Imballaggi in legno: delegati i controlli ufficiali

Il D.M. 7 luglio 2020 investe il consorzio servizi legno-sughero

Imballaggi in legno: delegati i controlli ufficiali al consorzio servizi legno-sughero tramite il decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 7 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020, n. 189).

Il consorzio comunica gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate, al servizio fitosanitario nazionale, con regolarità e ogni volta quest'ultimo ne faccia
richiesta. Sempre il consorzio informa immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora gli esiti dei controlli ufficiali rivelino una non conformità o
indichino una probabile non conformità, ai sensi del «Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK» approvato con D.M. 13 luglio 2005.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 7 luglio 2020.

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Decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 7 luglio 2020

Delega al Consorzio servizi legno-sughero dei controlli ufficiali relativi al materiale da imballaggio in legno

(in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020, n. 189)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie
ISPM-15, della Convenzione internazionale per la protezione delle
piante della FAO, adottato nel 2002 inerente «Regolamentazione del
materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale
(ISPM-15)» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari
al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio
specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2005, recante «Riconoscimento del Consorzio
servizi legno-sughero quale soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da
apporre sugli imballaggi in legno»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e che da' attuazione alla Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (IPPC);
Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 marzo 2011, recante «Modifica del decreto 2 luglio 2004,
relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento
di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da
apporre sugli imballaggi in legno»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea» e, in particolare, l'art. 1-bis, comma 15;
Visto il regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;
Visto il capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) n. 2031/2016 e, in
particolare, gli articoli 96, 97, 98 e 99 su materiali di imballaggio
in legno;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 429/2016 e
(UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato
regolamento (UE) n. 625/2017, recanti, rispettivamente, disposizioni
inerenti la delega da parte delle autorita' competenti di determinati
compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati e i
relativi obblighi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2019 della
Commissione del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono
modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su
piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la
conformita' alla normativa dell'unione sulle misure di protezione
dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci e, in
particolare, gli articoli 6 e 7 in materia di frequenza dei controlli
ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il
marchio sul materiale da imballaggio di legno;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di
polizia e delle forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, inerente il «Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132»;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2020, per la definizione degli indirizzi per
l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2020;
Considerate le competenze e la riconosciuta esperienza del
Consorzio servizi legno-sughero, nella produzione, nel controllo e
nella certificazione degli imballaggi in legno nonche' nel controllo
e nel coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte nella
filiera degli imballaggi in legno comprese quelle relative ai
trattamenti fitosanitari;
Considerato che il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto
dalla Commissione europea, con decisione del 19 agosto 2013, quale
organismo di controllo ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010;
Ritenuto, pertanto, necessario delegare le operazioni relative ai
controlli ufficiali sul materiale da imballaggio in legno al
Consorzio servizi legno-sughero in applicazione dell'art. 28 del
regolamento (UE) n. 625/2017;
Attestato che il Consorzio servizi legno-sughero possiede i
requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 625/2017;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, espresso nella seduta del 20 aprile 2020;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio servizi legno-sughero, riconosciuto soggetto
gestore del marchio IPPC/FAO dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 13 luglio 2005, e' delegato, dal
Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'art. 28 del
regolamento (UE) n. 625/2017 ad eseguire i controlli ufficiali
previsti per gli imballaggi in legno dal capo VI, sezione 3 del
regolamento (UE) n. 2031/2016.
2. Il Consorzio servizi legno-sughero, identificato dal codice
SFNDEL01, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, opera nel
rispetto delle responsabilita' e dei compiti attribuiti con il
«Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario
FITOK» approvato con decreto 13 luglio 2005.

Art. 2

1. Il Consorzio servizi legno-sughero effettua i controlli
ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da
operatori professionali registrati, autorizzati ad applicare il
marchio sul materiale da imballaggio di legno e a commercializzare
tali imballaggi, con la frequenza minima stabilita ai sensi degli
articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 66/2019.
2. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il
materiale da imballaggio di legno e coloro che commercializzano
imballaggi con tale marchio, sono registrati nel Registro ufficiale
degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 65 del
regolamento (UE) n. 2031/2016, per tramite del Consorzio servizi
legno-sughero.
3. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il
materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con
il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal Consorzio servizi
legno-sughero a un operatore registrato che rispetti le condizioni di
cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) n. 2031/2016.

Art. 3

1. Il Consorzio servizi legno-sughero, in qualita' di organismo
delegato e in conformita' dell'art. 32 del regolamento (UE) n.
625/2017, comunica gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre
attivita' ufficiali, da esso effettuati, al Servizio fitosanitario
nazionale, con regolarita' e ogni volta quest'ultimo ne faccia
richiesta.
2. Il Consorzio servizi legno-sughero informa immediatamente il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora
gli esiti dei controlli ufficiali rivelino una non conformita' o
indichino una probabile non conformita', conformemente al regolamento
di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il Consorzio servizi legno-sughero, in applicazione dell'art. 32
del regolamento (UE) n. 625/2017, garantisce l'accesso da parte dei
Servizi fitosanitari regionali competenti ai propri locali e
strutture, collabora e fornisce assistenza.

Art. 4

1. Il Servizio fitosanitario nazionale e' l'autorita' responsabile
della supervisione del Consorzio servizi legno-sughero.
2. Il mantenimento della delega di cui all'art. 1 e' subordinato ad
una verifica periodica realizzata mediante audit o ispezioni sulla
base di un programma coordinato dal Servizio fitosanitario centrale,
previo parere del Comitato fitosanitario nazionale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, in conformita' all'art. 32
del regolamento (UE) n. 625/2017, revoca interamente o parzialmente
la delega di cui all'art. 1 qualora il Consorzio servizi
legno-sughero non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati
o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad
eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al
comma 2, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o
imparzialita' siano state compromesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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