
Articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 12/2013
Sebbene il quadro di riferimento normativo della acque di vegetazione, derivante delle attività di frantoio, sia ormai stabile da molti anni, la Suprema Corte è intervenuta a precisare alcuni degli aspetti peculiari della materia. In particolare, per la configurabilità del reato di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 152/2006, è indispensabile la presenza di un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo e il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria.