Istruttori per la sicurezza marittima: approvati i corsi per la formazione

I contenuti nel D.M. 18 agosto 2020

Istruttori per la sicurezza marittima: da oggi la loro formazione ha un iter deciso per decreto. Lo ha stabilito il minInfrastrutture con il D.M. 18 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020 dal titolo.

Il titolo del provvedimento è: "Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attività di istruttore certificato in maritime security".

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Istruttori per la sicurezza marittima: i centri di formazione

Fra i centri di formazione degli istruttori per la sicurezza marittima, rientrano: centri di formazione istituzionali; centri di formazione privati riconosciuti idonei dal ministero delle Infrastrutture (comando generale del corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole espresso dal minInterno); centri di formazione di cui al punto 1. lett. b) (vedere il testo del decreto qui sotto) ai fini del riconoscimento di idoneità, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli riportati in allegato A (l'allegato è riportato in coda al provvedimento, qui sotto) al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della
qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma Uni/En/Iso 9001 che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

Istruttori per la sicurezza marittima: suddivisione e durata

I corsi per gli istruttori per la sicurezza marittima sono così suddivisi:

a) corso per istruttore certificato in «ship security»;
b) corso per istruttore certificato in «port security»;
c) corso per istruttore certificato in «ship & port security».

I corsi di formazione per gli istruttori per la sicurezza marittima di cui alle lettere a) e b) hanno una durata non inferiore alle trentadue ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su quattro giorni
lavorativi consecutivi. Il corso di formazione di cui alla lettera c) ha una durata non inferiore alle quaranta ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su cinque giorni lavorativi consecutivi.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, gli allegati.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 18 agosto 2020

Approvazione dei programmi del corso di formazione per il
conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione
all'attività di istruttore certificato in maritime security.
(Decreto n. 787/2020). (20A04621)

(Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020)

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, nella sua versione
aggiornata;
Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli
impianti portuali (ISPS Code);
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della
sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il Programma nazionale di sicurezza marittima contro
eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto
ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007;
Vista la «Scheda 6 - Formazione e familiarizzazione del personale
addetto alla security», allegata al medesimo Programma nazionale di
sicurezza marittima, cosi' come modificata ed approvata con decreto
dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 a firma del Comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto in materia di certificazione degli enti di formazione e di
addestramento del personale marittimo;
Tenuto conto di quanto previsto ai punti 5 e 9 della sopra citata
scheda 6 e, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei
modelli di corso di formazione finalizzati al conseguimento ed al
mantenimento dell'abilitazione per istruttore certificato;
Visto il parere positivo espresso dal CISM nella seduta del 6
agosto 2020;

Decreta:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce il programma e le modalita' di
erogazione e superamento dei corsi di formazione per il conseguimento
ed il rinnovo del certificato di abilitazione per istruttore
certificato in materia di maritime security, cosi' come previsto ai
punti 5.1.2 e 5.1.4. della Scheda 6 allegata al decreto dirigenziale
n. 411 del 14 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto.

Art. 2

Requisiti di ammissibilità

1. Possono essere ammessi al corso per istruttore certificato
coloro che dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei
requisiti previsti al punto 5.1.1. della scheda 6.

Art. 3

Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per il conseguimento della certificazione
di istruttore certificato possono essere svolti ai sensi
rispettivamente dei punti 5.2 e 5.3 della scheda 6 presso:
a) centri di formazione istituzionali;
b) centri di formazione privati riconosciuti idonei dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - previo parere favorevole espresso dal
Ministero dell'interno.
2. I centri di formazione di cui al punto 1. lett. b), ai fini del
riconoscimento di idoneita', devono essere dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli riportati in
allegato A al presente decreto e devono altresi' stabilire,
documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della
qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli
di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da
conseguire.
3. I corsi di formazione di cui al primo comma e per i quali e'
possibile presentare specifica domanda, sono cosi' suddivisi:
a) corso per istruttore certificato in «ship security»;
b) corso per istruttore certificato in «port security»;
c) corso per istruttore certificato in «ship & port security».
I singoli corsi di formazione di cui alle lettere a) e b) hanno una
durata non inferiore alle trentadue ore, comprensive di lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su quattro giorni
lavorativi consecutivi. Il corso di formazione di cui alla lettera c)
ha una durata non inferiore alle quaranta ore, comprensive di lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su cinque giorni
lavorativi consecutivi.
I programmi di base che costituiscono i moduli didattici da
sviluppare e le competenze minime da acquisire ai fini del
conseguimento delle rispettive certificazioni sono riportati in
allegato B al presente decreto.
4. Ai corsi di formazione di cui al precedente punto 3. puo' essere
ammesso un numero di candidati non superiore a 10 e, comunque, non
superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.

Art. 4

Accertamento delle competenze

1. Al completamento dei singoli corsi di formazione, ogni candidato
sostiene un esame teorico-pratico, differente a seconda delle
specifiche abilitazioni da acquisire, dinanzi ad una commissione
esaminatrice costituita conformemente a quanto previsto al punto
5.1.2 della scheda 6. Al riguardo, ciascun centro di formazione
autorizzato dovra' inoltrare apposita richiesta alla Capitaneria di
porto giurisdizionalmente competente per territorio, con almeno dieci
giorni di anticipo rispetto alla data in cui saranno sostenuti gli
esami, specificandone la tipologia, ai fini della regolare
costituzione della relativa commissione esaminatrice.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di trenta
domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di
risposta), della durata non superiore a sessanta minuti, ed una prova
pratica della durata di trenta minuti. Per la prova scritta, ad ogni
risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata
se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova
pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala
tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si
raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).
L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che superera' l'esame verra' rilasciato un
attestato conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto
2010).

Art. 5

Rilascio e rinnovo del certificato

1. La domanda per il rilascio del «certificato per istruttore
certificato» e' presentata alla Capitaneria di porto nella cui
giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, allegando alla
stessa l'attestato di cui al precedente comma 3 dell'art. 4.
2. Il certificato, conforme al modello approvato con decreto 26
luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del
23 agosto 2010) ha validita' quinquennale, decorrente dalla data di
rilascio dell'attestato di superamento del corso, e riporta la
specifica tipologia dell'abilitazione conseguita (ship security, port
security, ship & port security).
3. Per il rinnovo della certificazione di istruttore certificato -
sia essa relativa al punto 5.1.1 che 5.1.3 della scheda 6 - gli
interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento, cosi'
come previsto dal punto 5.1.4 della citata scheda, della durata di
otto ore secondo il programma riportato in allegato E. Il corso sara'
erogato dai centri di formazione autorizzati di cui al precedente
art. 3 e potra' essere frequentato nei dodici mesi precedenti la
scadenza del certificato. Al corso di aggiornamento puo' essere
ammesso un numero di istruttori certificati non superiore a dieci e,
comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle
dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
4. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore
certificato e' presentata alla Capitaneria di porto che ha rilasciato
il certificato di cui si chiede il rinnovo, allegando alla stessa:
l'attestato di frequenza del corso di aggiornamento conforme al
modello di cui all'allegato F del presente decreto; e
copia dei verbali di almeno dieci sessioni d'esame relative
all'attivita' didattica eseguita nel periodo di validita' del
certificato di cui si chiede il rinnovo.
5. Il rinnovo del certificato per istruttore certificato e'
effettuato mediante l'annotazione sul retro dello stesso
dell'estensione di validita' per ulteriori cinque anni.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I centri di formazione privati gia' autorizzati allo svolgimento
dei corsi per istruttore certificato qualora intendano continuare ad
erogare i suddetti corsi devono presentare entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, formale istanza di
riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 3.
2. I possessori di certificato rilasciato dal Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto richiederanno il rinnovo della
propria certificazione secondo il disposto dell'art. 5, comma 3. La
domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato e'
presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade
la residenza dell'interessato, dandone conoscenza al Comando generale
delle capitanerie di porto - Reparto VI - Ufficio 4°.
3. Nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e tenuto
conto dell'emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, le
certificazioni scadenti nel corso del corrente anno, sono da
ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Allegato A

STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI
DIDATTICI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER IL CORSO DI
ISTRUTTORE CETIFICATO IN MARITIME SECURITY.

 

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato B

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:
PORT SECURITY (durata 32 ore)

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:
SHIP SECURITY (durata 32 ore)

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:
SHIP & PORT SECURITY (durata 32 ore)

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato C

                                                           Allegato C 
 
       COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO 
 
1) Il corpo  istruttori  e'  composto  da  docenti  in  possesso  dei
   seguenti requisiti: 
  a)  Istruttore  certificato  in  maritime  security  ship  &   port
   security; 
2) Gli  istruttori  di  cui  al  punto  precedente  in  possesso  dei
   requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un
   periodo non superiore a 5 anni. 
3) Gli istruttori gia' riconosciuti idonei  per  lo  svolgimento  del
   corso ottengono l'accreditamento per un periodo di  5  anni  dalla
   data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  la
   frequenza di un corso di refresh da svolgere entro 60 giorni dalla
   pubblicazione del presente decreto. 
4) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, per  far  parte  del
   corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di
   cui  al  decreto  17  dicembre  2015  "Istituzione  del  corso  di
   formazione per formatore". 
5) Direttore del corso, responsabile della  corretta  implementazione
   del corso e del raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  con
   comprovata esperienza di almeno  2  anni  nello  specifico  ambito
   della formazione.

 

Allegato D

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato E

Programma del corso per il mantenimento del certificato di istruttore certificato

Modulo di aggiornamento (durata 8 ore)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Attestato relativo al corso di aggiornamento per istruttore certificato in maritime security

(Parte di provvedimento in formato grafico)

(Istruttori per la sicurezza marittima)

Allegati

ALLEGATO F

ALLEGATO E

ALLEGATO D

ALLEGATO B_3

ALLEGATO B_2

ALLEGATO B_1

ALLEGATO A

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