Imballaggi e prodotti ecosostenibili: resi noti i requisiti e le certificazioni

Modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Imballaggi e prodotti ecosostenibili.

Con il D.M. 14 dicembre 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 - sono stati definiti, come si legge nel titolo del provvedimento, i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale.

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Imballaggi e prodotti ecosostenibili: il contributo

Il contributo sotto forma di credito d'imposta (di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone, a eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in
    carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  • imballaggi di legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 14 dicembre 2021  

Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura
ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente
normativa europea e nazionale. (22A00836)

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art.
1, comma 73, che, al fine di incrementare il riciclaggio delle
plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di
produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero
dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero
energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli
imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da
materiali da imballaggio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con
materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi
in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e
compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002, o derivati dalla
raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, un credito
d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti;
Visto il comma 74 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi
del quale detto credito d'imposta e' riconosciuto fino a un importo
massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite
massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e
2021;
Visto, ancora, il comma 75 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,
ai sensi del quale il credito d'imposta di cui al comma 73 e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al
limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati
gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione
del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;
Visto il comma 76 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018,
ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione
ecologica), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare
la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la
vigente normativa europea e nazionale, nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del predetto credito
d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di
spesa annui di cui al comma 74;
Visto altresi' il comma 77 dell'art. 1 della citata legge n. 145
del 2018, che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 destinando i
conseguenti risparmi alla copertura dell'onere derivante dal comma
74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
ai componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di
crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli
46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante «Criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunita' di rifiuti organici, ai sensi dell'art.
180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e,
in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali
ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunita' gli
imballaggi in legno (15 01 03) e gli imballaggi in carta e cartone
(15 01 01);
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti
compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione
di compost di qualita' gli scarti di legno non impregnato [150103] e
la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];
Acquisito il concerto espresso dal Ministro dello sviluppo
economico;
Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle
finanze;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art.
1, par. 1, lettera f), punto iii, della direttiva 2015/1535,
trasmessa con nota del 21 ottobre 2020 dal Ministero dello sviluppo
economico;
Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da
sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998, n. 22 e del decreto ministeriale 29
dicembre 2016, n. 266;
Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter
includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli
«imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle
disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432.2002;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e
applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito
dall'art. 1, comma 73 della legge n. 145/2018 che garantiscano il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 74 e con le modalita'
indicate al comma 75 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1

Finalita' ed oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma
74, nonche' i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad
attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la
natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili
all'agevolazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1
e' riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili
secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli
imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in
carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli
normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in
carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e
compostabili;
2) gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta
differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta
differenziata dell'alluminio.

Art. 3

Requisiti tecnici
e certificazioni

1. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto, i prodotti e gli imballaggi di cui all'art. 2 possiedono i
requisiti tecnici di seguito indicati:
a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30%
proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di
plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a);
b) la conformita' alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche
prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di
altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come
aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI
10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie
plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui
industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse
tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche
prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee
provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo
destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i
prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
c) la biodegradabilita' e la compostabilita' per gli imballaggi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%
per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50%
per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a),
d) ed e) e' dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:
a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una
verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di
valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento
(UE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul
contenuto di riciclato;
b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una
verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione
della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n.
765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in
conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla
norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un
organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del
regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b),
e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la
conformita' alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.
4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c),
degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non
impregnati e' dimostrato attraverso una certificazione che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13432:2002.

Art. 4

Agevolazione concedibile

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1
e' riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute
in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e
degli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, fino ad un importo
massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel
rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021.
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
4. Il credito di imposta e' alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Art. 5

Procedura di riconoscimento
dell'incentivo

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui al
presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel
2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma
informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano
apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione
della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito
istituzionale.
2. Nella domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa, e' specificato:
a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui
all'art. 2, l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di
riferimento;
b) l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente
determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di
cui all'art. 2;
c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di
spesa.
3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, pena esclusione:
a) di copia del documento di identita' e del codice fiscale del
richiedente;
b) dalle certificazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4;
c) dall'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute.
4. Il credito di imposta e' riconosciuto da parte del Ministero
della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilita' in
ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di
presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di
cui all'art. 4, comma 1.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole
domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica
comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego
dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito
effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso
e' utilizzabile.

Art. 6

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del
quale se ne conclude l'utilizzo ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute
le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione di cui
all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento.
3. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione
non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della
transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle
imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco
delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del
credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
4. Non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione
dell'agevolazione di cui al presente decreto sono, rispettivamente,
per l'anno 2020, gia' nella disponibilita' della contabilita'
speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio» e, per l'anno 2021, da versare sulla medesima contabilita',
per essere utilizzate dall'Agenzia per le regolazioni contabili delle
compensazioni esercitate dalle imprese, ai sensi del presente
articolo.

Art. 7

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito di imposta e' revocato:
a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei
requisiti previsti;
b) qualora la documentazione di cui all'art. 5 contenga elementi
non veritieri.
2. Il credito di imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. Sono fatte
salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio
indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.

Art. 8

Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta
illegittimamente fruito

1. Il Ministero della transizione ecologica procede, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione
ecologica l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in
compensazione il credito di imposta, con i relativi importi.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero della transizione ecologica, che, previe verifiche per
quanto di competenza, provvede al recupero.

Art. 9

Modalita' di scambio delle informazioni necessarie al riconoscimento
e controllo della fruizione del credito
1. Gli scambi di dati tra il Ministero della transizione ecologica
e l'Agenzia ai fini del riconoscimento del credito, della sua
fruizione e del controllo, previsti negli articoli precedenti, sono
effettuati secondo regole, modalita' e termini definiti d'intesa.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana

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