Idrocarburi: giro di vite su sicurezza e ambiente nelle operazioni in mare

Grande attenzione agli aspetti della prevenzione, ma anche delle misure emergenziali

Nel settore degli idrocarburi, nuovi criteri più rigorosi sui profili di sicurezza e tutela ambientale da osservare nell'ambito delle operazioni in mare. E' l'effetto dell'attuazione della direttiva 2013/30/UE, ad opera del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215, e in vigore dal 17 settembre.

Punti fondamentali del decreto sono:

- prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

- preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

- politica di prevenzione;

- trasparenza e condivisione delle informazioni;

- cooperazione tra stati membri;

- preparazione e risposta alle emergenze;

- effetti transfrontalieri.

Completano il quadro nove Allegati:

Allegato I - Informazioni da inserire nei documenti presentati  per  la  sicurezza delle operazioni a mare

Allegato II - Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo da presentare

Allegato III - Disposizioni riguardanti  la  designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Allegato IV - Disposizioni per gli operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi

Allegato V - Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi  di messa a punto indipendente

Allegato VI - Informazioni riguardanti le priorita' in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Allegato VII - Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze

Allegato VIII - Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze

Allegato IX -  Condivisione di informazioni e trasparenza.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, consultabile anche in pdf in fondo alla pagina

 

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 
Attuazione  della  direttiva   2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE. (15G00159) 
in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2015, n. 215
Vigente al: 17-9-2015

Capo I
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto  ambientale  in
un contesto transfrontaliero fatta  a  Espoo  il  25  febbraio  1991,
ratificata dalla legge 3 novembre 1994, n. 640;
  Vista la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta  e
la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC 1990)
fatta a Londra  il  30  novembre  1990,  ratificata  dalla  legge  15
dicembre 1998, n. 464;
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita  con
la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 maggio 2003,  che  prevede  la  partecipazione  del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani  e  programmi  in  materia
ambientale, recepita con la parte seconda del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno  ambientale,  recepita
con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  13  dicembre  2011,   concernente   la   valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
  Vista  la  direttiva  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza  delle  operazioni  in
mare nel settore  degli  idrocarburi  e  che  modifica  la  direttiva
2004/35/CE;
  Vista la  decisione  1313/2013/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo  unionale  di
protezione civile;
  Vista  la  direttiva  2014/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
pianificazione dello spazio marittimo;
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e  successive  modificazioni,
recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi  liquidi
e gassosi;
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e  successive  modificazioni,
recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi  liquidi
e gassosi nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale  e
modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9,  e  successive  modificazioni,
recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
legge quadro sulle aree protette;
  Vista  la  legge  24  febbraio   1992,   n.   225,   e   successive
modificazioni, recante l'istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva 94/22/CEE,  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  Visto il decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  recante  la
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  il  riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di
zone di  protezione  ecologica  oltre  il  limite  esterno  del  mare
territoriale;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
gli articoli 4, 6 e da 298-bis a 318;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione
della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato  dalle
navi e conseguenti sanzioni;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, di  attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei  rifiuti  delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli  92,
115 e 135;
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e  successive
modificazioni,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 57;
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  misure
urgenti per la crescita del  Paese,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 35;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive e, in particolare, l'articolo 38;
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante l'integrazione e l'adeguamento delle norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile  1959,  n.  128,  al
fine di regolare  le  attivita'  di  prospezione,  di  ricerca  e  di
coltivazione  degli  idrocarburi  nel  mare  territoriale   e   nella
piattaforma continentale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante il regolamento per la sicurezza della  navigazione  e
della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma e in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011,
n.  209,  recante  il  regolamento  per  l'istituzione  di  zone   di
protezione  ecologica  del  Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar
Ligure e del Mar Tirreno;
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6
aprile 2006 in materia di soccorso e assistenza alla  popolazione  in
occasione di  incidenti  stradali,  ferroviari,  aerei  ed  in  mare,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
novembre 2010 recante il Piano di pronto intervento nazionale per  la
difesa da inquinamenti di idrocarburi  o  di  altre  sostanze  nocive
causati da incidenti marini, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
271 del 19 novembre 2010;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, di individuazione degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale del Ministero dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014;
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo
2015  recante  il  disciplinare  tipo  per  il  rilascio  dei  titoli
concessori unici, dei permessi di prospezione,  di  ricerca  e  delle
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi  e  gassosi  nella
terraferma, nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso
nella seduta del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro   della
giustizia, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della
difesa, il Ministro della salute;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE  e
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n.  154,
dispone i requisiti minimi per prevenire gli  incidenti  gravi  nelle
operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi  e  limitare  le
conseguenze di tali incidenti.
  2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9
aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979 n. 886, al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Salvo che non sia  diversamente  previsto,  rimangono  ferme  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625,
al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  al   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
                               Art. 2 

                             Definizioni 

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni:
    a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di  rischio
la cui  ulteriore  riduzione  richiederebbe  tempi,  costi  o  sforzi
assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale  riduzione.
Nel valutare se i tempi, i costi  o  gli  sforzi  sono  assolutamente
sproporzionati rispetto ai vantaggi  di  un'ulteriore  riduzione  del
rischio, si  tiene  conto  dei  livelli  di  rischio  delle  migliori
pratiche compatibili con l'attivita';
    b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi,
il provvedimento  del  Comitato  di  cui  all'articolo  8,  destinato
all'operatore.  Tale  provvedimento  attesta  che  la  relazione,  se
attuata come  ivi  stabilito,  risponde  ai  requisiti  del  presente
decreto. L'accettazione non comporta  il  trasferimento  al  Comitato
della responsabilita' relativa ai grandi rischi;
    c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in  relazione  allo
stato dell'arte, tenendo anche conto di uno  sforzo  e  di  un  costo
proporzionati,  a  fronte  di  un  requisito  o  di  una   situazione
determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi,
da un confronto  con  standard  appropriati  o  con  altre  soluzioni
utilizzate in situazioni analoghe da altre autorita' od operatori del
settore;
    d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza;
    e) autorita' preposta  al  rilascio  delle  licenze:  l'autorita'
pubblica che e' competente a rilasciare licenze ai sensi del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo  38,  comma  6,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
    f) autorita' competente:  il  Comitato  per  la  sicurezza  delle
operazioni  a  mare  istituito  a  norma  del  presente   decreto   e
responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo;
    g) avvio delle  operazioni:  la  fase  in  cui  l'impianto  o  le
infrastrutture connesse sono  impiegati  per  la  prima  volta  nelle
operazioni per le quali sono stati progettati;
    h) consultazione tripartita: un accordo formale che  consente  il
dialogo e la cooperazione tra l'autorita' competente, gli operatori e
rappresentanti dei lavoratori;
    i)  contraente   incaricato:   qualsiasi   entita'   alla   quale
l'operatore affida  l'incarico  di  svolgere  compiti  specifici  per
proprio conto;
    l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi
liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa  pozzo
sottomarina, in risposta a una fuoriuscita  di  idrocarburi  liquidi,
sulla base di un'analisi della frequenza, della durata  e  dei  tempi
delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La
valutazione dell'efficacia della risposta deve essere  espressa  come
stima della percentuale  del  tempo  in  cui  non  sono  presenti  le
suddette condizioni ambientali sfavorevoli  e  deve  comprendere  una
descrizione  delle  limitazioni  operative   poste   sugli   impianti
interessati in conseguenza di tale valutazione;
    m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un
impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo e'  impedire
o limitare le conseguenze di un incidente  grave,  o  il  cui  guasto
potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
    n) esplorazione: perforazione nell'ambito di  una  prospezione  e
tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che
devono  essere  effettuate  prima  delle  operazioni  connesse   alla
produzione;
    o) il pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche  nonche',
ai  sensi   della   legislazione   vigente,   le   associazioni,   le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;
    p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa  o  mobile,  o
una combinazione di strutture permanentemente  interconnesse  tramite
ponti o altre strutture, utilizzata per attivita' in mare nel settore
degli  idrocarburi  o  connesse  a  tali  operazioni.  Gli   impianti
comprendono le piattaforme di  perforazione  mobili  solo  quando  le
stesse  sono  stazionate  in  mare  per  attivita'  di  perforazione,
produzione o altre attivita' connesse alle  operazioni  in  mare  nel
settore degli idrocarburi;
    q)  impianto  di  produzione:  un  impianto  utilizzato  per   la
produzione di idrocarburi;
    r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da
un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
    s) incidente  ambientale  grave:  un  incidente  che  provoca,  o
rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale
cosi' come definito dal decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
compreso  il  deterioramento  provocato  alle  acque  marine,   quali
definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
    t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture
connesse:
      1) un incidente che comporta  un'esplosione,  un  incendio,  la
perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di
sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte  potenziale  per
provocare, decessi o lesioni personali gravi;
      2) un incidente che reca  all'impianto  o  alle  infrastrutture
connesse un danno grave che comporta, o ha un  forte  potenziale  per
provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
      3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso  o  lesioni
gravi a cinque o piu' persone che si trovano sull'impianto in mare in
cui  ha  origine  il  pericolo  o  sono  impegnate  in  un'operazione
sull'impianto  in  mare  nel  settore  degli  idrocarburi   o   sulle
infrastrutture connesse o in collegamento con tale  impianto  e  tali
infrastrutture;
      4)  qualsiasi  incidente  ambientale  grave  risultante   dagli
incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3);
    u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o
di una zona circostante piu' distante dall'impianto:
      1) tutti i pozzi e le strutture, le unita'  supplementari  e  i
dispositivi associati collegati all'impianto;
      2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura
principale dell'impianto o a essa fissate;
      3) tutte le condutture o le opere collegate;
    v) in mare: situato nel mare territoriale, nella  zona  economica
esclusiva, nella zona di protezione  ecologica  o  sulla  piattaforma
continentale come indicate dallo Stato italiano,  conformemente  alla
convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del  mare,  ratificata
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;
    z) licenza: permesso di ricerca o concessione di  coltivazione  o
titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo  38,  comma
5, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
    aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza;
    bb) modifica sostanziale:
      1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica  di
un elemento  in  base  al  quale  e'  stata  accettata  la  relazione
originaria,  compresi,  tra  l'altro,  le   modifiche   fisiche,   la
disponibilita' di nuove  conoscenze  o  tecnologie  e  i  cambiamenti
relativi alla gestione operativa;
      2)  nel  caso  di  comunicazione  di  operazioni  di  pozzo   o
combinate, la modifica di un elemento  in  base  al  quale  e'  stata
presentata la comunicazione originaria,  compresi,  tra  l'altro,  le
modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con  un  altro,  la
disponibilita' di nuove  conoscenze  o  tecnologie  e  i  cambiamenti
relativi alla gestione operativa;
    cc)  operatore:  il  licenziatario   autorizzato   dall'autorita'
preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di
pozzo nel settore degli idrocarburi, in  qualita'  di  rappresentante
unico;
    dd) operatori del settore: le entita' direttamente  coinvolte  in
operazioni in mare nel  settore  degli  idrocarburi  contemplate  dal
presente decreto o le cui attivita'  sono  strettamente  correlate  a
tali operazioni;
    ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto
in combinazione con uno o piu' altri impianti per finalita'  relative
all'altro o agli  altri  impianti,  che  incide  sui  rischi  per  la
sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti
gli impianti;
    ff) operazione di  pozzo:  qualsiasi  operazione  riguardante  un
pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali  tale
da provocare  un  incidente  grave.  Le  operazioni  comprendono:  la
perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di  un  pozzo,
la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;
    gg) operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi:  tutte  le
attivita' collegate  all'impianto  o  alle  infrastrutture  connesse,
compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio,
nonche' la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e
alla produzione  di  idrocarburi,  ad  esclusione  del  trasporto  di
idrocarburi da una costa all'altra;
    hh) grande rischio:  una  situazione  che  puo'  sfociare  in  un
incidente grave;
    ii) piano  esterno  di  risposta  alle  emergenze:  la  strategia
locale, nazionale o sovranazionale  per  prevenire  l'aggravamento  o
limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni  in
mare nel settore  degli  idrocarburi  utilizzando  tutte  le  risorse
disponibili  dell'operatore,  come  descritte  nel  pertinente  piano
interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare
messa a  disposizione  nell'ambito  dei  piani  operativi  di  pronto
intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982,  n.  979,  e  dagli
accordi internazionali nel contesto mediterraneo;
    ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano  elaborato
dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente  decreto,
relativo  alle  misure  per  prevenire  l'aggravarsi  o  limitare  le
conseguenze di incidenti  gravi  legati  a  operazioni  in  mare  nel
settore degli idrocarburi;
    mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo  marino,
mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata,  inclusa  la
raccolta e il primo trattamento in mare  di  idrocarburi  nonche'  il
loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse;
    nn)  proprietario:  titolare  dell'impianto  non  destinato  alla
produzione  legittimato  in  qualita'  di  contraente  incaricato  ad
eseguire le operazioni di pozzo;
    oo) rischio: la combinazione della probabilita' di  un  evento  e
delle conseguenze di tale evento;
    pp)  entita':  qualsiasi  persona  fisica  o   giuridica   ovvero
qualsiasi forma di associazione di tali persone;
    qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della  Direzione  Generale
per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello  sviluppo
economico competenti in materia  di  gestione  tecnico-amministrativa
delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione di  idrocarburi
e stoccaggio di gas  naturale  nonche'  autorita'  di  vigilanza  per
l'applicazione delle  norme  di  polizia  mineraria,  in  materia  di
sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  dei
lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli articoli  4  e  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1979,  n.  886,
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 624, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81;
    rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi  e  le
Georisorse della Direzione  Generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
    ss)  verifica  indipendente:  la  valutazione  e  conferma  della
validita'  di  particolari  dichiarazioni  scritte  a  opera  di   un
verificatore indipendente che non e' sotto il controllo o l'influenza
dell'entita' o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;
    tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri  da
qualsiasi parte dell'impianto.
  2. Al fine di stabilire se un incidente  costituisce  un  incidente
grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un  impianto  che
e' di norma non presidiato e' considerato come se fosse presidiato.
Capo II
PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
                               Art. 3 

Principi generali di gestione del rischio nelle  operazioni  in  mare
                    nel settore degli idrocarburi 

  1. Gli operatori  mettono  in  atto  tutte  le  misure  adeguate  a
prevenire incidenti gravi in operazioni in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi.
  2. Gli operatori non sono sollevati dai loro  obblighi  di  cui  al
presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni  che
hanno causato incidenti gravi  o  vi  hanno  contribuito  sono  state
effettuate da contraenti incaricati.
  3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto  tutte
le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e
l'ambiente.
  4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica,  tale
che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente  e
gli impianti in mare siano accettabili.
                               Art. 4 

       Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze 

  1. I  permessi  di  ricerca,  le  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare e  i  titoli  concessori  unici
sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio  1957,  n.  6,  e  21
luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  6,  comma  17,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996,  n.  625,  e
dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n.  133  del
2014, che dimostrano di disporre di  requisiti  di  ordine  generale,
capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed  offrono  garanzie
adeguate  ai  programmi  presentati  secondo  quanto   disposto   dal
disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38,  comma  7,  del
decreto-legge n.  133  del  2014,  e  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  2. Nel valutare la capacita' tecnica, finanziaria ed  economica  di
un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo  quanto
disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue:
    a) i rischi, i pericoli  e  ogni  altra  informazione  pertinente
relativa all'area in  questione,  compreso  il  costo  dell'eventuale
degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3,  lettera
c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
    b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi;
    c) le capacita' finanziarie del richiedente, comprese le garanzie
finanziarie per coprire le responsabilita'  potenzialmente  derivanti
dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in  questione,
inclusa la responsabilita' per danni economici potenziali, che devono
essere  fornite  e  verificate   al   momento   della   presentazione
dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera,  unitamente
al progetto di esecuzione;
    d) le informazioni disponibili  riguardanti  le  prestazioni  del
richiedente in materia di sicurezza  e  ambiente,  anche  riguardo  a
incidenti gravi, per le operazioni per le quali e' stata richiesta la
licenza.
  3. Ai fini del rilascio o del  trasferimento  di  una  licenza  per
operazioni  in  mare  nel  settore  degli  idrocarburi,   l'autorita'
preposta al rilascio delle licenze,  oltre  ai  pareri,  nulla  osta,
autorizzazioni previste dalla normativa vigente  puo'  richiedere  il
parere del Comitato di cui all'articolo 8.
  4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il
rilascio della licenza,  presentano  idonea  documentazione,  secondo
quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al  comma  1,  che
dimostra  che  hanno  adottato  misure  adeguate   per   coprire   le
responsabilita' potenziali derivanti dalle  operazioni  in  mare  nel
settore degli idrocarburi, nonche' ogni altra informazione pertinente
relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta.
  5. L'autorita' preposta al rilascio delle licenze  valuta,  sentito
il parere del Comitato di cui  all'articolo  8,  l'adeguatezza  della
documentazione  per  stabilire   se   il   richiedente   ha   risorse
finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio  immediato
e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una
risposta efficace alle  emergenze  e  la  successiva  riparazione.  I
richiedenti un  titolo  minerario  per  operazioni  in  mare  possono
utilizzare strumenti finanziari sostenibili  e  altre  soluzioni  per
dimostrare la loro capacita' finanziaria a norma del primo comma.  Ai
fini  di  una  gestione  rapida  ed   efficace   delle   domande   di
risarcimento, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze promuove
presso gli operatori dell'industria e  gli  enti  assicurativi  e  di
garanzia  l'adozione  di  accordi  per  una  pronta  copertura  delle
responsabilita' per danni da operazioni in mare,  anche  a  carattere
transfrontaliero,  nel  settore  idrocarburi.  Il  richiedente   deve
garantire il mantenimento della  capacita'  economica  e  finanziaria
necessaria per soddisfare i suoi  obblighi  finanziari  derivanti  da
responsabilita' per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
  6.  L'autorita'  preposta  al  rilascio   delle   licenze   designa
l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario.
  7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi
11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,
n. 484, e  del  decreto-legge  n.  133  del  2014.  Nel  valutare  le
capacita' tecniche, finanziarie ed economiche di un  richiedente  una
licenza, si accorda  particolare  attenzione  a  tutti  gli  ambienti
marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale,  soprattutto
agli ecosistemi che svolgono un ruolo  importante  nella  mitigazione
del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le
zone marine protette, le zone speciali di conservazione di  cui  alla
direttiva 92/43/CEE, le zone  di  protezione  speciale  di  cui  alla
direttiva 2009/147/CE.
                               Art. 5 

Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle
  operazioni  esplorative  in  mare  programmate  nel  settore  degli
  idrocarburi 

  1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un  impianto  non
destinato alla produzione puo' essere iniziata solo a seguito di  una
partecipazione pubblica relativa ai possibili  effetti  sull'ambiente
delle  operazioni  in  mare  nel  settore  degli  idrocarburi.   Tale
partecipazione  e'   garantita   nell'ambito   della   procedura   di
valutazione di impatto ambientale, in conformita'  alle  disposizioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero  nell'ambito  della  procedura   di   valutazione   ambientale
strategica, in conformita' alle disposizioni di cui  all'articolo  14
del medesimo decreto legislativo.
  2. Il presente articolo non  si  applica  con  riguardo  alle  aree
autorizzate entro il 18 luglio 2013.
                               Art. 6 

Operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi  all'interno  delle
                          aree autorizzate 

  1. Gli impianti di produzione e  le  infrastrutture  connesse  sono
eserciti da operatori  designati  dall'autorita'  competente  per  il
rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento.
  2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra  che  l'operatore
non e' piu' in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del
presente decreto, ne informa l'autorita' preposta al  rilascio  delle
licenze. Quest'ultima valuta l'opportunita' di  revocare  la  licenza
all'operatore ai sensi della  normativa  vigente  e  comunque  adotta
tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
In caso di danni alla salute  e  all'ambiente,  il  Comitato  di  cui
all'articolo 8 informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze
al  fine  di  valutare  l'adozione  dei  provvedimenti   di   propria
competenza.
  3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979,  n.  886,  e  dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
le operazioni riguardanti gli impianti di  produzione  e  quelli  non
destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso  di
modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi e'
stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto.
  4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24  maggio1979,  n.  886,  e  dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
le operazioni riguardanti gli impianti di  produzione  e  quelli  non
destinati alla produzione, le operazioni di  pozzo  o  le  operazioni
combinate non possono iniziare o proseguire,  nel  caso  di  modifica
sostanziale, fino a quando non e' stata accettata  la  relazione  sui
grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali  operazioni
non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni
di  pozzo  o  una  comunicazione  di  operazioni  combinate  non   e'
presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere
h) o  i),  al  Comitato  o  qualora  l'UNMIG  solleva  obiezioni  sul
contenuto di una comunicazione o in difformita' alle misure  disposte
a seguito dell'esame di una comunicazione.
  5. Ai sensi dell'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e' istituita una zona di sicurezza
circostante l'impianto il cui raggio  e'  individuato  con  ordinanza
della Capitaneria di Porto con le modalita' indicate alla definizione
di cui all'articolo 2, lettera tt).
  6. E' vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di  cui  al
comma 5. Tale  divieto  non  si  applica  alle  navi  che  entrano  o
stazionano nella zona di sicurezza:
    a) nell'ambito della posa,  dell'ispezione,  della  prova,  della
riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o  della
rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella  zona  di  sicurezza  o
nelle adiacenze;
    b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso  o
da un impianto situato in tale zona di sicurezza;
    c) sotto l'autorita' nazionale, per  ispezionare  un  impianto  o
un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte
degli enti preposti;
    d)  in  collegamento  con  il  salvataggio  o  il  tentativo   di
salvataggio di vite umane o di beni e  per  la  prevenzione  e  lotta
all'inquinamento del mare ai sensi degli articoli 2 e 4  della  legge
31 dicembre 1982, n. 979;
    e) a causa di intemperie;
    f) in situazioni di emergenza;
    g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di
porto;
    h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza  delle  unita'
navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
  7.   La   consultazione   tripartita,   ai   fini    dell'effettiva
partecipazione alla formulazione di standard e strategie  in  materia
di  prevenzione  degli  incidenti  gravi,  tra  il  Comitato  di  cui
all'articolo 8, operatori  e  rappresentanti  dei  lavoratori,  avra'
luogo con modalita' e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di
richieste  formulate  dagli  operatori  o  dai   rappresentanti   dei
lavoratori.
                               Art. 7 

                Responsabilita' per danno ambientale 

  1. Fatto salvo l'ambito di responsabilita' esistente riguardo  alla
prevenzione e alla riparazione  del  danno  ambientale  a  norma  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  il  licenziatario  e'
finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del
danno ambientale causato da operazioni  in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.
                               Art. 8 

               Designazione dell'autorita' competente 

  1. E' istituito il Comitato per la  sicurezza  delle  operazioni  a
mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni  di  autorita'
competente responsabile dei compiti assegnati dal  presente  decreto.
Il Comitato e' composto da un esperto che ne  assume  la  presidenza,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3  anni,
dal Direttore dell'UNMIG,  dal  Direttore  della  Direzione  generale
Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la  Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  dal
Comandante generale del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto-Guardia
Costiera, dal Sottocapo di  Stato  Maggiore  della  Marina  Militare.
L'esperto e' scelto nell'ambito di professionalita'  provenienti  dal
settore  privato   o   pubblico,   compresi   universita',   istituti
scientifici e di ricerca, con comprovata  esperienza  in  materia  di
sicurezza delle operazioni in mare  nel  settore  degli  idrocarburi,
attestata in base a specifici titoli ed esperienze  professionali,  e
in posizione di indipendenza dalle funzioni  relative  allo  sviluppo
economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede  presso
il  Ministero  dello  sviluppo  economico.   Le   articolazioni   sul
territorio del Comitato sono costituite da:
    a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che
assicura il supporto ai lavori;
    b)  il  Direttore  regionale  dei  Vigili  del  Fuoco  o  un  suo
rappresentante;
    c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nominato dal  Ministero,  che  si  avvale  del
Direttore  del  Servizio  Emergenze   Ambientali   in   mare   (SEAM)
dell'ISPRA;
    d) il  Comandante  della  Capitaneria  di  Porto  competente  per
territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
    e)  un  Ufficiale  Ammiraglio/Superiore  designato  dallo   Stato
Maggiore della Marina Militare.
  2. Alle riunioni delle articolazioni sul  territorio  del  Comitato
partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in
rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.
  3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979,  n.  886,  e  dai
decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81,
e ferme restanti le competenze delle  Sezioni  UNMIG  in  materia  di
sicurezza dei luoghi di lavoro minerari  e  di  tutela  della  salute
delle maestranze addette, il Comitato e' responsabile per le seguenti
funzioni di regolamentazione:
    a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi,  valutare
le comunicazioni di  nuovo  progetto  e  le  operazioni  di  pozzo  o
combinate e altri  documenti  di  questo  tipo  ad  esso  sottoposti,
attraverso la verifica  dell'attivita'  svolta  dall'UNMIG  ai  sensi
degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi  2  e  4,  e  16,
commi 2 e 3, del presente decreto;
    b) vigilare sul rispetto da parte degli  operatori  del  presente
decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
    c) fornire consulenza ad altre autorita'  o  organismi,  compresa
l'autorita' preposta al rilascio delle licenze;
    d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;
    e) elaborare relazioni;
    f) cooperare con  le  autorita'  competenti  o  con  i  punti  di
contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27.
  4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a)
e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.
  5. Il Comitato opera,  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni  di
regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a),  b)
e  c),  con  obiettivita'   ed   indipendenza   dalle   funzioni   di
regolamentazione in  materia  di  sviluppo  economico  delle  risorse
naturali in mare, dalle  funzioni  di  rilascio  di  licenze  per  le
operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione  e
gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero
dello sviluppo economico adotta i  provvedimenti  di  competenza  per
apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura  della
Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche,  al  fine
di   garantire   l'effettiva   separazione    delle    funzioni    di
regolamentazione  in  materia  di   sicurezza   dalle   funzioni   di
regolamentazione riguardanti  lo  sviluppo  economico  delle  risorse
naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze  e  la  gestione
dei ricavi.
  6. Dell'istituzione del Comitato,  della  sua  organizzazione,  del
motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e'  garantito  lo
svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1  e
il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e'  data  informazione
attraverso apposita  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nel Bollettino  Ufficiale  degli  Idrocarburi  e
della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento
del Comitato sono definite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri.
  7. Il Comitato si avvale delle  strutture  e  delle  risorse  umane
delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione  vigente.  Ai
componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone
di presenza o rimborso spese per lo  svolgimento  delle  funzioni  ad
essi attribuite.
  8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, puo'  concludere  accordi  formali
con pertinenti agenzie dell'Unione o  altri  organismi,  al  fine  di
acquisire le competenze specialistiche  necessarie  allo  svolgimento
delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del  presente  comma,
un organismo non si ritiene adeguato  se  la  sua  obiettivita'  puo'
essere compromessa da conflitti di interesse.
  9. Le spese sostenute dal Comitato  nello  svolgimento  dei  propri
compiti, a norma del presente decreto,  sono  poste  a  carico  degli
operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari  all'1
per mille del valore delle  opere  da  realizzare.  I  proventi  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
ad  apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento  delle  spese
relative  alle  attivita'  del   predetto   Comitato.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. Gli organismi componenti del  Comitato  esercitano  le  proprie
funzioni in modo indipendente secondo le  modalita'  stabilite  dalla
legge,  organizzando  le  stesse  funzioni  in   modo   da   evitarne
duplicazioni. Il Comitato, relaziona  annualmente  al  Parlamento  ed
alla Commissione europea in merito all'attivita' di  regolamentazione
e di vigilanza svolta.
  11.  All'attuazione  del  presente  articolo,  le   amministrazioni
interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 9 

                     Funzionamento del Comitato 

  1. Il Comitato:
    a) agisce indipendentemente da  politiche,  decisioni  di  natura
regolatoria o altre considerazioni non correlate ai  suoi  compiti  a
norma del presente decreto;
    b) definisce l'estensione  delle  proprie  responsabilita'  e  le
responsabilita' dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti,
a norma del presente decreto;
    c)  istituisce  processi   e   procedure   per   la   valutazione
approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle  comunicazioni
presentate a norma dell'articolo 11, nonche' per  far  rispettare  il
presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
    d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure
di cui alla lettera c)  e  mette  a  disposizione  del  pubblico  una
sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato  e  del
Ministero dello sviluppo economico;
    e) elabora e  attua  procedure  coordinate  o  congiunte  con  le
autorita' competenti degli altri Stati membri per svolgere i  compiti
a norma del presente decreto;
    f)  fonda  la  propria  organizzazione  e  le  proprie  procedure
operative sui principi definiti nell'allegato III.
  2. Il  Comitato  informa  tempestivamente  delle  proprie  motivate
decisioni l'operatore e le autorita' che sono state  interessate  dal
rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni  in
mare in questione.
                               Art. 10 

                 Collaborazione dell'Agenzia europea 
                     per la sicurezza marittima 

  1. Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA  (Agenzia  europea  per  la
sicurezza marittima) che fornisce assistenza  tecnica  e  scientifica
conformemente al proprio mandato a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1406/2002.
Capo III
PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
                               Art. 11 

             Documenti da presentare per lo svolgimento 
         di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 

  1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in  mare  nel  settore
degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti:
    a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti  gravi  o
una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6;
    b)  il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente
applicabile  agli   impianti   o   una   sua   descrizione   adeguata
conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6;
    c) nel caso di un impianto di  produzione  pianificato,  previsto
nel programma lavori approvato ai sensi del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto  in  conformita'
con i requisiti di cui all'allegato I, parte I;
    d)  una  descrizione  del  sistema   di   verifica   indipendente
conformemente all'articolo 17;
    e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12
o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente,  di  un  impianto  di
produzione o di un impianto non destinato alla produzione;
    f) nel caso di una modifica sostanziale o di  uno  smantellamento
di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata,  a  norma
degli articoli 12 e 13;
    g) il  piano  interno  di  risposta  alle  emergenze  o  una  sua
descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28;
    h) nel caso di  un'operazione  di  pozzo,  una  comunicazione  di
operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15;
    i) nel caso di un'operazione combinata, una  comunicazione  delle
operazioni combinate a norma dell'articolo 16;
    l) nel caso in cui un  impianto  di  produzione  esistente  debba
essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo  in
produzione,  una   comunicazione   di   trasferimento   conformemente
all'allegato I, parte 1;
    m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato.
  2. I documenti che devono essere presentati a norma  del  comma  1,
lettere a), b), d) e g), sono  inclusi  nella  relazione  sui  grandi
rischi di cui al comma  1,  lettera  e).  La  politica  aziendale  di
prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa
nella  comunicazione  di  operazioni  di  pozzo,  laddove  non   gia'
presentata, a norma del comma 1, lettera h).
  3. La comunicazione del progetto richiesta a  norma  del  comma  1,
lettera c)  e'  presentata  al  Comitato  entro  i  termini  da  esso
stabiliti  e  comunque  prima  della  presentazione  prevista   della
relazione sui grandi rischi  per  l'operazione  pianificata.  L'UNMIG
entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula  le  proprie
osservazioni  che  devono  essere  prese  in   considerazione   nella
relazione sui grandi rischi.
  4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque  marine
italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per
iscritto almeno  5  giorni  prima  della  data  in  cui  e'  previsto
l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque  marine
italiane.
  5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1,
lettera  l),  e'  trasmessa  al  Comitato  almeno  90  giorni   prima
dell'avvio  delle  operazioni  programmate,  al  fine  di  permettere
all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della  relazione  sui
grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate  dall'UNMIG  entro
30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.
  6. In caso di modifica sostanziale che incide  sulla  comunicazione
di progettazione o di trasferimento prima della  presentazione  della
relazione  sui  grandi  rischi,  al  Comitato  e'   data   tempestiva
comunicazione di tale modifica e comunque entro il  termine  previsto
al comma 3 del presente articolo.
  7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma  del  comma  1,
lettera e), e' presentata  al  Comitato  entro  il  termine  da  esso
stabilito e comunque prima del previsto avvio  delle  operazioni.  Il
Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.
                               Art. 12 

                     Relazione sui grandi rischi 
                    per un impianto di produzione 

  1. L'operatore redige  una  relazione  sui  grandi  rischi  per  un
impianto  di  produzione  che  deve   essere   presentata   a   norma
dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di
cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed  e'  aggiornata  in  caso  di
modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalita' di cui al  comma
7.
  2. I rappresentanti  dei  lavoratori  sono  consultati  nelle  fasi
pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto di produzione;  la  modalita'  di  tale  consultazione  deve
essere descritta all'interno della relazione, conformemente a  quanto
disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto 3.
  3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi  rischi  per
un impianto di produzione  puo'  essere  redatta  per  un  gruppo  di
impianti.
  4.  Su  richiesta  del  Comitato  prima   dell'accettazione   della
relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le  ulteriori
informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie  alla  relazione
presentata.
  5.  Qualora  l'impianto  di  produzione  debba  essere  oggetto  di
modifiche che comportano un  cambiamento  sostanziale  o  si  intenda
smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore  redige  una
relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I,
paragrafo  6,  che  deve  essere  presentata  al  Comitato  a   norma
dell'articolo 11,  comma  l,  lettera  f),  almeno  90  giorni  prima
dell'inizio dei lavori.
  6.  I  lavori  di  cui  al  comma  5  non  possono  iniziare  prima
dell'accettazione da parte del  Comitato  della  versione  modificata
della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.
  7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione  e'
soggetta a riesame periodico  approfondito  da  parte  dell'operatore
almeno ogni cinque  anni  o  prima  quando  cio'  sia  richiesto  dal
Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.
                               Art. 13 

                     Relazione sui grandi rischi 
            per un impianto non destinato alla produzione 

  1.  L'operatore,  avvalendosi   del   contributo   del   contraente
incaricato, redige una relazione grandi rischi per  un  impianto  non
destinato alla produzione, da presentare a  norma  dell'articolo  11,
comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui  all'allegato
I, paragrafi 3 e 5, ed e' aggiornata secondo le modalita' di  cui  al
comma 7.
  2. I rappresentanti  dei  lavoratori  sono  consultati  nelle  fasi
pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un
impianto  non  destinato  alla  produzione;  la  modalita'  di   tale
consultazione deve  essere  descritta  all'interno  della  relazione,
conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2.
  3.  Su  richiesta  del  Comitato,  prima  dell'accettazione   della
relazione sui grandi  rischi  per  un  impianto  non  destinato  alla
produzione, l'operatore fornisce tutte le  ulteriori  informazioni  e
apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.
  4. Qualora l'impianto non destinato alla  produzione  debba  essere
oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale  o  si
intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla  produzione,
il contraente incaricato  redige  una  relazione  sui  grandi  rischi
modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera  f),  almeno  90  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,
conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3.
  5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di
cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da  parte
del Comitato della versione modificata  della  relazione  sui  grandi
rischi.
  6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione,  i  lavori
di cui al comma 4 non possono  iniziare  prima  dell'accettazione  da
parte del Comitato della  versione  modificata  della  relazione  sui
grandi rischi.
  7. La relazione sui grandi rischi per  un  impianto  non  destinato
alla produzione e' soggetta a un riesame  periodico  approfondito  da
parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio'  sia
richiesto dal Comitato. I risultati del riesame  sono  comunicati  al
Comitato.
                               Art. 14 

              Piani interni di risposta alle emergenze 

  1. L'operatore e' tenuto a predisporre un piano interno di risposta
alle emergenze, che  deve  essere  presentato  al  Comitato  a  norma
dell'articolo 11, comma  1,  lettera  g).  Il  piano  e'  predisposto
conformemente all'articolo 28, tenendo conto  della  valutazione  del
rischio di incidenti gravi effettuata  durante  l'elaborazione  della
piu' recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi
dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di  idrocarburi
liquidi.
  2. Se un impianto non destinato alla produzione deve  essere  usato
per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle  emergenze
per l'impianto tiene conto della valutazione del  rischio  effettuata
nella redazione della comunicazione delle  operazioni  di  pozzo  che
deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h).
Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato
a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo,  l'operatore
presenta al Comitato il piano  interno  di  risposta  alle  emergenze
modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo.
  3. Se un impianto non destinato alla produzione deve  essere  usato
per effettuare operazioni combinate, il  piano  interno  di  risposta
alle emergenze  e'  modificato  per  farvi  rientrare  le  operazioni
combinate e  presentato  al  Comitato,  a  corredo  della  pertinente
comunicazione di operazioni combinate.
                               Art. 15 

                     Comunicazione di operazioni 
                  di pozzo e relative informazioni 

  1. L'operatore che deve effettuare operazioni di  pozzo  predispone
la comunicazione che deve essere presentata,  a  norma  dell'articolo
11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito  e
comunque   prima   dell'avvio   dell'operazione   di   pozzo.    Tale
comunicazione  di  operazioni   di   pozzo,   contiene   informazioni
dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo  proposte
a  norma  dell'allegato  I,  paragrafo  4.  Cio'  include  un'analisi
dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di  idrocarburi
liquidi.
  2. L'UNMIG esamina la  comunicazione  entro  30  giorni  e,  se  lo
ritiene necessario,  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  pozzo
prende le misure  adeguate,  che  possono  includere  il  divieto  di
avviare l'operazione.
  3. Le modifiche sostanziali della comunicazione  di  operazioni  di
pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma
4, lettera b), e'  preparata  e  pianificata  dall'operatore  con  la
collaborazione del verificatore indipendente.
  4. L'operatore informa  immediatamente  il  Comitato  di  qualsiasi
modifica sostanziale  della  comunicazione  presentata  in  merito  a
operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e,  se  lo  ritiene
necessario, prende le misure appropriate.
  5.  L'operatore  presenta  le  relazioni  periodiche  inerenti   le
operazioni di pozzo  al  Comitato  conformemente  a  quanto  previsto
dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a  intervalli  di  una
settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.
                               Art. 16 

                Comunicazione di operazioni combinate 

  1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta
la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1,  lettera  i),  al
Comitato nel termine da esso stabilito e  comunque  prima  dell'avvio
dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata
contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7.
  2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se  lo  ritiene  necessario,
prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure  adeguate
che possono includere il divieto  di  avviare  l'operazione.  L'UNMIG
risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e
le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione  sui
grandi rischi.
  3.  L'operatore  che  ha  presentato   la   comunicazione   informa
tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica  sostanziale  della
comunicazione presentata. L'UNMIG  esamina  le  modifiche  e,  se  lo
ritiene necessario, adotta le misure appropriate.
                               Art. 17 

                        Verifica indipendente 

  1. L'operatore istituisce un sistema  di  verifica  indipendente  e
redige, avvalendosi eventualmente del  contributo  del  proprietario,
una descrizione di tale sistema, da presentare al  Comitato  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale  descrizione  e'  inclusa
nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza  e
dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11,  comma
1, lettera b). La descrizione contiene  le  informazioni  specificate
nell'allegato I, paragrafo 5.
  2. I risultati della verifica indipendente lasciano  impregiudicata
la responsabilita' dell'operatore per  il  funzionamento  corretto  e
sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
  3. La scelta del verificatore indipendente e  la  progettazione  di
sistemi  di  verifica  indipendente  soddisfano  i  criteri  di   cui
all'allegato V.
  4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:
    a) per quanto concerne gli impianti,  per  offrire  una  garanzia
indipendente che gli elementi critici per la sicurezza  e  l'ambiente
identificati nella valutazione  del  rischio,  come  descritti  nella
relazione sui grandi rischi, sono adeguati  e  che  il  programma  di
esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente
e' adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto;
    b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni  di  pozzo,
per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei  pozzi
e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento  alle
condizioni previste per i pozzi.
  5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni  del  verificatore
indipendente  e  prendono  provvedimenti  adeguati  in  base  a  tali
raccomandazioni.
  6.  Gli  operatori  mettono  a   disposizione   del   Comitato   le
raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente  a  norma  del
comma 4, lettera a), nonche' i provvedimenti adottati sulla  base  di
tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i  provvedimenti
adottati sono conservati dall'operatore per un periodo  di  sei  mesi
dal  completamento  delle  operazioni  in  mare  nel  settore   degli
idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.
  7. Il Comitato verifica che gli  operatori  di  pozzi  includano  i
risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di  cui  al
comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti  in
risposta a tali risultati  e  osservazioni,  nella  comunicazione  di
operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15.
  8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica e'
posto in essere prima del completamento della progettazione.  Per  un
impianto non destinato alla produzione, il sistema e' istituito prima
dell'avvio delle operazioni.
                               Art. 18 

                  Poteri del Comitato in relazione 
                   alle operazioni sugli impianti 

  1. Il Comitato:
    a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto
o infrastruttura connessa nei casi in cui le  misure  proposte  nella
relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle
conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di
pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell'articolo  11,
comma  1,  rispettivamente  lettere  h)  o   i),   sono   considerate
insufficienti per soddisfare le prescrizioni  previste  dal  presente
decreto;
    b) in situazioni  eccezionali  e  quando  ritiene  che  non  sono
compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia  l'arco
temporale richiesto tra la presentazione della relazione  sui  grandi
rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11  e
l'avvio delle operazioni;
    c) impone all'operatore di adottare le misure  proporzionate  che
essa  ritiene  necessarie  ai  fini  di  garantire   la   conformita'
all'articolo 3, comma 1;
    d) qualora riscontri che l'operatore non  e'  piu'  in  grado  di
soddisfare i requisiti  previsti  dal  presente  decreto  si  applica
quanto previsto all'articolo 6, comma 2;
    e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta  la  prosecuzione
dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o  di  qualsiasi
infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione,  un  riesame
periodico della  relazione  sui  grandi  rischi  presentata  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni
presentate  a  norma  dell'articolo   11,   evidenzino   la   mancata
conformita' con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di
ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle  operazioni  in  mare
nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.
Capo IV
Politica Di Prevenzione
                               Art. 19 

                  Prevenzione degli incidenti gravi 
                      da parte degli operatori 

  1.  L'operatore  redige  un  documento  che  definisce  la  propria
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in  tutte  le
proprie attivita' in mare nel  settore  degli  idrocarburi  che  deve
essere presentato a norma dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),
esplicitando il sistema adottato per il  monitoraggio  sull'efficacia
di tale politica e garantendone l'attuazione. Il  documento  contiene
le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.
  2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene
conto della responsabilita' primaria  dell'operatore,  anche  per  il
controllo dei rischi di un incidente grave che  risultano  dalle  sue
operazioni e per il miglioramento  continuo  del  controllo  di  tali
rischi in modo da assicurare un  livello  elevato  di  protezione  in
qualsiasi momento.
  3. Gli operatori presentano, a norma  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della
sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione:
    a) delle modalita' organizzative  per  il  controllo  dei  grandi
rischi;
    b)  delle  modalita'  di  preparazione  e   presentazione   delle
relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti  a
norma del presente decreto;
    c)  dei  sistemi  di  verifica  indipendente  istituiti  a  norma
dell'articolo 17.
  4. Per gli impianti esistenti  al  19  luglio  2015  e'  presentato
documento analogo a quello di cui al comma 3  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un meccanismo per dare agli operatori  la  possibilita'  di
contribuire   all'effettiva   consultazione   tripartita    di    cui
all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di  questi
meccanismi puo' figurare  nella  politica  aziendale  di  prevenzione
degli incidenti gravi.
  6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi  e  i
sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in
conformita' dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato  IV.  Si
applicano le seguenti condizioni:
    a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi  e'
redatta per iscritto  e  stabilisce  gli  obiettivi  generali  e  gli
accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonche'  le
modalita' per conseguire tali obiettivi  e  attuare  tali  accordi  a
livello aziendale;
    b) il sistema di gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente  e'
integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende
una struttura organizzativa,  responsabilita',  pratiche,  procedure,
procedimenti e risorse per la  determinazione  e  l'attuazione  della
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.
  7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario  completo
delle attrezzature per gli interventi di  emergenza  pertinenti  alle
loro attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.
  8. Gli operatori, in consultazione con il  Comitato  e  utilizzando
gli  scambi  di  conoscenze,  informazioni  ed  esperienze   di   cui
all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme  e  le  linee
guida sulle migliori pratiche in relazione al  controllo  dei  grandi
rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio  ed  esecuzione
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono,
come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.
  9.  Il  documento  di  politica  aziendale  di  prevenzione   degli
incidenti gravi di cui  al  comma  1  comprende  anche  gli  impianti
dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di  fuori
dell'Unione.
  10. Qualora l'attivita' svolta rappresenti  un  pericolo  immediato
per la salute umana o accresca significativamente il  rischio  di  un
incidente grave, l'operatore  adotta  misure  adeguate,  che  possono
includere, se  ritenuto  necessario,  la  sospensione  dell'attivita'
finche' il pericolo o il rischio sia adeguatamente  sotto  controllo.
L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente  e  comunque  entro
ventiquattro ore dall'adozione le misure  adottate,  accompagnate  da
una relazione.
  11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati  al
fine di garantire un affidabile raccolta  e  registrazione  dei  dati
pertinenti alla perforazione e  alla  sicurezza  delle  operazioni  e
dell'impianto, e ad impedirne  manipolazioni.  L'operatore,  inoltre,
predispone un sistema di  registrazione  informatica  che  garantisce
l'integrita', la disponibilita'  e  il  non  ripudio  dei  dati,  nel
rispetto dei principi di riservatezza e responsabilita' del dato,  in
ogni  condizione,  dei  dati  relativi  ai   parametri   tecnici   di
perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri
come disposto dal Comitato, con  misure  almeno  analoghe  da  quanto
previsto dall'articolo  50-bis,  comma  3,  lettera  a),  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati  comunque  raccolti  e
registrati sono resi disponibili per  le  verifiche  del  Comitato  e
della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della
tutela dell'ambiente marino.
                               Art. 20 

          Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 
                   svolte al di fuori dell'Unione 

  1. Le societa' registrate in Italia che  svolgono,  direttamente  o
attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi
al di fuori  dell'Unione  come  detentori  di  licenze  o  operatori,
comunicano,  su  richiesta  del  Comitato,  le  circostanze  di  ogni
incidente grave in cui sono state coinvolte.
  2. Nella richiesta di relazione di cui  al  comma  1,  il  Comitato
specifica i dettagli delle  informazioni  richieste.  Tali  relazioni
sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente  all'articolo
27, comma 1.
                               Art. 21 

           Garanzia di conformita' con il quadro normativo 
              per la prevenzione degli incidenti gravi 

  1.   Il   Comitato   verifica   attraverso   l'acquisizione   delle
comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4,  e  tramite  ispezioni
l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi  rischi
e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni  di  pozzo  e
alla  comunicazione  di  operazioni  combinate,  presentati  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i).
  2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte  le  persone  che
agiscono sotto la direzione del Comitato, il  trasporto  da  e  verso
impianti  o  navi  connessi  alle  operazioni   nel   settore   degli
idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonche'  vitto,
alloggio e altre prestazioni connesse alle visite  agli  impianti  al
fine di facilitare il controllo da  parte  del  Comitato,  anche  per
effettuare ispezioni e indagini e  per  far  rispettare  il  presente
decreto.
  3.  Il  Comitato  elabora  piani  annuali  mirati  a  un  controllo
efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi  rischi  basandosi
sulla gestione del rischio ed esaminando con  particolare  attenzione
la conformita' alle relazioni sui grandi rischi e ad altri  documenti
presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani e' rivista
ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie
a migliorarli.
                               Art. 22 

        Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza 

  1. Il Comitato istituisce meccanismi:
    a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza  e
ambientali  relativi  alle  operazioni  in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi da qualsiasi fonte;
    b) per l'approfondimento  di  tali  segnalazioni,  mantenendo  al
contempo l'anonimato dei soggetti interessati.
  2.  Gli  operatori  comunicano   informazioni   dettagliate   sulle
disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al comma  1,  lettera
b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati  che  partecipano
alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle
formazioni  pertinenti  l'operatore   fa   riferimento   anche   alle
segnalazioni confidenziali.
Capo V
TRASPARENZA E CONDIVISIONE
DELLE INFORMAZIONI
                               Art. 23 

                   Condivisione delle informazioni 

  1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le  informazioni  di
cui all'allegato IX.
  2. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune  per
la  comunicazione  dei  dati  e  i  dettagli  delle  informazioni  da
condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo  le  proprie
procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.
                               Art. 24 

                             Trasparenza 

  1. Il Comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di
cui all'allegato IX.
  2.  Il  Comitato  utilizza  il  formato  comune  di   pubblicazione
stabilito dalla Commissione europea secondo le  proprie  procedure  e
nell'ambito dei propri poteri di cui  al  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.
                               Art. 25 

                      Relazioni sulla sicurezza 

  1. Il Comitato presenta  alla  Commissione  una  relazione  annuale
contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.
  2. Il Comitato e' responsabile per lo  scambio  di  informazioni  a
norma dell'articolo 23 e per la pubblicazione delle  stesse  a  norma
dell'articolo 24.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  trasmette  annualmente   alle
Commissioni parlamentari competenti un  rapporto  sugli  effetti  per
l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.
                               Art. 26 

              Indagini a seguito di un incidente grave 

  1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai  sensi  della
normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini
approfondite.
  2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di  cui  al
comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne  mette  a  disposizione
una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione
non riservata dei risultati.
  3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua
tutte  le  raccomandazioni,  frutto  delle  indagini,  che  rientrano
nell'ambito dei suoi poteri.
Capo VI
COOPERAZIONE
                                  Art. 27 

 
                        Cooperazione tra Stati membri
  1. Il  Comitato  procede  allo  scambio  periodico  di  conoscenze,
informazioni ed esperienze con le autorita'  competenti  degli  altri
Stati  membri,  tra  l'altro  attraverso  il  gruppo   di   autorita'
dell'Unione europea per  le  attivita'  in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi (EUOAG), e  svolge  consultazioni  sull'applicazione  del
pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore,
altre parti interessate e la Commissione europea.
  2. Conoscenze, informazioni ed esperienze  scambiate  a  norma  del
comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per
la gestione del rischio, la prevenzione  degli  incidenti  gravi,  la
verifica di conformita' e la risposta  alle  emergenze  in  relazione
alle attivita' in mare  nel  settore  degli  idrocarburi  all'interno
dell'Unione, nonche', se del caso, all'esterno dell'Unione.
  3. In ambito europeo, il Comitato  partecipa  alla  definizione  di
priorita' per l'elaborazione e l'aggiornamento delle  norme  e  delle
linee guida al fine di identificare e  agevolare  l'attuazione  e  la
coerente applicazione delle migliori  pratiche  nelle  operazioni  in
mare nel settore degli idrocarburi.
  4. Entro il 19 luglio 2016 il Ministero  dello  sviluppo  economico
notifica  alla  Commissione  le  misure  nazionali  poste  in  essere
riguardo  all'accesso  alle  conoscenze,  alle  attrezzature  e  alle
risorse in termini di esperti, anche in virtu' dell'articolo 8, comma
8, del presente decreto.
Capo VII
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
                               Art. 28 

               Prescrizioni relative ai piani interni 
                     di risposta alle emergenze 

  1.  I  piani  interni  di  risposta  alle   emergenze   predisposti
dall'operatore in conformita' dell'articolo 14 e presentati  a  norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono:
    a) posti in essere tempestivamente  per  rispondere  a  qualsiasi
incidente grave o situazione che presenta  un  rischio  immediato  di
incidente grave;
    b) in linea con il piano esterno di risposta  alle  emergenze  di
cui all'articolo 29.
  2. L'operatore rende disponibile in  ogni  momento  l'accesso  alle
attrezzature e alle competenze necessarie per  il  piano  interno  di
risposta alle emergenze, mettendoli a  disposizione  delle  autorita'
responsabili dell'esecuzione  del  piano  esterno  di  risposta  alle
emergenze.
  3. Il piano interno di risposta alle emergenze e' redatto  a  norma
dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a  seguito  di  eventuali
modifiche sostanziali della  relazione  sui  grandi  rischi  o  delle
comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11.  Tale  piano  e  i
relativi  aggiornamenti  sono  presentati   al   Comitato   a   norma
dell'articolo 11, comma 1,  lettera  g),  e  comunicati  al  Capo  di
compartimento Marittimo competente  per  la  preparazione  dei  piani
operativi di pronto intervento locali di cui  all'articolo  11  della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  4. Il piano interno di risposta  alle  emergenze  e'  integrato  da
altre misure relative alla protezione e al salvataggio del  personale
dell'impianto colpito in modo  da  assicurare  buone  prospettive  di
sicurezza e di sopravvivenza delle persone.
                               Art. 29 

              Piani esterni di risposta alle emergenze 
                    e preparazione alle emergenze 

  1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge  31
dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore
degli idrocarburi o  le  infrastrutture  connesse  e  tutte  le  zone
potenzialmente interessate da incidenti  gravi,  fatto  salvo  quanto
previsto dal decreto del Presidente  della  Repubblica  28  settembre
1994, n.  662,  e  fermo  restando  le  attribuzioni  di  ogni  altra
amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto.  Tali
piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari
degli operatori.
  2.  I  piani  operativi  di  pronto  intervento   locali   di   cui
all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,  tengono  conto
della versione piu' aggiornata dei piani  interni  di  risposta  alle
emergenze  degli   impianti   esistenti   o   pianificati   o   delle
infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal
piano esterno di risposta alle emergenze.
  3. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove
necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono  resi
disponibili alla Commissione, agli altri Stati  Membri  eventualmente
interessati e al  pubblico.  Le  informazioni  divulgate  non  devono
mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare
nel settore degli idrocarburi  e  non  devono  ledere  gli  interessi
economici dello Stato o la sicurezza  personale  e  il  benessere  di
funzionari dello Stato. I piani esterni di  risposta  alle  emergenze
sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili
alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente  interessati  e
al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere  a  rischio
la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli
idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o
la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato.
  4. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello
di compatibilita' e  interoperabilita'  delle  attrezzature  e  delle
competenze d'intervento di tutti gli  Stati  membri  in  una  regione
geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate  misure
che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta  e
servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione
geografica.
  5. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene  un  registro
delle  attrezzature  e  dei  servizi  di  risposta   alle   emergenze
conformemente  all'allegato  VIII,  punto  1.  Tale  registro  e'   a
disposizione degli altri Stati membri  potenzialmente  interessati  e
della Commissione e, su una base di  reciprocita',  dei  paesi  terzi
limitrofi.
  6. Gli operatori verificano periodicamente la propria  preparazione
a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta  cooperazione
con l'ente preposto secondo la normativa vigente.
  7. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per
la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti
di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari  sono  valutati  e
aggiornati periodicamente.
                               Art. 30 

                       Risposta alle emergenze 

  1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e
alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave  o
una situazione in cui vi e' un rischio immediato di incidente  grave.
Tale comunicazione descrive le circostanze,  inclusi,  se  possibile,
l'origine,  i  possibili  effetti  sull'ambiente  e   le   potenziali
conseguenze gravi indicando  le  misure  adottate  per  contenerlo  e
comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della
strategia di risposta all'emergenza.
  2. In caso di incidente grave l'operatore adotta  tutte  le  misure
adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le  conseguenze.  La
Capitaneria  di  Porto  puo'  assistere  l'operatore,  anche  con  la
disponibilita' di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto  diffida
l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31  dicembre  1982,
n. 979.
Capo VIII
EFFETTI TRANSFRONTALIERI
                               Art. 31 

Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero  di
  Stati  membri  nell'ambito  della  cui  giurisdizione  si  svolgono
  operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 

  1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio  connesso
a operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi  che  si  volgono
nell'ambito   della   giurisdizione   italiana   puo'   avere   gravi
ripercussioni sull'ambiente in uno o  piu'  Stati  membri,  trasmette
agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in caso di  coinvolgimento
di Stati  terzi  potenzialmente  interessati,  a  questi  ultimi,  le
informazioni pertinenti  prima  dell'inizio  delle  operazioni  e  si
adopera, congiuntamente  con  gli  Stati  interessati,  per  adottare
misure idonee a prevenire eventuali conseguenze.
  2.  Su  richiesta  di  uno  o  piu'  Stati  membri,  che  non  sono
destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che  ritengono  di
essere  potenzialmente  interessati,  il   Comitato,   trasmette   le
informazioni pertinenti.
  3. I grandi rischi individuati a norma del comma 1  sono  presi  in
considerazione  nei  piani  interni  ed  esterni  di  risposta   alle
emergenze  per  facilitare  un'efficace  risposta  congiunta   a   un
incidente grave.
  4.  Qualora  vi  sia  un  rischio   di   effetti   transfrontalieri
prevedibili di  incidenti  gravi  che  interessano  paesi  terzi,  il
Comitato, per il tramite del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, rende  disponibili  le  informazioni  ai
paesi terzi, a condizione di reciprocita'.
  5. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale   concorda   con   le   autorita'
competenti degli altri Stati membri  le  misure  coordinate  relative
alle zone al di fuori della  giurisdizione  dell'Unione  al  fine  di
prevenire potenziali effetti negativi delle  attivita'  in  mare  nel
settore degli idrocarburi.
  6. Le  amministrazioni  statali  competenti,  al  fine  di  testare
regolarmente la propria preparazione a  rispondere  efficacemente  ad
incidenti gravi in collaborazione con gli Stati  membri  interessati,
le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocita', i paesi  terzi
potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di
emergenza transfrontaliere dedicate  alla  prova  dei  meccanismi  di
emergenza a cui la Commissione puo' contribuire.
  7. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di  incidente
grave, che  provochi  o  possa  avere  effetti  transfrontalieri,  il
Comitato, per il tramite del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione  e
gli Stati membri o Paesi terzi  potenzialmente  interessati  da  tale
situazione  e  fornisce  continuamente  informazioni  pertinenti  per
un'efficace risposta all'emergenza.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 32 

                              Sanzioni 

  1. Chiunque  esercisce  impianti  di  produzione  o  infrastrutture
connesse  senza  essere  designato  come   operatore   dall'autorita'
competente per il rilascio delle licenze e' punito con  l'arresto  da
uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000.
  2. L'operatore che inizia o,  nel  caso  di  modifica  sostanziale,
prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3
e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000  a  euro  150.000  e  allo  stesso  si  applica  la   sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   delle   operazioni
riguardanti gli impianti di produzione e quelli  non  destinati  alla
produzione, nonche' le operazioni di pozzo o le operazioni  combinate
per un periodo da uno a sei mesi.
  3. L'operatore  che  non  inoltra  la  comunicazione  all'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 11,  comma  4,  o  vi  provvede  in
violazione della stessa disposizione  e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.
  4. L'operatore  che,  nel  caso  di  modifiche  che  comportano  un
cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di  un  impianto
di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo  12,
commi 5 e 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 100.000 e  allo  stesso  si  applica  la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   delle   operazioni
riguardanti l'impianto di  produzione  per  un  periodo  da  quindici
giorni a tre mesi.
  5. L'operatore che non sottopone a riesame periodico  la  relazione
sui grandi  rischi  per  un  impianto  di  produzione  in  violazione
dell'articolo 12, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
  6. L'operatore che non sottopone a riesame periodico  la  relazione
sui grandi rischi per un impianto non destinato  alla  produzione  in
violazione dell'articolo 13, comma 7, e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.
  7. L'operatore  che,  nel  caso  di  modifiche  che  comportano  un
cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o
nel caso di smantellamento di un impianto fisso  non  destinato  alla
produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e
5, e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
20.000  a  euro  100.000  e  allo  stesso  si  applica  la   sanzione
amministrativa accessoria  della  sospensione  dell'impianto  per  un
periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione  pecuniaria
ed accessoria  si  applica  all'operatore  che  inizia  i  lavori  in
violazione dell'articolo 13, comma 6.
  8. L'operatore che non predispone  o  non  conserva  un  inventario
completo delle  attrezzature  per  gli  interventi  di  emergenza  in
violazione dell'articolo 19, comma 7, e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
  9.  L'operatore  che  non  effettua   la   comunicazione   di   cui
all'articolo 19, comma  10,  secondo  periodo,  all'autorita',  o  vi
provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.
  10. L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di  cui
all'articolo 19, comma 11, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
  11.  L'operatore  che  non  fornisce  all'autorita'  competente  le
informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, e' soggetto  ad
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  30.000  ad  euro
120.000.
  12.  L'operatore  che  non  effettua  la   comunicazione   di   cui
all'articolo 30, comma 1, all'autorita', o vi provvede in  violazione
della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.
  13. Competenti  ad  emettere  le  ingiunzioni  di  pagamento  delle
sanzioni amministrative e ad  applicare  le  sanzioni  amministrative
accessorie previste dal  presente  articolo  sono  le  sezioni  UNMIG
competenti per  territorio.  Al  procedimento  di  irrogazione  delle
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
                               Art. 33 

         Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

  1. All'articolo 300, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b) alle acque interne, mediante  azioni  che  incidano  in  modo
significativamente negativo su:
      1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o  il  potenziale
ecologico delle acque interessate,  quali  definiti  nella  direttiva
2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui  si  applica
l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
      2) lo stato ambientale delle acque  marine  interessate,  quale
definito nella direttiva 2008/56/CE,  nella  misura  in  cui  aspetti
particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia'
affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
                               Art. 34 

                  Disposizioni transitorie e finali 

  1. In relazione ai  proprietari,  agli  operatori  di  impianti  di
produzione pianificati e agli operatori che pianificano o  realizzano
operazioni di pozzo, l'applicazione delle  disposizioni  legislative,
regolamentari e amministrative da adottare conformemente al  presente
decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.
  2. In  relazione  agli  impianti  esistenti,  l'applicazione  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da  adottare
conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.
                               Art. 35 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del  presente  decreto  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 36 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                                                           Allegato I 

Informazioni da inserire nei documenti presentati  per  la  sicurezza
  delle operazioni a mare a norma dell'art. 11 

1. INFORMAZIONI  DA  PRESENTARE  RELATIVAMENTE  AL  PROGETTO   O   AL
  TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
    La comunicazione del progetto e del trasferimento di un  impianto
di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11,  comma
1, rispettivamente lettere c)  e  l),  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni:
      1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
      2) descrizione delle fasi progettuali relative alle  operazioni
e ai sistemi di produzione,  dal  progetto  preliminare  al  progetto
esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate
e le soluzioni progettuali di base;
      3)  descrizione  della  soluzione  progettuale  selezionata  in
relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e
la sua ubicazione, nonche' le caratteristiche primarie  di  controllo
del rischio;
      4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base
contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;
      5)  descrizione  dell'impianto  e  delle  condizioni  dell'area
nell'ubicazione prevista;
      6)  descrizione   delle   eventuali   limitazioni   ambientali,
meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione
sicura delle operazioni, le modalita' di  individuazione  dei  rischi
relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente  marino  come
la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
      7) descrizione della tipologia delle operazioni da  effettuarsi
soggette a grandi rischi;
      8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza
e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute
idonee le misure previste per  il  controllo  dei  grandi  rischi  di
incidente;
      9) descrizione dei sistemi di verifica  indipendente  e  elenco
preliminare degli elementi critici per la sicurezza  e  l'ambiente  e
relative performance richieste;
      10) nel caso in cui un impianto di produzione  esistente  debba
essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un
diverso processo produttivo, la prova  della  sua  idoneita'  a  tale
processo produttivo;
      11) nel caso in cui un impianto non destinato  alla  produzione
debba essere  convertito  ai  fini  dell'utilizzo  come  impianto  di
produzione,  una  relazione  comprovante  la  sua  idoneita'  a  tale
conversione.
2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI  PER
  LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
    La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione  che
deve essere predisposta a norma dell'art. 12  e  presentata  a  norma
dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni:
      1) una descrizione del modo in  cui  si  e'  tenuto  conto  del
responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di  nuovo
progetto;
      2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
      3) nota di sintesi  relativa  a  qualsiasi  coinvolgimento  dei
lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
      4) descrizione dell'impianto e  di  eventuali  connessioni  con
altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi;
      5)  dimostrazione  che  tutti  i  grandi  rischi   sono   stati
individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita'
che si verificano,  incluse  le  limitazioni  di  ordine  ambientale,
meteorologico o legate alle caratteristiche dei  fondali  marini  per
quanto riguarda la conduzione  sicura  delle  operazioni,  e  che  le
relative misure di controllo, compresi gli elementi  critici  per  la
sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a
un  livello  accettabile  il  rischio  di  un  incidente  grave;   la
dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in
caso di fuoriuscita di petrolio;
      6)  descrizione  dei  tipi  di  operazioni  che  presentano  un
potenziale di grande rischio e sul  numero  massimo  di  persone  che
possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
      7)  descrizione  delle  attrezzature  e  delle  misure  atte  a
garantire il controllo dei  pozzi,  la  sicurezza  dei  processi,  il
contenimento di sostanze pericolose, la  prevenzione  di  incendi  ed
esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose  e
la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale;
      8)  descrizione  delle  misure  per   proteggere   le   persone
nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e
il  loro  salvataggio  in  sicurezza,   nonche'   sulle   misure   di
manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare
l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
      9) codici, norme e linee guida  pertinenti  utilizzati  per  la
costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
      10) informazioni  riguardanti  il  sistema  di  gestione  della
sicurezza e dell'ambiente dell'operatore,  inerenti  all'impianto  di
produzione di cui al punto 9;
      11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata
descrizione;
      12) descrizione del sistema di verifica indipendente;
      13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due  o  piu'
impianti  operano  in  combinazione  in  modo  da   condizionare   il
potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
      14) informazioni pertinenti alla presente  direttiva,  ottenute
in applicazione dei requisiti per la prevenzione di  incidenti  gravi
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
      15)   riguardo   alle   operazioni   che   saranno   effettuate
dall'impianto, qualsiasi informazione relativa  alla  prevenzione  di
incidenti gravi che si  traducono  in  danni  significativi  o  gravi
all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;
      16)   valutazione   dei   potenziali   effetti    sull'ambiente
identificati derivanti dalla perdita di contenimento  delle  sostanze
inquinanti dovuta a un  incidente  grave,  e  una  descrizione  delle
misure tecniche e non tecniche prese in  considerazione  al  fine  di
prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compresi i monitoraggi.
3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI  PER
  UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE
    La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla
produzione che  deve  essere  predisposta  a  norma  dell'art.  13  e
presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti
informazioni:
      1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;
      2) sintesi di qualsiasi  coinvolgimento  dei  lavoratori  nella
preparazione della relazione sui grandi rischi;
      3) descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, una
descrizione dei mezzi utilizzati  per  il  trasferimento  tra  luoghi
diversi e del suo sistema di stazionamento;
      4) descrizione della tipologia di operazioni con un  potenziale
di grande rischio che l'impianto e' in grado di eseguire e del numero
massimo di persone che possono  trovarsi  sull'impianto  in  un  dato
momento;
      5)  dimostrazione  che  tutti  i  grandi  rischi   sono   stati
individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilita'
che si verificano,  incluse  le  limitazioni  di  ordine  ambientale,
meteorologico o legate alle caratteristiche dei  fondali  marini  per
quanto riguarda la conduzione  sicura  delle  operazioni,  e  che  le
relative misure di controllo, compresi gli elementi  critici  per  la
sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre  a
un  livello  accettabile  il  rischio  di  un  incidente  grave;   la
dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in
caso di fuoriuscita di petrolio;
      6) descrizione dell'impianto e delle misure atte a garantire il
controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi,  il  contenimento  di
sostanze pericolose, la prevenzione  di  incendi  ed  esplosioni,  la
protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e  la  protezione
dell'ambiente da un incidente grave;
      7)  descrizione  delle  misure  per   proteggere   le   persone
sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e
il  loro  salvataggio  in  sicurezza,   nonche'   delle   misure   di
manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni  all'impianto
e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
      8) codici, norme e linee guida  pertinenti  utilizzati  per  la
costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
      9)  dimostrazione  che  tutti  i  grandi  rischi   sono   stati
individuati per tutte le operazioni che l'impianto  e'  in  grado  di
eseguire, e che il rischio di un incidente grave e' stato  ridotto  a
un livello accettabile;
      10) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche  e
in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura
delle operazioni, le modalita' di individuazione dei rischi  relativi
a pericoli  collegati  ai  fondali  e  all'ambiente  marino  come  la
presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
      11) informazioni  riguardanti  il  sistema  di  gestione  della
sicurezza  e  dell'ambiente  che  sono  pertinenti  all'impianto  non
destinato alla produzione;
      12) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata
descrizione;
      13) descrizione del sistema di verifica indipendente;
      14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due  o  piu'
impianti  operano  in  combinazione  in  modo  da   condizionare   il
potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
      15)   riguardo   alle   operazioni   che   saranno   effettuate
dall'impianto, qualsiasi informazione relativa  alla  prevenzione  di
incidenti gravi che si  traducono  in  danni  significativi  o  gravi
all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;
      16)  una  valutazione  dei  potenziali  effetti   sull'ambiente
identificati derivanti dalla perdita di contenimento  delle  sostanze
inquinanti dovuta a un  incidente  grave,  e  una  descrizione  delle
misure tecniche e non tecniche prese in  considerazione  al  fine  di
prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.
4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE Nella COMUNICAZIONE  DI  OPERAZIONI  DI
  POZZO
    Le comunicazioni di operazioni di pozzo, come  definite  all'art.
2, comma 1, lettera ff), devono essere predisposte a norma  dell'art.
15, presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera h), e contenere
almeno le seguenti informazioni:
      1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
      2)  nome  dell'impianto  che  sara'  utilizzato  e  il  nome  e
l'indirizzo del proprietario;
      3)  informazioni  dettagliate  che  identificano  il  pozzo  ed
eventuali  collegamenti  con  impianti  e   infrastrutture   a   esso
collegati;
      4) informazioni sul programma di  lavoro  delle  operazioni  di
pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate
e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo
del pozzo  (attrezzature,  fluidi  di  perforazione,  cemento  ecc.),
controllo direzionale del percorso  del  pozzo  e  limitazioni  delle
operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;
      5) in caso di operazioni su pozzo gia' esistente,  informazioni
relative alla sua storia e alle sue condizioni;
      6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di  sicurezza
da impiegare non descritte nella relazione sui grandi rischi relativa
all'impianto;
      7) valutazione del rischio che contiene una descrizione:
        a) dei rischi particolari associati all'operazione di  pozzo,
incluse le limitazioni  di  ordine  ambientale,  meteorologico  o  in
materia di fondali marini per  quanto  riguarda  la  sicurezza  delle
operazioni;
        b) dei pericoli che si originano nel sottosuolo;
        c) di tutte le operazioni di  superficie  o  sottomarine  che
introducono potenziali grandi rischi simultanei;
        d) di misure di controllo adeguate;
      8) descrizione della configurazione del pozzo al termine  delle
operazioni, vale  a  dire  se  sara'  abbandonato  permanentemente  o
temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature  di
produzione per l'uso futuro;
      9) in caso di modifica di una comunicazione  di  operazioni  di
pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti  per  aggiornare
completamente la comunicazione stessa;
      10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo  o
procedere  alla  sua  manutenzione  per  mezzo  di  un  impianto  non
destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:
        a) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e
in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura
delle operazioni e modalita' di individuazione dei rischi relativi  a
pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come la presenza
di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
        b)  descrizione  delle   condizioni   ambientali   prese   in
considerazione  nell'ambito  del  piano  interno  di  risposta   alle
emergenze dell'impianto;
        c) descrizione dei sistemi di risposta in caso di  emergenza,
compresi i sistemi di risposta in caso di  incidente  ambientale  non
descritti nella relazione sui grandi rischi;
        d) descrizione del modo in cui  devono  essere  coordinati  i
sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e  del  proprietario  al
fine di garantire in qualsiasi  momento  il  controllo  efficace  dei
grandi rischi;
      11) relazione contenente i risultati del controllo indipendente
di cui all'art. 17, corredato  di  una  dichiarazione  dell'operatore
secondo cui, dopo aver esaminato  la  relazione  e  i  risultati  del
controllo effettuato dal verificatore indipendente, la  gestione  del
rischio in relazione alla progettazione del  pozzo  e  alle  relative
barriere in caso di perdita del controllo e' adeguata  per  tutte  le
condizioni e circostanze previste;
      12) informazioni pertinenti alla presente  direttiva,  ottenute
in applicazione dei requisiti per la prevenzione di  incidenti  gravi
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
      13) riguardo alle operazioni di pozzo che  saranno  effettuate,
qualsiasi informazione relativa alla prevenzioni di  incidenti  gravi
che si traducono in danni significativi o  gravi  all'ambiente,  come
richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo
ai requisiti della presente direttiva.
5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE  PER  QUANTO  RIGUARDA  IL  SISTEMA  DI
  VERIFICA INDIPENDENTE
    Le descrizioni che devono essere presentate a norma dell'art. 11,
comma 1, lettera d), in relazione ai sistemi di verifica indipendente
che  devono  essere  istituiti  a  norma  dell'art.  17,   comma   1,
comprendono:
      1) dichiarazione dell'operatore, eventualmente redatta  con  il
contributo  del  proprietario,  rilasciata  dopo  aver  esaminato  la
relazione del verificatore indipendente, secondo cui  l'elenco  degli
elementi critici per la sicurezza  e  il  programma  di  manutenzione
degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o
saranno adeguati;
      2)  descrizione  del  sistema  di  verifica  che  comprende  la
selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare  che
gli elementi critici  per  la  sicurezza  e  l'ambiente  e  qualsiasi
impianto incluso nel sistema rimangano in  buono  stato  e  in  buone
condizioni di manutenzione;
      3) descrizione dei mezzi di verifica di cui  alla  lettera  b),
comprendente  informazioni  dettagliate  relative  ai  principi   che
saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni  nel  quadro  del
sistema di verifica e  per  il  riesame  periodico  di  tale  sistema
durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi:
        a) descrizione degli  esami  e  delle  prove  degli  elementi
critici per la  sicurezza  e  l'ambiente  da  parte  di  verificatori
indipendenti e competenti;
        b) modalita' di verifica della progettazione, degli standard,
delle certificazioni  o  di  altri  sistemai  di  attestazione  della
conformita' degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente;
        c) modalita' di esame delle attivita' in corso;
        d) modalita'  di  comunicazione  di  eventuali  casi  di  non
conformita';
        e) modalita' di attuazione delle azioni correttive  da  parte
dell'operatore o del proprietario.
6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO  DI  MODIFICA  SOSTANZIALE  DI  UN
  IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO
    Nel  caso  in   cui   siano   apportate   modifiche   sostanziali
all'impianto di cui all'art. 12, comma 5, e all'art. 13, comma 4,  la
relazione  sui  gradi  rischi  modificata  contenente  le   modifiche
sostanziali che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni:
      1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;
      2) sintesi di qualsiasi  coinvolgimento  dei  lavoratori  nella
preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;
      3)  dettagli  sufficienti  per  aggiornare   completamente   la
precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di
risposta alle emergenze  per  l'impianto  e  per  dimostrare  che  la
probabilita' di grandi rischi e' ridotta a un livello accettabile;
      4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:
        a) i mezzi per isolare tutte le sostanze  pericolose  e,  nel
caso di  pozzi  collegati  all'impianto,  la  chiusura  dei  pozzi  e
l'isolamento permanente dall'impianto e dall'ambiente;
        b) una descrizione dei  grandi  rischi  per  i  lavoratori  e
l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto con  l'indicazione
della popolazione totale esposta e  delle  misure  di  controllo  del
rischio;
        c) i sistemi di risposta in caso di emergenza  per  garantire
l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonche'  la
manutenzione dei sistemi di  controllo  intesi  a  evitare  un  grave
incidente ambientale.
7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE  IN  UNA  COMUNICAZIONE  DI  OPERAZIONI
  COMBINATE
    Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre  a  norma
dell'art. 16 e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera  i),
contengono almeno le seguenti informazioni:
      1)  nome   e   indirizzo   dell'operatore   che   presenta   la
comunicazione;
      2)  nel  caso  in  cui  altri  operatori  o  proprietari  siano
coinvolti nelle  operazioni  combinate,  i  loro  nomi  e  indirizzi,
nonche' la conferma  che  essi  concordano  con  il  contenuto  della
comunicazione;
      3)  descrizione,  sotto  forma   di   documento   riepilogativo
autorizzato da tutte  le  parti  in  questione,  delle  modalita'  di
coordinamento  dei  sistemi  di  gestione  degli  impianti  coinvolti
nell'operazione  combinata,  al  fine  di  ridurre   a   un   livello
accettabile il rischio di incidente grave;
      4) descrizione degli impianti o attrezzature da utilizzare  per
le operazioni combinate, non descritti  nella  relazione  sui  grandi
rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;
      5) sintesi della valutazione del rischio  effettuata  da  tutti
gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che
comprende:
        a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante
l'operazione  combinata  che  hanno  il  potenziale  di  causare   un
incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso;
        b) una descrizione  di  eventuali  misure  di  controllo  del
rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;
      6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma  di
lavoro.
8. INFORMAZIONI  DA  PRESENTARE  PER  QUANTO  RIGUARDA  LA   POLITICA
  AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI
    La politica aziendale di prevenzione  degli  incidenti  gravi  da
predisporre a norma dell'art. 19,  comma  1,  e  presentare  a  norma
dell'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  comprende,  a  mero   titolo
esemplificativo:
      1) la responsabilita' a livello di consiglio di amministrazione
di assicurare, su base continuativa, che  la  politica  aziendale  di
prevenzione degli incidenti gravi e' adeguata,  attuata  e  operativa
nel modo previsto;
      2) misure per costruire e mantenere una  solida  cultura  della
sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di operazioni sicure in
modo continuativo;
      3) il perimetro, la frequenza e il  livello  di  dettaglio  dei
controlli sui processi;
      4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;
      5) la valutazione dei risorse e degli obiettivi dell'impresa;
      6) misure intese al mantenimento di  standard  di  sicurezza  e
protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale;
      7) sistemi formali di  comando  e  controllo  che  includono  i
membri  del  consiglio  di   amministrazione   e   l'alta   dirigenza
dell'impresa;
      8) l'approccio in materia  di  competenza  a  tutti  i  livelli
dell'azienda;
      9) la misura in cui i punti da 1) a  8)  sono  applicati  nelle
operazioni  in  mare  dell'azienda  nel  settore  degli   idrocarburi
condotte al di fuori dell'Unione europea.
9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE
  DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE
    Il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente  da
predisporre a norma dell'art. 19, commi 3 e 6, e presentare  a  norma
dell'art.  11,  comma  1,  lettera  b),  contiene,  a   mero   titolo
esemplificativo:
      1) la struttura organizzativa e  ruoli  e  responsabilita'  del
personale;
      2)  descrizione  delle  procedure  per  l'individuazione  e  la
valutazione dei grandi rischi, nonche'  la  loro  probabilita'  e  le
potenziali conseguenze;
      3) descrizione delle  procedure  di  integrazione  dell'impatto
ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi  contenute
nella relazione sui grandi rischi;
      4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;
      5) la gestione dei cambiamenti;
      6) preparazione e risposte alle emergenze;
      7) la mitigazione dei danni ambientali;
      8) il monitoraggio delle prestazioni;
      9) le modalita' di audit e riesame;
      10) le misure per la partecipazione a consultazioni  tripartite
e modalita' per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono.
10. INFORMAZIONI DA  FORNIRE  NEL  PIANO  INTERNO  DI  RISPOSTA  ALLE
  EMERGENZE
    I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma
dell'art. 14, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera g),
comprendono, a mero titolo esemplificativo:
      1) nome o funzione delle persone  autorizzate  ad  attivare  le
procedure di risposta alle emergenze e della persona  che  dirige  la
risposta all'emergenza interna;
      2) nome o funzione della persona  incaricata  del  collegamento
con la o le autorita' responsabili del piano esterno di risposta alle
emergenze;
      3) descrizione di  tutte  le  condizioni  o  tutti  gli  eventi
prevedibili che possono causare un incidente grave,  come  illustrato
nella relazione sui grandi rischi alla quale e' allegato il piano;
      4)  descrizione  delle  azioni  che  saranno   intraprese   per
controllare le condizioni o gli  eventi  che  potrebbero  causare  un
incidente grave e per limitarne le conseguenze;
      5) una descrizione delle attrezzature  e  risorse  disponibili,
comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;
      6) misure atte a limitare i pericoli per  le  persone  presenti
sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalita' di allarme e  i
comportamenti  che   le   persone   devono   osservare   al   momento
dell'allarme;
      7) in caso di operazioni combinate, le  misure  per  coordinare
l'abbandono,  l'evacuazione  e   il   soccorso   tra   gli   impianti
interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per  le
persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave;
      8)  una  stima  dell'efficacia  dell'intervento  in   caso   di
fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da  considerare
nell'analisi dell'intervento figurano:
        a)  fattori  meteorologici,  tra  cui   vento,   visibilita',
precipitazioni e temperatura;
        b) situazione del mare, maree e correnti marine;
        c) presenza di ghiaccio e detriti;
        d) ore di luce solare;
        e) altre condizioni ambientali note suscettibili di  influire
sull'efficienza delle attrezzature  di  intervento  o  sull'efficacia
generale di un intervento di risposta all'emergenza;
      9) le disposizioni per avvisare tempestivamente  dell'incidente
grave l'autorita' o le autorita'  incaricate  di  attivare  il  piano
esterno di risposta  alle  emergenze,  il  tipo  di  informazioni  da
fornire  immediatamente  e  le  misure  per   la   comunicazione   di
informazioni piu' dettagliate non appena esse divengono disponibili;
      10) le misure adottate per formare il personale  alle  mansioni
che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con  i
soccorritori esterni;
      11) le misure per coordinare la risposta di  emergenza  interna
con la risposta di emergenza esterna;
      12)  le  valutazioni   preventive   sulle   sostanze   chimiche
utilizzabili come disperdenti, autorizzate ai sensi  della  normativa
vigente.
                                                          Allegato II

           Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo
             da presentare a norma dell'art. 15, comma 5

    Le relazioni da presentare al  Comitato  a  norma  dell'art.  15,
comma 5, contengono almeno i seguenti dati:
      1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
      2) la denominazione  dell'impianto  e  il  nome  e  l'indirizzo
dell'operatore e del proprietario;
      3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti
con impianti o infrastrutture a esso collegati;
      4) una sintesi delle attivita'  svolte  a  partire  dall'inizio
delle operazioni o dalla relazione precedente;
      5)  il  diametro,  le  profondita'  verticali  e  la  lunghezza
effettiva:
        a) dei pozzi perforati;
        b) delle tubazioni di rivestimento installate;
      6) la densita' del fluido  di  perforazione  al  momento  della
stesura della relazione;
      7) nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo
stato operativo attuale.
                                                         Allegato III
 
Disposizioni riguardanti  la  designazione  e  il  funzionamento  del
  Comitato per la sicurezza delle  operazioni  a  mare  conformemente
  agli articoli 8 e 9

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO
    1)  Il  Comitato  per  la  sicurezza  delle  operazioni  a  mare,
istituito  ai  sensi  dell'art.  8  del  presente  decreto,  ai  fini
dell'espletamento dei compiti  di  cui  allo  stesso  articolo,  come
minimo, definisce quanto segue:
      a) le modalita' organizzative che consentono  di  assolvere  in
modo efficace a tutti i compiti assegnati  al  Comitato,  incluse  le
modalita'  per  disciplinare  in  modo  corretto  ed  efficiente   la
sicurezza e la protezione ambientale;
      b) nell'ambito di una dichiarazione strategica,  gli  obiettivi
di supervisione e  di  attuazione  della  normativa  e  gli  obblighi
imposti al Comitato affinche' consegua la trasparenza,  la  coerenza,
la proporzionalita' e l'obiettivita' nella sua regolamentazione delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
    2) Le modalita' di cui al punto 1 sono attuate con misure quali:
      a)   sufficienti   competenze    specialistiche    disponibili,
internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i
modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e  indagini
sulle operazioni, provvedere al rispetto delle  norme  e  gestire  le
relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;
      b) attivita' essenziali di formazione,  comunicazione,  accesso
alle tecnologie nonche' spese di viaggio e diarie del  personale  del
Comitato per  l'esercizio  dei  suoi  compiti  e  per  facilitare  la
collaborazione tra le autorita' competenti a norma dell'art. 27;
      c) la copertura dei costi per lo svolgimento  dei  compiti  del
Comitato, da parte degli operatori, come stabilito dall'art. 8, comma
9;
      d) la promozione di ricerche conformi ai compiti del Comitato a
norma della presente direttiva.
2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
    1) Al fine di esercitare efficacemente i  suoi  compiti  a  norma
dell'art. 9, il Comitato di cui all'art. 8 predispone:
      a) una strategia scritta che descrive i suoi  compiti,  le  sue
priorita' di azione, per esempio nella progettazione e  nell'utilizzo
degli impianti, nella gestione dell'integrita' e nella preparazione e
risposta alle emergenze, comprese le modalita' organizzative;
      b) le procedure operative che descrivono il modo  in  cui  essa
effettua i controlli e provvede  ad  assolvere  ai  compiti  previsti
nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari,  comprese
le modalita' di gestione, valutazione e accettazione delle  relazioni
sui  grandi  rischi,  le   modalita'   per   il   trattamento   delle
comunicazioni di operazioni di pozzo e per  la  determinazione  degli
intervalli tra le ispezioni sulle  misure  di  controllo  dei  grandi
rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una
determinata attivita';
      c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti,  fatte  salve
le altre responsabilita', per esempio le operazioni nel settore degli
idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a  norma  della  direttiva
92/91/CEE;
      d) l'accordo formale che stabilisce i meccanismi necessari  per
il funzionamento congiunto del Comitato, compresi la supervisione, il
monitoraggio   delle   sue   articolazioni   sul    territorio,    le
programmazioni  e  ispezioni   congiunte,   la   ripartizione   delle
responsabilita' per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le
indagini congiunte,  le  comunicazioni  interne  e  le  relazioni  da
pubblicare congiuntamente all'esterno.
    2) Le procedure dettagliate per la  valutazione  delle  relazioni
sui grandi  rischi  impongono  all'operatore  di  fornire  tutti  gli
elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi del presente
decreto. Il Comitato provvede affinche' le prescrizioni relative agli
elementi  seguenti  siano  chiaramente  indicate  nelle  linee  guida
destinate agli operatori o ai proprietari:
      a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un  incidente
grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati  cosi'
come sono state individuate le misure atte a  controllarli,  compresi
gli interventi di emergenza;
      b) il sistema di gestione della sicurezza  e  dell'ambiente  e'
descritto in modo adeguato per provare  il  rispetto  della  presente
direttiva;
      c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini  di  una
verifica indipendente e di un audit da  parte  dell'operatore  o  del
proprietario.
    3) Nel procedere alla valutazione  approfondita  delle  relazioni
sui grandi rischi, il Comitato assicura che:
      a) sono forniti tutti gli elementi di fatto;
      b) l'operatore o il proprietario ha identificato tutti i rischi
di  incidenti  gravi  ragionevolmente  prevedibili   che   riguardano
l'impianto  e  le  sue  funzioni,  unitamente  ai  potenziali  eventi
scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione  adottati
per la gestione del  rischio  di  incidenti  gravi  sono  chiaramente
spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi;
      c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le  fasi
pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia  anticipato  tutte
le situazioni prevedibili tra cui:
        1. il  modo  in  cui  la  soluzione  progettuale  selezionata
descritta nella comunicazione del progetto o del trasferimento di  un
impianto di produzione di cui  all'Allegato  I,  abbia  tenuto  conto
della gestione del rischio in modo da  garantire  l'integrazione  dei
principi di sicurezza e ambientali intrinseci;
        2. il modo in  cui  le  operazioni  di  pozzo  sono  condotte
dall'impianto durante la fase operativa;
        3. il modo in cui le operazioni di pozzo  sono  effettuate  e
sospese temporaneamente prima che la produzione  sia  avviata  da  un
impianto di produzione;
        4.  il  modo  in  cui  si  intendono  realizzare   operazioni
combinate con altri impianti;
        5.  il  modo  in  cui   sara'   effettuata   la   dismissione
dell'impianto;
      d) sia esplicitato il modo in  cui  si  intendono  attuare,  se
necessario,  le  misure  di   riduzione   del   rischio   individuate
nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un
livello accettabile;
      e) nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli
di  rischio  accettabili,  l'operatore  e   il   proprietario   abbia
chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche  in
materia e del giudizio fondato  su  solidi  principi  di  ingegneria,
sulle migliori  pratiche  di  gestione  e  su  principi  di  gestione
organizzativa e delle risorse umane;
      f) le misure e le modalita' per  individuare  e  rispondere  in
modo  rapido  ed  efficace  a  una  situazione  di  emergenza   siano
chiaramente identificate e giustificate;
      g) le modalita' di evacuazione e di salvataggio e le misure per
limitare   l'aggravarsi   dell'emergenza    e    ridurne    l'impatto
sull'ambiente siano integrate in modo logico e  sistematico,  tenendo
conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;
      h) gli obblighi siano integrati nei piani interni  di  risposta
alle emergenze e che una copia o un'adeguata descrizione del piano di
risposta interno sono state trasmesse al Comitato;
      i) il sistema  di  gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente
descritto  nella  relazione  sui  grandi  rischi  sia  sufficiente  a
garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi  pertinenti
del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di  tutte  le
pertinenti norme di legge e preveda un  audit  e  l'attuazione  delle
raccomandazioni che ne risultano;
      l)  il  sistema  di  verifica  indipendente  sia  spiegato  con
chiarezza.
                                                          Allegato IV
 
           Disposizioni per gli operatori e i proprietari
     per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'art. 19

    1) Il Comitato provvede affinche' gli operatori e i proprietari:
      a)  prestino  particolare  attenzione  alla   valutazione   dei
requisiti di affidabilita' e integrita' di tutti i sistemi critici di
sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri  sistemi  di
ispezione e manutenzione con l'obiettivo di  raggiungere  il  livello
richiesto di sicurezza e di integrita' dell'ambiente;
      b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti  di  quanto
ragionevolmente  possibile,  che  non  vi  sono  fughe  di   sostanze
pericolose dalle condutture, dalle navi e dai  sistemi  destinati  al
loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari  garantiscono
inoltre che  eventuali  guasti  alle  barriere  di  contenimento  non
possono dar luogo a un incidente grave;
      c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili,  che
comprende i dati sulla proprieta', l'ubicazione, il  trasporto  verso
l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso, nonche' i dati su tutte  le
entita' competenti per quanto  riguarda  l'attuazione  del  piano  di
emergenza interno. L'inventario individua le misure atte a  garantire
che le attrezzature e le procedure siano mantenute in  condizioni  di
operabilita';
      d) si assicurino di disporre di  un  sistema  adeguato  per  il
monitoraggio della conformita' con tutte le  pertinenti  disposizioni
di legge, integrando, nelle proprie procedure operative  standard,  i
propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla
protezione ambientale;
      e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere  una
solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilita' di
operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla  garanzia
della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l'altro:
        1. un  impegno  manifesto  in  consultazioni  tripartite  tra
Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori  e  nelle  azioni
che ne derivano;
        2. l'incoraggiamento e l'incentivazione  della  comunicazione
di incidenti e quasi incidenti;
        3. una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti  per
la sicurezza;
        4. il mantenimento della riservatezza  e  dell'anonimato  per
chi effettua segnalazioni.
    2)  Gli  operatori  del  settore  collaborano  con  le  autorita'
competenti per stabilire e attuare  un  piano  di  priorita'  per  lo
sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che  conducono  alle
migliori pratiche nella prevenzione degli  incidenti  gravi  e  nella
limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel  caso  in  cui  si
verifichino comunque.
                                                           Allegato V
 
Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi  di
  messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 3

    1) Il Comitato provvede affinche'  l'operatore,  con  l'eventuale
contributo del proprietario, assicuri il  pieno  soddisfacimento  dei
seguenti   requisiti   per   quanto   riguarda   l'indipendenza   del
verificatore dall'operatore e dal proprietario:
      a) le mansioni non comportino al verificatore  indipendente  di
considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la
sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un  progetto
di pozzo nel quale la sua obiettivita' potrebbe essere compromessa  o
nei casi in cui lo stesso  verificatore  sia  stato  coinvolto  prima
dell'attivita' di verifica;
      b) il verificatore  sia  sufficientemente  indipendente  da  un
sistema di  gestione  nel  quale  ha  o  ha  avuto  una  qualsivoglia
responsabilita' su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto  del
sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale  da  garantire
l'obiettivita' nello svolgimento delle sue funzioni  all'interno  del
sistema di verifica indipendente.
    2) Il Comitato provvede affinche'  l'operatore,  con  l'eventuale
contributo  del  proprietario,   garantisca   che   il   verificatore
indipendente e' in grado di assicurare che, nei riguardi del  sistema
di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un  pozzo,  sono
pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:
      a)  il  verificatore  indipendente  abbia  adeguata  competenza
tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale consistenza  adeguata
e qualificata esperienza ed in numero adeguato;
      b)  le  mansioni,   all'interno   del   sistema   di   verifica
indipendente,   siano   opportunamente   assegnate   da   parte   del
verificatore  indipendente  a  personale  qualificato  per  la   loro
esecuzione;
      c) siano poste in essere disposizioni  adeguate  in  merito  al
flusso  di  informazioni  fra  l'operatore,  il  proprietario  e   il
verificatore indipendente;
      d) il  verificatore  indipendente  sia  dotato  di  sufficiente
autorita' affinche'  possa  svolgere  le  proprie  funzioni  in  modo
efficace.
    3) Le  modifiche  sostanziali  sono  comunicate  al  verificatore
indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a  quanto  previsto
dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche
aggiuntive sono comunicati, su richiesta, al Comitato.
                                                          Allegato VI
 
Informazioni riguardanti le priorita' in materia di cooperazione  tra
  operatori e proprietari  e  il  Comitato  per  la  sicurezza  delle
  operazioni a mare a norma dell'art. 19, comma 7

    Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle
priorita' per lo sviluppo  di  norme  e  linee  guida  riguardano  la
concreta attuazione della prevenzione  degli  incidenti  gravi  e  la
limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:
      1)  il   miglioramento   dell'integrita'   dei   pozzi,   delle
apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonche' il
monitoraggio della loro efficacia;
      2) il miglioramento del contenimento primario;
      3) il miglioramento  del  contenimento  secondario  che  limita
l'aggravarsi di un incidente grave  in  fase  iniziale,  compreso  il
blow-out di pozzi petroliferi;
      4) processi decisionali affidabili;
      5) la gestione  e  supervisione  delle  operazioni  soggette  a
grandi rischi;
      6) la competenza di coloro che occupano posti chiave;
      7) la gestione efficace del rischio;
      8) la valutazione di affidabilita' dei sistemi critici  per  la
sicurezza e l'ambiente;
      9) gli indicatori chiave di prestazione;
      10) l'integrazione  efficace  dei  sistemi  di  gestione  della
sicurezza e ambientale tra diversi operatori e i proprietari e  altre
entita' coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.
                                                         Allegato VII

              Informazioni da fornire nei piani esterni
            di risposta alle emergenze di cui all'art. 29

    I piani esterni di risposta alle emergenze  predisposti  a  norma
dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
      1) nomi e funzioni delle persone  autorizzate  ad  attivare  le
procedure di emergenza e delle  persone  autorizzate  a  dirigere  la
risposta esterna all'emergenza;
      2)  disposizioni  adottate  per  l'informazione  tempestiva  di
incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza;
      3) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare
il piano esterno di risposta alle emergenze;
      4) disposizioni per fornire assistenza  alla  risposta  interna
all'emergenza;
      5) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna
all'emergenza;
      6)  disposizioni  per  fornire  a  persone   e   organizzazioni
potenzialmente coinvolte nell'incidente grave informazioni adeguate e
consigli sullo stesso;
      7) disposizioni intese a garantire che sono informati i servizi
di emergenza di altri Stati membri e la Commissione Europea  in  caso
di   un   incidente   grave   suscettibile   di   avere   conseguenze
transfrontaliere;
      8) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla
fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le  situazioni
in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano  la  riva  prima
della fuoriuscita vera e propria.
                                                        Allegato VIII

         Dettagli da includere nella preparazione dei piani
                 esterni di risposta alle emergenze
                         di cui all'art. 29

    1) Le autorita' responsabili  del  coordinamento  della  risposta
alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:
      a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla
proprieta', l'ubicazione  e  i  mezzi  di  trasporto  verso  il  sito
dell'incidente grave e la modalita' di utilizzo presso lo stesso;
      b) una  descrizione  delle  misure  atte  a  garantire  che  le
attrezzature  e  le  procedure  sono  mantenute  in   condizioni   di
operabilita';
      c)  un  inventario  delle  attrezzature  di  proprieta'   degli
operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso  di
emergenza;
      d) una  descrizione  delle  misure  di  carattere  generale  di
risposta  agli  incidenti  gravi,  comprese  le   competenze   e   le
responsabilita' di tutte le parti  coinvolte  nonche'  gli  organismi
responsabili per il mantenimento di tali accordi;
      e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e
le procedure sono disponibili e aggiornati e che  vi  e'  sufficiente
disponibilita' di membri del personale qualificati in ogni momento;
      f) informazioni relative a valutazioni ambientali  e  sanitarie
preventive  su  qualsiasi  sostanza  chimica   da   utilizzare   come
disperdente.
    2)  I  piani  esterni  di  risposta   alle   emergenze   spiegano
chiaramente  il  ruolo  delle  autorita',   dei   soccorritori,   dei
coordinatori e  degli  altri  soggetti  attivi  nella  risposta  alle
emergenze, in modo che la cooperazione e' assicurata  nella  risposta
agli incidenti gravi.
    3) Possono essere siglati accordi con gli altri Stati membri  che
prevedono disposizioni da adottare  per  rispondere  a  un  incidente
grave che supera potenzialmente le capacita' di risposta dello  Stato
membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:
      a) la condivisione di piani esterni di risposta alle  emergenze
con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;
      b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero  dei
mezzi disponibili per la risposta, sia di proprieta' degli  operatori
del  settore  sia  di  proprieta'  pubblica  nonche'  di  tutti   gli
adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e  le  procedure
compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;
      c) procedure per attivare il meccanismo  di  protezione  civile
dell'Unione;
      d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere  relative
alla risposta esterna alle emergenze.
                                                          Allegato IX

             Condivisione di informazioni e trasparenza
 
    1) Il formato comune  per  la  comunicazione  delle  informazioni
relative  agli  indicatori  dei  grandi  rischi  deve  consentire  di
confrontare le informazioni provenienti dalle autorita' competenti  e
di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il  caso
con il contributo dei proprietari.
    2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari
devono condividere riguardano tra l'altro:
      a) l'emissione accidentale di petrolio, gas  o  altre  sostanze
pericolose, infiammate o non infiammate;
      b) la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione
di apparecchiature di controllo  degli  stessi,  o  il  guasto  della
barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione;
      c) il  guasto  di  un  elemento  critico  per  la  sicurezza  e
l'ambiente;
      d)  la  significativa  perdita  di  integrita'  strutturale,  o
perdita  di  protezione  contro  gli  effetti  di   un   incendio   o
un'esplosione, o perdita  della  stazionarieta'  in  relazione  a  un
impianto mobile;
      e) imbarcazioni in rotta di collisione e  collisioni  effettive
di navi con un impianto in mare;
      f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in  mare
o nelle sue vicinanze;
      g) tutti gli incidenti fatali;
      h) tutte le lesioni gravi a cinque o piu' persone nello  stesso
incidente;
      i) le evacuazioni di personale;
      l) un incidente ambientale grave.
    3) Le relazioni annuali che  devono  essere  presentate  a  norma
dell'art. 25 contengono almeno le informazioni seguenti:
      a) numero, eta' e ubicazione degli impianti;
      b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati,  eventuali
interventi di applicazione delle norme o condanne;
      c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune
di notifica di cui all'art. 23;
      d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle
attivita' in mare;
      e) le prestazioni delle operazioni in mare  nel  settore  degli
idrocarburi in  relazione  alla  prevenzione  di  incidenti  gravi  e
limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.
    4) Le informazioni di cui  al  paragrafo  2  sono  costituite  da
elementi di fatto e dati  analitici  riguardanti  le  operazioni  nel
settore degli idrocarburi e non sono ambigue.  Le  informazioni  e  i
dati forniti sono tali da permettere, in Italia  il  confronto  delle
prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati
membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.
    5) Le informazioni raccolte e compilate di  cui  al  paragrafo  2
consentono al Comitato di lanciare  allarmi  tempestivi  in  caso  di
potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali
critiche e di adottare azioni preventive. Le informazioni  dimostrano
inoltre  l'efficacia  complessiva  delle  misure  e   dei   controlli
effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel  suo
complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e  per  ridurre
al minimo i rischi per l'ambiente.
    6) Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art.  24,  si
predispone un formato semplificato che facilita la pubblicazione  dei
dati pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente  allegato  e  la
preparazione  delle  relazioni  a  norma  dell'art.  25  in  un  modo
facilmente accessibile al pubblico  e  che  semplifica  il  confronto
transfrontaliero dei dati.

Allegati

D.Lgs. 145/2015

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