Sicurezza degli impianti a fune: le proroghe delle revisioni

Impianti a fune proroghe
I motivi sono da ricercare nell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il D.M. n. 28/2021 prevede comunque alcuni casi di esclusione

Sicurezza degli impianti a fune: le proroghe delle revisioni sono state disposte dal decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, n. 60).

In particolare, si tratta delle scadenze relative:

  • alle revisioni generali e speciali quinquennali;
  • agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi nonché al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune.

I motivi delle proroghe

I motivi delle proroghe sono da ricercare nell'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

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Esenzioni

Le nuove scadenze non valgono per:

  • gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state già oggetto di proroghe;
  • gli impianti per i quali la revisione generale è necessaria ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita;
  • le funi tenditrici in scadenza, la cui età massima è prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
  • gli attacchi di estremità delle funi a teste fuse metalliche, la cui età massima è prefissata in cinque anni di esercizio.

Di seguito il testo del decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28.

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Decreto ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28 

Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e
speciali quinquennali, nonche' di quelle relative agli scorrimenti  e
alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei  loro  attacchi  di
estremita' degli impianti a fune. (21G00031)

 

(in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021, n.60)

 Vigente al: 26-3-2021

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,

convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,

concernente la  proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e

amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio  pubblico  e

le connesse procedure;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e

regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di

trasporto e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante:

«Norme  regolamentari  in  materia  di   varianti   costruttive,   di

adeguamenti tecnici e  di  revisioni  periodiche  per  i  servizi  di

pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e

terrestri», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 26 del 31 gennaio 1985;

Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei

termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985,

n. 23, relativi agli impianti  a  fune»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

1º dicembre 2015, n.  203,  recante  il  regolamento  in  materia  di

revisioni  periodiche,  di  adeguamenti   tecnici   e   di   varianti

costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con

funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di

persone;

Visto il decreto direttoriale 7 gennaio  2016,  n.  1,  recante  la

disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015,  della

cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del  18

gennaio 2016;

Visto il decreto dirigenziale  18  maggio  2016  n.  144,  recante:

«Impianti aerei e terrestri.  Prescrizioni  tecniche  riguardanti  le

funi», della cui pubblicazione e' stato dato  avviso  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31  maggio  2016,  con

comunicato del 31 maggio 2016;

Visto il decreto direttoriale 11  maggio  2017  recante:  «Impianti

aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la

manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto  pubblico  di

persone»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana n. 118 del 23 maggio 2017;

Vista la circolare n. 5049  del  15  giugno  2018  della  Direzione

Generale per il trasporto pubblico locale  riguardante  la  richiesta

semestrale alle  aziende  esercenti  di  un  report  sulle  attivita'

manutentive effettuate sugli impianti;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,

effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi  del

citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                       Finalita' e definizioni

 

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione

dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  8  aprile  2020   n.   23,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020  n.  40,

nonche' definisce, al fine di uniformare i  suddetti  adempimenti,  i

modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai  direttori  di

esercizio o dai responsabili dell'esercizio.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi;

b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione;

c)  CIC-Pnd:  Comitato  Italiano  di  Coordinamento   Prove   non

distruttive.

 

                               Art. 2

             Revisione generale e speciale quinquennale

 

1. Ai  fini  dell'efficacia  della  proroga  della  scadenza  della

revisione generale o della revisione speciale  quinquennale  disposta

dall'articolo  14-ter  del  decreto-legge  8  aprile  2020   n.   23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  il

direttore, ovvero il responsabile  dell'esercizio  degli  impianti  a

fune  in  servizio  pubblico,   prima   della   scadenza,   trasmette

all'autorita' di sorveglianza USTIF territorialmente  competente  una

dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e  76  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo  il

modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte  integrante  del

presente  regolamento,  attestante,  sotto  la  sua   responsabilita'

penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per  l'esercizio

pubblico. L'Autorita' di sorveglianza USTIF  provvede  ad  effettuare

controlli a campione volti a verificare la completezza e  l'idoneita'

della documentazione alla base della predetta attestazione.

2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito  dei

controlli effettuati, ai provvedimenti  adottati  e  alle  risultanze

delle  verifiche  e  delle  prove  eseguite,  cosi  come  di  seguito

specificati:

a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria

previste dal MUM;

b) effettuazione dei controlli  non  distruttivi  eseguiti  sulla

base  di  un  piano  redatto,  a  tal  fine,  dal  direttore  o   dal

responsabile di esercizio  stesso  con  l'assistenza  di  un  esperto

qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto  dell'eventuale

permanenza in opera di elementi strutturali o  meccanici  oggetto  di

sostituzione in assenza di proroga;

c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali  di

cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto  direttoriale  11  maggio

2017;

d) adozione dei  provvedimenti  tecnici  e  gestionali  idonei  a

garantire  che  le  condizioni  di   sicurezza   dell'impianto   sono

equivalenti  a  quelle  assicurate  dall'effettuazione  di   ciascuna

operazione prevista in fase di revisione generale.

3. Nel caso di scadenza della revisione generale,  il  livello  dei

controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non puo'

essere  inferiore  a  quello  previsto  per  la  revisione   speciale

quinquennale.

 

                               Art. 3

                Scorrimenti, sostituzioni delle funi

             e rifacimento degli attacchi di estremita'

 

1. Ai fini dell'efficacia della  proroga  delle  scadenze  relative

agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento  dei

loro  attacchi  di  estremita',  il  direttore,  o  il   responsabile

dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico,  trasmette

all'Autorita'  di  sorveglianza  USTIF  territorialmente  competente,

prima della scadenza,  una  dichiarazione,  redatta  ai  sensi  degli

articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2,  che

costituisce parte integrante del  presente  regolamento,  attestante,

sotto la sua responsabilita' penale, la sussistenza delle  condizioni

di sicurezza per l'esercizio  pubblico  delle  funi.  L'Autorita'  di

sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione  volti

a verificare la completezza e l'idoneita' della  documentazione  alla

base della predetta attestazione.

2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico e' accertato  in

base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati  e

all'esito delle verifiche  e  delle  prove  eseguite,  cosi  come  di

seguito specificati:

a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM;

b)  effettuazione  dei  controlli   straordinari,   eseguiti   in

conformita' alla norma UNI EN 12927;

c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in  caso

di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi  non  possono  essere

svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici;

d)  adozione  dei  provvedimenti  tecnici  e  gestionali  atti  a

garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono  equivalenti

a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.

 

                               Art. 4

                 Termini di inizio e di conclusione

                      di opere di realizzazione

 

1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle

opere di realizzazione di impianti a fune  sono  prorogate  ai  sensi

dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  a

decorrere dalla  data  di  rilascio  dell'approvazione  dei  relativi

progetti da parte degli uffici competenti.

 

                               Art. 5

                             Esclusioni

 

1. Non sono ricompresi nell'ambito  di  applicazione  del  presente

regolamento:

1) gli impianti  le  cui  scadenze  della  revisione  generale  o

speciale quinquennale sono state gia' prorogate ai sensi del  decreto

direttoriale  17  aprile  2012  e  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;

2) gli impianti per i quali la revisione generale  e'  necessaria

ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della  vita

tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,

n. 203;

3) le funi  tenditrici  in  scadenza,  la  cui  eta'  massima  e'

prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;

4) gli attacchi di estremita' delle funi a teste fuse metalliche,

la cui eta' massima e' prefissata in cinque anni di esercizio.

 

                               Art. 6

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e   le   Amministrazioni

interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Allegato 1

(articolo 2, comma 1)

SCHEMA DICHIARAZIONE

Proroga della scadenza della revisione generale o speciale quinquennale ai sensi dell’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Il sottoscritto _______________________________ Direttore/Responsabile dell’Esercizio dell’impianto (descrivere tipologia, denominazione e riferimento)____________________ ubicato in ______________________________________ con l’assistenza di (indicare, dove ricorre, l’assistente tecnico)_______________________, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci,

dichiara

che:

  • -  sono state effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dalManuale di Uso e Manutenzione, fatte salve (indicare le eventuali operazioni noneseguite con le motivazioni della mancata esecuzione) _________________________;

-  sono stati eseguiti i controlli non distruttivi, previsti da uno specifico piano dei controlli redatto, ai fini della presente, dal sottoscritto insieme all’assistente tecnico (dove ricorre), con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal Comitato Italiano di Coordinamento prove non distruttive (CIC-Pnd) che ha tenuto conto dell’eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici di cui invece

sarebbe stata prevista la sostituzione;

-  sono state eseguite integralmente le ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5

dell’Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;

-  al fine di garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto siano equivalenti a

quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale ha adottato i seguenti ulteriori provvedimenti tecnici e gestionali ___________;

-  altro (in particolare, indicare dettagliatamente anche gli esiti dei predetti controlli) _________________________

e che pertanto il sottoscritto attesta, sotto la propria responsabilità, che ricorrono le condizioni per l’esercizio in sicurezza dell’impianto suddetto con proroga di 12 mesi della scadenza della revisione generale/quinquennale, che quindi resta fissata al ___________

A firma del Direttore/Responsabile dell’Esercizio.

 

Allegato 2

(articolo 3, comma 1)

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Proroga della scadenza inerente agli scorrimenti, alla sostituzione delle funi ed al rifacimento degli attacchi di estremità ai sensi dell’art. 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Il sottoscritto _______________________________ Direttore/Responsabile dell’Esercizio dell’impianto (descrivere tipologia, denominazione e riferimento)____________________ ubicato in ______________________________________ con l’assistenza di (indicare, dove ricorre, l’assistente tecnico)_________________, in merito alla fune (descrizione della fune) _______ ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci,

dichiara

che:

  • -  sono state effettuate tutte le operazioni di manutenzioni ordinaria previste dalManuale di Uso e Manutenzione;

-  sono stati eseguiti in conformità alla norma UNI EN 12927 i seguenti controlli

straordinari _________________________;

-  sono stati eseguiti i controlli magneto-induttivi, nonché controlli radiografici in caso

di esito dubbio dei controlli magneto-induttivi o, in subordine, nelle zone in cui

questi ultimi non abbiano potuto essere svolti con efficacia;

-  sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti tecnici e gestionali

_______________________________________________________________, al fine di garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto, relativamente alla fune, siano equivalenti a quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale;

-  altro (in particolare, indicare dettagliatamente anche gli esiti dei predetti controlli) ________________________________________________________________

e che pertanto il sottoscritto attesta, sotto la propria responsabilità, che ricorrono le condizioni per il mantenimento in esercizio in sicurezza della fune suddetta con proroga di 12 mesi della scadenza della _________ , che quindi resta fissata al ___________

A firma del Direttore/Responsabile dell’Esercizio

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