Inail e scambio telematico dati: circolare n. 36 del 23 dicembre 2019

Anche per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

Inail e scambio telematico dati. In materia scambio di dati fra lei istituzioni degli Stati membri e dei Paesi See e Svizzera, la circolare Inail n. 36 del 23 dicembre 2019 offre gli ultimi chiarimenti. La nuova normativa, nata dall’esigenza di semplificare un contesto ormai stratificato e razionalizzare le procedure, contiene disposizioni relative a tutti i settori della sicurezza sociale: previdenziale, assistenziale, assicurativo e di tutela della salute e sicurezza del lavoratore che si applicano a tutti i cittadini soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. Sono tutelati dalle nuove disposizioni, non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti e i pensionati, ma anche le persone non attive (familiari, superstiti, invalidi ecc.).

Sei già abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Basta un click!

Di seguito il testo integrale della circolare, pubblicata sul sito dell'Istituto.

Oggetto

Regolamenti comunitari e coordinamento
europeo EESSI – Electronic Exchange Social Security Information. Scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera. Chiarimenti e indicazioni operative.

Quadro normativo

  • Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)”.
  • Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)”.
  • Regolamento (CE) n. 988/2009: “dei sistemi di sicurezza sociale. Sistema del 16 settembre 2009 Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento del relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)”.
  • Circolare Inail 20 aprile 2010, n. 16: “coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e primi
  • Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili a causa della nazionalità”.
  • Regolamento (UE) n. 465/2012 del 22 maggio 2012: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per l’accordo UE/Svizzera)”.
  • Decisione E4 del 13 marzo 2014: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/ Svizzera)”.
  • Decisione E5 del 16 marzo 2017: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)”.
  • Decisione E7 del 27 giugno 2019: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)”.PremessaIl Regolamento (CE) n. 883/2004 (Regolamento di base), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e il suo Regolamento di applicazione n. 987/2009, entrati in vigore dal 1° maggio 2010, costituiscono la nuova disciplina comunitaria, riformando la precedente contenuta nel Regolamento (CEE) n. 1408/71 e ampliando la disciplina dell’intera materia di sicurezza sociale.La nuova normativa, nata dall’esigenza di semplificare un contesto ormai stratificato e razionalizzare le procedure, contiene disposizioni relative a tutti i settori della sicurezza sociale: previdenziale, assistenziale, assicurativo e di tutela della salute e sicurezza del lavoratore che si applicano a tutti i cittadini soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. Sono tutelati dalle nuove disposizioni, non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti e i pensionati, ma anche le persone non attive (familiari, superstiti, invalidi, ecc.).

I principi fondamentali e le più rilevanti novità sotto il profilo sostanziale e applicativo, introdotte dai regolamenti comunitari in vigore, sono:

  • estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (popolazione attiva e non attiva);
  • rafforzamento del principio generale della parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri, che si traduce nella piena equiparazione tra cittadini e stranieri in materia di sicurezza sociale. In particolare, questo principio è stato rafforzato con l’inserimento di una disposizione che prevede l’assimilazione dei fatti e degli avvenimenti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di base (di rilevante importanza soprattutto per i lavoratori frontalieri);
  •  riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi da parte degli Stati membri per il diritto alla pensione: i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati dal lavoratore in base alla legislazione di uno Stato membro, vengono presi in considerazione da tutti gli altri Stati membri. Tale principio ha rilevanza per l’Inail soprattutto nell’ambito dell’iter istruttorio relativo al riconoscimento della malattia professionale;
  • rafforzamento ed estensione del principio dell’esportabilità delle prestazioni in natura (fatte salve le eccezioni previste);
  • introduzione del principio di buona amministrazione: le Istituzioni sono tenute a fornire riscontro alle istanze presentate e a comunicare alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dai Regolamenti;
  • competenza dello Stato membro nel quale la persona svolge un’attività professionale (lex loci laboris);
  • dematerializzazione degli scambi di informazione tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento.1. EESSI – Electronic Exchange Social Security Information
    In applicazione del principio, di cui al Regolamento di base, relativamente all’impiego dei servizi informatici nello scambio delle comunicazioni con gli interessati e tra le Istituzioni competenti, è stato realizzato un nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), coerentemente con la normativa comunitaria che prevede l’impiego progressivo, tra gli Stati membri, di nuove tecnologie per lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati richiesti ai fini della relativa applicazione.Il progetto EESSI, attraverso la dematerializzazione degli scambi di informazione, introduce una nuova metodologia di lavoro che prevede l’utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione dal sistema di comunicazione della Commissione Europea.

In particolare, il progetto si propone l’attivazione dello scambio elettronico delle informazioni previdenziali, assicurative e di tutela dei lavoratori, tra le Istituzioni e gli Organismi di collegamento dei Paesi membri attraverso i SEDs (Standard Electronic Documents).

La finalità è quella di:

  • accelerare i processi decisionali;
  • aumentare il livello di automatizzazione nell’applicazione delle norme europee in materia di sicurezza sociale;
  • agevolare la richiesta e l’acquisizione delle informazioni con conseguente contrazione dei tempi di istruttoria nonché di liquidazione delle somme eventualmente spettanti, ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

Il progetto EESSI prevede, per ogni Stato membro, l’individuazione di specifici punti informatici e di coordinamento denominati Access Point (1) che provvedono allo scambio delle informazioni tra gli Stati membri mediante l’utilizzo di specifici documenti c.d. SED’s.

In Italia, anche a seguito di specifici interventi legislativi che hanno modificato l’assetto organizzativo di alcune Istituzioni o Enti di rilevanza nazionale (Inpdap - Ipsema), gli Access Point presenti nello Stato italiano, sono:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali – autorità competente per il sistema di sicurezza sociale;
  • Ministero della salute – Access Point per tutte le Istituzioni competenti in materia di cure mediche;
  • Inail - Access Point per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le Istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;
  • Inps - Access Point per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale e per tutte le Istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo.

Per l’attivazione del sistema EESSI è stato predisposto uno specifico applicativo software RINA (Reference Implementation for National Applications) che consente lo scambio di dati e di informazioni relativi alla sicurezza sociale.

2. EESSI-RINA – Nuovo sistema di lavorazione nella UE

La piattaforma informatica RINA è lo strumento che consente alle Istituzioni di sicurezza sociale dell’Unione europea nonché alle Istituzioni dei paesi SEE e della Svizzera, di scambiarsi informazioni con modalità che consentono una maggiore tempestività e sicurezza.

Dalla data del 3 luglio 2019, con l’entrata in vigore del sistema EESSI-RINA, tutti gli Stati membri, per scambiare dati e informazioni, dovranno utilizzare i Business Use Cases (BUC) approvati dalla Commissione amministrativa europea, attraverso i relativi documenti elettronici strutturati (SED-Structured Electronic Document) in sostituzione dei precedenti formulari (E-Form).

Questi documenti saranno indirizzati all’interno della piattaforma RINA verso l’Istituzione competente dell’altro Stato membro, utilizzando un’anagrafe elettronica delle Istituzioni nazionali competenti per i vari settori (Pension, Sickness, Awod, etc.) denominata Institution Repository.

La Institution Repository, infatti, indica tutte le Istituzioni competenti per i diversi settori della sicurezza sociale, fornendone i relativi riferimenti e definendone la data di inizio e di eventuale cessazione dell’ambito di competenza.

I settori interessati per i quali sono previsti specifici casi d’uso – BUC - contenenti i relativi moduli di scambio – SED - sono:

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali - AWOD con 26 BUC’s e 56 SED’s;
  • Prestazioni familiari con 4 BUC’s e 15 SED’s;
  • Legislazione applicabile con 6 BUC’s e 12 SED’s;
  • Previdenza/Pensioni con 10 BUC’s e 49 SED’s;
  • Malattia con 25 BUC’s e 76 SED’s;
  • Disoccupazione con 4 BUC’s e 28 SED’s;
  • Recupero crediti con 7 BUC’s e 23 SED’s;
  • Miscellanea con 4 BUC’s e 6 SED’s;
  • Trasversali /Orizzontali con 13 BUC’s e 20 SED’s.A questi settori, si aggiungono i casi di uso denominati sottoprocessi (sub-process) la cui funzione è di supporto ai casi di uso principali di lavorazione (per esempio: inoltra caso, chiudi caso, aggiungi partecipante, ecc.).(1) Per l’Italia: decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 gennaio 2009

    2.1 EESSI - RINA: precisazioni e chiarimenti dei flussi e moduli

    La piattaforma EESSI RINA, consistendo in un’applicazione web che permette la gestione elettronica e lo scambio di informazioni tra le Istituzioni competenti dei Paesi interessati:

  • soddisfa i requisiti amministrativi previsti affinché le Istituzioni nazionali possano scambiarsi dati e informazioni in EESSI;
  • supporta l’intera gamma dei BUC amministrativi predisposti per ogni settore di sicurezza sociale;
  • fornisce strumenti utili per la gestione dei casi e dei flussi di lavoro a livello di ogni Istituzione, per esempio tramite strumenti di assegnazione dei casi o tramite la creazione di report.

All’interno della piattaforma RINA, le Istituzioni competenti interessate che interagiscono, si presentano, a seconda del ruolo con cui operano, in:

  • case owner o titolare del caso;
  • counterparty o controparte.Il case owner è l’Istituzione che, sulla base delle informazioni richieste o da fornire, crea un caso nello specifico BUC di propria competenza tramite l’utilizzo del modulo (SED), previsto per quel determinato processo di lavoro e provvede a inviare il predetto modulo.Il counterparty è l’Istituzione che riceve il modulo (SED) e fornisce riscontro in base alla richiesta che gli è pervenuta.Per ciascun tipo di BUC vengono indicati, nella schermata principale della pagina iniziale della procedura RINA, quali SED possono essere inviati e quanti sotto-processi possono essere utilizzati.In merito all’accesso alla piattaforma, alla lavorazione dei casi e dei SED, nonché ai ruoli del personale coinvolto, sono state emanate apposite note di istruzioni, inoltrate alle Strutture territoriali (2).Relativamente all’individuazione dell’Istituzione a cui inoltrare il SED di riferimento, si ribadisce che viene pubblicato periodicamente un elenco dei Paesi EESSI Ready (Paesi che possono operare nella piattaforma RINA) (3), al fine di individuare i Paesi che possono lavorare all’interno della procedura in questione.Per gli Stati membri che non sono ancora operativi, in quanto non ancora EESSI Ready, si rinvia alla Decisione europea E7 che concerne le modalità previste per la cooperazione e lo scambio dei dati. Tale Decisione, al fine di garantire la continuità operativa e salvaguardare i diritti delle persone tutelate dai Regolamenti, ha stabilito che i predetti Stati membri non operativi possono continuare a scambiarsi i dati relativi ai singoli BUC utilizzando i documenti cartacei, fino a quando il numero di Stati membri che sono EESSI Ready, per quel particolare BUC, raggiunga la soglia dell'80%.Da ultimo si precisa che, allo stato attuale, per avviare l’istruttoria di un infortunio o di una malattia professionale relativamente a un assicurato Inail nella procedura istituzionale dell’Istituto (GRAIweb), l’operatore abilitato a “lavorare” nei BUC e nei flussi di RINA, dovrà fare un download del modulo elettronico pervenuto dall’Istituzione estera e – una volta riconosciuto il caso e accertata la tutela della persona – aprire il caso nella predetta procedura.

    (2) Nota congiunta della Direzione centrale rapporto assicurativo, Direzione centrale risorse umane e Direzione centrale organizzazione digitale dell’11 giugno 2019 (prot. 9043), nonché note della Direzione centrale organizzazione digitale del 24 giugno 2019 (prot. 84204) e del 29 luglio 2019 (prot. 1873), relativa al rilascio delle password agli operatori di Sede per consentire agli stessi di operare nella piattaforma RINA.

    (3) Nel minisito della Direzione centrale rapporto assicurativo, è disponibile un elenco dei Paesi EESSI Ready che viene regolarmente aggiornato al fine di individuare i Paesi che possono lavorare all’interno della procedura in questione.

2.2 EESSI-RINA. Aspetti procedurali e di business

In merito alla lavorazione e gestione dei singoli BUC di competenza dell’Istituto all’interno della piattaforma RINA, nel rinviare alle linee guida e alla documentazione pubblicata nel minisito della Direzione centrale rapporto assicurativo4 e al video tutorial nonché a quanto consegnato in aula nelle sessioni dedicate alla formazione del personale, si forniscono di seguito dei focus sui casi di uso aziendale (BUC) più frequenti e relativi a specifici flussi di scambio, al fine di garantire l’omogeneità e l’uniformità della gestione degli stessi.

2.3 EESSI-RINA. Trattazione dei flussi relativi al diritto alle prestazioni in natura. AWOD BUC 01

L’ “AW-BUC 01” ha lo scopo di consentire alle Istituzioni degli Stati membri di scambiare informazioni in merito al diritto del lavoratore infortunato o tecnopatico di ricevere prestazioni in natura nello Stato membro di residenza o soggiorno. Il suddetto BUC viene utilizzato quando la persona assicurata ha subito un infortunio sul lavoro nello Stato membro in cui si trova, ovvero lo stesso interessato richiede assistenza medica nello Stato membro in cui risiede e non è in possesso di un attestato del diritto a ricevere la prestazione da parte dell’Istituzione competente presso cui è assicurato.

Al riguardo si evidenzia che, nei casi in cui l’erogazione di prestazioni in natura sia a cadenza periodica, quale il caso di reddituari esteri residenti in Italia o di reddituari Inail residenti all’estero, per i quali sono già stati emessi i moduli in cartaceo E-123, la Sede Inail dovrà utilizzare:

  • il nuovo modulo SED DA002 che conferma il diritto all’erogazione delle prestazioni in natura, nel caso in cui la Sede sia “owner” del BUC in questione;
  •  il nuovo modulo SED DA002 o anche il modulo E-form E123 se la richiesta perviene con modulo E-form E107, nel caso in cui la Sede sia “counterparty” del BUC in questione.

2.4 EESSI-RINA. Trattazione flussi relativi alla richiesta di rimborso di prestazioni in natura. AWOD BUC 05

L’ “AW-BUC 05” è uno dei BUC finanziari previsti all’interno del settore di competenza dell’Inail e attiene alla richiesta di rimborso, dello Stato membro che ha erogato prestazioni in natura per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, allo Stato membro competente, dove cioè la persona è assicurata e dalla quale riceve la prestazione economica.

Per la trattazione di questi casi, le Sedi dovranno compilare il modulo SED DA010 (richiesta di rimborso prestazioni in natura) in base alle spese sostenute e fatturate nonché trasmettere, in formato pdf, lo stesso SED corredato da tutte le fatture relative alle prestazioni in natura erogate dalle Sedi competenti (visite medico-legali, accertamenti diagnostici, ausili ortopedici, ecc.) alla Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo - in qualità di Organismo di collegamento per l’Inail.

4 Minisito > Dcra > Rapporti extranazionali > EESSI

La predetta Direzione centrale, una volta ricevuto il modulo con le relative fatture inserirà i dati sul modulo elettronico DA010 che invierà allo Stato competente attraverso la piattaforma RINA.

Si precisa che i rimborsi delle prestazioni in natura si effettuano solo ed esclusivamente tramite la predetta Direzione centrale. In particolare, in merito alle prestazioni sanitarie e di natura ospedaliera di competenza del servizio sanitario regionale, sono in corso raccordi con il Ministero della salute al fine di trovare una soluzione per dirimere qualunque controversia con le Istituzioni estere sui rimborsi in questione. Su tale aspetto si rinvia a disposizioni successive.

Per quanto riguarda le fatture emesse dall’Inail e relative alle visite medico-legali (costo euro 30,99), queste ultime dovranno essere gestite attraverso la procedura di contabilità integrata “HR”; non dovrà essere pertanto utilizzato il “modulo di fattura” cartaceo finora previsto per richiedere il rimborso alla Istituzione competente. Anche tali tipologie di fatture devono essere inviate alla Direzione centrale rapporto assicurativo in formato pdf.

(4) Minisito > Dcra > Rapporti extranazionali > EESSI

2.5 EESSI-RINA. Trattazione dei flussi relativi alla richiesta e invio di informazioni mediche. Horizontal BUC 08 e Horizontal BUC 09

L’ “H BUC 08” viene creato dall’Istituzione competente per richiedere all’Istituzione del luogo di residenza/soggiorno o a altre Istituzioni competenti di uno Stato membro, di fornire certificazioni mediche o di effettuare una visita medica alla persona interessata ai fini della valutazione del caso, attraverso la compilazione e l’invio del modulo SED H120.

Con l’”H BUC 09” uno Stato membro potrà fornire informazioni mediche o inviare la relazione medica mediante il modulo SED H121.

Nello specifico, le predette fattispecie si attivano con la richiesta di visite mediche nell’ambito delle attività relative alla revisione e accertamenti medico-legali.6

Tali BUC vanno distinti dall’ “AW-BUC 07c” che viene utilizzato sempre per la richiesta di una relazione e/o di certificati medici relativi a individuare postumi permanenti dovuti all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale.

2.6 EESSI-RINA. Trattazione dei flussi relativi alla richiesta di controllo amministrativo. Horizontal BUC 10

L’”H-BUC 10” può essere utilizzato per richiedere all’Istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona interessata, un controllo di natura amministrativa per esempio sulla residenza o sullo stato di famiglia, nonché informazioni sui costi stimati per far eseguire le verifiche amministrative. I SED di riferimento sono H 130 per la richiesta e H 131 per la risposta.

(5) Un esempio di compilazione del modulo SED in questione è pubblicato nel Minisito > Dcra > Rapporti extranazionali > EESSI.

(6) Ai sensi della circolare Inail 13 maggio 2013, n. 25.

2.7 EESSI-RINA. Rimborsi per controlli amministrativi o informazioni mediche. Horizontal BUC 04

L’”H BUC 04”, è strettamente collegato ai BUC “H BUC 08”, “H BUC 09” e “H BUC, 10”, in quanto si utilizza per chiedere il rimborso dei costi relativi a verifiche amministrative o esami medici che sono stati richiesti, confermati ed eseguiti all’interno dei predetti BUC (H BUC 08, H BUC 09 e H BUC 10).

L’iter previsto per l’H BUC 04 può essere attivato come processo separato, che genera un nuovo flusso di lavorazione, nei casi in cui il rimborso è relativo alle fattispecie di cui all’ H BUC 08 e H BUC 09, mentre si attiva, come sottoprocesso all’interno del processo principale, quando riguarda l’H BUC 10.

L’Istituzione competente per il rimborso è la Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo - in qualità di Organismo di collegamento, alla quale la Sede dovrà fare riferimento per la parte finanziaria, inviando il dettaglio delle spese sostenute per le prestazioni erogate.

2.8 EESSI-RINA. Gestione flussi di scambio relativi ai dati anagrafici e familiari

Per le richieste di aggiornamento delle verifiche anagrafiche quali la residenza/domicilio, lo stato di famiglia, le certificazioni dell’esistenza in vita, le certificazioni sul reddito, le verifiche dello stato di inabilità di congiunti o del raggiungimento della maggiore età, dovranno essere attivati gli Horizontal BUC compilando i relativi SED’s specifici per le singole fattispecie.

2.9 EESSI-RINA. Istruttoria richiesta di riconoscimento di una malattia professionale

Ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti comunitari7, nel caso pervenga una richiesta di riconoscimento di malattia professionale dalla quale si accerti che la competenza a trattare è di un altro Paese membro, in quanto è sul quel territorio che la persona avrebbe potuto essere esposto al rischio, la Sede (owner) dovrà allegare al SED di riferimento (AW-DA050) per l’inoltro alla Istituzione del Paese interessato (counterparty), il modulo SED P5000 (ex modulo E-205) da richiedere alla Sede Inps del territorio di riferimento.

3. Settore Recupero crediti

L’art. 84 del Regolamento CE 883/2004 prevede che il recupero dei contributi e la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate dovuti a una Istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro secondo le procedure da quest’ultimo applicate.

Al riguardo, l’articolo 71 del Regolamento di applicazione, prevede la compensazione come la via prioritaria per il recupero del credito. Qualora non sia possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo della compensazione, gli importi che restano.

L’articolo 77 del Regolamento di applicazione prevede che, su domanda della “Parte richiedente” (Stato creditore), la “Parte richiesta” (Stato che riceve la domanda) provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato della “Parte richiedente” e concernenti un credito e/o il suo recupero.

L’attività di notifica è soggetta alle norme in vigore nello Stato della stessa “Parte richiesta” per la notifica di analoghi atti o decisioni.

L’articolo 78 del Regolamento di applicazione stabilisce che la domanda di recupero deve contenere in allegato:

  • una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato della “Parte richiedente”;
  • l’originale o una copia autenticata di altri eventuali documenti necessari al recupero.

Nel caso di recupero di crediti per premi, costituisce “titolo” l’atto esecutivo della Repubblica italiana, in primis dunque la sentenza o il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, ma “titolo” può essere anche l’estratto di ruolo ovvero la sola attestazione di credito del responsabile della Sede (documenti che nel nostro ordinamento consentono di attivare procedure esecutive o richieste di ingiunzione, se non contestati nei termini di legge).

Si evidenzia che, il pagamento da parte del debitore delle somme dovute, anche in forma rateale, deve essere effettuato sul conto corrente della Direzione generale8 - Direzione centrale rapporto assicurativo - che ha funzioni di collegamento per i flussi finanziari.

(7) Artt. 38-39 Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 36 Regolamento (CE) n. 987/2009.

3.1 Settore Recupero crediti. Diritti di surroga dell’Istituzione debitrice

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del Regolamento di base se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'Istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'Istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'Istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

(8) Codice IBAN: BANCA INTESA IT75B0306903201100000300010

4. Rapporti con l’Istituto svizzero per l’assicurazione contro gli infortuni - Swiss Accident Insurance Institution (Suva)

In merito alla gestione dei casi relativi all’erogazione delle prestazioni sanitarie e in natura afferenti il settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per i residenti in Italia che lavorano in Svizzera, c.d. frontalieri, si forniscono alcune precisazioni.

In primo luogo si evidenzia che, allo stato attuale, la Svizzera non è un Paese EESSI Ready e pertanto, come indicato nella Decisione E7 del 27 giugno 2019, può continuare a utilizzare i moduli E-Form (es.: E123 – E125, ecc.).

L’Ente Suva emette frequentemente il modulo E123, relativo al diritto a ricevere prestazioni nello Stato membro di residenza o soggiorno, sia per l’interessato che per l’Inail, determinando una non coerente applicazione della norma.

Ne consegue che spesso l’assicurato anticipa personalmente il costo della prestazione e successivamente chiede all'Inail il relativo rimborso.

Come previsto dai Regolamenti comunitari l’Istituzione a cui il modulo è indirizzato, per esempio Inail, eroga la prestazione alla persona, in base alla legislazione nazionale come se fosse un proprio assicurato e, una volta ricevuta la fattura, chiede il rimborso a Suva inoltrando il modulo DA010 (ex E125) alla Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo in qualità di Organismo di collegamento per l’Inail.

5. Contatti – Assistenza – Help desk

Per richiedere assistenza nell’uso dell’applicativo RINA e per le richieste relative alla normativa e alla corretta trattazione dei casi, è disponibile il canale Service Now dedicato (raggiungibile dal portale intranet al seguente percorso: Applicazioni e Procedure > Assistenza > Assistenza Utenti Interni > Service Now > Richieste (Catalogo dei Servizi) > Richieste Applicative > Gestione Dati > EESSI RINA.

Altre informazioni su Inail? Clicca qui!

(fonte Inail)

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome