bilancio utile dei soggetti
obbligati;
Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti
da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile iscritta al Registro dei
revisori legali;
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006;
Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Ritenuto di dover esonerare dal pagamento quei soggetti che per
l'esiguita' dell'attivita' svolta non hanno richiesto l'espletamento
di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione;
Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condotte
secondo una procedura volta a verificare la qualita' dell'azione dei
sistemi collettivi sotto il profilo ambientale, e che a tal fine e'
in corso una riforma volta a finalizzare anche il contributo agli
obiettivi di riciclo sulla base dell'effettiva promozione di
politiche di economia circolare;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1

Principi generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del
contributo dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la ripartizione dello
stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base
al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati
in allegato.
2. Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che hanno
operato per meno di sei mesi nell'anno di riferimento e che alla data
di pubblicazione del presente decreto hanno cessato la propria
attivita'.

Art. 3

Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, e'
determinato per l'anno 2017 in euro 2.017.940,00 (due milioni
diciassette mila novecentoquaranta) aggiornato al tasso di inflazione
previsto per il medesimo anno.
2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati
ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152
del 2006, per l'anno 2017 e' individuato nell'allegato e si compone
di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una
quota commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 oppure, se non ancora
depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio
d'esercizio.
3. Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da
imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio sistema
autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, la quota
variabile dell'onere contributivo e' determinata, secondo il medesimo
criterio di cui al comma 2 del presente articolo, in base al valore
della produzione afferente al sistema autonomo relativo all'esercizio
2016 che risulti attestato da una primaria societa' di revisione
contabile iscritta al Registro dei revisori legali.

Art. 4

Modalità di pagamento

1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al
capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 30 del Ministero
dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
2. Nella causale del versamento e' indicato:
a) il riferimento all'art. 206-bis, comma 6, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed alla annualita' 2017;
b) il nominativo del soggetto obbligato.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto.
4. La ricevuta di versamento e' trasmessa alla Direzione generale
per l'economia circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.

Art. 5

Disposizione finale

1. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei
competenti organi di controllo, nonche' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta Ufficiale o, in via
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla pubblicazione.
Roma, 27 maggio 2020

 

(Gestione rifiuti e contributi obbligatori)

Allegati

allegati 1236398

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