Rivisto il regime di aiuti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre 2016, relativo agli investimenti per le infrastrutture elettriche. Lo ha disposto il decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019, n. 120.
Per effetto:
- sono stati aggiunti euro 100.000.000 a valere sulle risorse previste dall'azione 4.3.1 del programma operativo complementare "Energia e sviluppo dei territori 2014-2020" (comma 1 dell'art. 4);
- è stata spostata la soglia minima dell'aiuto per impresa e per singolo progetto da euro 1.000.000 a euro 250.000,00 (comma 3 dell'art. 6);
- il riferimento legislativo della soglia massima di aiuto per impresa e per progetto non è più il comma 2, ma il comma 3 dell'art. 6 (comma 1 dell'art. 10).
Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 15 febbraio 2019
Modifica del decreto 19 ottobre 2016 concernente l'istituzione, ai
sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di
aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche. (19A03274)
in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019, n. 120
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Visto il Programma operativo nazionale (di seguito PON) «Imprese e
Competitivita' 2014-2020 FESR», approvato con decisione della
Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 da ultimo
modificata dalla decisione della Commissione europea C(2017) 8390
final del 7 dicembre 2017;
Visto, in particolare, l'Asse IV «Efficienza energetica», Azione
4.3.1. «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione
strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la
distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione
di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale,
misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come
infrastruttura delle citta' e delle aree periurbane» del predetto PON
«Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR», che agisce nelle regioni
meno sviluppate;
Visti i Programmi operativi regionali (di seguito POR) «POR
Basilicata 2014-2020 FESR», approvati rispettivamente con decisione
della Commissione europea C(2015) 5901 final del 17 agosto 2015, «POR
Campania 2014-2020 FESR» con decisione della Commissione europea
C(2015) 8578 final del 1 dicembre 2015 da ultimo modificata dalla
decisione della Commissione europea C(2018) 2283 final del 17 aprile
2018, «POR Puglia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione
europea C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015 da ultimo modificata
dalla decisione della Commissione europea C (2017) 6239 final del 14
settembre 2017, «POR Sicilia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della
Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015 da ultimo
modificata dalla decisione della Commissione europea C(2017) 8762
final del 11 dicembre 2017;
Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni
finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia con
quella identificata nel PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR»
sopra menzionata;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre
2016, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016, reg.
prev. n. 2824 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 2017, con cui e' stato istituito un
regime di aiuti per il sostegno agli investimenti per le
infrastrutture elettriche ai sensi dell'art. 48 del citato
regolamento (UE) n. 651/2014;
Considerato che il regime di aiuti istituito ai sensi del predetto
decreto 19 ottobre 2016 e' stato comunicato alla Commissione europea
che ne ha validato la notifica in data 26 gennaio 2017 assegnandone
l'identificativo SA.47426;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto 19
ottobre 2016 che prevede che «L'ammontare dell'aiuto non puo' essere
inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) e non superiore ad euro
50.000.000,00 (cinquanta milioni) per impresa e per singolo
progetto»;
Vista la delibera CIPE n. 54 del 10 luglio 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre
2017, con la quale e' stato approvato il Programma operativo
complementare (di seguito POC) «Energia e sviluppo dei territori»
2014-2020 per una dotazione complessiva di circa 72,5 milioni di
euro, nell'ambito del quale viene individuata la Direzione generale
per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica,
il nucleare (DGMEREEN) del Ministero dello sviluppo economico quale
soggetto responsabile alla gestione del programma;
Vista la delibera CIPE n. 20 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto
2018, con la quale e' stata ampliata la dotazione del POC «Energia e
sviluppo dei territori» 2014-2020 estendendola a circa 120,4 milioni
di euro;
Vista, in particolare, l'Azione 4.3.1.«Realizzazione di reti
intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi
sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad
incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da
fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di
comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e
monitoraggio, come infrastruttura delle citta' e delle aree
periurbane» prevista dal predetto POC «Energia e sviluppo dei
territori» 2014-2020, analoga a quella prevista dal PON «Imprese e
competitivita' 2014-2020» e dai citati POR, che agisce nelle regioni
meno sviluppate con specifica attenzione per i territori delle isole
minori non interconnesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 114 del 18 maggio 2017, recante disposizioni per la progressiva
copertura del fabbisogno di tutte le isole minori non interconnesse
attraverso energia da fonti rinnovabili;
Considerato che ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto 14
febbraio 2017, recante disposizioni in merito alla «Promozione
dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane», i gestori dei
sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse e con lavori
di interconnessione in corso hanno presentato al Ministero dello
sviluppo economico ed all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e
il sistema idrico (oggi Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente - ARERA) i piani tecnici economici relativi ai propri
fabbisogni in termini di ammodernamento e rafforzamento della rete
elettrica isolana alla luce degli obiettivi previsti nello stesso
decreto;
Considerato che sussiste la possibilita' di finanziare parte dei
fabbisogni risultanti dai predetti piani tecnici economici attraverso
le risorse previste nell'ambito della predetta azione 4.3.1 del POC
«Energia e sviluppo dei territori» 2014-2020, assicurando in tal modo
una fonte finanziaria alternativa alla componente tariffaria UC4;
Considerato che, in relazione alle specificita' e alle dimensioni
geografiche delle isole minori, i fabbisogni tecnici inerenti
l'ammodernamento ed il rafforzamento delle reti elettriche possono
comportare per tali territori un impegno economico in alcuni casi
inferiore al predetto limite pari ad un milione di euro stabilito dal
decreto 19 ottobre 2016;
Considerato che l'art. 10, comma 1 del decreto del 19 ottobre 2016
rinvia per mero errore materiale all'art. 6, comma 2 lettera e), non
esistente, anziche' all'art. 6, comma 3, che stabilisce la soglia
massima di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di aiuto per
impresa e per singolo progetto;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare il predetto decreto 19
ottobre 2016 al fine di eliminare il citato refuso di cui all'art.
10, comma 1, nonche', tramite la modifica dell'art. 6, comma 3,
abbassare la soglia minima dell'aiuto concedibile e, conseguentemente
consentire l'utilizzo dello strumento di aiuto anche per il sostegno
dei progetti di ammodernamento e di rafforzamento delle reti
elettriche nei territori delle isole minori;
Decreta:
Art. 1
Modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico
19 ottobre 2016
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 ottobre 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Le risorse
finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al
presente decreto ammontano a euro 321.620.225 a valere sulle risorse
dell'Asse IV "Efficienza energetica", Azione 4.3.1 del PON "Imprese e
Competitivita' 2014-2020 FESR" e a euro 100.000.000 a valere sulle
risorse previste dall'azione 4.3.1 del Programma operativo
complementare Energia e sviluppo dei territori 2014-2020»;
b. il comma 3 dell'art. 6, e' sostituito dal seguente:
«L'ammontare dell'aiuto non puo' essere inferiore a euro 250.000,00 e
superiore a euro 50.000.000,00 per impresa e per singolo progetto»;
c. il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «Ai fini
del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 di aiuto per impresa
e per progetto, come prevista all'art. 6, comma 3, del presente
decreto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato
attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 19 ottobre 2016 non espressamente modificato
dal precedente comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.