Impresa affidataria e pos: una lettura scaccia dubbi

In tema di piano operativo di sicurezza, forse il dettato normativo si presta a interpretazioni non del tutto corrette, a scapito dello svolgimento degli adempimenti da parte degli operatori coinvolti. Come comportarsi? Una soluzione è esaminare le “definizioni” di base della legislazione

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è il soggetto al quale il committente appalta un’opera con facoltà di avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per l’esecuzione della stessa. Il termine generico di opera può comprendere l’intera costruzione o parte di essa. Così come l’avvalimento da parte dell’affidataria di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi può riguardare l’intera opera appaltata o soltanto una parte. Nella definizione di pos è citata la sola impresa esecutrice e ciò esclude l’impresa affidataria dall’obbligo di redazione di questo documento, salvo il caso in cui, per parte dell’opera, sia essa stessa anche esecutrice. Poiché, tuttavia, alcuni articoli del regolamento, disposti in maniera non molto chiara, possono far sorgere dubbi su questo argomento, può essere utile riesaminare la norma e proporre alcune letture, ricorrendo, in linea di principio, alle definizioni come base di ogni analisi, sia essa umanistica, scientifica o giuridica.

Il nuovo soggetto di garanzia

La creazione di una nuova posizione di garanzia nella persona del datore di lavoro dell’impresa appaltante generale, definita con termine affatto nuovo “impresa affidataria”, è stata una delle importanti novità del decreto legislativo 89/2008, rispetto allo storico D.Lgs. 494 /1996, soprattutto perché a questo soggetto sono stati attribuiti obblighi in parte simili a quelli del coordinatore per l’esecuzione. In sostanza, il datore di lavoro dell’impresa affidataria esercita, fra il coordinatore per l’esecuzione e le imprese esecutrici, una fase intermedia di vigilanza e di verifica sul rispetto del psc e sulle condizioni di sicurezza del cantiere, gestita oltretutto da un soggetto sulla cui costante presenza in cantiere si hanno garanzie certe. Riguardo alla redazione del pos, argomento centrale è il testo della norma, semplice e chiaro nelle definizioni, non lo è altrettanto nell’applicazione, vedremo perché nel prosieguo. Se tuttavia a ogni possibile lettura incerta si ritornasse alla lezione comparata delle definizioni contenute nell’art. 89 del D.Lgs 81/2008 - riportate nel box 1 per le voci che interessano - non ci sarebbero dubbi e si potrebbe senz’altro indicare la seguente distribuzione degli obblighi: l’impresa che ha ricevuto in appalto l’opera dal committente, nel suo ruolo di affidataria non ha obblighi di compilazione di alcun pos; nel momento in cui l’impresa stessa, impegnando proprie risorse umane e materiali, dovesse accingersi a eseguire un’opera o parte di essa assumerà, oltre ai propri, anche compiti e obblighi di impresa esecutrice, fra i quali appunto anche la redazione del pos. Mentre per tutti i lavori, per i quali si avvale di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi, i suoi obblighi saranno limitati a quelli specifici dell’affidataria, contenuti nell’art. 97.

Box 1

Le definizioni contenute nell’articolo 89 del decreto legislativo 81/2008

Articolo 89 – Definizioni

(…)

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

 

Tuttavia, queste considerazioni sulla redazione del pos, discendenti, come detto, direttamente dalle definizioni contenute nell’art. 89, possono essere messe in discussione dalla lettura di alcuni degli articoli successivi, dove si accosta il piano operativo di sicurezza all’affidataria. Il primo di questi, l’articolo 96, appare il frutto di varie aggiunte non coordinate. Si osserva, limitando l’analisi al primo comma e alla lettera g): nel titolo si annunciano per vari soggetti responsabili obblighi poi riferiti nel testo ai soli datori di lavoro; il primo comma mette insieme affidataria ed esecutrice nell’obbligo redazione del pos, cosa che invece, in base alle definizioni, andrebbe distinta perché per l’affidataria non è un obbligo corrente come lo è per l’esecutrice, ma nasce solo per le opere che l’affidataria stessa intende direttamente eseguire, ovvero per le quali non si avvale di altre imprese o lavoratori autonomi.

Per la parte dell’articolo esaminata, vedere box 2, in cui è riportato, in grassetto, uno stralcio dell’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008. Sempre nel box 2, lo stralcio è integrato con testi in corsivo che offrono la corretta lettura

Box 2

Gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, secondo l’art. 96 del D.Lgs. 81/2008

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

(…)

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)

 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie, quelli delle imprese esecutrici anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

(…)

2. I datori di lavoro delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)

 

 

Gli obblighi dell’impresa affidataria

Altra incertezza, un poco più complessa, è generata dalla lettera b) del terzo comma dell’articolo 97. Questo sembra addirittura mettere in discussione, oltre alla definizione di pos, entrambe quelle di esecutrice e di affidataria (vedere box 3)

Box 3

Gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria secondo l’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008

1. (…)

2. (…)

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

(…)

 

La perentorietà, ovvero l’assenza di incisi o limitazioni, con la quale è presentato l’obbligo di verifica di congruenza contenuto nella lettera b) del terzo comma, induce alcuni addetti ai lavori a ritenere, con giudizio sommario, che l’affidataria abbia l’obbligo di redigere un proprio pos anche per le opere per le quali si avvale di altre imprese o di lavoratori autonomi. La frettolosità di valutazione del testo da parte di alcuni, pari forse a quello di compilazione da parte del legislatore, porta cioè a trascurare quanto si può dedurre dalla lettura combinata della definizione dell’impresa esecutrice e quella del documento in esame. Quando l’affidataria non è esecutrice di alcuna parte dell’opera, come accade quando si limita a subappaltarla interamente, riservandosi di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e di adempiere a tutti gli altri obblighi contenuti dell’articolo 97, quando insomma non assume in nessun caso la parte di esecutrice, non ha l’obbligo di redigere alcun pos, ma solo l’obbligo di valutare i rischi del proprio personale presente in cantiere nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge. Poiché questi adempimenti non costituiscono in nessun caso l’esecuzione di un’opera, il documento che li formalizza, e comunque li contiene, è il dvr. Non potrà mai essere definito pos, salvo contraddire le definizioni dell’art. 89.

La strana forma della lettera b) del terzo comma dell’articolo 97 potrebbe avere significato solo quando l’impresa affidataria, presentatasi come impresa esecutrice per una parte dell’opera al coordinatore e trasmesso a questi il proprio pos per l’esame di congruenza con il psc, decida, in una fase successiva, di subappaltare anche quella parte d’opera, pervenendo in tal caso in possesso di un diverso pos dall’impresa esecutrice, da esaminare rispetto al proprio prima di trasmetterlo al cse.

In altre parole, poiché il coordinatore, sul primo documento che riguarda l’esecuzione di quella parte dell’opera, ha già espresso il suo parere, appare giustificato che l’affidataria prima di trasmettere a quest’ultimo il pos della nuova impresa che la dovrà sostituire, valuti la congruenza del nuovo pos rispetto al proprio. Qualsiasi altra interpretazione di questo passaggio normativo condurrebbe a configurare obblighi contrastanti con le definizioni di documenti e delle posizioni di garanzia.

Naturalmente - si osserva - questi presunti obblighi, eseguiti o richiesti in libera scelta andrebbero a favore della sicurezza; la compilazione di un pos generale da parte dell’impresa affidataria potrebbe senz’altro costituire un maggior grado di avvicinamento alla prevenzione infortuni e all’igiene del lavoro rispetto al più generale psc, compilato dal coordinatore per la progettazione e impostato soprattutto sui rischi di interferenza. Ma ci sono altre situazioni nelle quali alcuni adempimenti, pur non prescritti dal testo, siano ritenuti opportuni e quindi auspicabili. Una di queste è la necessità che tutti coloro i quali svolgano un’attività nei cantieri (in particolare i cosiddetti lavoratori autonomi) abbiano frequentato uno specifico corso di formazione sulle attività di cantiere e siano sottoposti a visita medica. Tuttavia, come appare ragionevole, occorre sempre distinguere fra obblighi di legge e regola dell’arte. Così andrebbe senz’altro a favore della sicurezza, soprattutto nei grandi e medi cantieri, disporre di un documento redatto dall’impresa affidataria che costituisca, per ogni parte dell’opera data in subappalto, un livello base delle procedure di sicurezza. E si potrebbe anche definire questo documento, seppure impropriamente, pos dell’impresa affidataria. Ma occorre tener chiaro e presente che questa attività dell’affidataria non costituisce un obbligo di legge. Né in queste occasioni si deve ritenere il regolamento lacunoso: in molti casi il normatore, dovendo necessariamente porre limiti agli obblighi di legge, procede intenzionalmente alla semplificazione[1] degli adempimenti a favore di posizioni di garanzia secondarie.

 

Gli obblighi di trasmissione

Concludiamo l’esame del tema con l’analisi dell’articolo 101, il più confuso e controverso riguardo all’argomento relativo al pos, che più degli altri mette in discussione le definizioni di impresa affidataria e di pos stesso (vedere box 5).

Box 4

Gli obblighi di trasmissione secondo l’articolo 101 del D.Lgs. 81/2008

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 101, infatti, oltre a prescrivere a ciascuna impresa esecutrice di trasmettere il pos all’affidataria, in un inciso, obbliga quest’ultima a farne la verifica della congruenza rispetto al proprio senza mettere in luce che, normalmente, questa verifica spetta al coordinatore e non all’affidataria, per la quale invece questo adempimento, come più volte accennato, è un’eccezione, perché, si ripete il concetto già esposto con parole diverse, l’esistenza nell’ambito dell’affidataria di un proprio pos avviene, ai sensi della definizione nota, solo se all’inizio del cantiere questa impresa non abbia subappaltato l’intera opera ricevuta in appalto dal committente, si sia presentata come esecutrice per la parte rimanente, abbia redatto un proprio pos e lo abbia trasmesso al coordinatore, affinché questi ne verifichi la congruenza rispetto al psc. Il modo in cui si esprime il testo normativo, citando un generico «proprio pos» sembra invece ribadire il concetto, già contenuto in forma confusa, della redazione, da parte dell’impresa affidataria, del pos di tutta l’opera ricevuta in appalto. Ma, anche qui, un’attenta lettura e una critica della successione degli obblighi di trasmissione può aiutare a individuare il razionale avvicendamento degli adempimenti i quali, va ripetuto ancora una volta, debbono in primo luogo discendere dalle definizioni e, qualora il testo contrasti con queste ultime, occorre procedere a correzioni del testo stesso.

Nel dettaglio, l’analisi del testo:

  • il comma 1 esprime la necessità che le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori conoscano i contenuti del psc e indica nel committente la titolarità dell’obbligo di trasmissione.
  • Il comma 2 trasferisce, dal committente al datore di lavoro dell’impresa affidataria, l’obbligo di trasmissione del psc alle imprese esecutrici, specificando che la trasmissione deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
  • Il comma 3 indica l’obbligo delle imprese esecutrici di trasmettere il pos all’affidataria e l’obbligo di questa, a sua volta, di trasmetterlo al coordinatore per l’esecuzione, ripetendo quanto già espresso nell’art. 97 riguardo alla verifica di congruenza rispetto al proprio.

Ebbene, anche in questo caso, nella redazione del testo, soprattutto nel comma 3, la chiarezza è stata sacrificata a favore della concisione, inducendo taluni nell’errore di ritenere che il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba compilare, in ogni caso, un POS per tutta l’opera ricevuta in appalto dal committente, ovvero anche per quelle parti dell’opera per l’esecuzione delle quali ha facoltà di avvalersi, fin dall’inizio del cantiere, di imprese subappaltatrici, le quali a loro volta avranno l’obbligo di compilare il proprio pos. Se così fosse, sul tavolo degli uffici di cantiere o di quello del coordinatore si verrebbero a trovare il psc, il pos dell’affidataria, e tutti i pos delle imprese esecutrici. Ma, a parte questo affollamento di carta, ovvero di documenti, che potrebbe avere anche ricadute positive sulla sicurezza del cantiere, è utile mettere in evidenza le gravi incongruenze che l’articolo 101 suscita. Intanto va osservato che in questo articolo, chiamato espressamente «obblighi di trasmissione» fra tutti gli obblighi di trasmissione di psc e pos, pur diligentemente elencati con ordine, non avrebbe dovuto mancare, come invece manca, quello di trasmissione del pos da parte di ciascuna impresa esecutrice al coordinatore, nel caso in cui nessuna impresa assuma la figura di affidataria.

La scrittura del comma 3 risulta lacunosa per altre ragioni. Se, per assurdo, l’impresa affidataria avesse l’obbligo, come lascia intendere il testo dell’articolo, di redigere il pos per tutta l’opera che ha ricevuto in appalto dal committente, sembrerebbe ragionevole che le imprese esecutrici, giusto il loro confronto con il psc, si confrontino anche con l’ipotetico pos dell’affidataria, che le ha precedute in questo adempimento. Pertanto, dovrebbero venire in possesso del documento in esame. Invece il regolamento non cita questo obbligo, prescrive all’affidataria di trasmettere all’impresa esecutrice il solo psc. Non comparendo l’obbligo di trasmissione dell’ipotetico pos da parte dell’affidataria all’impresa esecutrice, potrebbe accadere che l’impresa esecutrice, oltre a vedere ritornare indietro il proprio pos per non essere congruente con il psc, potrebbe ricevere richieste di integrazione per mancata congruenza rispetto al pos dell’impresa affidataria, che tuttavia neanche conosceva. Questa circostanza sembra decisiva per il prevalere della tesi fin qui esposta, che viene qui sotto ripetuta aggiungendo un obbligo finora non citato: «l’impresa affidataria, presentatasi al committente come esecutrice per una parte di opera ricevuta in appalto, all’atto di subappaltare anche la predetta parte di opera ad altra impresa, ha l’obbligo di trasmettere a questa stessa impresa, oltre il psc, il proprio pos redatto per quella parte di opera. Ricevuto quindi il pos di quest’ultima, l’impresa affidataria lo trasmetterà, previa verifica di congruenza con il proprio, al coordinatore per l’esecuzione».

 Conclusioni

Va infine esaminata la situazione nel caso in cui l’impresa affidataria, dopo aver ricevuto il psc dal committente o dal responsabile dei lavori, decida liberamente di compilare un proprio pos per tutta l’opera ricevuta in appalto dal committente. Poiché le finalità del pos sono diverse da quelle del psc è naturale che il documento preparato dall’impresa affidataria, affrancato da ogni preoccupazione di interferenza, si concentrerà sulle procedure di sicurezza delle singole lavorazioni, potendo in tal modo costituire una guida per ogni impresa esecutrice. Questa guida sarà tanto più illuminante quanto più l’impresa affidataria vorrà puntualmente ottemperare all’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Ma è altrettanto vero che, se ogni impresa esecutrice si dovrà confrontare, per la parte che la interessa, oltre che con il psc, anche con il pos dell’impresa affidataria, quest’ultimo documento, anche se alleggerito per l’assenza di tutta la documentazione riguardante lavoratori, attrezzature di lavoro ed esposizioni a rumori e vibrazioni da queste prodotte, dovrà contenere necessariamente tutte le lavorazioni. Ebbene, proviamo a elencare sommariamente la successione degli affidamenti alle imprese esecutrici in un normale cantiere per la costruzione di un edificio di civile abitazione, con un piano interrato per i posti auto. Tralasciando pure la recinzione di cantiere, l’apprestamento dei servizi igienico-assistenziali e la gestione degli apparecchi di sollevamento, abbiamo approssimativamente le seguenti opere:

 

  1. scavi e movimento terra;
  2. pali di paratia e di fondazione;
  3. scapitozzatura;
  4. montaggio della gru a torre;
  5. costruzione del ponteggio;
  6. opere in cemento armato;
  7. murature;
  8. massetti;
  9. intonaci;
  10. impianti idraulici;
  11. impianti elettrici;
  12. impermeabilizzazione;
  13. pavimenti e rivestimenti;
  14. montaggio porte blindate;
  15. montaggio finestre;
  16. montaggio porte interne;
  17. montaggio ringhiere balconi;
  18. montaggio ringhiere scale;
  19. montaggio ascensore;
  20. montaggio pannelli solari;
  21. tinteggiature;
  22. pavimenti industriali (parcheggio auto);
  23. montaggio porte basculanti (parcheggio auto);
  24. impianto antincendio;
  25. cabina di trasformazione;
  26. sistemazione superficiale e definitiva - opere di giardinaggio.

 

Non si esclude che alcune lavorazioni possono essere eseguite da una stessa impresa, come ad esempio il movimento terra e la scapitozzatura, il montaggio ringhiere balconi e il montaggio ringhiere scale, impianti idraulici e impianti antincendio, tuttavia nella generalità dei casi le lavorazioni di un cantiere di questo tipo vengono affidate a un numero di - più o meno, venti - imprese diverse. La redazione di un documento, lodevole quanto si voglia, che valuti tutte le lavorazioni sopra elencate con la professionalità richiesta, appare un’utopia. Questa considerazione è un altro elemento per ribadire che, stante il psc e i pos delle imprese esecutrici per le opere che ciascuna di esse ha ricevuto in appalto dall’affidataria, l’impresa affidataria non ha l’obbligo di compilare alcun pos, salvo - di nuovo - quello relativo alle opere che si riserva di eseguire impegnando proprie risorse umane e materiali.

Poiché, d’altra parte, le finalità principali del psc sono l’eliminazione dei rischi di interferenza e la determinazione della cronologia delle opere, uno dei compiti del cse è la verifica della congruenza dei pos con, appunto, il psc; è auspicabile che l’impresa affidataria, all’atto di affidare una lavorazione, detti all’appaltatore i principi generali applicati alla particolare lavorazione o lo metta in guardia verso le cosiddette pratiche scorrette tollerate. Un esempio di questi principi generali può essere considerato l’obbligo di realizzare carpenteria piena nei solai di cemento armato o quello di eliminare la polvere alla fonte nel taglio dei laterizi nelle opere di muratura o infine l’obbligo di utilizzare trabattelli, invece delle scale portatili, quando l’ampiezza degli spazi lo consenta. Ma questa lodevole iniziativa può essere anche diffusa attraverso dispense tecniche mirate.

[1] Il più clamoroso esempio di una semplificazione che, spinta al limite, conduce a situazioni paradossali è stata messa in evidenza dagli addetti ai lavori fin dall’emanazione dello storico decreto legislativo 494/1996, quando immediatamente apparve dove avrebbe portato la limitazione degli adempimenti chiave della nuova impostazione di prevenzione nei cantiere temporanei o mobili (nomina del coordinatore, redazione del psc, redazione del pos ) nel caso in cui il committente avesse deciso di affidare l’esecuzione delle attività, come del resto può accadere nei cantieri di ristrutturazione, a una sola impresa esecutrice e ad alcuni lavoratori autonomi. In questo caso nascono, problemi di coordinamento ma, risulta ancora dalla lettura delle definizioni, non c’è obbligo di affidare l’incarico di coordinamento, né di compilare il psc né, per tutte le attività eseguite dai lavoratori autonomi, di compilare i pos. Il legislatore affida al buon senso del committente e dell’impresa esecutrice il compito di colmare le presunte lacune generate dalla semplificazione legislativa che esclude i lavoratori autonomi da ogni obbligo documentale salvo quelli di certificazione aziendale.

 

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