(Il Durc di congruità è applicabile alle imprese non edili?)
Con l'interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, la Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (Anie) si è rivolta al ministero del Lavoro per sapere se alle imprese non rientranti nel settore edile occorre applicare il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (il cosiddetto Durc di congruità).
La risposta della commissione interpelli è no, questo topo di verifica non si applica alle imprese non rientranti nel perimetro dell'edilizia. Al di là della risposta, interessante è l'argomentazione offerta dalla commissione, riportata integralmente qui di seguito.
Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025
Oggetto:
Interpello ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile.
Si fa riferimento alla richiesta di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), volta a conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).
In particolare, la Federazione istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia.
In proposito, l’istante chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico. In proposito, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Per la definizione del quesito in esame occorre preliminarmente ricordare che la verifica della congruità della manodopera è stata introdotta nell’ordinamento, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.
Il rilascio del DURC di congruità è stato regolato nei suoi aspetti applicativi dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n.143, nell’emanazione del quale si è ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia. Ciò in considerazione del fatto che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l’altro, a realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.
Il D.M. 143/2021 prescrive, all’art. 2, comma 1, che la verifica della congruità si riferisce “all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
Nel successivo art. 3, comma 2, viene stabilito che, ai fini della verifica della congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente “con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie”. Dalla normativa sopra richiamata si evince che la congruità della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo “specifico intervento realizzato nel settore edile” nell’ambito del complesso delle attività oggetto dell’appalto. Infatti, come noto, la realizzazione di un’opera prevede, in genere, una parte di attività, quali ad esempio la mera fornitura di materiale e/o manufatti, realizzati mediante attività che non rientrano nel settore edile, così come definito nell’ art. 2, comma 2 del DM 143/2021.
A conferma di ciò vi è anche il fatto che il citato art. 3, comma 2 considera separatamente il riferimento al valore complessivo dell’opera (che comprende attività edili e non edili quali, ad esempio, il costo dei materiali e la fornitura degli stessi) e il “valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa”. Da quanto esposto si evince che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.
Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.
Individuato l’ambito di operatività della certificazione in esame, occorre ora soffermarsi sulla questione relativa agli obblighi di iscrizione alla Cassa edile e/o all’Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità.
Sovviene, a tal proposito, quanto già espresso da questo Ministero con la circolare del 30 gennaio 2008 n. 5, per cui “l’iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile”.
Detto orientamento è stato successivamente ribadito nelle risposte ad interpello n. 56/2008 e n. 18/2012. In particolare, nella risposta a tale ultimo interpello, è stato chiarito che “L’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, ‘in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore’, opera con riferimento alle sole imprese edili”.
Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803). Pertanto, l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. Ciò risulta ben diverso dalla funzione di verifica della congruità che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DM n.143/2021 è alla stessa conferito.
Tale funzione, infatti, è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte. Ciò si evince con chiarezza dallo specifico ambito applicativo che:
1. si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
2. prevede il rilascio dell’attestazione della congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell’impresa affidataria richiedente, che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l’impresa stessa;
3. prevede, di conseguenza, che anche un’impresa non edile è tenuta ad ottenere la predetta attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC on-line), limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla stessa nell’ambito del cantiere. In conclusione, si ritiene che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.
(Il Durc di congruità è applicabile alle imprese non edili?)


