Inquinanti organici persistenti (Pop): modificato il regolamento 2019/1021 per effetto della pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, sulla G.U.U.E. L del 28 ottobre 2025.
In particolare, le novità riguardano le sostanze:
- tetrabromodifeniletere;
- pentabromodifeniletere;
- esabromodifeniletere;
- eptabromodifeniletere;
- decabromodifeniletere.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2025/1482.
Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere
(G.U.U.E. L del 28 ottobre 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti [1]GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti[2] Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj). («la convenzione») e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza[3]Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj)..
(2) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 del medesimo regolamento.
(3) Il tetrabromodifeniletere (tetraBDE), il pentabromodifeniletere (pentaBDE), l'esabromodifeniletere (esaBDE), l'eptabromodifeniletere (eptaBDE) e il decabromodifeniletere (decaBDE) (collettivamente «eteri di difenile polibromurato», «PBDE elencati») figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite di 500 mg/kg per la somma delle loro concentrazioni se presenti come contaminanti non intenzionali in tracce in miscele o articoli. La Commissione riesamina questo valore limite.
(4) A norma del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj). il limite di concentrazione nei rifiuti per la somma di tetraBDE, pentaBDE, esaBDE, eptaBDE e decaBDE scende a 500 mg/kg a decorrere dal 10 giugno 2023, a 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e a 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027.
(5) Gradualmente nell'Unione si è pressoché cessato di fabbricare, immettere in commercio e usare PBDE. A causa delle attività passate e attuali di riciclaggio, queste sostanze sono tuttavia presenti in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati, compresi prodotti destinati al pubblico.
(6) Occorre prestare particolare attenzione ai prodotti per l'infanzia e ai giocattoli data la potenziale esposizione ai PBDE elencati che vi sono contenuti. Per contemplare i casi in cui i PBDE elencati possono essere involontariamente presenti nei prodotti per l'infanzia e nei giocattoli fabbricati a partire da materiale recuperato, è giustificato fissare un valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce.
(7) Tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso, considerato il fatto che i PBDE elencati sono presenti principalmente in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati e dato il limite di rilevazione dei metodi di determinazione, è opportuno fissare valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per le miscele e gli articoli fabbricati a partire da o contenenti materiale recuperato che contiene PBDE elencati e valori limite diversi per le altre miscele e gli altri articoli. I materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [5]Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj). dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento in quanto non dovrebbero contenere, in linea di principio, i PBDE elencati in conformità dei regolamenti (UE) n. 10/2011[6]Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj). e (UE) 2022/1616[7]Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj). della Commissione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato come segue:
1) nella parte A, nella tabella, alla voce Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027 se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.
(*1) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj)"
(*2) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglioi del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj).»;"
2) nella parte A, nella tabella, alla voce «Pentabromodifeniletere C12H5Br5O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere dal 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;
3) nella parte A, nella tabella, alla voce «Esabromodifeniletere C12H4Br6O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;
4) nella parte A, nella tabella, alla voce «Eptabromodifeniletere C12H3Br7O», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.»;
5) nella parte A, nella tabella, alla voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:
a) 10 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;
c) in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all’entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da 17 maggio 2027, se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l’infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all’igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all’alimentazione, all’allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.».
Note
| 1. | ↑ | GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj |
| 2. | ↑ | Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj). |
| 3. | ↑ | Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj). |
| 4. | ↑ | Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj). |
| 5. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj). |
| 6. | ↑ | Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj). |
| 7. | ↑ | Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj). |


