Impronta ambientale: i nuovi metodi di misurazione delle prestazioni

Impronta ambientale
Sostituita integralmente la raccomandazione (Ue) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021 per effetto della pubblicazione di una rettifica sulla G.U.C.E. L del 23 maggio 2022, n. 144

Impronta ambientale: i nuovi metodi di misurazione delle prestazioni sono l'effetto della pubblicazione di una rettifica sulla G.U.C.E. L del 23 maggio 2022, n. 144, alla raccomandazione (Ue) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021.

In particolare, la raccomandazione stabilisce l’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

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Di seguito il nuovo testo della raccomandazione (Ue) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, come modificata dalla rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. L del 23 maggio 2022, n. 144. Il testo degli allegati è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

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Raccomandazione (Ue) 2021/2279 della Commissione del 15 dicembre 2021 sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 191 e 292, considerando quanto segue:

(1)                Per molti soggetti che partecipano al processo decisionale su questioni ambientali è indispensabile disporre di informazioni e misurazioni affidabili e corrette sulla prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni.

 

(2)               I metodi dell’impronta ambientale di prodotto e dell’impronta ambientale di organizzazione (in appresso «metodi dell’impronta ambientale») consentono alle imprese di misurare e comunicare le proprie prestazioni ambientali e quindi di competere nel mercato sulla base di informazioni ambientali affidabili. Contengono istruzioni dettagliate su come modellare e calcolare gli impatti ambientali di prodotti e organizzazioni. I metodi dell’impronta ambientale si basano su pratiche, indicatori e regole esistenti accettati a livello internazionale.

 

(3)               Nel 2013 la Commissione ha emanato la raccomandazione 2013/179/UE[1]Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1). per promuovere l’uso di metodi comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. Raccomanda l’uso dei metodi proposti, contenuti negli allegati, agli Stati membri, alle imprese, alle organizzazioni private e alla comunità finanziaria.

 

(4)               La Commissione ha istituito un quadro per sviluppare ulteriormente i metodi dell’impronta ambientale mediante una fase pilota cui hanno partecipato vari portatori di interessi, tra cui l’industria, e in particolare le PMI.

 

(5)               Nella fase pilota, svoltasi dal 2013 al 2018, con la partecipazione attiva dei portatori di interessi, è stata sperimentata l’elaborazione di regole specifiche per prodotto (regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto, Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) e per settore (regole settoriali relative all’impronta ambientale di organizzazione, Organisation Environmental Footprint Sector Rules, OEFSR), sfociata nella redazione di 19 PEFCR e 2 OEFSR.

 

(6)               Sono stati anche aggiornati alcuni aspetti tecnici dei metodi dell’impronta ambientale, quali: 1) l’applicazione del principio dell’importanza relativa («agire dove conta»); 2) la definizione di un benchmark, che corrisponde al profilo dell’impronta ambientale della produzione media sul mercato, denominato anche prodotto rappresentativo/ organizzazione rappresentativa; 3) gli accordi sulla modellizzazione di aspetti chiave legati ai cambiamenti climatici, all’energia elettrica, ai trasporti, alle infrastrutture e alle apparecchiature, all’imballaggio, al fine vita e all’agricoltura;

4) l’inclusione della normalizzazione e della ponderazione; 5) le linee guida sulle modalità di inclusione della biodiversità come informazione ambientale aggiuntiva; 6) il miglioramento di alcuni metodi di valutazione dell’impatto, con particolare attenzione a quelli relativi alla tossicità (tossicità per gli esseri umani — effetti cancerogeni; tossicità per gli esseri umani — effetti non cancerogeni; ecotossicità per le acque dolci, uso d’acqua, uso del suolo, risorse e particolato); 7) la definizione dei fattori di caratterizzazione sulla base dei dati REACH; 8) e una guida sui dataset conformi all’impronta ambientale.

 

(7)               I risultati della fase pilota sono stati presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2019 «Sustainable Products in a Circular Economy — Towards an EU Product Policy Framework contribution to the Circular Economy»SWD(2019) 91 final.. Nel medesimo documento di lavoro sono anche indicati i possibili usi dei metodi dell’impronta ambientale nello sviluppo delle politiche a livello UE. Dal 2019, e a seguito di un invito a manifestare interesse rivolto all’industria, la Commissione continua a sviluppare nuove regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto.

 

(8)                Il Consiglio, nelle conclusioni dell’ottobre 2019[2]https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12791-2019-INIT/it/pdf, ha accolto con favore la sperimentazione della metodologia dell’UE basata sull’impronta ambientale e tutte le iniziative che sostengono la comunicazione degli impatti ambientali sulla base del progetto pilota sull’impronta ambientale.

 

(9)                Il Green Deal europeo[3]COM(2019) 640 final mira a mobilitare le industrie per un’economia pulita e circolare e sottolinea che per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un ecologismo di facciata sono necessarie informazioni affidabili, comparabili e verificabili.

 

(10)             Nella comunicazione «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva»[4]COM(2020) 98 final., la Commissione ha sottolineato la necessità che le imprese usino forniscano ulteriori elementi a sostegno delle loro dichiarazioni ambientali, utilizzando «i cosiddetti metodi per misurare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni», e si è impegnata a testare l’integrazione di questi metodi nel marchio Ecolabel UE.

 

(11)              Nella comunicazione «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile»[5]COM(2020) 696 final. afferma inoltre che «[a]l fine di stimolare l’azione aziendale volontaria, la Commissione intende collaborare con gli operatori economici per incoraggiarli ad assumere impegni volontari a comunicare ai consumatori l’impronta ambientale dell’impresa, migliorarne la sostenibilità e ridurre l’impatto sull’ambiente».

 

(12)             Nelle conclusioni di dicembre 2020 il Consiglio ha rilevato che il metodo dell’impronta ambientale dei prodotti ha il potenziale per costituire una metodologia di base per vari strumenti di politica dei prodotti nell’UE e il quadro per i prodotti sostenibili, tenendo conto anche di altre metodologie appropriate;

 

(13)             L’uso dei metodi dell’impronta ambientale è già previsto nelle politiche e nella legislazione dell’UE, ad esempio nel regolamento Tassonomia[6]Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)., nell’iniziativa sulle batterie sostenibili[7]COM(2020) 798 final. e o in quella per il consumo sostenibile[8]https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/working_document_for_the_green_consumption_pledges_0.pdf.

 

(14)             Alla luce di questi sviluppi, la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione dovrebbe essere aggiornata per integrare gli sviluppi tecnici della fase pilota, in particolare l’elaborazione di norme settoriali e di categoria, e fornire pertanto una solida base per l’ulteriore sviluppo e attuazione delle politiche. Essa dovrebbe essere intesa a facilitare le imprese nel calcolo delle proprie prestazioni ambientali sulla base di informazioni affidabili, verificabili e comparabili e facilitare l’accesso a tali informazioni da parte di altri soggetti (ad esempio amministrazioni pubbliche, ONG, partner commerciali). Essa dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una banca dati unionale delle impronte ambientali.

 

(15)             Le piccole e medie imprese potrebbero non disporre delle competenze e risorse necessarie per rispondere alle richieste di informazioni sulle prestazioni ambientali del ciclo di vita. Pertanto le piccole e medie imprese dovrebbero essere sostenute non solo dalla Commissione ma anche dagli Stati membri e dalle associazioni di settore.

 

(16)             Con l’emergere di nuovi approcci concordati a livello internazionale, è previsto che i metodi dell’impronta ambientale siano aggiornati per includervi indicatori o regole di modellazione nuovi. Tali aspetti sono discussi in seno al gruppo di esperti della Commissione «Comitato consultivo tecnico sull’impronta ambientale». Sono attualmente in fase di valutazione, ad esempio, gli impatti legati alla biodiversità.

 

(17)             Come annunciato nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare, per monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio la Commissione vaglierà l’opportunità di elaborare un quadro normativo per la loro certificazione basato su una contabilizzazione affidabile e trasparente del carbonio. Il quadro sarà sviluppato in sinergia e coerenza con il metodo dell’impronta ambientale e, ove necessario, se ne terrà conto nei futuri aggiornamenti della presente raccomandazione.

 

(18)           Sebbene la presente raccomandazione verta sugli effetti ambientali, nel contesto globale svolgono un ruolo sempre più importante anche le preoccupazioni legate agli effetti economici e sociali, comprese le pratiche di lavoro. La Commissione intende seguire da vicino tali sviluppi e altri metodi di analisi degli impatti ambientali, sociali ed economici delle catene di approvvigionamento dei prodotti che sono consumati nell’UE e hanno effetti nella catena di approvvigionamento dei paesi terzi.

 

(19)           La presente raccomandazione dovrebbe sostituire la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione.

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

 

1.   FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   La presente raccomandazione promuove l’uso dei metodi dell’impronta ambientale nelle politiche e nei programmi connessi alla misurazione e/o alla comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita di tutti i tipi di prodotti (beni e servizi) e organizzazioni.

 

1.2.  La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri e alle organizzazioni pubbliche e private che misurano o intendono misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione e/o comunicano o intendono comunicare le informazioni relative alle prestazioni ambientali del ciclo di vita ai portatori di interessi privati, pubblici o della società civile nell’UE.

 

1.3.  La presente raccomandazione non si applica all’attuazione della legislazione vincolante dell’UE che prevede una metodologia specifica per il calcolo delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni. La legislazione o le politiche dell’UE possono tuttavia indicare la presente raccomandazione come metodo per il calcolo delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.

 

2.  DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)       «metodo dell’impronta ambientale di prodotto» (di seguito: PEF, Product Environmental Footprint): metodo generale, di cui all’allegato I, per misurare e comunicare il potenziale impatto che un prodotto ha sull’ambiente durante il suo ciclo di vita;

b)      «metodo dell’impronta ambientale di organizzazione» (di seguito: OEF, Organisation Environmental Footprint): metodo generale, di cui all’allegato III, per misurare e comunicare il potenziale impatto che un’organizzazione ha sull’ambiente durante il suo ciclo di vita;

c)       «impronta ambientale di prodotto»: risultato di uno studio dell’impronta ambientale di prodotto basato sul metodo dell’impronta ambientale di prodotto;

d)      «impronta ambientale di organizzazione»: risultato di uno studio dell’impronta ambientale di organizzazione basato sul metodo dell’impronta ambientale di organizzazione;

e)       «regole di categoria relative all’impronta ambientale di prodotto» (di seguito: PEFCR, Product Environmental Footprint Category Rules): regole specifiche di una categoria di prodotti, basate sul ciclo di vita, che completano gli orientamenti metodologici generali per gli studi PEF fornendo ulteriori specifiche a livello di una data categoria di prodotti. Laddove esista, la PEFCR dovrebbe essere usata per calcolare l’impronta ambientale di un prodotto appartenente alla categoria in questione;

f)        «regole settoriali relative all’impronta ambientale di organizzazione» (di seguito: OEFSR, Organisation Environmental Footprint Sector Rules): regole settoriali specifiche basate sul ciclo di vita che completano gli orientamenti metodologici generali per gli studi OEF fornendo ulteriori specifiche a livello di un determinato settore. Laddove esista, l’OEFSR dovrebbe essere usata per calcolare l’impronta ambientale di un’organizzazione appartenente al settore in questione;

g)       «prestazioni ambientali del ciclo di vita»: misurazione quantificata delle potenziali prestazioni ambientali che tiene conto di tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto o dell’organizzazione, dal punto di vista della catena di approvvigionamento;

h)      «comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita»: divulgazione delle informazioni sulle prestazioni ambientali del ciclo di vita, anche ai partner commerciali, agli investitori, agli organismi pubblici o ai consumatori;

i)        «organizzazione»: società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o loro parti o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie;

j)        «programma»: iniziativa a scopo di lucro o non di lucro adottata da imprese private o da un’associazione di imprese private, da un partenariato pubblico/privato o da organizzazioni governative o non governative che richiede la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita;

k)      «associazione di settore»: organizzazione che rappresenta le imprese private che ne sono membri o che rappresenta società private appartenenti a un settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

l)        «comunità finanziaria»: insieme di tutti i soggetti che forniscono servizi finanziari (comprese le consulenze finanziarie), tra cui le banche, gli investitori e le compagnie assicurative.

 

3. USO DEI METODI PEF E OEF NELLE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI

 

Gli Stati membri dovrebbero:

3.1.      usare il metodo PEF od OEF e le relative PEFCR e OEFSR nelle politiche volontarie che comportano la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni, ove necessario, garantendo nel contempo che tali politiche non ostacolino la libera circolazione delle merci nell’UE;

3.2.     ritenere valide, nei sistemi nazionali che comportano la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni, le informazioni sulle prestazioni ambientali del ciclo di vita o le dichiarazioni basate sull’uso del metodo PEF od OEF e delle relative PEFCR e OEFSR;

3.3.     compiere sforzi per aumentare la disponibilità di dati di alta qualità relativi al ciclo di vita mediante azioni volte a sviluppare, esaminare e mettere a disposizione le banche dati nazionali e contribuire ad alimentare le banche dati pubbliche esistenti, in base ai requisiti per i dataset conformi all’impronta ambientale, assicurando coerenza tra le diverse banche dati;

3.4.    contribuire agli sforzi della Commissione per mettere a disposizioni dataset di elevata qualità conformi all’impronta ambientale.

3.5.     fornire alle piccole e medie imprese assistenza e strumenti che consentano loro di misurare, migliorare e comunicare le prestazioni ambientali dei propri prodotti o della propria organizzazione nei rispettivi cicli di vita in base ai metodi PEF o OEF, o in base alle PEFCR e alle OEFSR. Nel far ciò le autorità dovrebbero evitare di duplicare gli strumenti esistenti, se adatti allo scopo;

3.6.    promuovere l’uso del metodo OEF e delle relative OEFSR, ove applicabili, per misurare o comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita delle organizzazioni pubbliche;

3.7.     promuovere e sostenere l’uso dei metodi PEF e OEF a livello internazionale, anche in consessi multilaterali o in relazione a programmi sulla misurazione o sulla comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita. Nel far ciò le autorità dovrebbero considerare di fornire alle piccole e medie imprese nei paesi partner dell’UE assistenza e strumenti per la misurazione e il miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo di vita di tutti i beni intermedi o semilavorati che esse producono.

 

4.  USO DEI METODI PEF E OEF DA PARTE DI IMPRESE E ALTRE ORGANIZZAZIONI PRIVATE

Le imprese e altre organizzazioni private che decidono di misurare o comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione dovrebbero:

4.1.      usare i metodi PEF e OEF e le relative PEFCR e OEFSR per misurare o comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione;

4.2.     contribuire al riesame delle banche dati pubbliche e alimentarle con dati relativi al ciclo di vita di alta qualità in linea con i requisiti sui dataset conformi all’impronta ambientale; contribuire agli sforzi della Commissione per mettere a disposizioni dataset di elevata qualità conformi all’impronta ambientale;

4.3.     considerare di offrire sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, nelle rispettive catene di approvvigionamento per far sì che forniscano informazioni basate sui metodi PEF e OEF o sulle PEFCR e OEFSR e migliorino le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei loro prodotti e della loro organizzazione.

Le associazioni di settore dovrebbero:

4.4.     promuovere tra i propri soci l’uso dei metodi PEF e OEF e delle relative PEFCR e OEFSR;

4.5.     contribuire al riesame delle banche dati pubbliche e alimentarle con dati di alta qualità relativi al ciclo di vita in linea con i requisiti sui dataset conformi all’impronta ambientale; contribuire agli sforzi della Commissione per mettere a disposizioni dataset di elevata qualità conformi all’impronta ambientale;

4.6.     fornire alle piccole e medie imprese strumenti semplificati di calcolo e competenze che consentano loro di calcolare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione in base al metodo PEF od OEF e alle relative PEFCR e OEFSR;

4.7.     promuovere e sostenere l’uso dei metodi PEF e OEF a livello internazionale, anche in consessi multilaterali o in relazione a programmi sulla misurazione o sulla comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita.

 

5.  USO DEI METODI PEF E OEF E DELLE RELATIVE PEFCR E OEFSR NEI PROGRAMMI DI MISURAZIONE O COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CICLO DI VITA

5.1. I programmi di misurazione o comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita dovrebbero usare i metodi PEF e OEF e le relative PEFCR/OEFSR come metodo di riferimento per misurare o comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti e organizzazioni.

 

 

6.  USO DEI METODI PEF E OEF E RELATIVE PEFCR/OEFSR DA PARTE DELLA COMUNITÀ FINANZIARIA

I membri della comunità finanziaria dovrebbero, se del caso:

6.1.      promuovere, nella valutazione dei rischi finanziari connessi alle prestazioni ambientali del ciclo di vita, l’uso delle informazioni sulle prestazioni ambientali del ciclo di vita ottenute in base al metodo PEF od OEF e alle relative PEFCR e OEFSR;

6.2.     promuovere l’uso di informazioni basate su studi OEF nella propria valutazione dei livelli di prestazione utilizzati per la componente ambientale degli indici di sostenibilità;

6.3.     promuovere e sostenere l’uso dei metodi PEF e OEF a livello internazionale, anche in consessi multilaterali o in relazione a programmi sulla misurazione o sulla comunicazione delle prestazioni ambientali del ciclo di vita.

 

7.  VERIFICA

7.1. Se divulgati a terzi, gli studi PEF e OEF dovrebbero essere verificati in base ai requisiti dei metodi PEF e OEF e a eventuali indicazioni specifiche contenute nelle PEFCR e OEFSR.

 

8.  COMUNICAZIONE IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE

8.1. Gli Stati membri sono invitati a comunicare ogni anno alla Commissione le misure adottate alla luce della presente raccomandazione. Le prime informazioni dovrebbero essere trasmesse un anno dopo l’adozione della presente raccomandazione. Le informazioni trasmesse dovrebbero comprendere:

a)       il modo in cui i metodi PEF e OEF e le relative PEFCR/OEFSR sono usati nelle iniziative politiche;

b)      il numero di prodotti e organizzazioni oggetto dell’iniziativa;

c)       gli incentivi relativi alle prestazioni ambientali del ciclo di vita;

d)      le iniziative relative all’elaborazione di dati di alta qualità sul ciclo di vita;

e)       l’assistenza offerta alle piccole e medie imprese per aiutarle a fornire informazioni ambientali del ciclo di vita e migliorare le prestazioni ambientali del loro ciclo di vita;

f)        eventuali problemi od ostacoli rilevati nell’uso dei metodi.

 

9.  ABROGAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE PRECEDENTE

La raccomandazione 2013/179/UE della Commissione è abrogata. I riferimenti alla raccomandazione abrogata si intendono fatti alla presente raccomandazione.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
2. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12791-2019-INIT/it/pdf
3. COM(2019) 640 final
4. COM(2020) 98 final.
5. COM(2020) 696 final.
6. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
7. COM(2020) 798 final.
8. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/working_document_for_the_green_consumption_pledges_0.pdf

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