Green pass: le misure per scuole e strutture sanitario-assistenziali

Le misure del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 sono valide fino al 31 dicembre 2021

Green pass: le misure per scuole e strutture sanitario-assistenziali sono l'oggetto del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 (in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217).

Di fatto, modificando il D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, il D.L. n. 122/2021 estende l'obbligo di presentare il green pass anche al personale:

  • dei servizi educativi per l'infanzia;
  • dei centri provinciali per l'istruzione  degli  adulti  (Cpia);
  • dei sistemi  regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • dei  sistemi  regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione e formazione tecnica Superiore (Ifts) e degli istituti tecnici superiori (Its).

Clicca qui per l'osservatorio Coronavirus

Parimenti, modificando il D.L. n. 44/2021, come convertito dalla legge n. 76/2021, il nuovo provvedimento ha esteso l'obbligo vaccinale ai  lavoratori impiegati   in   strutture   residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Di seguito il testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 

 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  da  COVID-19  in  ambito
scolastico,     della     formazione      superiore      e      socio
sanitario-assistenziale. (21G00134)

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217)

 Vigente al: 11-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la

prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza,   in   vista

dell'imminente inizio delle attivita' didattiche dell'anno scolastico

e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle

modalita'  di  accesso  alle  strutture  scolastiche,   educative   e

formative, alle sedi  universitarie  e  delle  istituzioni  dell'alta

formazione  artistica  musicale  e  coreutica,  nonche'  delle  altre

istituzioni di alta formazione collegate alle universita', estendendo

in  tali  ambiti  l'obbligo  di  certificazione  verde,  al  fine  di

garantire la maggiore efficacia  delle  misure  di  contenimento  del

virus SARS-CoV-2;

Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  il

quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del

predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti  all'obbligo

vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 9 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  della

salute;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

  1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo

9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per

l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo).  -  1.  Le

disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter  si  applicano  anche   al

personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali

per l'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali

che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica

Superiore  (IFTS)  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS).  Le

verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono  effettuate  dai

dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui  al

primo periodo.

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative

di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve

possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di

cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo

non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai

frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di

coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti

Tecnici Superiori (ITS).

  1. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica

rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero

della salute.

  1. I dirigenti scolastici e  i  responsabili  delle  istituzioni

scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di

cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve

essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche

delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita'

indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del

Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'

di verifica.

  1. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  2  e  4  e'

sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2 (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per

l'accesso nelle strutture della formazione  superiore).  -  1.  Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre

2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di

tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture

appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  formazione

artistica musicale e coreutica, nonche'  alle  altre  istituzioni  di

alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo

9, comma 2.

  1. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica

rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero

della salute.

  1. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto  comma

1,  secondo  modalita'  a   campione   individuate   dalle   medesime

Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da

ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  sul  rispetto  delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al

primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori  di

lavoro.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   sono

effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

  1. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  3  e'

sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.

74.».

  1. La violazione  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  9-ter  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  come  modificato  dal  comma  1

dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del  2021,  di

cui al  comma  1  del  presente  articolo,  e'  sanzionata  ai  sensi

dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,

  1. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui

al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e  strumentali

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 2

           Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture

         residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

  1. Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo  l'articolo  4

e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai  lavoratori

impiegati   in   strutture   residenziali,   socio-assistenziali    e

socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale

previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i

soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria

attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione

medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del

Ministero della salute.

  1. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e  i

datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle

predette strutture  attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti

esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 17-bis  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile 2020, n. 27, per la  finalita'  di  cui  al  primo  periodo  i

responsabili e i datori di lavoro  possono  verificare  l'adempimento

dell'obbligo  acquisendo  le  informazioni  necessarie   secondo   le

modalita' definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e

delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali.

  1. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli  operatori  di

interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle  strutture

di cui  all'articolo  1-bis  si  applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 4, ad eccezione del comma  8,  e  la  sospensione  della

prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti  la  retribuzione

ne' altro compenso o  emolumento,  comunque  denominato,  e  mantiene

efficacia  fino  all'assolvimento  dell'obbligo   vaccinale   o,   in

mancanza, fino al  completamento  del  piano  vaccinale  nazionale  e

comunque non  oltre  il  31  dicembre  2021,  fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 4, comma 10.

  1. L'accesso  alle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis   in

violazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e'  sanzionato  ai

sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25  marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma

2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa  sanzione

si applica alla violazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3,

primo periodo.».

 

                               Art. 3

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome