Incendi boschivi: assegnati i fondi alle Regioni

Pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 23 luglio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2025, n. 239

Incendi boschivi: assegnati i fondi alle Regioni con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 23 luglio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2025, n. 239.

Lo stanziamento prevede:

  • 38,8 milioni di euro per l'annualità 2023 (allegato 1);
  • 1,2 milioni di euro per le isole minori (allegato 2).

Di seguito il testo della delibera Cipe 23 luglio 2025; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Incendi boschivi: assegnati i fondi alle Regioni

Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 23 luglio 2025

 

Strategia nazionale per  le  aree  interne  (SNAI).  Assegnazione  di
risorse in favore di interventi finalizzati  alla  prevenzione  e  al
contrasto  degli  incendi  boschivi   ex   articolo   4,   comma   2,
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 - annualita'  2023.  (Delibera
n. 32/2025). (25A05499)
(Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2025, n. 239)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

Nella seduta del 23 luglio 2025

 

(omissis)

 

Delibera:

 

  1. Assegnazione di risorse nell'ambito  della  Strategia  nazionale

per  le  aree  interne  in  favore  di  interventi  finalizzati  alla

prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi.

1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  n.  120  del

2021, e' assegnata una quota  delle  risorse  non  impegnate  di  cui

all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere

sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari

a complessivi 40 milioni di euro di cui:

a) 38,8 milioni di euro (annualita' 2023), per  il  finanziamento

di interventi ricadenti nelle 56 aree interne di cui alla tabella  di

riparto allegata alla presente delibera (Allegato 1)  in  ragione  di

quote uguali di 692,857 mila euro per ciascuna  area  interna,  salvo

diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma

di riferimento. Fermo  restando  il  rispettivo  importo  complessivo

risultante  in  base  ai  predetti  criteri,   entro   la   fase   di

individuazione  degli  interventi  ogni  regione  ed  ogni  provincia

autonoma puo' procedere alla ripartizione di  tali  risorse  in  modo

differenziato  tra  le  aree  interne  che  insistono   nel   proprio

territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva  e  delle

rispettive valutazioni e pianificazioni  in  materia.  Entro  novanta

giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le  regioni  e  le

province  autonome  di  riferimento  delle  56  aree  comunicano   al

Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud gli interventi

selezionati, indicando i soggetti  attuatori,  il  cronoprogramma,  i

risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP).

b) 1,2 milioni di euro, in favore del  Progetto  Speciale  «Isole

Minori» di cui alla delibera CIPESS 2 agosto 2022,  n.  42,  come  da

tabella di riparto allegata  alla  presente  delibera  (Allegato  2).

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della  delibera,  le

regioni su cui insistono le isole minori,  in  interlocuzione  con  i

territori interessati, definiscono gli interventi  da  attuare  nelle

isole minori e li comunicano al  Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione  e  per  il  Sud,  indicando  i   soggetti   attuatori,   il

cronoprogramma, i risultati attesi ed il  Codice  unico  di  progetto

(CUP).

1.2 Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della

Presidenza del Consiglio dei ministri presentera' al CIPESS, entro il

30 settembre di ogni anno, una relazione sui risultati conseguiti, in

conformita' con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 27

dicembre 2013, n. 147.

2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio

Il  trasferimento  delle  risorse   e'   disposto   dal   Ministero

dell'economia e delle finanze -  sulla  base  delle  disposizioni  di

pagamento  informatizzate  inoltrate  dalle   regioni   sul   sistema

informativo  della  Ragioneria  generale  dello  Stato-   Ispettorato

generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea  (IGRUE)  -

direttamente in favore  dei  soggetti  beneficiari  degli  interventi

finanziati,  ovvero  in  favore  delle  regioni/provincie   autonome,

secondo  la  modalita'  di  cui  alla  legge  183  del  1987,  previo

inserimento dei dati di monitoraggio sul sistema nazionale MEF-IGRUE.

[photo credits]

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Allegati

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