Con due sentenze, la Cassazione è intervenuta sulla responsabilità del coordinatore per l’esecuzione (Cse): con la sentenza 22 giugno 2015, n. 26289 ha rigettato la richiesta di revoca della pronuncia di prescrizione ritenendo che la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità a esso dell’imputato non risultasse evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, confermando invece l’esistenza di elementi di imputabilità dell’evento in capo anche al coordinatore per violazione dell’obbligo di verificare l’applicazione del piano di sicurezza. Nel secondo caso – sentenza 2 luglio 2015, n. 28132 – ha confermato la condanna per il reato di omicidio colposo ex art. 589 del Codice penale per aver omesso di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, escludendo rilievo alla concorrente responsabilità del datore di lavoro e al comportamento del lavoratore in ordine al quale richiama i rigorosi limiti dell’abnormità.
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