Il milleproroghe è legge: le misure per ambiente, sicurezza e mobilità

milleproroghe legge
In fase di conversione è stato soppresso l'art. 21 dedicato ai fondi per le imprese di interesse strategico nazionale destinati a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale e di decarbonizzazione

Il milleproroghe è legge. In particolare, sul S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. n. 228/2021.

Per effetto sono state confermate le misure in materia di:

  • assunzioni del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 1 e 2);
  • Tari (art. 3);
  • operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria e potenziamento delle risorse umane dell'Inail (art. 9);
  • mobilità sostenibile (art. 10);
  • transizione ecologica [imballaggi; risorse per la transizione energetica; piattaforma nazionale del fosforo; sorveglianza radiometrica; revisioni macchine agricole; itticoltura; Ispra] (art. 11);
  • gestione commissariale del sito Stoppani (art. 13);
  • sicurezza informatica (art. 17).

Aggiunto l'art. 1-bis in materia di messa in sicurezza degli edifici.

Soppresso, infine, l'art. 21 dedicato ai fondi per le imprese di interesse strategico nazionale (Ilva) destinati a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale e di decarbonizzazione.

Di seguito lo stralcio delle norme elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 

 

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso
Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
termini legislativi.». (22A01375)

(S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49)

 

Vigente al: 28-2-2022

 

                               Art. 1

     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.

14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale

a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.

15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del

comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2022».

  1. All'articolo 1 del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni

di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici

non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'

statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e

2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;

  1. b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a

tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del

fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre

2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste

nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi

di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e

gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2022».

(omissis)

  1. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 259:

1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei

concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle

qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione

penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;

2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e

2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi

negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),

della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,

lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo

19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.

8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre

2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;

  1. b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi

di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle

Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le

parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo

2022».

(omissis)

  1. La validita' della graduatoria della  procedura  speciale  di

reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo

Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  del  Ministero

dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019,  e'  prorogata  fino  al  31

dicembre 2022.

[...]

(omissis)

                             Art. 1 bis

Proroga dei termini per l'affidamento  dei  lavori  di  realizzazione

  delle opere pubbliche di messa in sicurezza  degli  edifici  e  del

  territorio

  1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.

145, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I  termini  di

cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento  alle

opere oggetto di contributi assegnati  entro  il  31  dicembre  2021,

fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma

139-ter».

(omissis)

                               Art. 2

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del

  Corpo nazionale dei vigili del fuoco

[...]

  1. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma

1,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  relative  al

contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di

polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze

armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di

gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate

nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.

[...]

(omissis)

                               Art. 3

        Proroga di termini in materia economica e finanziaria

[...]

5-quinquies. A  decorrere  dall'anno  2022,  i  comuni,  in  deroga

all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,

possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa

corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

[...]

(omissis)

                               Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro

                      e delle politiche sociali

[...]

  1. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30  dicembre

2018,   n.   145,    relativo    all'operativita'    del    personale

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i

termini  di  prescrizione  riferiti  agli  obblighi   relativi   alla

contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

  1. b) dopo il comma 10-bis e' inserito  il  seguente:  «10-ter.  Le

pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a  dichiarare  e

ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi  relativi  alla

contribuzione di previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria

dovuta alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  commi  26  e

seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi

erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e

figure assimilate. Sono fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti

giurisdizionali passati in giudicato.».

  1. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo  116  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre

2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di

assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo

3 della legge n. 335 del  1995,  come  modificato  dal  comma  3  del

presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della

legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non

si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

  1. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14  settembre

2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai  datori

di lavoro che occupano mediamente fino a quindici  dipendenti,»  sono

soppresse.

[...]

  1. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77,  relativo  alla  costituzione  del  «Fondo  Nuove

Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita'  dopo  l'emergenza

epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono  sostituite

dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25  maggio

2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio

2021,  n.  106,  le  parole:  «500.000  euro  per  l'anno  2021,  che

costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle  seguenti:

«500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022,

che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere  derivante  dal

primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno

2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di  euro  per

l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

8-ter. Al  fine  di  sostenere  la  transizione  occupazionale  del

personale impiegato nel settore del trasporto  aereo  e'  costituito,

per  gli  anni  2022,  2023  e  2024,  presso  il   Ministero   delle

infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  un  apposito  bacino

finalizzato a garantire ai lavoratori  l'erogazione  delle  attivita'

formative relative alle singole qualifiche  professionali  necessarie

al  mantenimento  in  corso  di  validita'  delle  licenze  e   delle

certificazioni e alla riqualificazione  professionale  del  personale

per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e  della

mobilita' sostenibili, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le

regioni  territorialmente  interessate  possono  destinare   a   tali

lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli  strumenti  e  delle

risorse gia' disponibili a legislazione vigente,  compresi  specifici

programmi di outplacement.

8-quater.  Possono  accedere  al  bacino,  a  seguito  di   accordo

governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali

con la partecipazione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle

regioni interessate, con le organizzazioni  sindacali  stipulanti  il

contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  trasporto  aereo  e

maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del  trasporto

aereo collocati in NASpI a  seguito  di  procedure  di  licenziamento

collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore

aereo  stabilmente  operanti  nel  territorio  nazionale  individuano

prioritariamente il personale da  assumere  anche  tra  i  lavoratori

collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.

(omissis)

                               Art. 10

           Proroga di termini in materia di infrastrutture

                       e mobilita' sostenibili

  1. Il termine di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo

periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla

revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,

e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.

1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31  dicembre

2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

2021, n. 21, le parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2022».

1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:

«75-bis. A  decorrere  dal  30  settembre  2022,  i  monopattini  a

propulsione  prevalentemente  elettrica  commercializzati  in  Italia

devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su

entrambe  le  ruote.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente

elettrica gia' in circolazione  prima  di  tale  data  devono  essere

adeguati alle prescrizioni del primo  periodo  entro  il  1°  gennaio

2024»;

b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:

«75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente

elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite

di  velocita'  non  superiore  a  50  chilometri  orari,  nelle  aree

pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie  ciclabili,

sulle strade a priorita' ciclabile, sulle  piste  ciclabili  in  sede

propria  e  su  corsia  riservata  e  ovunque   sia   consentita   la

circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei  centri  abitati,  esclusivamente  sulle  piste

ciclabili e sugli altri  percorsi  riservati  alla  circolazione  dei

velocipedi».

  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni

dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30  dicembre

2020, n. 178, sono fissati:

a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al  secondo  periodo  del

medesimo comma 671 per l'adozione  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo  periodo  del

medesimo comma 671 per la  rendicontazione  da  parte  delle  imprese

beneficiarie;

c) al 30 giugno 2022, il termine di cui  al  terzo  periodo  del

medesimo comma 671  per  l'assegnazione  delle  citate  risorse  alle

imprese beneficiarie.

2-bis. Al fine di assicurare  continuita'  nell'operativita'  delle

amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli

immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento

immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del

decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in

considerazione   del   prolungamento   dell'eccezionale   congiuntura

economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  nonche'

dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del  mercato

immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351  del  2001

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle

seguenti: «31 marzo 2022»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,

nonche' di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del  decreto-legge

21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 novembre 2021, n. 215, oltre che  degli  importi  determinabili  a

seguito di novazione oggettiva di  obbligazioni,  oneri,  indennizzi,

indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi  dei  contratti  di

locazione  in  corso  nonche'  dei  connessi  accordi  di  manleva  o

d'indennizzo»;

b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola:  «ventiquattro»

e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».

  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni

dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30  dicembre

2020, n. 178, sono fissati:

  1. a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo  1,  comma

676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la  rendicontazione  da

parte delle imprese che effettuano servizi di  trasporto  ferroviario

di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico

degli effetti economici imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19;

b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677,

della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto  del

Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per

l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

3-bis. Alle lettere a) e b) del comma  1  dell'articolo  2-ter  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30  giugno

2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del  decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile

2020,  n.  27,  in  materia   di   proroga   della   scadenza   delle

certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le  parole:  «fino

al 31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31

dicembre 2022».

3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22  marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio

2021, n. 69, in materia di misure a  sostegno  della  conversione  ad

alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di  merci,

le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2022».

3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre

2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2017, n. 19, in materia di corsi  di  formazione  al  salvamento,  le

parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2022».  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad  apportare  al  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.

206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo  della  semplificazione

delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo

e  la  sostituzione  delle   abilitazioni   per   l'esercizio   della

professione di assistente ai bagnanti nonche' per il  rilascio  delle

autorizzazioni a nuovi soggetti formatori,  per  garantire  la  piena

osservanza delle regole della concorrenza ed  evitare,  nel  rispetto

delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse  al

contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere

gli esami per l'ottenimento del brevetto.

3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del  decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno

2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4  milioni  di  euro  per

l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022

al 30 giugno 2022»;

b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite  di

spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle  seguenti:

«Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».

3-septies. A decorrere dall'anno  2022,  le  Autorita'  di  sistema

portuale  destinano,  compatibilmente  con   le   disponibilita'   di

bilancio, una quota  pari  all'1  per  cento  delle  entrate  proprie

derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di

cui all'articolo 13, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  gennaio

1994, n. 84, al finanziamento, nel  limite  delle  eventuali  risorse

complessivamente affluite sul fondo di  cui  al  comma  3-octies  del

presente articolo,  di  misure  di  incentivazione  al  pensionamento

anticipato  per  i  lavoratori  dipendenti  da  imprese  titolari  di

autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della

medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti  allo

sbarco e  imbarco  di  persone,  titolari  di  concessioni  ai  sensi

dell'articolo  36  del  codice  della  navigazione  nonche'   per   i

dipendenti  delle  medesime  Autorita'  di  sistema   portuale,   che

applichino il  contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  dei

porti.

3-octies. Le risorse  di  cui  al  comma  3-septies,  comunque  non

eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella  legge  28  gennaio

1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per

essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello

stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sentite   le   parti

stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti

e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema

portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994,  n.

84, sono stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di

cui al comma 3-septies del presente articolo.

3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni

di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2022,

si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo

per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente,  di  cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili.

3-undecies. Al primo periodo del comma 338  dell'articolo  1  della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019»  sono  inserite  le

seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro

per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal

2024 al 2036».

3-duodecies.   Agli   oneri   derivanti    dall'attuazione    delle

disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per

l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e  a  6  milioni  di

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili.   Il   Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater  dell'articolo  1  del

decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  sono  sostituiti

dai seguenti:

«5-bis.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito  un  fondo,

denominato "Programma patenti giovani autisti  per  l'autotrasporto",

con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a  5,4

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato

alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre

2026, di un contributo,  denominato  "buono  patente  autotrasporto",

pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non

superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa  fra

diciotto e trentacinque anni per il  conseguimento  della  patente  e

delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati

all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di  merci.

Il "buono patente autotrasporto" puo'  essere  riconosciuto  per  una

sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non

rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della

situazione economica equivalente.

5-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  sono  definiti  i  termini   e   le   modalita'   di

presentazione delle domande per la concessione del beneficio  di  cui

al comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso,

anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari  a  1

milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo  di  cui  al

comma 5-bis e' destinata  alla  progettazione  e  alla  realizzazione

della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio  di  cui

al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo  periodo,

il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  puo'

avvalersi,  mediante  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  delle

societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -

Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in

conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31  maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio

2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle

risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al

secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui

al comma 5-bis».

3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, e' abrogato.

3-quinquiesdecies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   delle

disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di  euro

per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal

2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di

euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse

del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente

di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.

196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al

2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21  ottobre  2021,

146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,

215, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77,  le  parole:  "12  mesi"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "24 mesi". La proroga  di  cui  al  primo  periodo  non  si

applica in presenza di procedure di evidenza pubblica  gia'  definite

con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Qualora le  procedure  di  evidenza

pubblica di cui al secondo periodo  risultino  gia'  avviate  a  tale

data,  la  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente  necessario

all'aggiudicazione».

3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento,  per  l'anno

2022, delle funzioni attribuite alla societa'  Infrastrutture  Milano

Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  11

marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8

maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con  decreto

adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27  dicembre

2019, n. 160, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili e' autorizzato a trasferire alla  medesima  societa'  una

somma  non  superiore  alla  meta'  della  quota   massima   prevista

all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del  2020,

nel limite di 14 milioni di euro  per  l'anno  2022,  utilizzando  le

risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n.  160

del 2019.

3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:

«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE  da  parte

del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato  interregionale

per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto  Adige  e  Friuli

Venezia Giulia sottoscrive,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   previo   parere

dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico

della finanza pubblica, un accordo transattivo con il  concessionario

Consorzio  Venezia  Nuova,  avente  ad  oggetto  l'esecuzione   delle

attivita' previste dal contratto di concessione e dai  relativi  atti

aggiuntivi.  L'accordo  transattivo  di  cui  al  presente  comma  e'

efficace dalla data  della  sua  sottoscrizione,  ferma  restando  la

sottoposizione dello stesso al controllo  di  legittimita'  da  parte

della Corte dei conti»;

b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31  dicembre  2021»

sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;

c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma  27-bis

relative agli  aspetti  tecnici,  quali  parametri,  valori-soglia  e

limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio,»

sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici  al

decreto di cui al comma 27-bis».

3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo  44-ter,

comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di  completare

tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo

per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia,  all'articolo  9,

comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  le  parole:

«31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre

2024».

(omissis)

                               Art. 11

       Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.

183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.

21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono

sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'

inserito il seguente:  «5.1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della  presente  disposizione,  il  Ministro  della

transizione   ecologica   adotta,   con   decreto   di   natura   non

regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui  al

comma 5.».

3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la

transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo

23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'

stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°

gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.

4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre  2026».  Conseguentemente  l'Autorita'  di  regolazione  per

energia,  reti  e  ambiente   aggiorna   i   provvedimenti   previsti

dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del

fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della  legge  27  dicembre

2017, n. 205, e' rifinanziato per un  importo  di  100.000  euro  per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per

ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2024,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

transizione ecologica.

5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto

legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza

radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati  metallici   o

prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni.

5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31  luglio

2020, n. 101, in materia  di  obblighi  dell'esercente  pratiche  che

comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di  origine

naturale,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 giugno 2022».

5-ter. Al fine di sostenere  la  continuita'  dell'esercizio  delle

attivita' imprenditoriali agricole  garantendo  il  corretto  impiego

delle dotazioni meccaniche aziendali,  i  termini  per  la  revisione

delle  macchine  agricole  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei  trasporti  20  maggio  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31  dicembre  1983,  al  31

dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al  31  dicembre

1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al  31  dicembre

2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020,  al  quinto

anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5-quater. All'articolo 14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2

febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei

casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e

il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di

cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022».

5-quinquies. Dopo il comma  837  dell'articolo  1  della  legge  30

dicembre 2021, n. 234, relativo alle  specie  ittiche  d'acqua  dolce

riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente:

«837-bis. Al fine di consentire un'adeguata  politica  di  gestione

delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023  non  trova

applicazione l'articolo 12,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per

le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non

autoctone la cui  immissione  era  autorizzata  in  data  antecedente

all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile  2020,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».

5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  dopo  la  parola:  «2023»  sono

inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno  dalla  data

di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo  30,

paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».

5-septies. Al fine di dare continuita'  agli  investimenti  per  la

realizzazione  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica

alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare

in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,

2021 e 2022».

5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione  degli

oneri  generali  di  sistema   di   cui   all'articolo   33-ter   del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30  giugno

2022.

5-novies. Al comma 828 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre

2021, n. 234, le parole: «per  l'anno  2022  a  favore  dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono  sostituite

dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2035  a  favore

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione  di

euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  498,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

(omissis)

                               Art. 13

       Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

[...]

2.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,

relativo  a  misure  urgenti  per  l'emergenza   nello   stabilimento

Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

[...]

(omissis)

                               Art. 17

Proroga in materia di esercizio di poteri  speciali  nei  settori  di

                        rilevanza strategica

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,

relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza

strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le  parole  «fino  al  31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b)  al  comma  3-quater,  le  parole  «31  dicembre  2021»   sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

(omissis)

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