Incentivi per la formazione alla sicurezza nell’autotrasporto

Decreto ministeriale 6 maggio 2026

(Incentivi per la formazione alla sicurezza nell'autotrasporto)

Con il D.M. 6 maggio 2026 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026) il ministero delle Infrastrutture ha definito le modalità di ripartizione delle risorse per la formazione professionale.

Incentivi per la formazione alla sicurezza nell'autotrasporto

Il contributo ammonta a cinque milioni di euro per il 2026. Destinatarie delle risorse sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino a iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività e all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Incentivi per la formazione alla sicurezza nell'autotrasporto

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

Decreto 6 maggio 2026 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare
agli incentivi per la formazione professionale nel settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2026. (26A03347)

(Gazzetta Ufficiale n.156 del 8 luglio 2026)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli
incentivi per la formazione professionale di cui all'articolo 83-bis,
comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del citato
regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per
accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle
istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita' operative
per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,
l'articolo 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'articolo 31 della
Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 -
Supplemento ordinario n. 42, e, in particolare, la tabella 10
relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi
allegata;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30
maggio 2025, rep. 126 del 3 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025 che, in attuazione delle
previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ha destinato al
settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 228.000,000
euro per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027;
Considerato che sul capitolo 7330 pg 06 del bilancio di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano
disponibili, a seguito del riparto definito con il decreto n. 126
sopra richiamato, 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di
incentivi per interventi a favore della formazione professionale
delle imprese di autotrasporto per l'annualita' 2026;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli
oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi
pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2026;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2025, n.
126, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2026.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le imprese
di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per
far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei
dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente
decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regolamento (CE)
n. 651/2014 e successive modificazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente
decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono
essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di
formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti
richiesti al comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2026 e deve avere termine entro il
12 giugno 2027. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'articolo 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014 e successive modificazioni.

 

Art. 2
Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al presente decreto sono svolti
dal soggetto gestore RAM Logistica infrastrutture e trasporti S.p.a.
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, con le modalita' e nei termini previsti da apposito atto
attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il soggetto gestore ai sensi dell'accordo di servizio
prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono
quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai
suddetti incentivi;
b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti
beneficiari;
c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in
oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di digitalizzazione ed
informatizzazione/archiviazione dei dati, recepimento istanze e
relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con
i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali
incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le
relative attivita' di verifica e controllo, sulla base delle
specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto.
3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1
sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, nel limite massimo
del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato, per
il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle
relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto
amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le
funzioni d'iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in
ordine alle attivita' espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo,
il predetto soggetto assicura la massima collaborazione,
tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste,
degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e istruttorie
relative alle procedure di cui e' responsabile.

 

Art. 3
Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con
veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente
iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte
nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti
dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a),
costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V,
Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-bis, del codice civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo in
misura doppia. Pertanto, e' onere delle imprese richiedenti il
contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al
contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci,
con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come
impresa singola che in qualita' di impresa appartenente ad un
consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu' domande
(domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da
impresa appartenente ad una forma associata) sara' ammessa, in
applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per
prima in ordine di tempo.
3. L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate
da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con
esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5
comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 agosto 2024, prot. n. 209, e art. 5 comma 1, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, prot. n.
192, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la
presente (cosiddette «Formazione 15» e «Formazione 16»). Nel caso in
cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto
un'impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa,
l'amministrazione esclude la domanda di quella impresa, sia se
presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata
all'interno di un consorzio o di una cooperativa.
4. Le domande per accedere ai contributi, sottoscritte con firma
digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o
della cooperativa richiedente, devono essere presentate, previa
registrazione, tramite accesso ad apposita piattaforma web
raggiungibile sul sito di RAM logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a. www.ramspa.it alla sezione dedicata, seguendo le relative
linee guida alla presentazione dell'istanza, a partire dalla data del
21 settembre 2026 ed entro il successivo termine perentorio della
data del 30 ottobre 2026. Non saranno prese in esame le domande
presentate successivamente alla data del 30 ottobre 2026.
5. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato secondo le seguenti soglie:
a) Euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10
unita');
b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50
unita');
c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250
unita');
d) Euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero
pari o superiore a 250 unita').
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari
alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con
un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante - autista;
quaranta per ciascun partecipante - impiegato;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
6. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al
50 per cento di tutti i costi ammissibili.
7. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che
verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti
requisiti:
a) l'attivita' formativa deve essere svolta attraverso gli
strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di
tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi', la
condivisione dei documenti;
b) l'intero corso deve essere video registrato consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e
per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo
contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere
alla piattaforma della video conferenza;
d) le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche
periodiche devono essere archiviate, registrate in formato
elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a
disposizione su richiesta dell'amministrazione;
e) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di
accesso alla videoconferenza.
8. Al momento della compilazione della domanda devono essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo
presentato sara' realizzato nel rispetto del programma di cui alla
precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal
presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e
partecipanti alla formazione;
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'articolo 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di
esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e
corretto debitamente giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso
se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte
di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale
e la partita IVA del/dei soggetto/i destinatario/i della lezione.
Queste ultime indicazioni potranno essere fornite successivamente
alla presentazione della domanda, purche' non oltre tre giorni
antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione dei
controlli da parte del soggetto gestore.
9. Il calendario di cui alla lettera e) del precedente comma,
dovra' necessariamente essere compilato dall'impresa richiedente
attraverso il sistema informatico utilizzato in fase di presentazione
della domanda di cui al comma 4). Qualsiasi modifica di uno o piu'
dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere
comunicata on-line - accedendo a detta applicazione informatica -
almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende
modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per i casi
di forza maggiore, la modifica potra' essere effettuata online in un
termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione
dovra' essere documentata e motivata oggettivamente, a pena di
esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilita'
della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore
sara' oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della
rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche modalita' di
presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi
compresi quelli modificati per cause di forza maggiore, saranno
pubblicati sul sito della societa' RAM logistica, infrastrutture e
trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella sezione autotrasporto merci - Documentazione -
Autotrasporto contributi ed incentivi.
10. Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla misura
in oggetto, il totale dei costi ottenuti sommando i preventivi di
spesa allegati alle istanze presentate da imprese, consorzi o
cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore ente di
formazione espressione di una stessa associazione di categoria, non
potra' superare la somma di euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00). Qualora, anche ad esito del soccorso
istruttorio ex art. 241/1990, emerga il superamento di detta soglia,
si provvedera' d'ufficio alla riparametrazione dei costi preventivati
da tutte le imprese interessate; detti costi, eventualmente
riparametrati, saranno pubblicati on-line secondo i termini e le
modalita' previsti al successivo art. 4, comma 4.

 

Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'attivita'
formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase
procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non
saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', l'importo del
preventivo di spesa verra' considerato quale massimale, ma, ai fini
del riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei
costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei
requisiti previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro e non oltre la data del 12 giugno 2027. Entro
la data del 26 luglio 2027, a pena di decadenza dal beneficio, dovra'
essere presentata, tramite accesso alla piattaforma web gia'
utilizzata in fase di registrazione/presentazione dell'istanza di cui
al precedente art. 3, comma 4, specifica rendicontazione dei costi
sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda,
risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme. La
documentazione dovra' essere sottoscritta con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente.
A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine
attivita' debitamente sottoscritta dal rappresentante legale
dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la
corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi
preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La
documentazione contabile dovra', a pena di inammissibilita', essere
certificata da un Revisore legale indipendente e iscritto
nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche,
integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra' essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui
all'articolo 3, comma 8, lettera d), punto 7, ma non concorrera' a
determinare le soglie previste dall'articolo 3, comma 5, del presente
decreto. All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere
allegati i seguenti documenti:
a. elenco dei partecipanti in formato Excel e, in caso di
dipendenti o addetti, nonche' dirigenti, indicazione del contratto di
lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma
associata, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), andra'
allegato l'elenco in formato Excel completo delle aziende
partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e
numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese
che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le
imprese che esercitano la professione di autotrasportatore
esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a
1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli
partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonche' dirigenti,
il relativo contratto di lavoro applicato;
b. dettaglio dei costi per singole voci. In caso di
consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale
costo sostenuto dalle singole imprese associate;
c. documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d. documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di
micro, piccola o media impresa;
e. se la formazione e' svolta a distanza, l'indicazione di
apposito link che consenta l'accesso alla cartella contenente le
registrazioni dei corsi, nonche' i tracciati FAD convalidati
dall'ente attuatore dai quali risulti la presenza dei partecipanti
indicati nella rendicontazione e da cui sia possibile evincere, a
pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa
lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica
(autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di
ogni discente che ha preso parte alla lezione;
f. registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei
costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice
fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha
preso parte alla lezione;
g. dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in
atti e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita' delle
informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati
della formazione svolta in modalita' e-learning di cui al punto e);
h. dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti
rispetto alle materie oggetto del corso;
i. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo
alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la
quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i
titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato
al progetto formativo;
j. coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto venga superato, il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede alla verifica dei requisiti di ammissibilita'.
L'amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica
alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la Commissione
e il soggetto gestore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti
S.p.a. procedono alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it nella
sezione Incentivi > Formazione > Formazione XVII Edizione e sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione
Autotrasporto merci > Documentazione > Autotrasporto Contributi ed
Incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente
decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa
preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi
procedimentali; tale elenco e' aggiornato periodicamente secondo
l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la
presentazione di tutte le rendicontazioni, la Commissione, valutati
gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni
presentate, entro la data del 13 novembre 2027 redige l'elenco delle
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i
conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'articolo 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.

 

Art. 5
Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto si riserva la
facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di
formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche
attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad
escludere la domanda, o parte di essa, presentata dalla singola
impresa o dalla singola forma associata (consorzio o cooperativa)
secondo quanto di seguito dettagliato:
a. in caso di accertamento di gravi irregolarita' o violazioni
procedurali o sostanziali della vigente normativa o di quanto
previsto dal presente decreto e tali da inficiare le condizioni di
ammissibilita' della domanda, rilevate anche a seguito dei controlli
effettuati dal soggetto gestore RAM Logistica, Infrastrutture e
Trasporti S.p.a., la Commissione procedera' ad escludere l'intera
domanda dal contributo;
b. in caso di mancata effettuazione dell'eventuale corso di
formazione a distanza secondo le modalita' indicate in sede di
domanda, come eventualmente modificate ai sensi dell'art. 3 comma 9,
la Commissione procedera' ad escludere dal contributo, nel caso di
corsi in cui siano presenti piu' imprese, le somme relative alle
spese sostenute per quelle imprese che non hanno rispettato gli
obblighi formativi.
c. in caso di dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero, la Commissione, fermo restando la denuncia
all'autorita' giudiziaria, procedera' ad escludere dal contributo
l'intera domanda;
d. in caso di controllo, effettuato durante le attivita'
istruttorie dal soggetto gestore, concluso con esito negativo, la
Commissione procedera' ad escludere dal contributo la spesa sostenuta
per il medesimo corso oggetto di controllo ad esito negativo.
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(Photo credits)

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