Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: approvate le specificazioni tecniche

A renderlo noto è il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili tramite un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2021, n. 150

Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: approvate le specificazioni tecniche tramite il decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172. A comunicarlo è lo stesso dicastero tramite un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2021, n. 150.

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I temi affrontati dal documento:

  • campo di applicazione e scopo delle norme;
  • documentazione tecnica e procedure;
  • disposizioni generali;
  • norme comuni alle stazioni;
  • stazione motrice;
  • tensione e guida delle funi;
  • recupero ed evacuazione;
  • prevenzione incendi;
  • segnalazione al volo;
  • vento massimo di esercizio;
  • sistemi di comunicazione e informazione;
  • posizione della segnaletica per i viaggiatori sugli impianti a fune;
  • funicolari ad esercizio automatico;
  • funivie bifune senza freno sulla portante;
  • calcoli funiviari e azioni correlate;
  • opere civili d’infrastrutture funiviarie;
  • elettrotecnica di impianto;
  • attraversamenti e parallelismi;
  • riposizionamenti;
  • disposizioni progettuali specifiche da adottare nell’infrastruttura per la sicurezza del personale.

A seguire il testo degli articoli del decreto dirigenziale del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18; in allegato il testo integrale del documento, disponibile anche sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dipartimento per i trasporti e la navigazione - direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile e gli nterventi nel settore del trasporto ferroviario regionale 18 giugno 2021, n. 172

 

(omissis)

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato Tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.

2. Le disposizioni e le specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.

3. Gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424.

4. Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424.

Articolo 2

I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo il Regolamento (UE) 2016/424 e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono redatti in conformità alle disposizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato Tecnico del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del presente decreto.

Articolo 3

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessità di aggiornamento o revisione.

Articolo 4

È abrogato il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone» a far data dalle disposizioni del successivo art.5 del presente decreto.

Articolo 5

1. Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. Il presente decreto, completo di Allegato Tecnico, è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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Allegati

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