Imballaggi e contenitori: novità per prove e ispezioni

I dettagli operativi sono riportati nei sei Allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 2015

Novità sulle prescrizioni relative alle prove e alle ispezioni per gli  imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015, n. 189).

Ai cinque articoli riportati di seguito, si aggiungono 6 Allegati, consultabili in formato pdf in fondo alla pagina.


Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 luglio 2015
 
Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli  imballaggi,  i
grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. (Decreto n.  842/2015).
(15A06227)
in Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015, n. 189

 

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione, e successivi emendamenti;
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134 «Regolamento  recante  disciplina  per  le  navi  mercantili  dei
requisiti  per  l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco   di   merci
pericolose»;
  Visto il  decreto  dirigenziale  7  marzo  2007,  n.  231,  recante
prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli  imballaggi,  i
grandi imballaggi ed i contenitori intermedi;
  Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2006, n. 243, recante  norme
integrative per l'approvazione di imballaggi, i grandi imballaggi  ed
i contenitori intermedi;
  Considerato  che  l'art.  29,  comma  2  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,  prevede  che  gli
imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano  conformi
alle prescrizioni del codice IMDG;
  Considerato  inoltre  che  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1  del
succitato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   134/2005
l'Amministrazione deve definire le  modalita'  per  la  verifica  del
permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi  preposti
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione;
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
del codice IMDG determinare, alla luce delle norme sopra  richiamate,
le   attribuzioni   di   competenza   degli   organismi   autorizzati
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi;
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione
delle  norme  sopra  richiamate  e  quindi  garantire   il   regolare
svolgimento dei traffici, determinare le modalita' di controllo e gli
intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di  produzione
degli imballaggi e grandi imballaggi;
  Ritenuto  inoltre  necessario  aggiornare  i  modelli  relativi  ai
rapporti di prova, ai  certificati  di  approvazione  di  imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello  del  rapporto
di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di  cui
al punto 6.5.1.6.14 del codice IMDG;

                              Decreta:

                               Art. 1
        Attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati

  1. Le attribuzioni di competenza  degli  organismi  autorizzati  ai
sensi dell'art. 30 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi sono  definite  in  conformita'  a
quanto riportato in allegato 1.
                               Art. 2 
           Prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi 

  1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e
6.6.5.1.3 (grandi  imballaggi)  del  codice  IMDG,  il  titolare  del
certificato di approvazione provvede all'effettuazione  di  prove  su
campioni di produzione  secondo  quanto  previsto  nel  programma  di
garanzia della qualita' contenuto  nella  documentazione  fornita  ai
sensi dell'art. 32, comma 4, lettera b)  del  succitato  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.
  2. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi del comma 1
devono essere conservati per dieci anni dal titolare del  certificato
di  approvazione  ed  esibiti  a  richiesta  dell'Amministrazione   o
dell'organismo autorizzato.
                               Art. 3
            Modelli dei rapporti di prova e del certificato
            di approvazione del prototipo di imballaggi,
              grandi imballaggi e contenitori intermedi

  1. Il rapporto di prova, di cui all'art. 32, comma  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.  134,  deve  essere
redatto in conformita' al modello in allegato 2 per  gli  imballaggi,
in allegato 3 per  i  grandi  imballaggi  ed  in  allegato  4  per  i
contenitori intermedi.
  2. Il certificato di approvazione del prototipo di cui all'art. 32,
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, deve essere redatto in conformita' al modello in allegato 5.
 
                              Art. 4
               Modello di rapporti di ispezione iniziale
                o periodica dei contenitori intermedi

  1. Il modello  di  rapporto  di  prova  iniziale  o  periodica  dei
contenitori intermedi, di cui al 6.5.4.4 del codice IMDG deve  essere
redatto in conformita' al modello in allegato 6.
                     
                               Art. 5
                             Abrogazioni 

  1. I decreti dirigenziali 7 marzo 2007, n. 231, e 13 marzo 2006, n.
243, citati in premessa, sono abrogati.





	



Allegati

Allegato 6

Allegato 5

Allegato 4

Allegato 3

Allegato 2

Allegato 1

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