Il DPCM Green pass per le PA

DPCM Green PA
Pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021

Il DPCM Green pass per le PA è il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, n. 246).

In particolare, nell'allegato al DPCM sono riportate le «linee guida in materia di condotta  delle  pubbliche  amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale».

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Disciplinati tra gli altri:

  • i contenuti dell'obbligo dove viene ribadito che «Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti  dalla campagna vaccinale, l'accesso  del  lavoratore  presso  il  luogo  di lavoro non e' dunque consentito in alcun modo e per  alcun  motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione»;
  • le modalità e i soggetti preposti al controllo;
  • le modalità di applicazione;
  • il trattamento economico in relazione alle giornate di assenza ingiustificata;
  • i controlli manuali, automatizzati e a campione.

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Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 

Adozione delle linee guida in materia  di  condotta  delle  pubbliche
amministrazioni per l'applicazione della  disciplina  in  materia  di
obbligo di  possesso  e  di  esibizione  della  certificazione  verde
COVID-19 da parte del personale. (21A06125)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, n.246)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica

internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30

gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei

regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione

della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo

2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'

raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021,  del  21

aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali e' stato dichiarato  e

prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo  al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da

agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante

«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,  con  il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina

di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto,  in  particolare,  l'art.   1,   comma   5,   del   predetto

decreto-legge n. 127 del  2021,  che  prevede  che  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per

la pubblica amministrazione e  del  Ministro  della  salute,  possono

essere  adottate  linee  guida  per  l'omogenea   definizione   delle

modalita'  organizzative   delle   verifiche   sul   possesso   della

certificazione verde COVID-19;

Visto,  il  decreto-legge  8  ottobre   2021,   n.   139,   recante

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive

e   ricreative,   nonche'   per   l'organizzazione    di    pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che l'estensione della  certificazione  verde  COVID-19

anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle

misure di contrasto al fenomeno epidemiologico  gia'  adottate  dalle

amministrazioni pubbliche;

Ritenuto necessario  dare  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni

indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul

possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei  lavoratori

previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella

riunione del 7 ottobre 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del

Ministro della salute;

 

Decreta:

 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del  decreto-legge  21  settembre

2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1,  che

costituisce parte integrante del presente decreto.

 

                                                           Allegato 1

Linee guida in materia di condotta  delle  pubbliche  amministrazioni

per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso

e di esibizione della certificazione  verde  COVID-19  da  parte  del

personale

Premessa

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021,  n.  127,

attraverso l'introduzione dell'art. 9-quinquies nel decreto-legge  22

aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il  personale  delle  pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni

di cui  all'art.  3,  al  personale  delle  Autorita'  amministrative

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e

la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  della

Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli  organi

di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e  di  esibire,  su

richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di  cui

all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale  condizione  per  il

primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo e' escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione  verde  non  fa

comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che

incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in

quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto  affetto  da  COVID-19

dovra' immediatamente porre in essere tutte le misure  gia'  previste

per tali circostanze, a partire  dagli  obblighi  informativi,  e  la

certificazione verde eventualmente gia'  acquisita  -  a  prescindere

dall'evento che l'ha generata - anche se  non  ancora  revocata,  non

autorizza in alcun modo l'accesso  o  la  permanenza  nei  luoghi  di

lavoro.

Resta inoltre fermo, per  il  personale  dipendente  -  ancorche'

munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite  dal

datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio,  come,  ad

esempio, il divieto di recarsi sul luogo di  lavoro  in  presenza  di

sintomi riconducibili alla malattia.

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti  dalla

campagna vaccinale, l'accesso  del  lavoratore  presso  il  luogo  di

lavoro non e' dunque consentito in alcun modo e per  alcun  motivo  a

meno che lo stesso non sia in possesso della predetta  certificazione

(acquisita o perche'  ci  si  e'  sottoposti  al  vaccino  da  almeno

quattordici giorni, o perche' si e' risultati negativi al  tampone  o

perche' il soggetto e' guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi)  e

in grado di esibirla in formato cartaceo  o  digitale.  Peraltro,  il

possesso del green pass non e', a legislazione  vigente,  oggetto  di

autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale  la  misura

e' preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non e' consentito in alcun modo, in quanto elusivo  del

predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile

sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua  esibizione  sono

condizioni che devono essere soddisfatte al momento  dell'accesso  al

luogo di  lavoro.  Il  lavoratore  che  dichiari  il  possesso  della

predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere

considerato assente ingiustificato e non puo' in  alcun  modo  essere

adibito a modalita' di lavoro agile.

E' pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a

tale obbligo a prescindere  dalle  modalita'  di  controllo  adottate

dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, e' esteso anche ad ogni  soggetto  -  che

non sia un semplice utente dei servizi  resi  dall'amministrazione  -

che accede alla struttura per lo svolgimento di  qualsiasi  attivita'

diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione,  oltre  al  personale

dipendente della pubblica amministrazione, qualunque  altro  soggetto

dovra' essere munito di «green pass» - ivi inclusi i visitatori e  le

autorita' politiche o i componenti delle  giunte  e  delle  assemblee

delle autonomie locali  e  regionali  -  che  ivi  si  rechi  per  lo

svolgimento di una attivita' propria o per conto del  proprio  datore

di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque  soggetti

all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che  hanno

in appalto  i  servizi  di  pulizia  o  quelli  di  ristorazione,  il

personale  dipendente  delle  imprese  di  manutenzione  che,   anche

saltuariamente, accedono alle infrastrutture,  il  personale  addetto

alla manutenzione e al rifornimento dei  distributori  automatici  di

generi  di  consumo  (caffe'  e  merendine),  quello  chiamato  anche

occasionalmente  per  attivita'   straordinarie,   i   consulenti   e

collaboratori, nonche' i prestatori e i  frequentatori  di  corsi  di

formazione, come pure i corrieri che  recapitano  posta  d'ufficio  o

privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare  in

ufficio  (ad  esempio  anche  i  corrieri  privati  dovranno   essere

provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del green pass potra'  avvenire  anche

manualmente  attraverso  l'utilizzo  dell'app   «VerificaC19»,   gia'

disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi

informatici utilizzati per  il  termoscanner  o  per  la  rilevazione

automatica delle presenze, (badge).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di

esibire il green pass per accedere agli  uffici  pubblici  e'  quella

degli utenti, ovvero di coloro  i  quali  si  recano  in  un  ufficio

pubblico per  l'erogazione  del  servizio  che  l'amministrazione  e'

tenuta a prestare. I visitatori che dovessero  accedere  a  qualunque

altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o  di  un

incontro, congresso o altro) dovranno, invece,  essere  muniti  della

certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del  rilascio  e  dell'eventuale  aggiornamento  delle

certificazioni verdi COVID-19 da parte  della  piattaforma  nazionale

DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei  documenti

rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie

pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di  analisi,  dai

medici di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta  che

attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere

a), b) e c), dell'art.  9  del  decreto-legge  n.  52  del  2021,  in

coerenza con  il  disposto  dell'ultimo  periodo  del  comma  10  del

medesimo articolo.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza,  il  datore

di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento  stabilite

dalle competenti autorita' sanitarie  e  dagli  eventuali  protocolli

d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e cio' al fine  di

evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a

esibire o a possedere  il  green  pass  possa  comportare  rischi  di

contagio.

1.2 Modalita' e soggetti preposti al controllo

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 127  del  2021  individua

nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di

lavoro   deve   intendersi   il   dirigente   apicale   di   ciascuna

amministrazione  o  soggetto  equivalente,  a  seconda  del  relativo

ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza  di

una o piu' sedi decentrati, il dirigente  apicale  puo'  delegare  la

predetta funzione  -  con  atto  scritto  -  a  specifico  personale,

preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale  (che

a titolo esemplificativo puo' identificarsi nel  segretario  generale

di un ministero o nel segretario comunale)  impartisce  le  modalita'

attuative  secondo  le  quali  i  soggetti  dallo  stesso  incaricati

provvedono a  effettuare  materialmente  le  attivita'  di  controllo

(siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento puo' essere svolto all'accesso della struttura,  a

campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il

personale preposto al controllo vietera' al  lavoratore  senza  green

pass valido o che si rifiuti di esibirlo  l'accesso  alla  struttura,

invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica  con  immediatezza  all'ufficio

competente  il  nominativo  del  personale  al  quale  non  e'  stato

consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso

e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di  lavoro  e'

avvenuto senza il possesso della certificazione  verde  COVID-19,  il

personale  dovra'  essere  allontanato  dalla   sede   di   servizio,

sanzionato ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge

n. 52 del 2021, e sara' considerato assente ingiustificato fino  alla

esibizione della certificazione  verde,  includendo  nel  periodo  di

assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche  nel  caso  di  rifiuto  di

esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di  certificazione  verde

COVID-19, restano ferme le conseguenze  disciplinari  previste  dagli

ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso  della  certificazione  verde

non  avvenga  all'atto  dell'accesso  al  luogo  di  lavoro,  con  le

direttive di cui  sopra  il  dirigente  apicale/datore  di  lavoro  o

soggetto da questi delegato,  deve  disporre  che  ciascun  dirigente

responsabile di dipartimento/ufficio/servizio  proceda,  con  cadenza

giornaliera, a verificare il possesso  del  green  pass  del  proprio

personale  (ad  esempio  attraverso  l'app  VerificaC19)  in   misura

percentuale non inferiore al 20  per  cento  di  quello  presente  in

servizio,  assicurando  che  tale  controllo,  se  a  campione,   sia

effettuato, nel  tempo,  in  maniera  omogenea  con  un  criterio  di

rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella

fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19  e'

effettuato con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9,

comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, cosi' come modificato dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e

successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il  controllo  avviene  all'ingresso,

rimane in facolta' del  datore  di  lavoro  di  effettuare  ulteriori

controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali

non e' comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario  in

qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione

delle  misure  previste  dagli  articoli  9-ter,  ai  commi  2  e  5,

9-quinquies, commi 6 e seguenti, e 9-septies, commi 6 e seguenti.

Qualora all'atto delle modalita' di accertamento sopra  descritte

il lavoratore risulti non essere  in  possesso  della  certificazione

verde COVID-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della  struttura,

a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi  automatici:

il personale preposto al controllo vietera' al lavoratore senza green

pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio

competente  il  nominativo  del  personale  al  quale  non  e'  stato

consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio,  fino  alla

esibizione  della  certificazione  verde,  e'   considerato   assenza

ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le  eventuali

giornate festive o non lavorative.

In   caso   di   controlli   esclusivamente   automatici,   per

l'eventualita' di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto

di green pass, gli uffici  competenti  a  rilevare  le  presenze  del

personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unita' preposta

a  tale  rilevamento),  in  base  alle  presenze  in  servizio  della

giornata, verificano le assenze dal  servizio  non  dovute  ad  altro

motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei  termini

fissati dalla contrattazione collettiva, e  provvedono  a  comunicare

all'interessato, anche con semplice  mail,  l'assenza  ingiustificata

rilevata,  per  poi  procedere  all'applicazione   della   disciplina

ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento  sia  svolto  dopo  l'accesso

alla sede, a tappeto  o  a  campione:  il  dirigente  che  ha  svolto

l'accertamento,  se  del  caso  attraverso  il   responsabile   della

struttura di appartenenza, dovra' intimare al  lavoratore  sprovvisto

di certificazione valida, al momento del primo accesso  al  luogo  di

lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai

competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurera'

fino alla  esibizione  della  certificazione  verde,  includendo  nel

periodo  di  assenza  anche  le  eventuali  giornate  festive  o  non

lavorative. In questo caso, inoltre, dopo  aver  accertato  l'accesso

nella sede di lavoro senza certificazione,  il  dirigente  competente

sara' tenuto ad avviare  anche  la  procedura  sanzionatoria  di  cui

all'art. 9-quinquies del decreto-legge n.  52  del  2021  (che  sara'

irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non e' consentito, in alcun  modo,  che  il  lavoratore  permanga

nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia  adibito

a lavoro agile in sostituzione della prestazione  non  eseguibile  in

presenza, ferma rimanendo la possibilita', per le giornate diverse da

quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di  assenza

che  prevedono  comunque   la   corresponsione   della   retribuzione

(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'art. 3, del decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.

139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da

specifiche  esigenze  organizzative  volte  a  garantire   l'efficace

programmazione del lavoro, i lavoratori  sono  tenuti  a  rendere  le

comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, e al comma 6,

dell'art.  9-septies,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con

un  preavviso  necessario   a   soddisfare   le   predette   esigenze

organizzative.

Tale  ipotesi,  tuttavia,  non  fa  venire  meno   l'obbligo   di

effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto  conto

che, in ogni caso, il possesso del green pass non e', a  legislazione

vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse  rilevare

una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o  il  datore  di

lavoro  per  le  altre  amministrazioni,  potra'  attivare,  in   via

d'urgenza, convezioni  tra  enti  senza  particolari  formalita'.  Ai

medesimi fini puo' essere adottata ogni  misura  di  riorganizzazione

interna,  quale  mobilita'  tra  uffici  o  aree  diverse,  idonea  a

fronteggiare l'eventuale impossibilita' di poter impiegare  personale

sprovvisto di green pass.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sara'

effettuato mediante lettura del QRcode in corso  di  predisposizione.

Nelle more del rilascio del relativo applicativo,  tale  personale  -

previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico

competente dell'amministrazione di appartenenza - non  potra'  essere

soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico  competente  -

ove autorizzato dal dipendente - puo' informare il personale deputato

ai controlli sulla  circostanza  che  tali  soggetti  debbano  essere

esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni

di cui al comma 6 del citato art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52

del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso  venga  accertata

la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'art. 1,

comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n.  127  (soggetti  che

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'  lavorativa  o  di

formazione o di volontariato anche sulla base di contratti  esterni),

fermo  restando  l'allontanamento  immediato,  dovra'   essere   data

tempestiva comunicazione  al  datore  di  lavoro  dello  stesso  (ove

esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovra' essere seguita anche nei casi in cui  la

verifica  della  mancanza  del  green  pass  riguardi  personale   in

somministrazione. In tali casi  sebbene  il  personale  somministrato

svolga la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e  il

controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato  possesso  o

alla  mancata  esibizione  del  green  pass  dovra'  comunque  essere

segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

1.3 Modalita' di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del  decreto-legge  n.

52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) mancato accesso al luogo di lavoro  dovuto  all'accertamento

del mancato possesso da parte  del  lavoratore  della  certificazione

verde COVID-19 o alla mancata  esibizione  della  stessa:  in  questo

caso, il soggetto preposto al controllo  comunica  con  immediatezza,

all'ufficio competente il nominativo del personale al  quale  non  e'

stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno  di  mancato

servizio,  fino  alla  esibizione  della  certificazione  verde,   e'

considerato  assenza  ingiustificata.  Resta   fermo   che   ciascuna

amministrazione procedera' all'applicazione della misura nelle  forme

e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b)  accesso  sul  luogo  di  lavoro  senza  il  possesso  della

certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente  -  o  il

personale da questo delegato -  che  ha  proceduto  all'accertamento,

dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione  valida

di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica  agli  uffici

competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le

conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore

di lavoro comunicano la violazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto  competente  per

territorio per l'irrogazione della sanzione  amministrativa  prevista

dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude,  ovviamente,

le responsabilita' penale per i casi di alterazione o  falsificazione

della   certificazione   verde   COVID-19   o   di   utilizzo   della

certificazione altrui.

1.4 Trattamento economico

In  relazione  alle  giornate  di  assenza   ingiustificata,   al

lavoratore non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro  compenso  o

emolumento, comunque denominati,  intendendosi  qualsiasi  componente

della retribuzione (anche di natura previdenziale)  avente  carattere

fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque  denominato,

previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di  assenza

ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e  comportano

la corrispondente perdita di anzianita' di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare  il  possesso  della  certificazione  verde

COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere  il

relativo  controllo  all'accesso.  Tuttavia,   quando   le   esigenze

organizzative non consentano di svolgere tale modalita' di  verifica,

sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede

di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di  cui  e'  previsto

l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro.  Si   suggerisce,   tuttavia,   di

predisporre l'attivazione di piu' di una delle modalita'  indicate  e

cio'   al   fine   di   poter   sopperire   all'eventuale   possibile

malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora  l'amministrazione  non   abbia   terminato   l'eventuale

aggiornamento/adeguamento  dei   software   relativi   ai   controlli

automatici all'accesso e al  fine  di  prevenire  il  verificarsi  di

assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, e' in  ogni

caso possibile, per assicurare comunque l'effettivita' del controllo,

lo svolgimento di controlli a campione anche  all'accesso  attraverso

l'applicazione    denominata    «VerificaC19»    gia'     disponibile

gratuitamente sugli store.

Fermo  restando  che  ciascuna  amministrazione  organizza   tali

controlli  nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa,  e'

auspicabile che vengano utilizzate modalita' di accertamento che  non

determinino  ritardo  o  code  durante  le  procedure  di   ingresso,

soprattutto per le amministrazioni con  un  numero  piu'  elevato  di

dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in

materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalita',  che  saranno

compiutamente  definite  nell'emanando  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 9,  comma  10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata  dei

green pass, che verranno gradualmente rese disponibili:

per tutte le amministrazioni,  un  pacchetto  di  sviluppo  per

applicazioni (Software Development KitSDK), rilasciato dal  Ministero

della Salute con licenza open source, che consente di  integrare  nei

sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione,

nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem,

le funzionalita' di verifica  della  certificazione  verde  COVID-19,

mediante la lettura del QRcode; rimane fermo in ogni caso il  divieto

di memorizzare o utilizzare per finalita' ulteriori  le  informazioni

rilevate dalla lettura dei QRcode e le informazioni fornite in  esito

ai controlli.

per le tutte  amministrazioni  che  utilizzano  la  piattaforma

NoiPA, una interazione in  modalita'  asincrona  tra  la  piattaforma

NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per  la

gestione  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,   e   la

piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle certificazioni  verdi

COVID-19, che sara' resa disponibile a titolo non oneroso nel portale

NoiPA.

per tutte le amministrazioni con piu' di cinquanta  dipendenti,

con priorita' per quelle che non utilizzano la piattaforma di  NoiPA,

un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS, che come

intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona

del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri

dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

per tutte  le  amministrazioni  con  almeno  mille  dipendenti,

dotate di sistemi informativi di gestione del  personale,  anche  con

uffici  di   servizio   dislocati   in   piu'   sedi   fisiche,   una

interoperabilita'  applicativa  con  la  piattaforma   nazionale-DGC,

previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare,

preferibilmente  per  i  controlli  a  campione  o  comunque  per  le

amministrazioni piu' piccole, anche come  soluzione  alternativa  nel

caso di un  malfunzionamento  di  una  delle  soluzioni  di  verifica

automatizzata,  anche  a  richiesta  del  lavoratore,  l'applicazione

denominata  «VerificaC19»  gia'   disponibile   gratuitamente   sulle

principali piattaforme per la distribuzione  delle  applicazioni  sui

dispositivi mobile.

1.6 Possibili misure in materia flessibilita' degli orari di ingresso

e di uscita

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green

pass per accedere  alla  sede  di  servizio  da  parte  dei  pubblici

dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle

modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella

pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio  ricorso  al

lavoro agile emergenziale, cosi' come  si  e'  sviluppato  nel  corso

della pandemia, e' destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data  si  verifichera',  pertanto,  il

rientro  in  ufficio  di   tutto   il   personale   delle   pubbliche

amministrazioni. Questa  circostanza,  come  stabilito  dalle  misure

adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per  la  pubblica

amministrazione, esige uno sforzo  organizzativo  da  parte  di  ogni

singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e  coordinato

rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una  adeguata  cornice

di sicurezza sanitaria e finalizzata, in  ogni  caso,  all'erogazione

dei servizi agli utenti.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al  fine  di  non

concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di

verifica del possesso del green pass, dovra' provvedere  ad  ampliare

le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro  del  personale

alle proprie dipendenze, al  fine  di  consentire  il  raggiungimento

delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attivita'  lavorativa  in

un ampio arco temporale.

In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti

casa-lavoro   del   personale   dipendente,   anche   con   modalita'

sostenibili,   i   mobility   manager   aziendali   delle   pubbliche

amministrazioni, nominati ai sensi del decreto  interministeriale  12

maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro

(PSCL)  di  propria  competenza  tenendo  conto  delle   disposizioni

relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle  sedi

di lavoro sopra richiamate.

I comuni, tramite i propri mobility  manager  d'area  di  cui  al

predetto decreto interministeriale, dovranno  svolgere  un'azione  di

raccordo costante e continuativo con i  mobility  manager  aziendali,

non  solo  per  le  finalita'  dettate  dall'art.   6   del   decreto

interministeriale  12  maggio  2021,  ma  anche   per   la   verifica

complessiva   e   coordinata   dell'implementazione   dei   PSCL    e

l'identificazione  e  la  promozione  di  azioni   di   miglioramento

complessivo dell'offerta di mobilita' sul territorio  di  riferimento

alla luce delle nuove fasce  di  ingresso  e  uscita  dalle  sedi  di

lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle  fasi

di programmazione e di verifica  dell'implementazione  dei  PSCL,  le

regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo

19 novembre 1997, n.  422,  dovranno  emanare  apposite  disposizioni

finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico

locale  alle   nuove   fasce   di   flessibilita'   delle   pubbliche

amministrazioni.

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