Istituti di patronato e di assistenza sociale: consulenti per PA e privati

Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2015

Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i  quali  devono
essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento,  da  parte  degli
Istituti di patronato e di assistenza  sociale,  delle  attività  di
informazione,  consulenza  e  assistenza  in  materia  di  salute   e
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  nei  confronti   della   pubblica
amministrazione e dei datori di lavoro privati.

(GU n.266 del 14-11-2015)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina  per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
  Visto l'art. 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n.  152,  come
sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del
2014, secondo il quale gli istituti di patronato possono svolgere, ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  attivita'  di
informazione,  consulenza  e  assistenza  in  materia  di  salute   e
sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  gratuitamente  nei  confronti  dei
lavoratori e, sulla base di apposite  tariffe,  nei  confronti  della
pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati,  sulla  base
di apposite convenzioni; 
  Visto l'art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001  che  demanda
ad un decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  la
fissazione delle modalita' e dei criteri secondo  cui  devono  essere
stipulate le citate convenzioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto l'art. 2229 del codice civile,  secondo  il  quale  la  legge
determina le professioni per l'esercizio delle quali e' necessaria la
iscrizione in albi o elenchi; 
  Visto l'art. 348 del codice penale, che vieta  l'esercizio  abusivo
di  una  professione  per  la  quale  e'   richiesta   una   speciale
abilitazione dello Stato; 
  Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri  secondo
i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da
parte degli Istituti di patronato  e  di  assistenza  sociale,  delle
attivita' di informazione, consulenza  e  assistenza  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della  pubblica
amministrazione e dei datori di lavoro privati. 
  2. Resta  fermo  che  le  attivita'  rientranti  nell'ambito  delle
professioni di cui all'art. 2229 del codice  civile,  possono  essere
svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi. 
                               Art. 2 
 
  1. Le convenzioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge  n.  152
del 2001, sono improntate  ai  principi  di  correttezza,  diligenza,
trasparenza e parita' di trattamento. 
  2. Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli,  la
tipologia  delle  attivita'  oggetto  di  convenzione,  i  tempi,  le
modalita' di esecuzione, i livelli di responsabilita' e  di  garanzia
nella realizzazione delle relative prestazioni,  nonche'  ogni  altro
elemento preventivamente concordato. 
  3. Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle  quali  sono
svolte le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
  1. Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell'Istituto di
patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula  alla  Direzione
territoriale del lavoro competente. 
  2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati  sono
pubblicate nei  siti  internet  degli  Istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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