Idrogeno e Pnrr: assegnati i fondi per la produzione in aree industriali dismesse

Idrogeno e Pnrr
La pubblicazione del decreto del capo dipartimento energia del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 aprile 2024, n. 164 è stata resa nota da un comunicato del Mase nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2024, n. 98

Idrogeno e Pnrr: assegnati i fondi per la produzione in aree industriali dismesse con la pubblicazione del decreto del capo dipartimento energia del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 aprile 2024, n. 164.

Lo ha reso noto lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2024, n. 98 che, in sintesi, informa che «sono riassegnate tra le regioni e province autonome le risorse residue non concesse dalle stesse nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR. Le predette risorse saranno incrementate con le ulteriori risorse REPowerEU destinate al predetto Investimento 3.1, previa adozione del decreto di assegnazione delle stesse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica (MASE), e le eventuali risorse residue comunicate dalle regioni e province autonome entro il 31 ottobre 2024 al MASE».

In particolare, l’investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, è volto a promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valley.

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Di seguito il testo del decreto del capo dipartimento energia del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 aprile 2024, n. 164. L'allegato con la tabella della ripartizione dei fondi è disponibile in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del capo dipartimento energia del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 aprile 2024, n. 164

Attuazione dell’articolo 4, comma 5, del decreto del ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla ripartizione delle risorse residue, assegnate nell’ambito dell’investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse”, missione 2, componente 2, del Pnrr

 

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di favorire la realizzazione dell’Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, il presente decreto provvede alla ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 2.

Articolo 2

(Risorse finanziarie)

1. Per la concessione delle agevolazioni a valere sull’Investimento 3.1, sono ripartite le risorse residue, richiamate nelle premesse, le quali ammontano complessivamente ad euro 63.691.809,32, di cui:

a)  euro 17.023.411,34 di risorse residue non assegnate dalle Regioni e Province autonome ad esito della procedura di selezione dei progetti e delle conseguenti graduatorie pubblicate;

b)  euro 46.668.397,98 di risorse residue conseguenti a varianti di progetto e a rinunce alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari per proposte progettuali ammesse nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno incrementate con:

a)  le risorse integrative previste nell’ambito dell’Investimento 3, “Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, incluso nella Missione 7, “REPowerEU”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come da proposta di modifica di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM/2023/765 final) del 24 novembre 2023, adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell’8 dicembre 2023, previa adozione del decreto di assegnazione delle stesse dal parte del Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

b)  le eventuali risorse di cui al comma 3.

3. Le Regioni e Province autonome comunicano, tempestivamente, entro massimo il 31 ottobre 2024, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica qualunque ulteriore economia derivante da eventuali rinunce da parte dei soggetti beneficiari, ovvero revoche totali o parziali. La comunicazione di cui al primo periodo è trasmessa al seguente indirizzo die@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto “PNRR M2C2-I3.1 – Risorse residue”. Le risorse residue comunicate oltre il 31 ottobre 2024 rientrano nella disponibilità del Ministero medesimo e non saranno reimpiegate per le finalità di cui all’articolo 3.

Articolo 3
(Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili)

Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono considerati ammissibili i soli progetti conformi ai requisiti dell’Avviso pubblico di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché alle disposizioni delle Decisioni della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 (SA.106007) e C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 (SA. 110511).

Le risorse di cui all’articolo 2 sono ripartite tra le Regioni e Province autonome tenendo conto dell’ordine attributo ai progetti riportati nell’Allegato 1, secondo quanto indicato nei commi 3 e 4.

3. L’Allegato 1 è composto dalle seguenti sezioni:

a)  sezione A, contenente i progetti che, nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, sono risultati ammissibili, ma finanziabili parzialmente per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate in via prioritaria le risorse di cui all’articolo 2;

b)  sezione B, contenente i progetti che, nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la prima posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate le eventuali risorse residue rispetto alla lettera a);

c) sezione C, contenente i progetti che, nell’ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la seconda posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate le eventuali risorse residue rispetto alla lettera b).

4. Nell’ambito di ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, tenuto conto delle risultanze delle attività istruttorie condotte dalle Regioni e Province autonome per eventuali variazioni progettuali intervenute, i progetti sono ordinati sulla base dei criteri di valutazione individuati nell’Appendice B dello schema di Bando tipo riportato in allegato al decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, nonché quanto previsto dal relativo decreto di attuazione del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427 e dallo schema di Bando tipo adottato per la redazione degli Avvisi pubblici di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché le disposizioni di cui al sistema di gestione e controllo delle Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza, ivi comprese le verifiche preliminari sull’assenza di doppio finanziamento e conflitto di interesse di competenza delle pertinenti Regioni e Province autonome.

Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC alle Regioni e Province autonome e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it). Dell’avvenuta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE e alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza.

 

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