Intelligenza artificiale: le disposizioni per lavoro, sanità e tutela dei dati

Intelligenza artificiale: le disposizioni per lavoro, sanità e tutela dei dati
La legge 23 settembre 2025, n. 132 «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223

Intelligenza artificiale: disposizioni per lavoro, sanità e tutela dei dati sono state stabilite, tra le tante, all'interno della legge 23 settembre 2025, n. 132 «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223.

Intelligenza artificiale le disposizioni per lavoro, sanità e tutela dei dati

In particolare, nel provvedimento si parla di:

  • principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali (artt. 4/9);
  • principi in materia di sviluppo economico (art. 5);
  • uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità (artt. 7/8/10);
  • disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia d lavoro (artt. 11/12);
  • disposizioni in materia di professioni intellettuali (art. 13);
  • uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (art. 14);
  • uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 18).

Disposti anche:

  • una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale la costituzione di un comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale nonché di autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (artt. 19 e 20);
  • investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (art. 23);
  • misure sulla tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (art. 25).

 

Modificati, infine, il codice di procedura civile e il codice penale con contestuali disposizioni penali.

 

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

Intelligenza artificiali le disposizioni per lavoro, sanità e tutela dei dati

Legge 23 settembre 2025, n. 132 

Disposizioni  e  deleghe  al  Governo  in  materia  di   intelligenza
artificiale. (25G00143)

 

(Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223)

 

Vigente al: 10-10-2025

Capo I
Principi e finalita'

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1.  La  presente  legge  reca  principi  in  materia  di   ricerca,

sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di  sistemi  e  di

modelli di intelligenza artificiale. Promuove un  utilizzo  corretto,

trasparente  e  responsabile,  in  una  dimensione   antropocentrica,

dell'intelligenza artificiale, volto  a  coglierne  le  opportunita'.

Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto

sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

2. Le disposizioni  della  presente  legge  si  interpretano  e  si

applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema  di  intelligenza  artificiale:  il  sistema  definito

dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale  di  atti,  fatti  o

informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni,

anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c)  modelli  di  intelligenza  artificiale:  i  modelli  definiti

dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   rimanda   alle

definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

 

                               Art. 3

                          Principi generali

1.  La  ricerca,  la  sperimentazione,  lo  sviluppo,   l'adozione,

l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli  di  intelligenza

artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto dei diritti

fondamentali  e  delle  liberta'  previste  dalla  Costituzione,  del

diritto  dell'Unione  europea  e   dei   principi   di   trasparenza,

proporzionalita',   sicurezza,   protezione   dei   dati   personali,

riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita' dei  sessi  e

sostenibilita'.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza  artificiale

per finalita' generali avviene su dati  e  tramite  processi  di  cui

devono essere garantite e vigilate la correttezza,  l'attendibilita',

la sicurezza, la qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo

il principio di proporzionalita' in relazione ai  settori  nei  quali

sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per  finalita'

generali  devono  essere  sviluppati   e   applicati   nel   rispetto

dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della  prevenzione

del   danno,   della   conoscibilita',   della   trasparenza,   della

spiegabilita' e dei principi  di  cui  al  comma  1,  assicurando  la

sorveglianza e l'intervento umano.

4. L'utilizzo di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  non  deve

pregiudicare  lo  svolgimento  con  metodo  democratico  della   vita

istituzionale e politica e l'esercizio delle  competenze  e  funzioni

delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e

sussidiarieta' e non  deve  altresi'  pregiudicare  la  liberta'  del

dibattito  democratico  da   interferenze   illecite,   da   chiunque

provocate, tutelando  gli  interessi  della  sovranita'  dello  Stato

nonche' i diritti fondamentali di ogni cittadino  riconosciuti  dagli

ordinamenti nazionale ed europeo.

5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto  a  quelli

previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza

artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalita'

generali.

6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei  principi  di

cui al presente articolo deve essere assicurata, quale  precondizione

essenziale, la cybersicurezza  lungo  tutto  il  ciclo  di  vita  dei

sistemi e dei  modelli  di  intelligenza  artificiale  per  finalita'

generali, secondo un approccio proporzionale e  basato  sul  rischio,

nonche' l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine

di  assicurarne  la  resilienza   contro   tentativi   di   alterarne

l'utilizzo,  il  comportamento  previsto,   le   prestazioni   o   le

impostazioni di sicurezza.

7. La presente legge garantisce alle  persone  con  disabilita'  il

pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle  relative

funzionalita' o estensioni, su base di  uguaglianza  e  senza  alcuna

forma di  discriminazione  e  di  pregiudizio,  in  conformita'  alle

disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle

persone con disabilita', fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006,

ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della  legge  3  marzo

2009, n. 18.

 

                               Art. 4

Principi in materia  di  informazione  e  di  riservatezza  dei  dati

                              personali

1.   L'utilizzo   di   sistemi    di    intelligenza    artificiale

nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla liberta' e al

pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla liberta' di espressione e

all'obiettivita',    completezza,     imparzialita'     e     lealta'

dell'informazione.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce  il

trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati  personali  e  la

compatibilita' con le finalita' per le quali sono stati raccolti,  in

conformita'  al  diritto  dell'Unione  europea  in  materia  di  dati

personali e di tutela della riservatezza.

3. Le informazioni e le comunicazioni relative al  trattamento  dei

dati connesse all'utilizzo di  sistemi  di  intelligenza  artificiale

sono rese con linguaggio chiaro e  semplice,  in  modo  da  garantire

all'utente la conoscibilita' dei relativi  rischi  e  il  diritto  di

opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.

4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale  da  parte

dei minori di anni quattordici nonche' il conseguente trattamento dei

dati  personali  richiedono  il   consenso   di   chi   esercita   la

responsabilita' genitoriale, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, e dal  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.  Il

minore di anni diciotto, che abbia compiuto  quattordici  anni,  puo'

esprimere il proprio consenso per il trattamento dei  dati  personali

connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purche'

le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente

accessibili e comprensibili.

 

                               Art. 5

              Principi in materia di sviluppo economico

1. Lo Stato e le altre autorita' pubbliche:

a)  promuovono  lo  sviluppo   e   l'utilizzo   dell'intelligenza

artificiale   come    strumento    per    migliorare    l'interazione

uomo-macchina, anche  mediante  l'applicazione  della  robotica,  nei

settori produttivi, la produttivita' in tutte le catene del valore  e

le funzioni organizzative, nonche' quale strumento utile all'avvio di

nuove  attivita'  economiche  e  di  supporto  al  tessuto  nazionale

produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole  e

medie imprese, al fine di accrescere la  competitivita'  del  sistema

economico nazionale e la sovranita'  tecnologica  della  Nazione  nel

quadro della strategia europea;

b) favoriscono  la  creazione  di  un  mercato  dell'intelligenza

artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi

innovativi;

c) facilitano la  disponibilita'  e  l'accesso  a  dati  di  alta

qualita' per le  imprese  che  sviluppano  o  utilizzano  sistemi  di

intelligenza  artificiale  e   per   la   comunita'   scientifica   e

dell'innovazione;

d)   indirizzano   le   piattaforme   di   e-procurement    delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  modo  che,  nella  scelta  dei

fornitori di  sistemi  e  di  modelli  di  intelligenza  artificiale,

possano essere privilegiate  quelle  soluzioni  che  garantiscono  la

localizzazione e  l'elaborazione  dei  dati  strategici  presso  data

center posti nel territorio nazionale, le cui procedure  di  disaster

recovery e business continuity  siano  implementate  in  data  center

posti  nel  territorio  nazionale,  nonche'  modelli  in   grado   di

assicurare elevati standard in termini  di  sicurezza  e  trasparenza

nelle modalita' di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate

sull'intelligenza  artificiale   generativa,   nel   rispetto   della

normativa sulla concorrenza e dei principi di non  discriminazione  e

proporzionalita';

e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di

ricerca  e  centri  di  trasferimento  tecnologico  in   materia   di

intelligenza artificiale al fine di  incoraggiare  la  valorizzazione

economica e commerciale dei risultati della ricerca.

(omissis)

 

Capo II
Disposizioni di settore

                               Art. 7

Uso  dell'intelligenza  artificiale  in   ambito   sanitario   e   di

                             disabilita'

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza  artificiale  contribuisce

al  miglioramento  del  sistema  sanitario,  alla  prevenzione,  alla

diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti,  delle

liberta' e  degli  interessi  della  persona,  anche  in  materia  di

protezione dei dati personali.

2.  L'introduzione  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  nel

sistema sanitario non puo' selezionare e condizionare l'accesso  alle

prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.

3. L'interessato ha diritto di  essere  informato  sull'impiego  di

tecnologie di intelligenza artificiale.

4.  La  presente  legge  promuove  lo  sviluppo,  lo  studio  e  la

diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che  migliorano  le

condizioni  di  vita  delle  persone   con   disabilita',   agevolano

l'accessibilita',  la  mobilita'  indipendente  e   l'autonomia,   la

sicurezza e i processi di inclusione sociale delle  medesime  persone

anche  ai  fini  dell'elaborazione  del  progetto  di  vita  di   cui

all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio

2024, n. 62.

5. I  sistemi  di  intelligenza  artificiale  in  ambito  sanitario

costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura

e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione,  che  e'

sempre rimessa agli esercenti la professione medica.

6. I sistemi  di  intelligenza  artificiale  utilizzati  in  ambito

sanitario e i  relativi  dati  impiegati  devono  essere  affidabili,

periodicamente verificati e aggiornati  al  fine  di  minimizzare  il

rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

 

                               Art. 8

Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di  sistemi

  di intelligenza artificiale in ambito sanitario

1. I trattamenti di dati, anche  personali,  eseguiti  da  soggetti

pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al  decreto  legislativo

16 ottobre 2003, n. 288, nonche' da  soggetti  privati  operanti  nel

settore  sanitario  nell'ambito  di  progetti  di   ricerca   a   cui

partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS,

per la ricerca e la sperimentazione scientifica  nella  realizzazione

di sistemi di intelligenza artificiale per finalita' di  prevenzione,

diagnosi  e  cura  di  malattie,  sviluppo  di  farmaci,  terapie   e

tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse

protesi e interfacce fra  il  corpo  e  strumenti  di  sostegno  alle

condizioni del paziente, salute pubblica, incolumita' della  persona,

salute e sicurezza sanitaria nonche' studio della  fisiologia,  della

biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in

quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione  di

banche di dati e  modelli  di  base,  sono  dichiarati  di  rilevante

interesse pubblico  in  attuazione  degli  articoli  32  e  33  della

Costituzione e nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9,

paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Ai medesimi fini, fermo restando  l'obbligo  di  informativa  in

favore dell'interessato,  che  puo'  essere  assolto  anche  mediante

un'informativa  generale  messa  a  disposizione  nel  sito  web  del

titolare del trattamento e senza ulteriore consenso  dell'interessato

ove inizialmente previsto dalla legge, e'  sempre  autorizzato  l'uso

secondario di dati  personali  privi  degli  elementi  identificativi

diretti, anche appartenenti alle categorie  indicate  all'articolo  9

del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al  comma

1,  salvi  i  casi  nei  quali  la  conoscenza  dell'identita'  degli

interessati sia inevitabile o necessaria al fine della  tutela  della

loro salute.

3. Negli ambiti di cui al  comma  1  o  per  le  finalita'  di  cui

all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia  di

protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30

giugno  2003,  n.  196,  e'  sempre  consentito,  previa  informativa

all'interessato  ai  sensi  dell'articolo  13  del  regolamento  (UE)

2016/679,  il   trattamento   per   finalita'   di   anonimizzazione,

pseudonimizzazione  o  sintetizzazione  dei  dati  personali,   anche

appartenenti  alle  categorie  particolari  di  cui  all'articolo  9,

paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE)  2016/679.  E'  consentito

altresi' il predetto  trattamento  finalizzato  allo  studio  e  alla

ricerca  sui  gesti  atletici,  sui  movimenti  e  sulle  prestazioni

nell'attivita' sportiva in tutte  le  sue  forme,  nel  rispetto  dei

principi generali di  cui  alla  presente  legge  e  dei  diritti  di

sfruttamento economico dei dati relativi alle  attivita'  agonistiche

che spettano a chi le organizza.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  (AGENAS),

previo parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,

tenendo conto di standard internazionali e dello  stato  dell'arte  e

della tecnica,  puo'  stabilire  e  aggiornare  linee  guida  per  le

procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3,  e

per la creazione di dati sintetici, anche per  categorie  di  dati  e

finalita' di trattamento.

5. I trattamenti di dati di cui  ai  commi  1  e  2  devono  essere

comunicati al Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  con

l'indicazione di tutte le informazioni previste  dagli  articoli  24,

25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' con  l'indicazione

espressa,  ove  presenti,   dei   soggetti   individuati   ai   sensi

dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE)  2016/679,  e  possono

essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione  se

non sono stati  oggetto  di  provvedimento  di  blocco  disposto  dal

Garante per la protezione dei dati personali.

6. Restano fermi i poteri ispettivi,  interdittivi  e  sanzionatori

del Garante per la protezione dei dati personali.

 

                               Art. 9

      Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

1.  Il  trattamento  dei  dati  personali  anche  particolari  come

definiti dall'articolo  9  del  regolamento  (UE)  2016/679,  con  il

massimo  delle  modalita'  semplificate   consentite   dal   predetto

regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche  tramite

sistemi di intelligenza artificiale e machine  learning,  inclusi  la

costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini

di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei  dati  personali,  e'

disciplinato con decreto del Ministro della salute da  emanare  entro

centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente

legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati  personali,  gli

enti di ricerca, i  presidi  sanitari  nonche'  le  autorita'  e  gli

operatori del settore.

 

                               Art. 10

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario  elettronico,  sistemi

  di sorveglianza nel  settore  sanitario  e  governo  della  sanita'

  digitale

1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo

12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario).  -

1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate  nel  settore

sanitario, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  innovazione

tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per  la

sicurezza della Repubblica e  per  la  cybersicurezza  e  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  disciplinate  le

soluzioni di intelligenza artificiale  aventi  funzione  di  supporto

alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di  cui

al primo periodo sono  individuati  i  soggetti  che,  nell'esercizio

delle proprie  funzioni,  accedono  alle  soluzioni  di  intelligenza

artificiale secondo le modalita' ivi definite.

2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in  particolare  per

l'assistenza  territoriale,   e'   istituita   una   piattaforma   di

intelligenza artificiale.  La  progettazione,  la  realizzazione,  la

messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al  primo

periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di  Agenzia  nazionale

per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga

servizi di supporto:

a) ai professionisti sanitari per  la  presa  in  carico  della

popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;

b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con  suggerimenti

non vincolanti;

c) agli utenti per l'accesso ai  servizi  sanitari  delle  Case

della comunita'.

3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi  di

supporto di cui al comma 2.

4. La piattaforma di cui al comma 2  e'  alimentata  con  i  dati

strettamente  necessari  per  l'erogazione  dei  servizi  di  cui  al

medesimo comma 2, trasmessi dai relativi  titolari  del  trattamento.

L'AGENAS e' titolare del trattamento dei  dati  raccolti  e  generati

all'interno della piattaforma.

5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante  per  la

protezione dei dati personali e dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza

nazionale, l'AGENAS, con proprio  provvedimento,  valutato  l'impatto

del trattamento, specifica i tipi di dati trattati  e  le  operazioni

eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche  e

organizzative per garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  al

rischio e  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi

dell'interessato, in coerenza con  le  disposizioni  del  regolamento

(UE) 2016/679».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  L'AGENAS  provvede

alle attivita' di cui al presente  articolo  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 11

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza  artificiale  in  materia  di

                               lavoro

1.  L'intelligenza  artificiale  e'  impiegata  per  migliorare  le

condizioni  di  lavoro,   tutelare   l'integrita'   psicofisica   dei

lavoratori, accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e  la

produttivita' delle persone in  conformita'  al  diritto  dell'Unione

europea.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale  in  ambito  lavorativo

deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puo'  svolgersi  in

contrasto con la dignita' umana ne' violare la riservatezza dei  dati

personali. Il datore di lavoro o il committente e' tenuto a informare

il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi  e

con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26

maggio 1997, n. 152.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella  gestione

del  rapporto  di  lavoro   garantisce   l'osservanza   dei   diritti

inviolabili del lavoratore  senza  discriminazioni  in  funzione  del

sesso,  dell'eta',  delle  origini  etniche,  del  credo   religioso,

dell'orientamento  sessuale,  delle  opinioni   politiche   e   delle

condizioni  personali,  sociali  ed  economiche,  in  conformita'  al

diritto dell'Unione europea.

 

                               Art. 12

Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel

                          mondo del lavoro

1. Al  fine  di  massimizzare  i  benefici  e  contenere  i  rischi

derivanti dall'impiego di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  in

ambito lavorativo, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione  di  sistemi  di

intelligenza artificiale nel mondo del  lavoro,  con  il  compito  di

definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in

ambito lavorativo, monitorare l'impatto  sul  mercato  del  lavoro  e

identificare   i   settori   lavorativi   maggiormente    interessati

dall'avvento dell'intelligenza artificiale.  L'Osservatorio  promuove

la formazione dei lavoratori e dei datori di  lavoro  in  materia  di

intelligenza artificiale.

2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali  o  da  un  suo  rappresentante.  Con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,

sono stabiliti i componenti, le modalita' di  funzionamento,  nonche'

gli ulteriori  compiti  e  funzioni  dell'Osservatorio  medesimo.  Ai

componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 13

        Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1.  L'utilizzo  di  sistemi  di  intelligenza   artificiale   nelle

professioni intellettuali e'  finalizzato  al  solo  esercizio  delle

attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con

prevalenza  del  lavoro  intellettuale  oggetto   della   prestazione

d'opera.

2. Per assicurare  il  rapporto  fiduciario  tra  professionista  e

cliente,  le  informazioni  relative  ai  sistemi   di   intelligenza

artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto

destinatario della prestazione intellettuale con  linguaggio  chiaro,

semplice ed esaustivo.

 

                               Art. 14

  Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   l'intelligenza

artificiale allo scopo di  incrementare  l'efficienza  della  propria

attivita', di ridurre i tempi di definizione dei  procedimenti  e  di

aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini

e alle imprese, assicurando agli interessati  la  conoscibilita'  del

suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo.

2. L'utilizzo dell'intelligenza  artificiale  avviene  in  funzione

strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto

dell'autonomia e del  potere  decisionale  della  persona  che  resta

l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui  sia

stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

3.  Le  pubbliche   amministrazioni   adottano   misure   tecniche,

organizzative  e  formative  finalizzate  a  garantire  un   utilizzo

responsabile  dell'intelligenza  artificiale  e   a   sviluppare   le

capacita' trasversali degli utilizzatori.

4.  Le  pubbliche  amministrazioni  provvedono   agli   adempimenti

previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

 

                               Art. 17

               Modifica al codice di procedura civile

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di  procedura  civile,

dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite  le  seguenti:  «,

per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un  sistema  di

intelligenza artificiale».

 

                               Art. 18

Uso  dell'intelligenza  artificiale  per   il   rafforzamento   della

                      cybersicurezza nazionale

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.

82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,

dopo la lettera m-ter) e' inserita la seguente:

«m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche  attraverso

la conclusione di accordi di collaborazione con i  privati,  comunque

denominati,  nonche'  di  partenariato  pubblico-privato,   volta   a

valorizzare  l'intelligenza   artificiale   come   risorsa   per   il

rafforzamento della cybersicurezza nazionale».

 

Capo III
Strategia nazionale, autorita' nazionali e azioni di promozione

                               Art. 19

Strategia nazionale per  l'intelligenza  artificiale  e  Comitato  di

  coordinamento delle attivita' di indirizzo  su  enti,  organismi  e

  fondazioni  che  operano  nel  campo  dell'innovazione  digitale  e

  dell'intelligenza artificiale

1.  La  strategia  nazionale  per  l'intelligenza  artificiale   e'

predisposta  e  aggiornata  dalla  struttura  della  Presidenza   del

Consiglio  dei  ministri  competente  in   materia   di   innovazione

tecnologica  e  transizione  digitale,  d'intesa  con  le   Autorita'

nazionali per l'intelligenza  artificiale  di  cui  all'articolo  20,

sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per  i  profili

di  politica   industriale   e   di   incentivazione,   il   Ministro

dell'universita'  e  della  ricerca  per  i  profili  relativi   alla

formazione superiore e alla ricerca e il Ministro  della  difesa  per

gli  aspetti  relativi  ai  sistemi   di   intelligenza   artificiale

impiegabili in chiave duale,  ed  e'  approvata  con  cadenza  almeno

biennale dal Comitato interministeriale per la  transizione  digitale

(CITD) di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  1°  marzo

2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile

2021, n. 55.

2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la  collaborazione  tra

le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente  allo

sviluppo e  all'adozione  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale,

coordina  l'attivita'  della  pubblica  amministrazione  in  materia,

promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza  in  materia  di

intelligenza artificiale  e  indirizza  le  misure  e  gli  incentivi

finalizzati   allo    sviluppo    imprenditoriale    e    industriale

dell'intelligenza artificiale.

3. La strategia di cui al comma 1  tiene  conto  dei  principi  del

diritto internazionale umanitario, al fine  dello  sviluppo  e  della

promozione di sistemi di  intelligenza  artificiale  che  tutelino  i

diritti umani.

4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e  transizione

digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio  dell'attuazione

della strategia di cui  al  comma  1,  avvalendosi  dell'Agenzia  per

l'Italia digitale, d'intesa,  per  gli  aspetti  di  competenza,  con

l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  e  sentiti  la   Banca

d'Italia, la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa

(CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in

qualita' di autorita' di  vigilanza  del  mercato.  I  risultati  del

monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

5. All'articolo 8, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  1°

marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle  imprese  e  del  made  in

Italy»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  dell'universita'  e  della

ricerca» e sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'

dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica  e  per  la

cybersicurezza, ove nominata».

6. E' istituito il Comitato di  coordinamento  delle  attivita'  di

indirizzo su enti, organismi  e  fondazioni  che  operano  nel  campo

dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto

dal Presidente del Consiglio dei ministri o  dall'Autorita'  politica

delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dal

Ministro  delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   dal   Ministro

dell'universita' e della ricerca,  dal  Ministro  della  salute,  dal

Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per

la  sicurezza  della   Repubblica   e   per   la   cybersicurezza   e

dall'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione

tecnologica e transizione digitale o da loro  delegati.  Alle  sedute

del Comitato possono essere invitati rappresentanti  delle  Autorita'

nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri  soggetti  interessati

agli argomenti  trattati.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato di cui  al  comma  6,  per  assicurare  la  migliore

realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge  funzioni  di

coordinamento  dell'azione  di  indirizzo  e  di   promozione   delle

attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione  e

di applicazione di sistemi  e  modelli  di  intelligenza  artificiale

svolte da enti e organismi nazionali pubblici o  privati  soggetti  a

vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico,  ivi  comprese  le

fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che

operano  nel  campo  dell'innovazione  digitale  e  dell'intelligenza

artificiale. Gli enti, gli  organismi  e  le  fondazioni  di  cui  al

periodo  precedente  sono  individuati  dal  medesimo  Comitato.   Il

Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di

indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze  digitali  e

dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.

8. Dall'istituzione e dal funzionamento  del  Comitato  di  cui  al

comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica. Le amministrazioni  competenti  vi  provvedono  nell'ambito

delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a

legislazione vigente.

 

                               Art. 20

         Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale

1.  Al  fine  di  garantire  l'applicazione  e  l'attuazione  della

normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di  intelligenza

artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e  l'Agenzia  per

la cybersicurezza nazionale  (ACN)  sono  designate  quali  Autorita'

nazionali   per   l'intelligenza    artificiale,    ferma    restando

l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo

di autorita' di vigilanza del  mercato  ai  sensi  e  secondo  quanto

previsto  dall'articolo  74,  paragrafo  6,  del   regolamento   (UE)

2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi  di  cui  alla

presente legge e ferme  restando  le  funzioni  gia'  rispettivamente

attribuite:

a) l'AgID  e'  responsabile  di  promuovere  l'innovazione  e  lo

sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo  quanto  previsto

dalla lettera b). L'AgID provvede altresi' a definire le procedure  e

a esercitare  le  funzioni  e  i  compiti  in  materia  di  notifica,

valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di

verificare la conformita' dei sistemi  di  intelligenza  artificiale,

secondo quanto  previsto  dalla  normativa  nazionale  e  dell'Unione

europea;

b)  l'ACN,  anche  ai  fini  di  assicurare   la   tutela   della

cybersicurezza,  come  definita  dall'articolo  1,   comma   1,   del

decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' responsabile per la  vigilanza,

ivi incluse le attivita' ispettive e sanzionatorie,  dei  sistemi  di

intelligenza artificiale, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa

nazionale e dell'Unione europea. L'ACN e' altresi'  responsabile  per

la   promozione   e   lo   sviluppo   dell'intelligenza   artificiale

relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva  competenza,

assicurano  l'istituzione  e  la  gestione  congiunta  di  spazi   di

sperimentazione  finalizzati  alla  realizzazione   di   sistemi   di

intelligenza  artificiale  conformi  alla   normativa   nazionale   e

dell'Unione europea,  sentiti  il  Ministero  della  difesa  per  gli

aspetti relativi ai sistemi di intelligenza  artificiale  impiegabili

in chiave duale e il Ministero della giustizia  per  i  modelli  e  i

sistemi  di  intelligenza   artificiale   applicabili   all'attivita'

giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36,  commi  da

2-bis  a  2-novies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per

quanto  concerne  la  sperimentazione  di  sistemi  di   intelligenza

artificiale  destinati  ad  essere  immessi  sul  mercato,  messi  in

servizio o usati da istituti finanziari.

2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e

all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi  e

secondo  quanto  previsto  dall'articolo   74,   paragrafo   6,   del

regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID e' designata  quale  autorita'  di

notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento  e  l'ACN

e' designata quale autorita' di vigilanza  del  mercato  e  punto  di

contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea  ai  sensi  del

medesimo articolo 70.

3. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui  al

comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le  altre

pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti,  nonche'  ogni

opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui  al

presente articolo. A quest'ultimo  fine,  presso  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri e' istituito  un  Comitato  di  coordinamento,

composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e  dal  capo

del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza  del

Consiglio dei ministri medesima. Al  suddetto  Comitato  partecipano,

quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti

di vertice della  Banca  d'Italia,  della  CONSOB  e  dell'IVASS.  Ai

componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Restano fermi le competenze, i compiti e i  poteri  del  Garante

per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie

nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi

dell'articolo  15  del  decreto-legge  15  settembre  2023,  n.  123,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

5. All'articolo 8, comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  14

giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  dell'Agenzia  per

l'Italia digitale (AgID)».

 

(omissis)

 

                               Art. 23

Investimenti  nei  settori   dell'intelligenza   artificiale,   della

              cybersicurezza e del calcolo quantistico

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo  19,  al

fine di supportare  lo  sviluppo  di  imprese  operanti  nei  settori

dell'intelligenza  artificiale  e  della   cybersicurezza   e   delle

tecnologie  per  essi  abilitanti,   ivi   compresi   le   tecnologie

quantistiche e i  sistemi  di  telecomunicazioni,  anche  tramite  la

creazione  di  poli  di  trasferimento  tecnologico  e  programmi  di

accelerazione   operanti   nei    medesimi    settori,    avvalendosi

dell'operativita' della societa' di gestione  del  risparmio  di  cui

all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'

autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo  di  euro,

l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di

rischio direttamente o indirettamente di:

a) piccole e  medie  imprese  (PMI)  con  elevato  potenziale  di

sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia,  che  operano

nei settori dell'intelligenza artificiale e  della  cybersicurezza  e

delle tecnologie per essi  abilitanti,  ivi  compresi  le  tecnologie

quantistiche  e  i  sistemi  di  telecomunicazioni,  con  particolare

riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al  mobile  edge  computing,

alle architetture aperte basate su  soluzioni  software,  al  Web  3,

all'elaborazione del  segnale,  anche  in  relazione  ai  profili  di

sicurezza e integrita' delle reti di  comunicazione  elettroniche,  e

che si trovano  in  fase  di  sperimentazione  (seed  financing),  di

costituzione  (start   up   financing),   di   avvio   dell'attivita'

(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion,  scale

up financing);

b) imprese, aventi sede operativa in  Italia,  anche  diverse  da

quelle  di  cui  alla  lettera  a),  operanti  nei  settori  e  nelle

tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di

sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne  lo  sviluppo

come campioni tecnologici nazionali.

2. Gli investimenti di cui al  comma  1  sono  effettuati  mediante

utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al  venture  capital  di

cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,

secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  176

del 29 luglio 2019, sia mediante la  sottoscrizione,  direttamente  o

indirettamente, di quote o azioni di uno o piu' fondi per il  venture

capital appositamente istituiti e gestiti dalla societa' di  gestione

del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte

di altri fondi per il  venture  capital  istituiti  e  gestiti  dalla

medesima  societa'  di  gestione  del  risparmio.  La  normativa   di

attuazione di cui al  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 27 giugno 2019 e' aggiornata alle disposizioni del presente

articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese  di  cui

al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualita'

di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi  di

governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo,  in

ragione delle proprie competenze, la struttura della  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  competente  in   materia   di   innovazione

tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la  cybersicurezza

nazionale, in ogni caso senza compensi o indennita'.

 

                               Art. 24

      Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui

all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  acquisiti  i

pareri delle competenti Commissioni  parlamentari,  della  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno

o  piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento   della   normativa

nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si

attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  ai  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20,  nei  limiti

della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i

poteri  di  vigilanza,  ispettivi   e   sanzionatori   previsti   dal

regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto  delle  norme

del  regolamento  stesso  e  dalla  normativa   dell'Unione   europea

attuativa del medesimo regolamento;

b) apportare  alla  normativa  vigente,  ivi  inclusa  quella  in

materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di  pagamento,

le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto

e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;

c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle  autorita'

individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e  nel  rispetto

delle  competenze  alle  stesse  spettanti,  nell'ambito  e  per   le

finalita' specificamente previsti dal regolamento  (UE)  2024/1689  e

dalla  normativa   dell'Unione   europea   attuativa   del   medesimo

regolamento;

d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20 il potere  di

imporre  le  sanzioni  e  le  altre  misure  amministrative  previste

dall'articolo 99 del regolamento (UE)  2024/1689  per  la  violazione

delle norme del regolamento stesso e degli atti  di  attuazione,  nel

rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal  medesimo

articolo  99  e  dalle  disposizioni   nazionali   che   disciplinano

l'irrogazione delle sanzioni  e  l'applicazione  delle  altre  misure

amministrative da parte delle autorita' anzidette;

e) previsione di percorsi di  alfabetizzazione  e  formazione  in

materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

f) previsione,  da  parte  degli  ordini  professionali  e  delle

associazioni di categoria maggiormente  rappresentative,  nonche'  da

parte delle forme aggregative delle associazioni di cui  all'articolo

3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di  alfabetizzazione

e  formazione,  per  i  professionisti  e  per  gli  operatori  dello

specifico settore, all'uso dei sistemi di  intelligenza  artificiale;

previsione della possibilita' di riconoscimento di un  equo  compenso

modulabile sulla base delle responsabilita'  e  dei  rischi  connessi

all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

g) potenziamento, all'interno  dei  curricoli  scolastici,  dello

sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche  e

matematiche legate alle discipline STEM, nonche' artistiche, al  fine

di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli  studenti,

anche attraverso mirate attivita' di orientamento personalizzato,  di

percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi

di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia;

i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta

formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM),  nonche'  nei

percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti  dagli  istituti

tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con  i  rispettivi

profili culturali e professionali,  di  attivita'  formative  per  la

comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il  profilo

giuridico delle tecnologie,  anche  con  riferimento  ai  sistemi  di

intelligenza artificiale  come  definiti  dalla  disciplina  europea,

nonche' per la corretta  interpretazione  della  produzione  di  tali

sistemi  in  termini  di  previsioni,  contenuti,  raccomandazioni  o

decisioni;

l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e  di  trasferimento

tecnologico  in  materia  di  intelligenza  artificiale   svolte   da

universita', istituzioni  AFAM,  ITS  Academy  ed  enti  pubblici  di

ricerca,  mediante  disposizioni  finalizzate  al  perseguimento  dei

seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema  dell'universita'  e

della ricerca nella promozione, nella realizzazione  e  nell'utilizzo

di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il  mondo

produttivo;

2) incentivare le attivita'  di  supporto  e  semplificare  gli

strumenti di collaborazione tra il sistema dell'universita'  e  della

ricerca  e  degli  ITS  Academy  e  le  Autorita'  nazionali  di  cui

all'articolo 20;

m)  definizione  dei  poteri  di  vigilanza   dell'autorita'   di

vigilanza del mercato che  conferiscano  all'autorita'  i  poteri  di

imporre  ai  fornitori  e  ai  potenziali  fornitori  di  trasmettere

informazioni, di effettuare ispezioni a distanza  o  in  loco,  anche

senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove

in  condizioni  reali  e  sui  relativi   sistemi   di   intelligenza

artificiale ad alto rischio;

n) adeguamento del  quadro  sanzionatorio,  anche  in  deroga  ai

criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1,  lettera  d),

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre  1981,

n. 689, ivi  compresa  la  definizione  delle  misure  di  esecuzione

applicabili ai sensi del  regolamento  (UE)  2024/1689,  nonche'  del

procedimento  applicabile  per   l'irrogazione   delle   sanzioni   o

l'applicazione delle misure di  esecuzione,  anche  in  coerenza  con

quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater,  del  decreto-legge

14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4

agosto 2021, n. 109.

3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi

dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'

decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi

di realizzazione e di impiego illeciti  di  sistemi  di  intelligenza

artificiale.

4. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  3  sono

adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e  del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e

sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione  del

parere delle Commissioni parlamentari  competenti.  Decorsi  sessanta

giorni dalla  data  della  trasmissione,  i  decreti  possono  essere

emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine  venga  a

scadere nei trenta  giorni  antecedenti  alla  scadenza  del  termine

previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo

e' prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma  3,  il  Governo  si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)  previsione  di  strumenti,  anche  cautelari,  finalizzati  a

inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati  illecitamente

anche con  sistemi  di  intelligenza  artificiale,  assistiti  da  un

sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo

di dolo o di colpa, incentrate  sull'omessa  adozione  o  sull'omesso

adeguamento di misure di sicurezza per la  produzione,  la  messa  in

circolazione e l'utilizzo professionale di  sistemi  di  intelligenza

artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la

vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la sicurezza  dello

Stato;

c) precisazione dei criteri di imputazione della  responsabilita'

penale delle persone fisiche e  amministrativa  degli  enti  per  gli

illeciti inerenti a sistemi di intelligenza  artificiale,  che  tenga

conto del livello effettivo di  controllo  dei  sistemi  predetti  da

parte dell'agente;

d) nei casi di responsabilita' civile, previsione di strumenti di

tutela   del   danneggiato,   anche    attraverso    una    specifica

regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della  prova,

tenuto  conto  della  classificazione  dei  sistemi  di  intelligenza

artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal  regolamento

(UE) 2024/1689;

e)  regolazione  dell'utilizzo  dei   sistemi   di   intelligenza

artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto  delle  garanzie

inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi,  nonche'

dei principi di proporzionalita', non discriminazione e trasparenza;

f) modifica, a fini di coordinamento e di  razionalizzazione  del

sistema,  della  normativa  sostanziale  e  processuale  vigente,  in

conformita' ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a),  b),

c), d) ed e).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo IV
Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore

                               Art. 25

Tutela del  diritto  d'autore  delle  opere  generate  con  l'ausilio

  dell'intelligenza artificiale

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a)  all'articolo  1,  primo  comma,  dopo   le   parole:   «opere

dell'ingegno» e' inserita la seguente:  «umano»  e  dopo  le  parole:

«forma di espressione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  laddove

create  con  l'ausilio  di  strumenti  di  intelligenza  artificiale,

purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»;

b) dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente:

«Art. 70-septies. - 1. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla

Convenzione di Berna per la  protezione  delle  opere  letterarie  ed

artistiche, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensi  della  legge  20

giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da  opere  o  da

altri materiali contenuti in rete o in banche di dati  a  cui  si  ha

legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo  e  di  dati

attraverso modelli  e  sistemi  di  intelligenza  artificiale,  anche

generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni  di  cui

agli articoli 70-ter e 70-quater».

Capo V
Disposizioni penali

                               Art. 26

    Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-novies)  e'  aggiunto  il

seguente:

«11-decies) l'avere commesso il  fatto  mediante  l'impiego  di

sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per  la  loro

natura o per le  modalita'  di  utilizzo,  abbiano  costituito  mezzo

insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la

pubblica o la privata difesa, ovvero  aggravato  le  conseguenze  del

reato»;

b) all'articolo 294 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno  e'

posto  in  essere  mediante  l'impiego  di  sistemi  di  intelligenza

artificiale»;

c) dopo l'articolo 612-ter e' inserito il seguente:

«Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti  generati  o

alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona

un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando  o  altrimenti

diffondendo,  senza  il  suo  consenso,  immagini,   video   o   voci

falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di  intelligenza

artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro  genuinita',  e'

punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile

a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio  se  il

fatto e' connesso con altro delitto per il quale  si  deve  procedere

d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti  di  persona  incapace,

per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa  delle

funzioni esercitate».

2. All'articolo 2637 del codice civile e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni se

il fatto e' commesso mediante l'impiego di  sistemi  di  intelligenza

artificiale».

3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22  aprile  1941,  n.

633, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:

«a-ter) riproduce  o  estrae  testo  o  dati  da  opere  o  altri

materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli

articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza

artificiale».

4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«La pena e' della reclusione da due a sette anni  e  della  multa  da

euro venticinquemila a euro sei  milioni  se  il  fatto  e'  commesso

mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 27

                 Clausola di invarianza finanziaria

1.   Dall'attuazione   della   presente   legge,   ad    esclusione

dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate

provvedono all'adempimento delle disposizioni  della  presente  legge

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

 

                               Art. 28

                         Disposizioni finali

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.

82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,

la lettera z) e' sostituita dalla seguente:

«z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere

accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati,

costituire  e  partecipare  a   partenariati   pubblico-privato   nel

territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, a consorzi,  fondazioni  o  societa'  con

soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  o  di  Paesi  appartenenti

all'Unione europea. Sulla  base  dell'interesse  nazionale  e  previa

autorizzazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  puo'

altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti

pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di  Paesi  extraeuropei

con i quali siano stati sottoscritti accordi  di  cooperazione  o  di

partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale».

2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di  cui  all'articolo  1,

comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,  come

modificato dall'articolo 3  della  presente  legge»  sono  sostituite

dalle seguenti: «adottata con determinazione  tecnica  del  direttore

generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

b) nel capo I, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:

«Art.  15-bis  (Disposizioni  di  coordinamento).  -  1.   Ogni

riferimento al decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,  e'  da

intendersi  alle  corrispondenti  disposizioni  di  cui  al   decreto

legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data  in  cui

le stesse acquistano efficacia».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

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