Il Dl sicurezza è legge
A fine 2025, sulla Gazzetta Ufficiale, i nuovi contenuti per la prevenzione

(Il Dl sicurezza è legge: formazione, controlli e vigilanza in primo piano)

Con la legge 29 dicembre 2025, n. 198 è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Il Dl sicurezza è leggeL'atteso provvedimento, presenta numerosi i punti di interesse a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, primo fra tutti il potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Non mancano disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti nonché di formazione alla sicurezza: entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento saranno resi noti i soggetti accreditati a questo tipo di attività.

Il Dl sicurezza è leggeQui di seguito l'elenco di tutti i punti toccati dal provvedimento e, in coda, il testo integrale con l'allegato.

  • Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'Inail;
  • termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
  • disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti;
  • potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
  • accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione;
  • erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali;
  • modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'Inail;
  • disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Testo coordinato del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato
con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in
materia di protezione civile». (25A07009)

(Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025)
Vigente al: 30 dicembre 2025

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

 

Art. 1
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei
contributi in agricoltura da parte dell'INAIL

 

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, ((l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL))), a decorrere dal 1° gennaio 2026, e'
autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione
in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la
riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori
di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione
tariffaria.
2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e' autorizzato a
effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del
titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione
tariffaria.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del ((presente decreto)).
4. Sono escluse dal riconoscimento ((del beneficio)) di cui al
comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni
sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di
sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorita'
giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalita'
informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini
dell'esclusione ((dal beneficio)). Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dell'INAIL, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del ((bilancio dell'INAIL)).

 

((Art. 1 bis
Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di
sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari
modalita' di erogazione del servizio, negli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese
turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento
specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni
dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.))

 

Art. 2
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite
le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento
delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse
programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a
legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'((Istituto e
destinate)) al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ((e'
riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di
qualita' istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge
n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.))
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL((, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano)) e sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono individuate le modalita' di attuazione di quanto
disposto dal comma 2.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di attivita' di vigilanza in materia di
appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del
lavoro, nell'orientare la propria attivita' di vigilanza per il
rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via
prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di
lavoro che svolgono la propria attivita' in regime di subappalto,
pubblico o privato.»
2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili
in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonche' negli
ulteriori ambiti di attivita' a rischio piu' elevato, da individuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e)) sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, ((da adottare entro
sessanta)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di
riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e
dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, nonche' dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera,
utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del
dipendente, e' resa disponibile al lavoratore, anche in modalita'
digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la
((piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo)) 5, comma 3, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base
delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la
tessera, in modalita' digitale, e' prodotta in automatico ed e'
precompilata, ((fatte salve le)) integrazioni inserite dal datore di
lavoro, secondo le modalita' definite dal decreto di cui al comma 3
((del presente articolo. L'articolo 55, comma 5, lettera i), del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con
riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo
del presente comma.))
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, sono individuate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le modalita' di attuazione di
quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche
misure di controllo e sicurezza ((nei cantieri e)) di monitoraggio
dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai
tipi di informazioni trattate.
4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato
I-bis, ((numeri 21 e 24)), la decurtazione dei crediti avviene ((a
seguito della notificazione del verbale)) di accertamento emanato dai
competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale
del lavoro utilizza, altresi', le informazioni contenute nel Portale
nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo ((sono inseriti i
seguenti)): «Le competenti procure della Repubblica trasmettono,
salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le
informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al
presente comma. ((Tali provvedimenti sono assunti previa
valutazione)) degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie
contenuti nei ver- bali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti
sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle
proprie funzioni.»;
((2-bis) al comma 9, dopo le parole: «I provvedimenti
definitivi di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «e le
risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis»;))
3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 12.000»;
b) all'allegato I-bis:
1) il numero 21 e' sostituito dal seguente:

2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;
3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui
ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta,
per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, specificando quelle che operano in regime di
subappalto».
5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche
di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli
illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli
illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi
le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero
21, nonche' dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e)) sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, da adottare ai
sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ((sono individuati)) gli ambiti di attivita' a
rischio piu' elevato secondo la relativa classificazione adottata
dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attivita' in cui e'
elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 4
Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente
in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli anni
2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo
esperimento delle previste procedure di mobilita', 300 unita' di
personale da inquadrare ((nell'area dei funzionari, famiglie
professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di
vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali)).
2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base
regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso,
l'amministrazione puo' coprire i posti ancora vacanti mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la
medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro
15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di
personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle
procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro
1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di
funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di
personale.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 ((per
l'anno 2026)) ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Al fine di potenziare ((e rendere piu' efficiente)) la capacita'
amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione
delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le
disposizioni di cui al presente comma:
a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 149, le parole «non superiore a 7.812 unita'» sono
sostituite ((dalle seguenti)): «non superiore a 7.776 unita'», le
parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello
generale» sono sostituite ((dalle seguenti)): «un numero massimo di
dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole
«novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono
sostituite ((dalle seguenti)): «cento posizioni dirigenziali di
livello non generale». Al reclutamento delle unita' di personale
dirigenziale di livello non generale si provvede mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture
dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31
dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria delle
disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede
alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione
organica dell'((area degli assistenti)) e delle relative facolta'
assunzionali equivalente sul piano finanziario agli oneri derivanti
dall'attuazione delle medesime disposizioni;
b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite
((dalle seguenti)): «nel limite di 30 milioni di euro annui».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 ((per
l'anno 2025)) e ad euro 1.791.919 a decorrere ((dall'anno 2026)), si
provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'((area
degli assistenti)) e delle facolta' assunzionali disponibili al 31
dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.
7. Al fine di rafforzare le attivita' di vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro,
legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo
826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «710 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «810 unita'»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis)
colonnelli: 1;»;
c) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis)
capitani/tenenti: 8»;
d) alla lettera d), la cifra: «271» e' sostituita dalla seguente:
«315»;
e) alla lettera f), la cifra: «254» e' sostituita dalla seguente:
«301».
8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti
dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri e' autorizzata
ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali:
a) cinque unita' ((nel ruolo)) ufficiali, ventidue unita' ((nel
ruolo)) ispettori e ventiquattro unita' ((nel ruolo)) appuntati e
carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;
b) quattro unita' ((nel ruolo)) ufficiali, ventidue unita' ((nel
ruolo)) ispettori e ventitre' unita' ((nel ruolo)) appuntati e
carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 e'
autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro
2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro
5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro
5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro
5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro
5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di
euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui
ai commi 7 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno
2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno
2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a
decorrere dall'anno 2030.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per
l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per
l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per
l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per
l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per
l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per
l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si
provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro
6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle ((politiche sociali.))

 

Art. 5
Interventi in materia di prevenzione e di formazione

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: «Con regolamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo
30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato
interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalita' di
applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima,
tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico»;
0b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione
centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone
di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque
denominato»;
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del
lavoro»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla
Commissione senza diritto di voto»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone
di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque
denominato»;))
b) all'articolo 11:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce
annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, ((lettera a),)) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro,
integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, ((e da ripartire sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,)) destinato al
finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della
cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso
la valorizzazione di supporti digitali quali la realta' simulata e
aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori
rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), ((del presente
articolo,)) nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di
istruzione tecnologica superiore, nonche' dei percorsi universitari e
((dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica realizzati
in modalita' duale, in conformita' con gli standard di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022,
nonche' al finanziamento di iniziative volte a incrementare la
formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani
formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Per le finalita' di cui al
presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un
importo annuale, non inferiore a ((35.000.000 di euro)), per la
successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, ((lettera a),)) del
decreto-legge n. 185 del 2008.»;
2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attivita' e in
particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei
trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL
promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo
Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite
le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali,
costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
5-quater. L'INAIL e' autorizzato a promuovere, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di
sostegno rivolti in particolare ((alle microimprese e alle piccole))
e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione
aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da
tecnologie innovative e sistemi intelligenti.»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti
formativi per la diffusione della cultura ((della salute e della
sicurezza)) sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla
riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito
dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto
2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»;
((b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «due
rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico,» sono inserite le seguenti: «da un
rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;))
c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta
la seguente:
«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di
condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di
cui all'articolo 62.»;
d) all'articolo 37:
1) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di
aggiornamento periodico nel rispetto del principio di
proporzionalita', tenuto conto della dimensione delle imprese e del
livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante
dall'attivita' svolta.»;
2) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono
registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore ((di cui
all'articolo 14)) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
nonche' all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino,
in particolare al fine del loro inserimento nella ((piattaforma del
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di
cui all'articolo 5 del)) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il
contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore e' considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di
esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica
degli obblighi di cui al presente decreto.»
e) all'articolo 41, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede
di Conferenza per- manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome ((di Trento e di Bolzano)), concluso previa
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e
le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol
dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,)) il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al
primo periodo, e' autorizzato a intervenire con proprio decreto per
l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;
f) all'articolo 51:
1) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite
dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni
di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza
territorialmente competenti ((e all'Ispettorato nazionale del
lavoro)) i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di
formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale di cui al comma 8;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
d) alle aziende ((per le quali sono stati effettuati)) la
consulenza e il monitoraggio con esito positivo.»;
g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di
lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro
individuazione attraverso la valutazione ((dei rischi»));
((h) all'articolo 113, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5
metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un
supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste,
in alter- nativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema
di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui
all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala e' fissata. Nel caso di adozione della gabbia di
sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di 60 centimetri»;))
i) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
«Art. 115 - (Sistemi di protezione contro le cadute
dall'alto). - 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione
collettiva a cui dare priorita' rispetto ai sistemi di protezione
individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a),
((in via prioritaria sono)):
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al
comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di
protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e'
prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo
di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere
assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare
quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».
((1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31
ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla
modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo,
acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.))

 

Art. 6
Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi
dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello
della qualita' dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di
accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1
devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata
organizzazione, nonche' alle risorse dei soggetti che erogano la
formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini
della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti gia'
accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 7
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza
per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi
prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto
dall'abitazione ((o da altro domicilio)) dove si trovi lo studente al
luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da
quest'ultimo all'abitazione ((o al domicilio)) dello studente.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 784-octies e' inserito il seguente:
«784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento
sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di
formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze
trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro
funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le
istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere
che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio,
cosi' come individuate nel documento di valutazione dei rischi
dell'impresa ospitante.».

 

Art. 8
Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per
infortunio sul lavoro o per malattie professionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al ((comma
6)), in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di
deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali,
previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli
alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP), ((delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli
istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita
a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una
borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attivita'.
((Tale borsa di studio e' esente da ogni imposizione fiscale)).
2. L'importo annuale della prestazione di cui al ((comma 1)) e'
pari:
a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado;
b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola
secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP);
c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza ((dell'universita',
delle istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e
coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS
Academy).
3. L'erogazione della prestazione e' subordinata alla frequenza con
profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione
all'INAIL di apposita domanda ed e' erogata fino al raggiungimento
dei limiti di eta' previsti dall'articolo 85, ((primo comma)), numero
2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965.
4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per
accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere
presentata o spedita entro il ter- mine di sessanta giorni dalla
conclusione dell'anno scolastico o accademico.
5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di
istruzione e formazione:
a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
e formazione e le universita' dell'Unione europea;
((b) le scuole, gli istituti, le universita' e gli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati,
operanti all'estero, che svolgano attivita' di istruzione e
formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.))
6. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite di spesa di ((26 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno
2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026,
mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione
in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli
interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di
spesa di cui al ((comma 6)), in ragione dell'ordine temporale di
acquisizione delle domande.
8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di
monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il
raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede
all'accoglimento delle ulteriori domande.

 

Art. 9
Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in
materia di adeguamento dei limiti di eta' per l'assegno di
incollocabilita' erogata dall'INAIL

1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al
beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata
periodicamente all'eta' pensionabile;».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro
702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900
per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per
l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno
2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 ((ed
euro)) 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge n. 190 del 2014.

 

Art. 10
Disposizioni in materia di norme UNI

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard
OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «((alla norma)) UNI
EN ISO45001:2023+A1:2024»;
b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di
normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche
((di cui al presente decreto)), e delle altre norme di particolare
valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonche'
per l'elaborazione, ((da parte dell'UNI)), di un bollettino ufficiale
delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti
internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.».

 

Art. 11
Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate
dall'INAIL

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui
all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
applica a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

 

Art. 12
Disposizioni in materia di ((personale sanitario)) dell'INAIL

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e
le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, ((curativa e
riabilitativa)), a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL e'
autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti, a
stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno
ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano
in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di
selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.

 

Art. 13
Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli
in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del ((bilancio
dell'Ispettorato)) gia' destinate alla corresponsione delle
indennita' e dei rimborsi correlati alle attivita' ispettive,
l'Ispettorato ((medesimo)) autorizza preventivamente, per ogni
ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma
forfetaria alter- nativa ad ogni altra indennita' e rimborso, da
determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel
senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti
processuali, compreso il contributo unificato, si applica
all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno
2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma ((«Fondi di riserva e speciali»
della missione)) «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, ((dalla legge)) 17 dicembre 2012,
n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite
((dalle seguenti)): «nonche' all'amministratore unico o
all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del
consiglio di amministrazione»;
b) ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il domicilio
digitale dei predetti amministratori non puo' coincidere con il
domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono gia' iscritte
nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei
predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso,
all'atto del conferimento o del rinnovo ((dell'incarico».))
4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale ((di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dal comma 3 del presente articolo,)) si applica
l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Art. 14
Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di
lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e
lavorativa

1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le
pari opportunita' tra i lavoratori, nonche' di rafforzare le misure
di tutela ((della salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro e
altresi' di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a
decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono
benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse
pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze
pubblicano la disponibilita' della posizione di lavoro sul Sistema
Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del
riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di
lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, ((n. 608)), possono essere effettuate dai datori di lavoro,
nonche' dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11
gennaio 1979, n. 12, anche tramite il SIISL.
3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati
autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore
di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di
affidabilita' e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
4. ((Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) sono tenute, nei termini di
cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di
lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento
dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per
individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative
pubblicate.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta
giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), sono
individuate le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4.
6. I lavoratori di cui all'articolo 23 ((del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto)) legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono iscritti, per il tramite dei soggetti
indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, ((nel SIISL)). Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta
giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)), sono
individuate le modalita' attuative ((del presente comma)).
((7. Al comma 6 dell'articolo 19)) della legge 23 settembre 2025,
n. 132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy»
sono aggiunte le seguenti: «((, dal Ministro del lavoro)) e delle
politiche sociali»
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

((Art. 14 bis
Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della
sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori piu' fragili

 

1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa
di lavoro di cui alla lettera c), puo' porre, in via temporanea, uno
o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto
delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato
nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo
la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo,
l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell'operare della convenzione medesima»;
c) al comma 4, alinea, dopo le parole: «24 marzo 2006, n. 155;»
sono inserite le seguenti: «gli enti del Terzo settore, non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le
societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «3 luglio 2017, n. 112» sono
inserite le seguenti: «, nonche' con gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con
le societa' benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28
dicembre 2015, n. 208» e le parole: «alle cooperative sociali e
imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti»
sono sostituite dalle seguenti: «alle cooperative sociali, alle
imprese sociali, alle societa' benefit e agli enti del Terzo settore
non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o
aderenti»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «in cooperativa e
nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale»;
d) al comma 2, lettera c), le parole: «in cooperativa e
nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale»;
e) al comma 2, lettera d), le parole: «dalle cooperative e dalle
imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle cooperative,
dalle imprese sociali, dalle societa' benefit e dagli enti del Terzo
settore non commerciali»;
f) al comma 3, primo periodo, le parole: «nelle cooperative
sociali e nelle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti:
«nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e
nell'ente del Terzo settore non commerciale»;
g) al comma 3, quarto periodo, le parole: «in cooperativa sociale
e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella
cooperativa, nell'impresa sociale, nella societa' benefit e nell'ente
del Terzo settore non commerciale».))

 

Art. 15
Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei
mancati infortuni

 

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza
degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee
guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati
infortuni da parte delle imprese con piu' di quindici dipendenti. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono
individuate le modalita' attraverso le quali le imprese di cui al
presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi
segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive
intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonche' i criteri
utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio
nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di
interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. ((Le linee
guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle
procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei
mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione
con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette
procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o
integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine
di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi
organizzativi gia' attuati.))
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e ((finanziarie)) previste a legislazione
vigente.

 

Art. 16
Attivita' di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione
((delle aziende sanitarie locali)) in tema di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

 

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata
sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le
aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni
assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di
rischio delle attivita' produttive e alla gravita' degli infortuni e
delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad
attivita' di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati
all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attivita' svolta
((dai servizi per la prevenzione e la sicurezza)) negli ambienti di
lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo
determinato o con altre ((tipologie di lavoro flessibile e di
risorse)) strumentali, nonche' ad attivita' di formazione e
aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento ((della
salute e della sicurezza)) nei luoghi di lavoro, anche con azioni di
comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma
6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme
le finalita' indicate al primo periodo ((del presente comma)), al
ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario
del comparto e della dirigenza ((dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro)), quale ulteriore quota di
finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti
nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e
le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di
cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle
eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del
personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 7.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di
aumentare le attivita' di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli
introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che
dovessero residuare possono essere destinati al personale del
comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle
aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non
superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui
criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che
si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero
verificare, con riferimento alle attivita' di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel
medesimo anno per finalita' coerenti con le attivita' di competenza
dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni
polifunzionali.».
2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le
parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dal
personale sanitario».

 

Art. 17
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, che devono essere computati nell'ambito
dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase
preassuntiva»;
b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza
della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di
screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza
(LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalita'
e utilita', anche con il supporto di campagne informative a tale
scopo promosse dal ((Ministero della salute»));
c) all'articolo 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma
2, lettera a).»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) e' aggiunta la seguente:
«e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno
lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il
lavoratore si trovi ((sotto l'effetto)) conseguente all'uso di
((alcol)) o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla
verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle
predette sostanze, per le attivita' lavorative ad elevato rischio
infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo
2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze
stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;
2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis)
e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b),
d), ((e-ter) ed e-quater)»;))
e) ((all'articolo 51)), dopo il comma 3-ter e' aggiunto il
seguente:
«3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della
medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino
a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della
bilateralita' possono adottare iniziative finalizzate a favorire
l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie
locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».
2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle
risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee
a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di
lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi
retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening
oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio
sanitario nazionale.

 

Art. 18
Organizzazioni di volontariato della protezione civile

 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «i volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile»
sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di quanto previsto
dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile»;
b) all'articolo 3, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «e delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della
Croce Rossa Italiana e del ((Corpo Nazionale)) soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei riguardi
delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del ((Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari)) dei
vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano esclusivamente nei limiti e con le modalita' previsti
dall'articolo 3-bis.»;
c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Organizzazioni di volontariato della protezione
civile). - 1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni
di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo
settore((, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e
provinciali di protezione civile,)) che annoverano la protezione
civile tra le attivita' di interesse generale e le altre forme di
volontariato organizzato di protezione civile ((iscritti))
nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui
all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza delle ((attivita'
operative nonche')) all'identificazione e alla eliminazione o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attivita' dirette a fornire
conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello
svolgimento delle attivita' operative;
d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far
apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
dispositivi, anche di protezione individuale, nonche' le misure e le
procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici
basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente
per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla
ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di
prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nello
specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in
materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle
organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), e' equiparato al
lavoratore esclusivamente per le attivita' di cui ai commi 3 e 4,
fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle
organizzazioni nonche' sui luoghi di intervento, di formazione e di
esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle
istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione;
b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al
comma 1, lettera a), e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui
ai ((commi 3 e 4)), salvi i casi in cui sussistano rapporti di
lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che
il volontario ((aderente, nell'ambito)) degli scenari di rischio di
protezione civile individuati dalle autorita' ((competenti e)) sulla
base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e
addestramento, ((nel rispetto di standard minimi di sicurezza
definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15
del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1,)) nonche' sia sottoposto al controllo sanitario,
anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel
rispetto dei principi previsti dal ((codice in materia)) di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in
materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario puo' essere
assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove
presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private
accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che
il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di
protezione civile individuati dalle autorita' competenti e sulla base
dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi
di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia
adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle
indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a),
salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attivita' lavorativa,
nonche' i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei
volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce
Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito
dell'attivita' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai
fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore
alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente
decreto, affinche' siano sottoposti alla necessaria sorveglianza
sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella
regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti
alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli
organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco
volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del
fuoco, avviene a cura delle autorita' competenti della protezione
civile, che stabiliscono altresi' le modalita' di valutazione del
rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza
sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato,
avviene secondo le modalita' definite dal decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti
volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonche' agli organismi
equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco
volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla
componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa
Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche,
visibilita' e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una
articolazione di compiti e responsabilita', a livello centrale e
territoriale, conforme al principio di effettivita' di cui
all'articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste
per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
puo' ((comportare l'omissione)) o il ritardo delle attivita' e dei
compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata in materia
di protezione civile, ((adottati previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della
Conferenza unificata,)) possono essere definite ulteriori misure
relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle
attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al
controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei
livelli generali di tutela ((della salute e della sicurezza))
previsti dal presente articolo.
((13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma
3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente
articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si
applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni
di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i
volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i
volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 del citato codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono
essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto,
anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al
comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi
3 e 4 e' punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio
delle attivita' di protezione civile da sei mesi a due anni.
13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione
e' commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di
volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune,
si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a
euro 1.000.
13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di
coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a),
per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4
e' punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle
attivita' di protezione civile da uno a sei mesi.
13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si
provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al primo
periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».))
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ((all'articolo
3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotto dal comma 1 del presente articolo)), sono considerate le
attivita' di formazione, informazione, addestramento e controllo
sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle
organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari
di rischio ove gia' individuati dalle autorita' competenti ai sensi
del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.

 

Art. 19
Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro
stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30
dicembre 2020, n. 178

 

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31
ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di
ciascun contratto individuale di lavoro»;
b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:
«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma
701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' autorizzata, limitatamente alle unita' indicate
nella tabella di cui all'((allegato G-bis alla presente legge)) e nei
limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna regione, fino alla
durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di
lavoro di cui al comma 701 e' consentita la stipulazione di nuovi
contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e,
comunque, nei limiti delle facolta' assunzionali.
701-quater. Al fine di valorizzare le professionalita'
acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita'
di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio
continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui
si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali
di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente
all'atto della stabilizzazione.
701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma
701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale
che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e
che, entro il predetto ter- mine, abbia maturato almeno trentasei
mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di
personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi
701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti
all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere
l'attivita' lavorativa presso i servizi regionali che svolgono
funzioni di protezione civile.».
((1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G e'
inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente
decreto.))
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n.
155, il secondo periodo e' soppresso.

 

Art. 20
Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023
nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e
Prato ((e)) per le ulteriori ed eccezionali avverse ((condizioni
meteorologiche verificatesi)) dal 29 ottobre 2023 nel territorio
delle province di Massa Carrara e Lucca

 

1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre
2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia
e Prato nonche' alle ulteriori ed eccezionali condizioni
meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel
territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, esteso con
delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato con
delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2025. Alle conseguenti attivita' si fa
fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.

 

((Art. 20 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.))

 

Art. 21
Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato 1

(articolo 19, comma 1-bis)

«Allegato G-bis

(articolo 1, comma 701-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

(Il Dl sicurezza è legge)

 

(Photo credits)

Allegati

Allegato

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