Contenuti e obblighi per la filiera della prevenzione

(Regolamento macchine: dalla parte dell'utilizzatore)

Con il regolamento macchine (Ue) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 sono stati stabiliti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-mac- chine. Obiettivo: consentire la loro messa a disposizione sul mercato e in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle per- sone – inclusi gli utilizzatori professionali – e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e dell’ambiente.

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Uno sguardo generale

Il regolamento stabilisce altresì le norme concernenti la libera circolazione di questo tipo di prodotti all’interno dell’Unione europea.

Scopo della nuova norma è infatti anche armonizzare i requisiti di sicurezza e di tu- tela della salute, (e di sicurezza anche dei beni) nella Ue, eliminando gli ostacoli al commercio di queste attrezzature che e- rano stati nel tempo frapposti, senza una cabina di regia dedicata, a livello dei singoli Stati membri.

La norma enfatizza inoltre il ruolo degli operatori economici nel porre diligenza nei ritiri e nei richiami, nell’adozione del registro dei reclami che coinvolgono attiva- mente gli utilizzatori (lavoratori con i ruoli della sicurezza stabiliti dal Tusl) e nella valutazione periodica dell’effettiva conformità nel tempo delle macchine, anche in seno alla vigilanza post-market oltre che alla realizzazione di modifiche sostanziali. Il testo ha abrogato sia la direttiva 2006/42/ Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sia la direttiva 73/361/Cee del Consiglio; è entrato in vigore il 19 luglio 2023 (venti giorni dopo la pubblicazione sulla Guce), mentre i suoi effetti avranno luogo dal 20 gennaio 2027 con l’eccezione dell’ap- plicazione anticipata di alcuni specifici e rilevanti articoli già dal luglio 2023.

L’inquadramento normativo

Va precisato che il regolamento verte, sì, su macchine, prodotti correlati e quasi-mac- chine, ma include anche software funzionali alle macchine rientranti nella loro valutazione di conformità, i software che rappresentano di fatto componenti di sicurezza e i mezzi su strada non ancora disciplinati da atti giuridici dell’Ue.

Trattandosi di macchine con destinazione anche squisitamente occupazionale, il re- golamento si inserisce all’interno delle pre- visioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, nel disporre conformità, istruzioni all’uso, documentazione tecnica, vigilanza post-market e gestione di reclami, si sposa con le consoli- date regole di sicurezza vigenti sulle attrezzature di lavoro di cui al Tusl (di qui e solo per esemplificare si ricordino la valutazione dei rischi, la formazione, l’informazione e l’addestramento all’uso nonché, per le macchine in edilizia e l’impiantistica e la sicurezza nei cantieri).

(Regolamento macchine: dalla parte dell'utilizzatore)

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