Imballaggio dei medicinali: le caratteristiche di sicurezza

Imballaggio dei medicinali
Il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 prevede, tra le altre cose, l’istituzione dell’archivio nazionale contenente le informazioni

Imballaggio dei medicinali: le caratteristiche di sicurezza sono al centro del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (Ue) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/Ce.

Definite, tra gli altri:

  • le specifiche tecniche dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni;
  • le modifiche alle linee di produzioni;
  • le autorità competenti;
  • sanzioni amministrative.

Di seguito il testo del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10.

Imballaggio dei medicinali

Decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 

Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione  del  2  ottobre
2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle  caratteristiche  di
sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
(25G00018)

 

(Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2025, n. 31)

 

Vigente al: 8-2-2025

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto  adegua  l'ordinamento  giuridico  nazionale

alle  disposizioni  del  regolamento  delegato  (UE)  2016/161  della

Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva  2001/83/CE

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  6  novembre  2001,

stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di  sicurezza  che

figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso  umano,  di  seguito

denominato «regolamento», e attua  quanto  previsto  dall'articolo  6

della legge 21 febbraio 2024, n. 15.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni

contenute nell'articolo 3  del  regolamento  e  nell'articolo  1  del

decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

2. Ai fini del presente decreto, per i  medicinali  per  uso  umano

sottoposti  alla  disciplina  dell'identificativo  univoco  ai  sensi

dell'articolo  2,  paragrafo  1,  del  regolamento,  il  sistema   di

prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo  3,  paragrafo  2,

lettera b), del regolamento, si compone di un elemento  di  sicurezza

apposto sull'imballaggio dei medicinali, ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 2, primo periodo, e di un dispositivo realizzato su supporto di

sicurezza e  apposto  sulla  parte  della  confezione  prescelta  dal

produttore, finalizzato a rafforzare  il  sistema  di  controllo  dei

medicinali previsto dal regolamento, a  garantire  la  sicurezza  dei

medesimi e ad assicurare le necessarie misure di contrasto alle frodi

ai danni dell'erario. Il dispositivo di  cui  al  primo  periodo,  in

ragione della sua natura e funzione, e' carta valori e puo' assumere,

ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, della legge 13  luglio  1966,

n. 559, le caratteristiche di carta  valori  digitale,  definite  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con

il Ministro della salute, su  proposta  dell'Istituto  Poligrafico  e

Zecca dello Stato  S.p.A.,  sentite  le  principali  associazioni  di

rappresentanza dell'imprese farmaceutiche e NMVO Italia S.c.  a  r.l.

quale National Medicines Verification  Organization,  compatibilmente

con l'evoluzione dello stato della tecnica e con i vincoli di finanza

pubblica.

 

Art. 3

Specifiche tecniche dell'identificativo univoco

e del sistema di prevenzione delle manomissioni

1. A decorrere dal 9 febbraio 2025, ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'articolo 50, terzo comma, del regolamento:

a) i medicinali per uso umano di cui all'articolo 2, paragrafo 1,

lettere  a)  e  b),  del  regolamento,  recano  sull'imballaggio   un

identificativo   univoco   codificato   in   un   codice   a    barre

bidimensionale.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita

l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito  denominata  «AIFA»,  sono

individuati i medicinali ai quali e' esteso l'ambito di  applicazione

dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo  2,  paragrafo  1,

lettera c), del regolamento;

b) i medicinali per uso  umano  non  sottoposti  alla  disciplina

dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo  1,  del

regolamento, recano il bollino farmaceutico di cui all'articolo 5-bis

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

2. A decorrere dal 9 febbraio 2025, qualsiasi  medicinale  per  uso

umano  autorizzato  in  Italia,  ad  eccezione  di  quelli   indicati

nell'allegato I al regolamento, reca sull'imballaggio il  sistema  di

prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo  3,  paragrafo  2,

lettera b), del regolamento, consistente in un elemento di sicurezza,

nel rispetto degli standard stabiliti in materia a  livello  europeo.

Per  i  medicinali  per  uso   umano   sottoposti   alla   disciplina

dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo  2,  paragrafo  1,

del  regolamento,  si  applica  il  sistema  di   prevenzione   delle

manomissioni di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le specifiche tecniche e le modalita' di apposizione e  verifica

dell'identificativo univoco sono disciplinate negli articoli 4, 5, 6,

7, 9, 10  e  11  del  regolamento.  Le  specifiche  tecniche  di  cui

all'articolo  4,  lettera  b),  punto  iii),  del  regolamento,  sono

individuate con decreto del Ministro della salute da  adottare  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I fabbricanti, su autorizzazione  dell'AIFA,  possono  includere

informazioni diverse rispetto all'identificativo univoco nel codice a

barre bidimensionale che lo contiene, ai sensi  dell'articolo  8  del

regolamento. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto,  l'AIFA  con  proprio  provvedimento  determina  la

tipologia di informazioni di cui al primo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo

periodo, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'

stabilita la disciplina del dispositivo di cui all'articolo 2,  comma

2, ne sono definite le caratteristiche tecniche  e  grafiche  e  sono

individuate le informazioni nel medesimo contenute.

 

Art. 4

Misure   specifiche   e   progressive   finalizzate   ad   introdurre

l'apposizione  dell'identificativo  univoco  e   del   sistema   di

prevenzione delle manomissioni sulle confezioni dei medicinali

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile

2006,  n.  219,  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione   delle

istruzioni applicative di cui al comma 7, l'istanza per  il  rilascio

di una nuova autorizzazione all'immissione in commercio,  di  seguito

denominata   «AIC»,   riporta   anche   le   informazioni    relative

all'identificativo  univoco  e  al  sistema  di   prevenzione   delle

manomissioni, ove lo stesso impatta  sul  contenitore  primario,  sul

sistema di chiusura  ovvero  sulla  leggibilita'  delle  informazioni

inserite in etichetta se apposto sul confezionamento secondario.

2. Per le procedure di rilascio  dell'AIC  in  atto  alla  data  di

pubblicazione delle istruzioni operative di cui al comma 7, l'istanza

e' integrata in corso  di  procedura  con  le  informazioni  relative

all'identificativo  univoco  e  al  sistema  di   prevenzione   delle

manomissioni, ove lo stesso impatti  sul  contenitore  primario,  sul

sistema di chiusura  ovvero  sulla  leggibilita'  delle  informazioni

inserite in etichetta se apposto sul confezionamento secondario.

3. Nel caso in cui siano in corso di valutazione da parte dell'AIFA

procedure di rinnovo o di variazione con impatto  sugli  stampati,  i

titolari  di  AIC  possono  conformarsi  alla   disciplina   relativa

all'identificativo  univoco  nell'ambito  delle  suddette  procedure,

mediante integrazione dell'istanza.

4. I titolari di AIC rilasciate prima  della  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto provvedono ad adeguarle  alla  disciplina

relativa all'identificativo univoco mediante  presentazione,  di  una

notifica all'AIFA, ai sensi dell'articolo 78 del decreto  legislativo

24 aprile 2006, n. 219.

5. Nel caso in cui il sistema  di  prevenzione  delle  manomissioni

apposto sul confezionamento  secondario  impatti  sulla  leggibilita'

delle  informazioni  inserite  in  etichetta,  i  titolari   di   AIC

rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto

effettuano la  notifica  all'AIFA,  ai  sensi  dell'articolo  78  del

decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

6. Nel caso di medicinali privi di confezionamento  secondario,  il

sistema  di   prevenzione   delle   manomissioni   e'   apposto   sul

confezionamento  primario  e,  qualora   il   sistema   impatti   sul

contenitore primario o sul sistema di chiusura,  i  titolari  di  AIC

rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto

effettuano  una  notifica  di  variazione  all'AIFA,  ai  sensi   del

regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione,  del  24  novembre

2008. La notifica di  variazione  riporta  le  informazioni  relative

all'impatto  del  sistema  di  prevenzione  delle  manomissioni   sul

contenitore primario o sul sistema di chiusura.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  l'AIFA  adotta  le  istruzioni  applicative  relative  alle

procedure di rilascio dell'AIC e alle modalita'  per  adempiere  agli

obblighi previsti  dal  presente  articolo,  anche  relativamente  ai

medicinali di importazione e distribuzione parallela.

 

Art. 5

Modifiche alle linee di produzioni

1.  Per  gli  aggiornamenti  alle  produzioni  di  medicinali,  ove

necessari per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto e

dal regolamento, i fabbricanti si conformano alle disposizioni di cui

all'articolo 50, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo  24  aprile

2006, n. 219.

 

Art. 6

Monitoraggio della distribuzione intermedia

e della spesa farmaceutica

1. Al fine di  garantire  la  continuita'  del  monitoraggio  della

distribuzione e della rilevazione della spesa a carico  del  Servizio

sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, e' adeguato il funzionamento della banca  dati  centrale  di

cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.

540.

2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

individuate le specifiche tecniche per l'adeguamento dei  sistemi  di

registrazione dell'identificativo  univoco  di  cui  all'articolo  3,

comma 1, lettera a). Le farmacie aperte al pubblico  e  le  strutture

sanitarie   adeguano    i    propri    sistemi    di    registrazione

dell'identificativo univoco secondo  i  modi  e  tempi  definiti  dal

decreto di cui al primo periodo.

3. Per i medicinali  per  uso  umano,  sottoposti  alla  disciplina

dell'identificativo univoco ai sensi dell'articolo  2,  paragrafo  1,

del  regolamento,  prodotti  entro  la  data  del  9  febbraio  2025,

riportanti sul confezionamento esterno il bollino di cui all'articolo

5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,  le  farmacie

aperte al pubblico e le strutture sanitarie continuano  a  registrare

per ciascuna confezione  gli  elementi  identificativi  del  relativo

bollino fino alla data di scadenza del medesimo medicinale.

4. Il Sistema  tessera  sanitaria  previsto  dall'articolo  50  del

decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  adeguato  al

fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco e  la

verifica dell'autenticita' della confezione o  la  registrazione  del

bollino farmaceutico. Per le medesime  finalita',  le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di  Bolzano  che  adottano  un  proprio

sistema provvedono ad adeguare lo stesso al fine  della  trasmissione

dei dati al Sistema tessera sanitaria.

5. Le registrazioni dell'identificativo univoco sono assolte  dalle

farmacie aperte al pubblico nella fase di dispensazione della ricetta

dematerializzata  ai  sensi  di  quanto  disposto  per   l'attuazione

dell'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. L'Archivio  nazionale  di  cui  all'articolo  9,  contenente  le

informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali a  uso

umano, trasmette alla banca dati centrale i dati previsti dal decreto

di cui al comma 1.

 

Art. 7

Verifica dell'autenticita' e disattivazione

dell'identificativo univoco

1. A decorrere  dal  9  febbraio  2025,  i  fabbricanti  verificano

l'autenticita'  dell'identificativo  univoco  secondo  le   modalita'

previste agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento.

2. A decorrere dal  9  febbraio  2025,  i  soggetti  autorizzati  o

legittimati   a   fornire   medicinali   al    pubblico    verificano

l'autenticita'  dell'identificativo  univoco  secondo  le   modalita'

previste agli articoli 11, 25, 27,  28  e  29  del  regolamento.  Con

decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  della   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro  sessanta  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono

disciplinate le modalita' di interazione dell'Archivio  nazionale  di

cui all'articolo 9 con i soggetti autorizzati o legittimati a fornire

medicinali al pubblico,  al  fine  di  verificare  la  disattivazione

dell'identificativo univoco. Resta ferma la tutela della riservatezza

dei   dati   raccolti   dalle   farmacie    mediante    la    lettura

dell'identificativo univoco,  contenuto  nel  Data  Matrix,  che  non

riguardano in maniera specifica il controllo anticontraffazione.

3.  A  decorrere  dal  9  febbraio  2025,  i  grossisti  verificano

l'autenticita'  dell'identificativo  univoco  secondo  le   modalita'

previste agli articoli 11, 20 e 22  del  regolamento,  salvo  i  casi

previsti dall'articolo 21 del regolamento.

4.  Nei  casi  di  sospetta  manomissione  dell'imballaggio  o   di

falsificazione di un medicinale,  i  fabbricanti,  i  grossisti  e  i

soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali  al  pubblico

informano immediatamente  le  autorita'  competenti  ai  sensi  degli

articoli 18,  24  e  30  del  regolamento,  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 104, comma 1, lettera h-ter), del  decreto  legislativo

24 aprile 2006, n. 219.

5. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i fabbricanti, i grossisti e  i

soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al  pubblico,

a seguito  della  verifica  di  cui  commi  1,  2  e  3,  disattivano

l'identificativo univoco nei casi di cui agli articoli 16,  paragrafo

2, 22, 25 e 29 del regolamento.

6. A decorrere dal 9 febbraio 2025, i grossisti, ove  espressamente

previsto nel contratto di distribuzione o fornitura  con  il  proprio

cliente, verificano le caratteristiche  di  sicurezza  e  disattivano

l'identificativo univoco di un medicinale nei casi e nelle  modalita'

previsti dall'articolo 23 del regolamento.

7. A decorrere dal 9 febbraio 2025, il titolare dell'AIC, o in caso

di importazione parallela o di distribuzione parallela di  medicinali

recanti  un  identificativo   univoco,   il   soggetto   responsabile

dell'immissione  sul  mercato  di  tali  medicinali   provvedono   ad

applicare quanto previsto dall'articolo 40 del regolamento.

 

Art. 8

Autorita' competenti

1.  Il  Ministero  della  salute  e  l'AIFA  sono  designate  quali

Autorita'  nazionali  competenti  ai  sensi   e   per   gli   effetti

dell'articolo 39 del regolamento. Al Ministero della salute competono

gli  adempimenti  e  l'esercizio  della  potesta'  amministrativa  in

materia di supervisione del funzionamento degli  archivi.  L'AIFA  e'

competente  in  materia  di   indagine   sui   potenziali   casi   di

falsificazione dei medicinali, in materia di rimborso dei  medicinali

a carico del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  in  materia  di

farmacovigilanza e di farmacoepidemiologia.

2. Ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,  l'AIFA  rende

disponibili le informazioni di cui all'articolo 43 del regolamento ed

effettua la comunicazione di cui all'articolo 44,  paragrafo  4,  del

regolamento.

3. Sono fatte salve le competenze  dell'Autorita'  Garante  per  la

protezione dei dati personali  in  materia  di  trattamento  di  dati

personali ai sensi del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,

nonche' del Ministero dell'economia e delle  finanze  in  materia  di

Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 9

Archivio nazionale contenente le informazioni  sulle  caratteristiche

di sicurezza dei medicinali per uso umano

1. E'  istituito  l'Archivio  nazionale  di  cui  all'articolo  31,

paragrafo 1, del regolamento,  che  contiene  le  informazioni  sulle

caratteristiche di sicurezza dei medicinali  per  uso  umano  di  cui

all'articolo  54-bis,  paragrafo  2,  lettera  e),  della   direttiva

2001/83/CE.

2. Il soggetto responsabile dell'Archivio nazionale di cui al comma

1 e' il soggetto giuridico senza scopo di lucro di  cui  all'articolo

31,  paragrafo  1,  del  regolamento,  che,   ai   fini   della   sua

realizzazione  e  gestione,  si  avvale   della   societa'   di   cui

all'articolo 1 della legge  13  luglio  1966,  n.  559,  mediante  la

stipula  di  una  apposita  convenzione  per  la  progettazione,   lo

sviluppo, la gestione  e  la  conduzione  delle  infrastrutture,  dei

sistemi,  delle  soluzioni   informatiche   e   della   connettivita'

propedeutiche al sistema di  archivi  nonche'  per  l'erogazione  dei

connessi servizi. In particolare, la convenzione disciplina:

a) le modalita' di realizzazione della struttura del  sistema  di

archivi ai sensi dell'articolo 32 del regolamento;

b) le modalita' di caricamento delle informazioni nel sistema  di

archivi ai sensi dell'articolo 33 del regolamento;

c) le modalita' di funzionamento del sistema di archivi ai  sensi

dell'articolo 34 del regolamento;

d) le caratteristiche e la tipologia di operazioni eseguibili dal

sistema di archivi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento;

e) gli obblighi e le responsabilita' dei soggetti giuridici  che,

a qualunque titolo, operano nel contesto del sistema di archivi e  le

modalita' di accesso al sistema di archivi ai sensi degli articoli 37

e 39 del regolamento;

f) le modalita' di trattamento dei dati personali e commerciali a

qualunque  titolo  acquisiti,  elaborati,  comunicati  o   altrimenti

diffusi nel contesto del  sistema  di  archivi,  nel  rispetto  della

normativa dell'Unione europea  e  nazionale  vigenti  in  materia  di

protezione  dei  dati   personali,   nonche'   di   quanto   previsto

dall'articolo 38 del regolamento;

g) le modalita' di accesso,  condivisione  e  trasmissione  delle

informazioni con altri soggetti istituzionali  per  il  perseguimento

delle attivita' di propria competenza;

h) le modalita'  di  affidamento  a  soggetti  terzi  di  servizi

connessi alla realizzazione e gestione del sistema di archivi;

i) le modalita' di controllo sul funzionamento  e  l'operativita'

del sistema di archivi nonche' le attivita' di supervisione, ai sensi

dell'articolo 44 del regolamento,  ad  esso  connesse  da  parte  del

Ministero della  salute  e  dell'AIFA  nell'ambito  delle  rispettive

competenze;

l) l'ammontare dei costi della convenzione a carico del  soggetto

giuridico senza scopo di lucro di cui all'articolo 31,  paragrafo  1,

del regolamento, i tempi e le modalita' di realizzazione del  sistema

in ottemperanza all'articolo 50 del regolamento.

3. Per l'esecuzione delle  attivita'  previste  dal  capo  VII  del

regolamento, la societa' di cui all'articolo 1 della legge 13  luglio

1966, n. 559, puo' avvalersi, per far fronte  a  specifiche  esigenze

organizzative, rimanendone  pienamente  responsabile  per  tutti  gli

aspetti  di  legge,  di  imprese   terze   nonche'   di   esperti   e

professionisti in possesso di adeguata qualificazione e in  grado  di

garantire la qualita' delle prestazioni, nel rispetto della normativa

nazionale e dell'Unione europea in materia di contratti per forniture

pubbliche e di tracciabilita' dei flussi finanziari.  Dall'attuazione

del primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

 

Art. 10

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  fabbricante  che  non

appone sull'imballaggio di un medicinale  un  identificativo  univoco

conforme alle specifiche tecniche di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9

del regolamento e non lo attiva ai fini dell'immissione in commercio,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a

euro 60.000 per ogni lotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che include

informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice  a  barre

bidimensionale   senza   l'autorizzazione    dell'AIFA    ai    sensi

dell'articolo 3, comma 4, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare  dell'AIC  che

immette o mantiene in commercio un medicinale privo  del  sistema  di

prevenzione delle manomissioni di cui all'articolo 3, comma 2,  primo

periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro

10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.

4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  se  un   medicinale

sottoposto  alla  disciplina  dell'identificativo  univoco  ai  sensi

dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, e' posto  o  mantenuto

in commercio privo del dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2, il

titolare dell'AIC e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 10.000 a euro 60.000 per ogni lotto.

5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il

grossista  o  il  soggetto  autorizzato  o  legittimato   a   fornire

medicinali al pubblico che immette in commercio o esporta o  fornisce

un medicinale senza avere effettuato le  verifiche  sull'autenticita'

dell'identificativo  univoco  o  sull'integrita'   del   sistema   di

prevenzione delle manomissioni come  previsto  dall'articolo  10  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

euro 15.000 a euro 80.000 per ogni lotto.

6. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  distribuisce  o

fornisce al pubblico un medicinale recante un identificativo  univoco

disattivato  al  di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  12  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

euro 20.000 a euro 80.000.

7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il

grossista  o  il  soggetto  autorizzato  o  legittimato   a   fornire

medicinali al pubblico che  non  disattiva  l'identificativo  univoco

nelle ipotesi di cui agli articoli 16, paragrafo  2,  22  e  25,  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

euro 20.000 a euro 80.000 per ogni lotto.

8. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il

grossista  o  il  soggetto  autorizzato  o  legittimato   a   fornire

medicinali  al  pubblico  che  riattiva  un  identificativo   univoco

disattivato al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  all'articolo  13,

paragrafo   1,   del   regolamento,   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 30.000  a  euro  140.000  per  ogni

lotto.

9. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il

grossista  o  il  soggetto  autorizzato  o  legittimato   a   fornire

medicinali  al  pubblico  che  immette  sul  mercato  o  esporta   un

medicinale nei  casi  di  sospetta  manomissione  dell'imballaggio  o

falsificazione di un medicinale in violazione delle  disposizioni  di

cui agli articoli 18, 24 e  30  del  regolamento,  e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 140.000  per

ogni lotto.

10. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante,  il

grossista  o  il  soggetto  autorizzato  o  legittimato   a   fornire

medicinali al pubblico che non informa  immediatamente  le  autorita'

competenti, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  104,  comma  1,

lettera h-ter), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della

sospetta manomissione o falsificazione di un medicinale in violazione

delle disposizioni di cui agli articoli 18, 24 e 30 del  regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000  a

euro 80.000 per ogni lotto.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare  dell'AIC,  o

in caso di importazione parallela o  di  distribuzione  parallela  di

medicinali recanti un identificativo univoco equivalente, il soggetto

responsabile dell'immissione sul mercato di tali medicinali  che  non

ottempera alle disposizioni  in  materia  di  disattivazione  di  cui

all'articolo 40, lettere a) e b), del regolamento, e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro  80.000  per

ogni lotto.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, il  titolare  AIC  o,  in

caso di  importazione  parallela  o  di  distribuzione  parallela  di

medicinali recanti un identificativo univoco equivalente, il soggetto

responsabile dell'immissione sul mercato dei medicinali che viola  le

disposizioni  relative  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  40,

lettera  c),  del  regolamento,  in  materia  di  prodotti  revocati,

ritirati  o  rubati,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 30.000 a euro 140.000 per ogni lotto.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare  dell'AIC  o,

in caso di importazione parallela o  di  distribuzione  parallela  di

medicinali recanti un identificativo univoco equivalente, il soggetto

responsabile dell'immissione sul mercato dei medicinali che viola  le

disposizioni in materia di eliminazione degli identificativi  univoci

dal sistema di archivi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento,  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro

30.000 per ogni lotto.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante  che  non

conserva i dati relativi a  tutte  le  operazioni  effettuate  con  o

sull'identificativo univoco e non li  fornisce,  su  richiesta,  alle

autorita' competenti come previsto dall'articolo 15 del  regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a

euro 60.000 per ogni lotto.

15. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  farmacista  che  non

registra  l'identificativo  univoco  in  fase  di  dispensazione  del

medicinale su ricetta  dematerializzata  ai  sensi  dell'articolo  6,

comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di  cui

all'articolo 50, comma 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico  di

cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che  non  procede,

ai sensi dell'articolo 37, lettera d), del regolamento,  all'indagine

immediata di tutti i potenziali casi di falsificazione segnalati  nel

sistema a norma dell'articolo 36, lettera b), del regolamento, e,  se

la falsificazione e'  confermata,  non  avverte  il  Ministero  della

salute, l'AIFA, l'Agenzia europea per i medicinali e  la  Commissione

europea, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro

50.000 a euro 150.000.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico  di

cui all'articolo 31, paragrafo 1,  del  regolamento,  che,  ai  sensi

dell'articolo 37, lettera f), del regolamento, qualora richiesto, non

mette tempestivamente a disposizione del  Ministero  della  salute  o

dell'AIFA la «pista di controllo» di cui all'articolo  35,  paragrafo

1, lettera g), del regolamento, e non ne  conserva  i  relativi  dati

come  ivi  previsto,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico  di

cui all'articolo 31, paragrafo 1,  del  regolamento,  che,  ai  sensi

dell'articolo 37, lettera g), del regolamento, qualora richiesto, non

mette tempestivamente a disposizione del  Ministero  della  salute  o

dell'AIFA  i  rapporti  di  cui  all'articolo  36,  lettera  j),  del

regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da

euro 30.000 a euro 150.000.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto giuridico  di

cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, che  impedisce  al

Ministero della salute o all'AIFA l'accesso all'Archivio nazionale  e

alle informazioni  in  esso  contenute,  per  le  finalita'  indicate

nell'articolo  39  del  regolamento,  e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 150.000.

20. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome  di

Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e l'AIFA nell'ambito

delle  rispettive  competenze,  provvedono  all'accertamento  e  alla

contestazione delle  violazioni  e  all'applicazione  delle  sanzioni

amministrative, secondo le modalita' previste dalla legge 24 novembre

1981, n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria

per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione  delle  sanzioni

amministrative  pecuniarie  per  illeciti  commessi  in   connessione

obiettiva con un reato.

21.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie accertate dagli organi  dello  Stato  nelle

materie  di  competenza  statale,  irrogate  per  le  violazioni  del

presente decreto, affluiscono all'entrata del  bilancio  dello  Stato

per essere riassegnati al Ministero della salute per il miglioramento

e l'efficienza delle  attivita'  di  controllo  e  di  vigilanza  del

Ministero della salute e  dell'AIFA.  La  ripartizione  dei  proventi

derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie

di cui al primo periodo e' definita con decreto  del  Ministro  della

salute da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui

all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

22. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal

presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle

variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera

collettivita', rilevato dall'ISTAT,  mediante  decreto  del  Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il

Ministro della salute.

23. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano  le

disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

24. Per la graduazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,

l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, puo' tener conto dei danni  cagionati

a cose o persone per effetto della  violazione  di  disposizioni  del

regolamento e del presente decreto.

 

Art. 11

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1.  A  decorrere  dalla  data  del  9  febbraio  2025,  al  decreto

legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) l'articolo 51-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 51-ter (Bollini farmaceutici o identificativi univoci). -

1. I bollini farmaceutici, di seguito denominati  "bollini",  di  cui

all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  540,

e gli identificativi univoci di cui all'articolo 73, comma 1, lettera

p-bis), sono rispettivamente rimossi od  occultati,  completamente  o

parzialmente, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione alla produzione  verifica,

prima di rimuovere od occultare  completamente  o  parzialmente  tali

bollini o gli identificativi univoci, che il medicinale in  questione

e' autentico e non e' stato manomesso;

b)  il  titolare  dell'autorizzazione  alla   produzione   si

conforma all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis),  sostituendo  tali

bollini ovvero gli identificativi  univoci  con  bollini  equivalenti

ovvero  con  identificativi  univoci  equivalenti  per  la   verifica

dell'autenticita', dell'identificazione e per fornire la prova  della

manomissione del medicinale. Tale sostituzione  e'  effettuata  senza

aprire il confezionamento primario  quale  definito  all'articolo  1,

comma 1, lettera  bb).  Gli  identificativi  univoci  si  considerano

equivalenti se  sono  conformi  ai  requisiti  stabiliti  negli  atti

delegati adottati ai sensi dell'articolo 54-bis, paragrafo  2,  della

direttiva 2001/83/CE e sono  parimenti  efficaci  per  consentire  la

verifica di autenticita' e l'identificazione del medicinale,  nonche'

per fornire la prova della manomissione del medicinale;

c) la sostituzione dei bollini  ovvero  degli  identificativi

univoci  e'  effettuata  in   conformita'   alle   norme   di   buona

fabbricazione  dei  medicinali  applicabili  ed  e'   soggetta   alla

supervisione dell'AIFA.

2.  Il  titolare   dell'autorizzazione   alla   produzione   e'

responsabile per eventuali danni nei casi e alle condizioni stabilite

nella direttiva 85/374/CEE.»;

b) all'articolo 52, comma 8, lettera b-bis), dopo le  parole:  «i

bollini»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  gli  identificativi

univoci»;

c) all'articolo 73:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera p-bis), la parola: «bollini» e'  sostituita

dalle  seguenti:  «identificativi  univoci  di  cui  al   regolamento

delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2  ottobre  2015»  e  la

parola: «dispositivo»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «sistema  di

prevenzione delle manomissioni»;

1.2) la lettera s-bis) e' abrogata;

2) al comma 3:

2.1) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «la  bollinatura»

sono  inserite  le  seguenti:  «,  l'apposizione  dell'identificativo

univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161»;

2.2) al terzo periodo, dopo le  parole:  «20  novembre  2001»

sono inserite le seguenti: «, ovvero dell'identificativo  univoco  di

cui al regolamento delegato (UE) 2016/161»;

d) all'articolo 73-bis:

1) alla rubrica, la parola: «bollinatura» e'  sostituita  dalle

seguenti: «all'apposizione  dell'identificativo  univoco  di  cui  al

regolamento delegato (UE) 2016/161»;

2) ai commi 1 e 2, le parole: «i bollini» sono sostituite dalle

seguenti: «gli identificativi univoci»;

3) al comma 4, dopo la parola: «farmacovigilanza» sono aggiunte

le seguenti: «, identificato con decreto del Ministro  della  salute,

sentita l'AIFA»;

4) al comma 5, dopo la parola: «medicinale»  sono  aggiunte  le

seguenti:  «ad  eccezione  di  quelli  indicati  nell'allegato  I  al

regolamento delegato (UE) 2016/161»;

e) all'articolo 96, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis.  L'imballaggio  esterno  dei  medicinali  previsti  dal

presente articolo, oltre al bollino di riconoscimento di cui al comma

4, reca l'identificativo univoco di cui al regolamento delegato  (UE)

2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, ove ricompresi  tra  i

medicinali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e  c),  del

medesimo regolamento delegato.»;

f) all'articolo 104, comma 1:

1) alla lettera  c-bis),  dopo  le  parole:  «i  bollini»  sono

inserite le seguenti: «ovvero gli identificativi univoci  di  cui  al

regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione  del  2  ottobre

2015,»;

2) alla lettera e), numero 6), dopo le parole: «i bollini» sono

inserite le seguenti: «ovvero gli identificativi univoci»;

g) all'articolo 105, comma 5, lettera c-bis), dopo le parole:  «i

bollini»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  gli  identificativi

univoci»;

h)  all'articolo  148,  comma  5,  dopo   le   parole:   «decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,» sono inserite le seguenti:  «o

dell'identificativo univoco  di  cui  al  regolamento  delegato  (UE)

2016/161,».

 

Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.

540, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Banca   dati

centrale»;

b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto  fissa  le

modalita' e i tempi di impianto  e  funzionamento  della  banca  dati

centrale di cui al comma 1, adeguandola  alle  disposizioni  relative

all'identificativo  univoco  di  cui  al  regolamento  delegato  (UE)

2016/161 della Commissione del 2 ottobre  2015,  e  le  modalita'  di

accesso alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti  devono

trasmettere a tale banca dati il codice prodotto,  il  corrispondente

numero di confezioni, la relativa destinazione e,  ove  previsto,  il

lotto di produzione nonche' il valore  economico  delle  forniture  a

carico del Servizio sanitario nazionale.».

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1.  I  medicinali  per  uso  umano   sottoposti   alla   disciplina

dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo  1,  del

regolamento, destinati alla vendita in Italia, il cui lotto e'  stato

rilasciato entro la data del 9 febbraio 2025, su cui e' stato apposto

il  bollino  farmaceutico  sul  confezionamento  esterno  secondo  le

disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,

possono essere immessi sul mercato, distribuiti e forniti al pubblico

in Italia fino alla data di scadenza,  senza  essere  successivamente

riconfezionati o rietichettati. Il bollino farmaceutico e' rimosso od

occultato, completamente o parzialmente ove ricorrono  le  condizioni

previste dall'articolo 51-ter del  decreto  legislativo  n.  219  del

2006.

2. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre  1987,  n.

443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,  n.

531, dopo il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «A  decorrere

dal 9 febbraio 2025,  le  disposizioni  contenute  nel  primo  e  nel

secondo  periodo  non  si  applicano  ai  medicinali  per  uso  umano

sottoposti  alla  disciplina  dell'identificativo  univoco   di   cui

all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato  (UE)  2016/161

della Commissione del 2 ottobre 2015.».

3. Ai medicinali di cui al comma 1, ai fini del monitoraggio  della

distribuzione intermedia e della spesa farmaceutica, si applicano  le

disposizioni dell'articolo 6, comma 3. Ai medicinali il cui lotto  e'

stato rilasciato dopo la data del 9 febbraio 2025 e che ai sensi  del

comma 6, possono continuare a recare il bollino farmaceutico  di  cui

all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  540,

si  applicano  le  disposizioni   dell'articolo   6,   comma   3,   e

dell'articolo 13, comma 1.

4. Dal 9 febbraio 2025 all'8 febbraio 2027 e' previsto  un  periodo

di stabilizzazione per le operazioni di  apposizione  e  attivazione,

verifica, disattivazione e riattivazione dell'identificativo univoco,

secondo le istruzioni operative definite dal Ministero della  salute.

Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare  entro  trenta

giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'

istituito un tavolo  tecnico  per  il  monitoraggio  dello  stato  di

avanzamento delle fasi del periodo di stabilizzazione e sono definiti

la composizione  e  le  funzioni  del  medesimo  tavolo  tecnico.  Ai

componenti del tavolo tecnico di cui al secondo periodo non  spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti

comunque denominati.

5.  Nel  periodo  di  stabilizzazione  di  cui  al  comma   4,   la

tracciabilita' e la rimborsabilita'  dei  medicinali  per  uso  umano

sottoposti  alla  disciplina  dell'identificativo  univoco   di   cui

all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, sono  assicurate  anche

attraverso la lettura delle informazioni contenute nel dispositivo di

cui all'articolo 2, comma 2. A tal fine:

a) le disposizioni di cui agli articoli 51-ter, 52, 104, comma 1,

lettere c-bis) ed e), numero 6), 105, comma 5,  lettera  c-bis),  del

decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  si  applicano  anche  al

dispositivo di cui all'articolo 2, comma 2;

b) al momento della  dispensazione  del  medicinale,  nelle  more

dell'adozione delle istruzioni del Ministero della salute di  cui  al

comma 4 in materia di registrazione dell'identificativo  univoco,  il

farmacista  procede  alla  registrazione  del  dispositivo   di   cui

all'articolo 2, comma 2;

6.  Nel  periodo  di   stabilizzazione   di   cui   al   comma   4,

l'identificativo univoco e il  dispositivo  di  cui  all'articolo  2,

comma 2, previsto per i medicinali  per  uso  umano  sottoposti  alla

disciplina  dell'identificativo  univoco  di  cui   all'articolo   2,

paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161,  possono  essere

sostituiti dal bollino farmaceutico di  cui  all'articolo  5-bis  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  540,  anche  ai  fini  del

rilascio  dei  lotti  di  medicinali.  Nel  caso  di   immissione   o

mantenimento  in  commercio  di  medicinali  che  recano  il  bollino

farmaceutico di cui all'articolo 5-bis  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n. 540, non si applica la sanzione di cui all'articolo

10, comma 4, e al momento  della  dispensazione  del  medicinale,  il

farmacista procede alla registrazione  delle  informazioni  contenute

nel bollino  farmaceutico  di  cui  all'articolo  5-bis  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

7. Nel periodo di stabilizzazione di cui al  comma  4,  la  persona

qualificata ai sensi dell' articolo 52, comma 8, lettera b-bis),  del

decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  assicura  l'apposizione

sull'imballaggio   dei   medicinali   sottoposti   alla    disciplina

dell'identificativo univoco di cui all'articolo 2, paragrafo  1,  del

regolamento, dell'identificativo univoco e  del  dispositivo  di  cui

all'articolo 2, comma 2, o in alternativa del bollino farmaceutico di

cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.

540.

8. Nel periodo di stabilizzazione di cui al comma 4,  l'apposizione

del bollino  farmaceutico  di  cui  all'articolo  5-bis  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, puo'  assolvere  per  qualsiasi

medicinale per uso umano anche la funzione di sistema di  prevenzione

delle manomissioni di cui all'articolo 3, comma 2.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a  decorrere

dal 9 febbraio 2025. Al fine di  adeguare  il  sistema  sanzionatorio

allo stato di avanzamento del periodo di stabilizzazione  di  cui  al

comma 4, a decorrere dal 9 febbraio 2025 e sino all'8 febbraio 2027:

a) non si applicano le sanzioni di cui all' articolo 10, commi 1,

3, 5, 6, 7 e 8;

b) salvo che il fatto costituisca reato, il  farmacista  che  non

registra  le  informazioni   contenute   nel   dispositivo   di   cui

all'articolo 2, comma 2,  ai  sensi  del  comma  5,  lettera  b),  e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo

50, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.

La medesima sanzione si applica nel caso di mancata registrazione del

bollino  farmaceutico  di  cui   all'articolo   5-bis   del   decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate svolgono le attivita' previste dal presente  decreto  con

le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a

legislazione vigente.

Art. 15

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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