Green pass e sicurezza sul lavoro: è legge il DL 127

Green pass e sicurezza sul lavoro
Fissate anche le norme sulla scadenza delle certificazioni verdi in corso di prestazione lavorativa

Green pass e sicurezza sul lavoro: è legge il D.L. n. 127/2021, per effetto della conversione nella legge 19 novembre 2021, n. 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277.

Il provvedimento, che reca «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e  privato  mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» ha di fatto reso effettivo l'obbligo di munirsi e, a richiesta, esibire la certificazione verde (cosiddetto "green pass") ai lavoratori del comparto pubblico e privato.

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Previsti obblighi precisi in capo ai datori di lavoro per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni, anche tramite controlli a campione.

Fissate anche le norme sulla scadenza delle certificazioni verdi in corso di prestazione lavorativa.

Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 127/2021, con la legge di conversione n. 165/2021.

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Testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 

Testo del decreto-legge  21  settembre  2021,  n.  127  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  226  del  21  settembre  2021),
coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n.  165  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla  pag.  2),  recante:  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening». (21A06912)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021, n. 277)

Vigente al: 20-11-2021

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine

di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,

integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui

riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 

                               Art. 1

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

                     ambito lavorativo pubblico

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-quater e' inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19

nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre

2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di

prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui

all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al  personale  delle

Autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione

nazionale per le societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza

sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici

economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini

dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio

nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'

lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,

la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2

del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i

soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'

lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le

amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti

esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai

soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino  sulla  base  di

idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti

con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.  Per

i lavoratori di cui  al  comma  2  la  verifica  del  rispetto  delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al

primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo   periodo,

definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per

l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile,  che  i  controlli  siano

effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano

con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della

contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.

I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle

rispettive  rappresentanze  circa  la  predisposizione  delle   nuove

modalita' organizzative adottate per le verifiche di cui al comma  4.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con

le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica

amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la

omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo

periodo. Per le regioni, le province autonome e gli  enti  locali  le

predette linee guida, ove adottate, sono  definite  d'intesa  con  la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le

verifiche di cui al presente comma, i lavoratori  possono  richiedere

di consegnare  al  proprio  datore  di  lavoro  copia  della  propria

certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori  che  consegnano   la

predetta  certificazione,  per  tutta  la   durata   della   relativa

validita', sono esonerati  dai  controlli  da  parte  dei  rispettivi

datori di lavoro.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non

essere in possesso della  certificazione  verde  COVID-19  o  qualora

risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei

lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato

fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,

non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di

emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla

conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza

ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in

violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  2  e'  punito  con  la

sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4,  di

mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel

termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si

applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma

2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni

di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1

del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita

nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8  sono  irrogate  dal  Prefetto.  I

soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle

violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli

atti relativi alla violazione.

10.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,

collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si

applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi

2 e 3,fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente

articolo.

11. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti

titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,

si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito  della  propria

autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui

al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono alle  attivita'

di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

                               Art. 2

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  dei  magistrati

                       negli uffici giudiziari

  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-quinquies,  come  introdotto  dall'articolo  1,  e'   inserito   il

seguente:

«Art.9-sexies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da

parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1.  Dal  15  ottobre

2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere

adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari,

amministrativi, contabili  e  militari  nonche'  i  componenti  delle

commissioni tributarie non possono accedere  agli  uffici  giudiziari

ove svolgono la loro attivita' lavorativa se  non  possiedono  e,  su

richiesta, non esibiscono la certificazione  verde  COVID-19  di  cui

all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente al mancato  possesso  o  alla

mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da  parte  dei

soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata  con

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di

assenza ingiustificata di cui al primo periodo  non  sono  dovuti  la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del  presente  articolo

agli uffici giudiziari in violazione della  disposizione  di  cui  al

medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i

magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1,  del  decreto

legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui

al medesimo comma  1  del  presente  articolo  secondo  i  rispettivi

ordinamenti  di  appartenenza.  Il  verbale  di  accertamento   della

violazione  e'  trasmesso  senza  ritardo  al  titolare   dell'azione

disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto  compatibili,

quelle di cui ai commi  2  e  3  si  applicano  anche  al  magistrato

onorario e ai giudici popolari.

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge

l'attivita' giudiziaria, individuato per  la  magistratura  ordinaria

nel procuratore generale presso la corte  di  appello,  e'  tenuto  a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al  comma  1,  anche

avvalendosi di delegati.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi

COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5

dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della

giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite

ulteriori modalita' di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e  4,  l'accesso  agli

uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1

e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati

ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies

7. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13

dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai

soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli

uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i

consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei

alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del

processo.».

 

                               Art. 3

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

                      ambito lavorativo privato

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel

settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre

2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di

prevenire la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque

svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,

ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita'  e'

svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione

verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto

previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto

e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile  2021,  n  44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti  i

soggetti che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'

lavorativa o di formazione, anche  in  qualita'  di  discenti,  o  di

volontariato nei luoghi di cui  al  comma  1,  anche  sulla  base  di

contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai

soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino  sulla  base  di

idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti

con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il

rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per  i  lavoratori

di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di  cui

al comma 1, oltre che dai  soggetti  di  cui  al  primo  periodo,  e'

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in

somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni  di  cui

al comma 1 compete all'utilizzatore;  e'  onere  del  somministratore

informare  i  lavoratori  circa   la   sussistenza   delle   predette

prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,  entro  il  15

ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione  delle

verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo

prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati  al

momento dell'accesso ai luoghi di  lavoro,  e  individuano  con  atto

formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni

degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle

certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'

indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Al fine di  semplificare

e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i  lavoratori

possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia

della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori   che

consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la  durata  della

relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei

rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui  comunichino  di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora

risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei

lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti

ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione

e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione

dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di

assenza ingiustificata di cui al primo periodo  non  sono  dovuti  la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo  il  quinto

giorno di assenza ingiustificata di cui al  comma  6,  il  datore  di

lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a

quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione,

comunque per un periodo non  superiore  a  dieci  giorni  lavorativi,

rinnovabili fino al predetto termine  del  31  dicembre  2021,  senza

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione  del  posto

di lavoro per il lavoratore sospeso.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in

violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e  2  e'  punito  con  la

sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o  di

mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel

termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  8,  si

applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma

2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni

di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1

del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita

nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono  irrogate  dal  Prefetto.  I

soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle

violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al  Prefetto  gli

atti relativi alla violazione.».

 

                             Art. 3 bis

Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di  prestazione

                             lavorativa

1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto legge 22  aprile  2021,  n.

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

e' inserito il seguente:

«Art. 9-novies. - (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19  in

corso di prestazione lavorativa) - 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti

pubblici e privati la scadenza della validita'  della  certificazione

verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo  alle

sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi

7 e 8, e 9-septies, commi 8 e  9.  Nei  casi  di  cui  al  precedente

periodo  la  permanenza  del  lavoratore  sul  luogo  di  lavoro   e'

consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine

il turno di lavoro».

 

                             Art. 3 ter

Disposizioni urgenti sull'impiego di  certificazioni  verdi  COVID-19

     per gli operatori volontari del servizio civile universale

  1. Agli operatori del servizio civile universale  che  prestano  il

proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai  sensi

dell'articolo 16 del decreto legislativo 6  marzo  2017,  n.  40,  si

applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni  di  cui

all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6,

del  decreto  legge  22  aprile  2021,   n.   52,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal

presente decreto.

                            Art. 3 quater

          Misure urgenti in materia di personale sanitario

1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1

del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli  operatori

delle professioni sanitarie di cui  all'articolo  1  della  legge  1°

febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',

al di fuori dell'orario di servizio e per un  monte  ore  complessivo

settimanale  non  superiore  a  quattro  ore,  non  si  applicano  le

incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30

dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per  i  quali  non

trovano  applicazione  gli  articoli  15-quater  e  15-quinquies  del

decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente

autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze

organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di  verificare

il rispetto  della  normativa  sull'orario  di  lavoro,  dal  vertice

dell'amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la

predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo

allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina

nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche

conseguenti all'emergenza pandemica.

 

                               Art. 4

  Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «fino  al  30  novembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1,  commi  418  e  419,

della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi'  tenute  ad

assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui

all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel  protocollo

d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della

disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000

e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle

esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'

disporre la chiusura dell'attivita' per una durata  non  superiore  a

cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato e' assicurata anche

da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle

regioni alla  somministrazione  di  test  antigenici  rapidi  per  la

rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo  9,  comma  1,

lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  aderenti  al

protocollo d'intesa di cui al comma 1.»

2. All'articolo 34,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i

commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel

limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che

costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione  gratuita  di  test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui

all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all'articolo  1,

commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle

strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d'intesa   di   cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione

anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica,

rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3,  del  decreto-legge

22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti  con  circolare  del

Ministro della  salute,  e'  autorizzata  a  favore  del  Commissario

straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure

occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di  euro  per  l'anno

2021, a valere sulle risorse di cui al  comma  1,  che  sono  per  il

medesimo anno corrispondentemente incrementate.

9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al

trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater a lle regioni  e

alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati

disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per  i

mancati introiti derivanti alle farmacie e alle  strutture  sanitarie

dall'applicazione del comma 9-quater secondo  le  medesime  modalita'

previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1,  del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a  115,85

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro

mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle

modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni

di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40,

comma 3, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

 

                             Art. 4 bis

Campagne  di  informazione  e  sensibilizzazione  sulla  vaccinazione

                anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

1. Al fine di  garantire  il  piu'  elevato  livello  di  copertura

vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico,  i  soggetti  a

rischio, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza,  i

datori di lavoro pubblici e privati possono  promuovere  campagne  di

informazione e sensibilizzazione sulla necessita'  e  sull'importanza

della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione  sono

dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto  e  al

contenimento della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  negli

ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste

dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di  lavoro

si avvalgono del medico competente nominato  ai  sensi  dell'articolo

18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.

81.

 

                               Art. 5

             Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente

«c-bis)   avvenuta   guarigione    da    COVID-19    dopo    la

somministrazione della  prima  dose  di  vaccino  o  al  termine  del

prescritto ciclo»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo  giorno

successivo alla somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi

accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla

somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a  seguito  del

prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi',  la  certificazione  verde

COVID-19 di cui al comma 2,  lettera  c-bis),  che  ha  validita'  di

dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.:

 

                               Art. 6

                     Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute  s.p.a  per  il

pagamento delle indennita'  per  i  collaboratori  sportivi  connesse

all'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 44  del  decreto-legge

25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23

luglio 2021, n. 106, non utilizzate,  sono  riversate,  in  deroga  a

quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44,  entro  il  15

ottobre  2021,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere

riassegnate per il 50 per cento al  «  Fondo  unico  a  sostegno  del

potenziamento del movimento sportivo italiano » di  cui  all'articolo

1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il restante

50 per cento al fondo di cui all'articolo 1, comma 561,  della  legge

30 dicembre 2020, n. 178.

 

                               Art. 7

Servizio   di   assistenza   tecnica   per    l'acquisizione    delle

                    certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020,  n.

178, sono apportate le seguenti modificazioni:  1.  Identico.  a)  al

primo  periodo:  1)  le  parole  «  La   competente   struttura   per

l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza  del

Consiglio dei  ministri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Il

Ministero della salute »; 2) dopo le parole « dalla legge  17  giugno

2021, n. 87  »,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,  quale  servizio

supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in

potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita',  di  cui

all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della

protezione  civile  dell'8  marzo  2020,  n.  645,  anche   ai   fini

dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere »; b) al

secondo periodo, le parole  «  1  milione  »  sono  sostituite  dalle

seguenti: « 4 milioni ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  lettera  b),

pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021-  2023,

nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e  speciali  »,  della

missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero.

                               Art. 8

Disposizioni per lo svolgimento  di  attivita'  culturali,  sportive,

                        sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato  tecnico-scientifico  di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni,   in   vista

dell'adozione di successivi provvedimenti normativi  e  tenuto  conto

dell'andamento   dell'epidemia,   dell'estensione   dell'obbligo   di

certificazione  verde  COVID-19  e  dell'evoluzione  della   campagna

vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza  e

protezione nei luoghi nei  quali  si  svolgono  attivita'  culturali,

sportive, sociali e ricreative.

 

                             Art. 8 bis

Disposizioni per lo svolgimento delle attivita'  teatrali  in  ambito

                     didattico per gli studenti

1. Per lo svolgimento delle attivita' teatrali in ambito  didattico

per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare,

con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi  COVID-19,  si

applicano le disposizioni relative allo svolgimento  delle  attivita'

didattiche.

 

                               Art. 9

                    Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile  2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.

87, le parole «e 9-bis» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  9-bis,

9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

 

                               Art. 10

                      Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                             Art. 10 bis

                      Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione.

 

                               Art. 11

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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