Sicurezza e contravvenzioni: il rimborso delle somme versate

Secondo quanto dispone l’art. 24 del D.Lgs. n. 758/1994, le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda si estinguono se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento, nel termine di trenta giorni, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. In caso di successiva assoluzione nel processo penale per l’infortunio sul lavoro, ovvero nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna per pagamento tardivo, si ha diritto al rimborso delle somme (indebitamente) già pagate? Qual è, in tali casi, il potere del giudice di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione della somma versata dall’imputato-contravventore?

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