Interventi settore idrico: sbloccata la prima “tranche” di 260 milioni di euro

Obiettivo: mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Piano nazionale interventi settore idrico: al fine di procedere alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità (e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) parte il primo stralcio del " Piano nazionale degli interventi nel settore idrico",  sezione invasi. Questa prima tranche del Piano nazionale interventi settore idrico prevede un totale di 57 interventi per un importo complessivo di 260 milioni di euro. Lo prevede il D.P.C.M. 17 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019.

Il ministero delle Infrastrutture - tramite la "Direzione generale per le dighe e le  infrastrutture idriche ed elettriche" - sottoscriverà apposite convenzioni con i soggetti  realizzatori degli interventi utili alla realizzazione di questa prima parte del Piano per interventi settore idrico. Tutto ciò ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento su interventi settore idrico e i due allegati con gli interventi previsti.

 

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 

Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel
settore idrico - sezione «invasi». (19A04175)

            (G.U. n.148 del 26-6-2019)

 

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del

Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici»;

Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in  particolare  l'art.  1,

comma 140, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia

e  delle  finanze,  ha  istituito  un  apposito  fondo  destinato  da

ripartire, per assicurare il finanziamento degli  investimenti  e  lo

sviluppo infrastrutturale del Paese,  destinato,  tra  l'altro,  alle

«infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di

collettamento, fognatura e depurazione»;

Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27  dicembre

2017, n. 205 che prevede che «Per la programmazione  e  realizzazione

degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al

fenomeno  della  siccita'  e  per  promuovere  il   potenziamento   e

l'adeguamento  delle  infrastrutture   idriche,   con   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il

Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il

Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai

sensi del comma 528,  previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente  legge,  e'  adottato  il  Piano  nazionale  di

interventi settore idrico, articolato  in  due  sezioni:  sezione

"acquedotti" e sezione  "invasi".  Il  Piano  nazionale  puo'  essere

approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente

del Consiglio dei ministri. Il  Piano  nazionale  e'  aggiornato,  di

norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento  degli

interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano

nazionale, come risultante dal monitoraggio  di  cui  al  comma  524,

delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e

urgenti,  da  realizzare  per  il  potenziamento,  il  ripristino   e

l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  anche  al   fine   di

contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per

gli interventi che presentano tra loro  sinergie  e  complementarita'

tenuto conto dei Piani di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle

Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del

2006»;

Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale  prevede  che  «Ai  fini  della   definizione   della   sezione

"acquedotti" della proposta del Piano nazionale di cui al comma  516,

l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,

ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni  e  gli  enti

locali interessati, sulla base  delle  programmazioni  esistenti  per

ciascun settore nonche' del monitoraggio  sull'attuazione  dei  piani

economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri  indicati  al

comma 516 l'elenco  degli  interventi  necessari  e  urgenti  per  il

settore, con specifica indicazione delle modalita'  e  dei  tempi  di

attuazione, per la realizzazione dei seguenti  obiettivi  prioritari:

"a) raggiungimento di  adeguati  livelli  di  qualita'  tecnica,  ivi

compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse

idriche" b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della

risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita'  di  invaso;  c)

diffusione di strumenti  mirati  al  risparmio  di  acqua  negli  usi

agricoli, industriali e civili.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito,

d'intesa con gli  altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione

degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia  elettrica,

il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,

secondo le modalita' dalla medesima previste,  i  dati  necessari  ad

individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche'  gli

interventi volti  alla  progressiva  riduzione  delle  stesse.  Entro

sessanta giorni dalla richiesta,  gli  enti  di  governo  dell'ambito

forniscono all'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico, ridenominata ai sensi  del  comma  528,  eventuali  ulteriori

informazioni e documenti necessari.»;

Visto l'art. 1, comma 518, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale prevede che «Ai fini della definizione della  sezione  "invasi"

della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516,  il  Ministro

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  l'elenco   degli

interventi necessari  e  urgenti,  con  specifica  indicazione  delle

priorita', delle modalita' e dei tempi di  attuazione,  tenuto  conto

dei seguenti obiettivi prioritari:  a)  completamento  di  interventi

riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero  e

ampliamento della capacita' di invaso e di tenuta delle grandi  dighe

e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti

bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e  ad

elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le  Autorita'  di  bacino

distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di  derivazione

trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le  informazioni  e  i  documenti  necessari.   L'inserimento   degli

interventi   nell'elenco   di   cui   al   primo   periodo   comporta

l'aggiornamento  degli  strumenti  di  pianificazione  esistenti;  il

finanziamento  dell'opera  e'  subordinato  all'aggiornamento  ovvero

all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli  enti  di  governo

dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione

degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori

informazioni e documenti necessari.»;

Visto l'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale prevede che «Nelle more della definizione del  Piano  nazionale

di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, e' adottato un  piano  straordinario  per  la

realizzazione degli interventi  urgenti  in  stato  di  progettazione

definitiva, con  priorita'  per  quelli  in  stato  di  progettazione

esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e  il  risparmio  di

acqua  negli  usi  agricoli  e  civili.  Il   contenuto   del   piano

straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli

interventi previsti  nel  piano  straordinario  sono  realizzati  dai

concessionari di derivazione  o  dai  gestori  delle  opere  mediante

apposite convenzioni con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti

pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello

Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per  la  realizzazione

del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022»;

Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del  2018,  il

quale prevede che «Per l'attuazione di un primo  stralcio  del  piano

nazionale di interventi settore idrico di cui all'art.  1,  comma

516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  per  il  finanziamento

della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo

Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  annui  per  gli

anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione

"invasi"»;

Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, con

il quale e' rifinanziato il Fondo investimenti  di  cui  all'art.  1,

comma 140, della legge 21 dicembre 2016,  n.  232,  prevedendo  anche

l'assegnazione delle predette risorse al settore di spesa relativo a:

«c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle  opere  di

collettamento, fognatura e depurazione»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28

novembre  2018  «Ripartizione  delle  risorse  del  Fondo   per   gli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.

1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»,  con  il  quale

sono  state  attribuite  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti all'interno del settore idrico di cui alla lettera  c)  del

citato art. 1, comma 1072, della  legge  n.  232  del  2016,  risorse

finanziarie complessive pari  a  euro  684.307.559,00,  suddivise  in

dieci  annualita',  di   cui   euro   200.000.000,00   destinati   al

rifinanziamento del Piano nazionale;

Vista la nota n. 1613 in data 14 gennaio 2019 del Capo di Gabinetto

del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con  la  quale

viene  operata  la  ripartizione  decennale  della  somma   di   euro

200.000.000,00 destinata al rifinanziamento del Piano  nazionale  per

euro 17.800.000,00 per  l'annualita'  2020;  euro  15.000.000,00  per

l'annualita' 2021; euro 25.000.000,000 per  l'annualita'  2022;  euro

25.000.000,00  per  l'annualita'   2023;   euro   20.000.000,00   per

l'annualita' 2024; euro 50.000.000,00  per  l'annualita'  2025;  euro

10.000.000,00  per  l'annualita'   2026;   euro   15.000.000,00   per

l'annualita' 2027; euro 12.800.000,00 per l'annualita'  2028  e  euro

9.400.000,00 per l'annualita' 2029;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.

19405 del 19 marzo 2019, con  il  quale  sono  state  assegnate,  sul

capitolo 7281 del Centro di responsabilita' 1,  Piano  gestionale  3,

del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  risorse

finanziarie del Fondo investimenti di cui al  citato  art.  1,  comma

1072, della legge n. 232 del 2016,  pari  a  euro  17.800.000,00  per

l'annualita' 2020 ed euro 15.000.000,00 per l'annualita' 2021;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, n. 526 del  6  dicembre  2018,  con  il  quale,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e'  stato

adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi

urgenti in stato  di  progettazione  definitiva,  con  priorita'  per

quelli in stato di progettazione esecutiva,  riguardanti  gli  invasi

multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

Considerato che il Piano straordinario di  cui  all'art.  1,  comma

523, della citata legge n. 205 del 2017 e' stato  finanziato  con  le

risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -

Direzione generale per  le  dighe  e  le  infrastrutture  idriche  ed

elettriche sul capitolo 7281, per l'importo di euro 50.000.000,00 per

cinque esercizi finanziari dal 2018 al 2022 e, quindi, per  l'importo

complessivo di euro 250.000.000,00;

Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma  523,  della

citata legge n. 205 del 2017, i  contenuti  del  Piano  straordinario

confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516;

Considerata  la  necessita',   da   parte   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, di procedere celermente  all'utilizzo

delle risorse del Fondo investimenti di cui all'art. 1,  comma  1072,

della legge n. 232 del 2016, che, in coerenza  con  quanto  richiesto

dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 novembre 2018  in  sede

di rilascio dell'intesa sul Piano straordinario di cui al citato art.

1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e in coerenza  con  quanto

concordato  in  sede  di  tavolo  tecnico-politico,  richiesto  dalla

medesima Conferenza unificata, sono da destinare al finanziamento di:

  1. a) otto  interventi  dotati  di  progettazione   definitiva,   per

l'ammontare di euro 71.779.840,00, non finanziati  dal  citato  Piano

straordinario di cui al decreto n. 526 del 2018;

  1. b) cinque  interventi,  per  l'ammontare  di  euro  567.000,00,

ricadenti in ciascuna delle Regioni Liguria,  Friuli-Venezia  Giulia,

Marche, Umbria e Lazio;

  1. b) diciassette interventi indifferibili e  urgenti  o  riguardanti

completamenti  di  opere  gia'  avviate,  per  l'ammontare  di   euro

99.653.160,00;

Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  procedere   celermente

all'utilizzo della prima annualita', pari a euro  60.000.000,00,  per

l'anno 2019, delle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della  legge

  1. 145 del 2018, previste per il Piano nazionale degli interventi nel

settore idrico, sezione «invasi» di cui al citato art. 1, comma  516,

della legge n. 205 del 2017;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della  legge  n.

145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per  l'attuazione

di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di  interventi  nel

settore  idrico  e  per  il  finanziamento  della  progettazione   di

interventi considerati strategici del medesimo Piano;

Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza  con  il  dettato

normativo, di adottare un primo stralcio del  Piano  nazionale  degli

interventi - sezione «invasi», costituito da:

trenta interventi a valere sulle risorse  del  fondo  investimenti,

pari a euro 200.000.000,00 (allegato 1);

diciotto interventi di cui e' finanziata la  progettazione  e  nove

interventi di cui e' finanziata la progettazione e la realizzazione a

valere sulle risorse, pari a euro 60.000.000,00, di cui  all'art.  1,

comma 155, della legge n. 145 del 2018 -  annualita'  2019  (allegato

2);

Vista la nota n. 15541  del  12  aprile  2019  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai  sensi  dell'art.  1,

comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e' stata formulata  la

proposta del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi

settore idrico - sezione invasi;

Acquisita l'espressione positiva, dal punto di vista  tecnico,  dei

rappresentanti delle amministrazioni dello Stato di cui  all'art.  1,

comma  516,  della  legge  n.  205  del  2017  in  sede   di   tavolo

inter-istituzionale del  settore  idrico  presso  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, riunitosi il 16 aprile 2019;

Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare con nota prot. n. 9548 del 16 aprile 2019;

Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole

alimentari, forestali e del turismo con nota prot.  n.  4367  del  16

aprile 2019;

Acquisito il concerto del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali di cui alla nota n. 10914 del 16 aprile 2019;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

di cui alla nota n. 7458/2019 del 17 aprile 2019;

Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema

idrico (ARERA), che si e' espressa con parere n.  160/2019/I/IDR  del

16 aprile 2019;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art.  8,  del

decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  17

aprile 2019;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il

Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il

Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del

turismo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico;

Decreta:

                               Art. 1

Adozione del primo stralcio Piano nazionale

degli interventi settore idrico - sezione «invasi»

 

  1. Al fine di procedere  celermente  alla  programmazione  e  alla

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni

connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento

e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi  dell'art.  1,

comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio

del Piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -  sezione

«invasi», composto di trenta interventi di cui all'allegato  1  e  di

ventisette interventi e  progetti  di  cui  all'allegato  2,  per  un

importo complessivo di euro 260.000.000,00.

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, il

contenuto  del  Piano  straordinario  degli  interventi  nel  settore

idrico, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei

trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali e del turismo, n. 526  del  6  dicembre  2018,

confluisce nel Piano nazionale di cui all'art. 1,  comma  516,  della

legge n. 205 del 2017.

  1. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di

cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle  risorse  di

cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, pari a  euro

200.000.000,00, destinate al rifinanziamento del Piano nazionale  per

euro 17.800.000,00 per  l'annualita'  2020,  euro  15.000.000,00  per

l'annualita' 2021, euro 25.000.000,000 per  l'annualita'  2022,  euro

25.000.000,00  per  l'annualita'   2023,   euro   20.000.000,00   per

l'annualita' 2024, euro 50.000.000,00  per  l'annualita'  2025,  euro

10.000.000,00  per  l'annualita'   2026,   euro   15.000.000,00   per

l'annualita' 2027, euro 12.800.000,00 per l'annualita'  2028  e  euro

9.400.000,00 per l'annualita' 2029, e delle risorse di  cui  all'art.

1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prima  annualita',  pari  a

euro 60.000.000,00, per l'anno 2019.

         Art. 2

Modalita' di realizzazione degli interventi

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la  Direzione

generale per le dighe e  le  infrastrutture  idriche  ed  elettriche,

sottoscrive apposite convenzioni con i  soggetti  realizzatori  degli

interventi.

  1. Gli  atti  convenzionali  di  cui  al  comma   1   disciplinano

condizioni,  termini  e  modalita'   per   la   realizzazione   degli

interventi.

  1. Il soggetto  realizzatore  assume  l'esclusiva  responsabilita'

sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori,  nel  rispetto  di

quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  1. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli

interventi del primo stralcio del Piano  nazionale  degli  interventi

nel  settore  idrico  -  sezione  «invasi»  da  parte  dei   soggetti

realizzatori, si applica la procedura  prevista  dall'art.  1,  comma

525, della legge n. 205 del 2017.

   Art. 3

Monitoraggio degli interventi

 

  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della legge
  2. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con  il

presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di  monitoraggio

delle  opere  pubbliche  della  Banca  dati   delle   amministrazioni

pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229.

Gli interventi sono classificati come  «Piano  invasi»,  identificati

dal codice unico di progetto.

Art. 4

Ricorso a enti pubblici e societa' in house dello Stato

  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 523 e 523-bis, della legge  n.  205

del  2017,  il  soggetto  realizzatore  puo'  fare  ricorso,  per  le

attivita' di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della

progettazione ed  esecuzione  degli  interventi  previsti  nel  primo

stralcio del piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -

sezione «invasi» e per il relativo monitoraggio di cui all'art. 3, ad

enti pubblici e societa' in house dello Stato,  dotati  di  specifica

competenza tecnica.

  1. Con provvedimento del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti - Direzione generale  per  le  dighe  e  le  infrastrutture

idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi  da

riconoscere per le attivita' di supporto tecnico-amministrativo, rese

dagli enti pubblici e dalle Societa' in house  di  cui  al  comma  1,

sulla base di percentuali  correlate  all'importo  degli  interventi,

disciplinando,  altresi',  condizioni,  modalita'  e  termini   delle

prestazioni stesse anche tenendo  conto  degli  obiettivi  del  primo

stralcio del piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -

sezione «invasi». Tali costi trovano copertura all'interno del quadro

economico  dei  singoli  interventi,   fermo   restando   il   limite

dell'importo finanziario riconosciuto al  singolo  intervento  ed  il

limite complessivo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2.

    

Art. 5

Aggiornamenti del Piano nazionale

di interventi settore idrico

  1. Il  Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore  idrico   e'

aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1,  comma  516,  della

legge n. 205 del 2017.

Art. 6

Disposizioni finali

  1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli

adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

Allegati

ALLEGATO I

ALLEGATO II

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