La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici

Quali sono gli obblighi previsti per I carrelli semoventi a braccio telescopico fissi o rotativi. Queste attrezzature sono il tipico esempio di macchina utilizzata per il sollevamento di materiali o di persone e sono impiegate in diverse tipologie di lavoro. Molto diffusi per le loro versatilità e multifunzionalità (dovute alle numerose attrezzature intercambiabili e utensili che si possono accoppiare al carrello base, oltre alle tradizionali forche per bancali – pallet), comportano rilevanti fattori di rischio che, se non attentamente gestiti, possono causare infortuni gravi e mortali. Di seguito sono analizzati gli obblighi e le procedure utili a tutta la filiera della sicurezza: dal datore di lavoro ai Rspp, dai dirigenti ai lavoratori fino ai preposti. In generale si incontrano carrelli elevatori gommati, con carico (“pallettizzato” o no) a sbalzo con motore a combustione interna, muniti di contrappeso e di un dispositivo di sollevamento a braccio idraulico a sviluppo telescopico, per lo spostamento di carichi pallettizzati o no. I carrelli telescopici “fuoristrada”, ossia con quattro ruote motrici, sono macchine con un ottimo rapporto tra ingombro del mezzo, portata e altezza raggiungibile, in quanto caratterizzate da un carro compatto e da un raggio di sterzatura contenuto qualora le quattro ruote motrici siano sterzanti. PER LEGGERE L'ARTICOLO ACCEDI O ABBONATI

La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici.

I carrelli semoventi a braccio telescopico fissi o rotativi - tipico esempio di macchina utilizzata per il sollevamento di materiali o di persone - sono impiegati in diverse tipologie di lavoro. Molto diffusi per le loro versatilità e multifunzionalità (dovute alle numerose attrezzature intercambiabili e utensili che si possono accoppiare al carrello base, oltre alle tradizionali forche per bancali – pallet), comportano rilevanti fattori di rischio che, se non attentamente gestiti, possono causare infortuni gravi e mortali. Di seguito sono analizzati gli obblighi e le procedure utili a tutta la filiera della sicurezza: dal datore di lavoro ai Rspp, dai dirigenti ai lavoratori fino ai preposti.

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La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici: caratteristiche principali

In generale si incontrano carrelli elevatori gommati, con carico (“pallettizzato” o no) a sbalzo con motore a combustione interna, muniti di contrappeso e di un dispositivo di sollevamento a braccio idraulico a sviluppo telescopico, per lo spostamento di carichi pallettizzati o no. I carrelli telescopici “fuoristrada”, ossia con quattro ruote motrici, sono macchine con un ottimo rapporto tra ingombro del mezzo, portata e altezza raggiungibile, in quanto caratterizzate da un carro compatto e da un raggio di sterzatura contenuto qualora le quattro ruote motrici siano sterzanti.

Nelle sue parti essenziali, il carrello telescopico è composto da: a) un telaio poggiante su due o quattro ponti rigidi (stabilizzatori), portante la torretta fissa o rotante (gruppo di rotazione) e la cabina di guida e manovra; b) quattro ruote motrici; c) braccio sviluppabile e inclinabile tramite martinetti idraulici, composto da elementi di sezione scatolare; sulla testa del braccio è incernierato un elemento di supporto delle attrezzature di lavoro intercambiabili, denominato attacco rapido, articolabile idraulicamente.

L’aspetto caratterizzante i carrelli semoventi (sia fissi che girevoli) è il sistema telescopico, così come definito nella norma Iso 5053:1987 «meccanismo di sollevamento munito di braccio elevatore longitudinale telescopico, generalmente azionato da cilindri idraulici e destinato allo spostamento del sistema porta attrezzatura (di supporto del carico)». Al carrello semovente a braccio telescopico oltre alle tradizionali forche per bancali (pallet) possono essere accoppiati sia utensili sia attrezzature intercambiabili.

La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici: requisiti essenziali

Il datore di lavoro/utilizzatore quando acquista un carrello semovente a braccio telescopico prima di metterlo a disposizione dei lavoratori deve provvedere al riscontro della conformità ai sensi dell’art. 70, capo I, titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto è un pre-requisito essenziale ai fini dell’utilizzo in sicurezza. Infatti, l’art. 70 al comma 1 evidenzia: le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente entro i tempi previsti dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale (Cad) e, quindi, agevolare l’utenza nell’inoltro di istanze esclusivamente per via telematica, l’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti. Dal 27 maggio 2019, pertanto, la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura telematica Civa, che consente la gestione informatizzata della richiesta.

La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici: manutenzione, controllo e verifiche

Oltre al riscontro della conformità iniziale visto in precedenza e alla relativa denuncia di messa in servizio/immatricolazione dei carrelli semoventi a braccio telescopico all’Inail, il datore di lavoro deve farsi carico dell’effettuazione degli interventi di manutenzione (art. 71, comma 4 del D.Lgs. 81/2008), dei controlli (art. 71, comma 8 e 9 del capo I, titolo III, D.Lgs. 81/2008) e delle verifiche di legge (art. 71, comma 11 e seguenti del capo I, titolo III D.Lgs. 81/2008 e D.M. 11 aprile 2011), al fine di mantenere integri ed efficienti tutti gli elementi atti a garantire nel tempo la conformità iniziale. In particolare, il datore di lavoro deve:

  • effettuare o far effettuare tramite persona competente appositi interventi di manutenzione e controlli; questo significa sottoporre i carrelli semoventi a braccio telescopico con le relative attrezzature intercambiabili, a continui e puntuali interventi di manutenzione e controlli secondo quanto riportato nel manuale d’uso e manutenzione. I controlli devono essere riportati in appositi registri di controllo;
  • richiedere verifiche di legge. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico riportati nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 occorre richiedere da parte del datore di lavoro le apposite verifiche di legge (prima verifica e verifiche successive).  La prima verifica è di competenza istituzionale dell’Inail competente per territorio, che la dovrà effettuarla entro 45 giorni (in subordine l’Inail la può assegnare a soggetti abilitati autorizzati dal ministero delle Attività produttive). In questa fase viene rilasciata, oltre a un apposito verbale, anche una scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura. È bene precisare che un carrello semovente a braccio telescopico rientra nel regime delle verifiche periodiche qualsiasi sia l’accessorio/attrezzatura intercambiabile con cui è allestito, anche se diverso dalle forche: questa attrezzatura, infatti, può essere prevista anche con altri accessori e poiché l’allegato VII non contempla alcun tipo di restrizione in merito, ma parla genericamente di «carrello semovente a braccio telescopico», l’attrezzatura deve comunque essere sottoposta a verifiche periodiche. Si evidenzia che ai sensi dell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, le verifiche periodiche dei carrelli semoventi a braccio telescopico hanno una periodicità annuale. Il carrello semovente a braccio telescopico, infatti, si configura come un’attrezzatura multifunzione, nella misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercambiabili opportune, può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o sollevamento persone. Infine, si ricorda che ai sensi del punto 5.3.3 Allegato II del D.M. 11 aprile 2011 «il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati».
La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici: stato di conservazione e integrità  

I carrelli semoventi a braccio telescopico in esercizio da oltre vent’anni - solo se espressamente qualificati dal fabbricante come “gru mobile” o “ponte mobile sviluppabile” o “Ple” - devono essere corredati da indagine supplementare effettuata secondo le norme tecniche con esito positivo al fine di stabilire l’ulteriore periodo di esercizio in sicurezza (punto 3.2.3 e punto 2, lettera c, allegato II, D.M. 11 aprile 2011). Questa attività, obbligatoria per legge, è finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre vent’anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza. Fermo restando quanto sopra evidenziato, occorre che in ogni caso l’utilizzatore/datore di lavoro tenga sotto controllo lo stato di conservazione e l’integrità delle strutture e dei meccanismi in relazione: 1) alla vita pregressa; 2) al regime di utilizzo, 3) al numero di cicli giornalieri eccetera, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione.

La sicurezza dei carrelli semoventi telescopici: formazione e addestramento

L’operatore addetto all’impiego del carrello semovente a braccio telescopico con le eventuali attrezzature intercambiabili è soggetto all’obbligo di informazione, formazione e addestramento specifici, in quanto utilizzatore di un’attrezzatura di lavoro. L’obbligo è in capo al datore di lavoro e è regolato dall’ articolo 73 («Informazione, formazione e addestramento») del D.Lgs. n. 81/2008. Nella seduta del 22 febbraio 2012 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto più sopra citato - ha deliberato l’accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Tra queste attrezzature rientrano anche i carrelli semoventi a braccio telescopico, per i quali l’abilitazione deve essere rinnovata entro cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

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ATTENZIONE AL RIBALTAMENTO…

Ribaltamento del carrello: può essere determinato da una serie di cause come: a) cedimento del piano di appoggio o dei percorsi, ad esempio per la presenza di sottoservizi; b) posizionamento scorretto degli stabilizzatori, ad esempio per la mancata o insufficiente distribuzione del carico sul terreno; c)  errori di manovra durante la guida; d) cedimento strutturale, ad esempio dovuto a mancata o carente esecuzione dei controlli, in particolare sui dispositivi di sicurezza; e) urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili. Per quanto riguarda il rischio di ribaltamento si evidenzia: a) durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario che lo stesso sia mantenuto il più vicino possibile al terreno; b) su un percorso in discesa invece bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore. Inoltre, durante la fase di spostamento del carrello è necessario tenere il braccio a una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilità. È importante che l’operatore del carrello semovente a braccio telescopico riscontri il diagramma di portate in riferimento al tipo di accoppiamento (ad esempio, carrello-forche, carrello-braccetto per sollevare carichi sospesi, carrello-cestello per sollevare persone), che normalmente ha in prossimità della postazione di lavoro (sedile di cabina).  Questo è importante perché l’operatore deve progettare a priori il sollevamento dei carichi o il sollevamento delle persone in funzione del tipo di lavoro da fare, tenendo conto delle prestazioni della macchina e del relativo diagramma di lavoro.

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… A SCIVOLAMENTI, CADUTE, URTI, COLPI, CESOIAMENTO E STRITOLAMENTO…

Scivolamenti e cadute al livello: questi fattori di rischio riguardano in particolare le fasi di salita e di discesa dal carrello da parte degli operatori. Per salire e scendere dal carrello è necessario utilizzare correttamente le maniglie, i gradini e le predelle che facilitano e rendono sicuro l’accesso in cabina. La procedura corretta prevede l’utilizzo di tre punti di appoggio, eseguendo la salita e la discesa rivolti verso la macchina. È inoltre necessario tenere puliti da grasso e olio le maniglie, i gradini e le predelle.

Urti, colpi: questi fattori di rischio riguardano il personale di assistenza a terra e sono dovuti alle parti mobili della macchina come, ad esempio, il braccio sviluppabile e le forche. Per prevenire questi rischi è necessario che gli addetti al ricevimento dei carichi, dotati di indumenti ad alta visibilità, siano formati sulle posizioni da tenere nel rispetto delle distanze di sicurezza dal mezzo e dal carico in fase di avvicinamento e deposito. è inoltre necessario che l’operatore del carrello abbia la completa visibilità delle manovre da eseguire o che sia adeguatamente guidato dall’aiuto manovratore con appropriate segnalazioni;

Cesoiamento, stritolamento: questi fattori di rischio sono dovuti alla rotazione della torretta sul telaio, a cui sono esposti i lavoratori di assistenza a terra. Per prevenire il rischio, il carrello deve operare con il girofaro attivo, i lavoratori a terra devono mantenere la distanza di sicurezza dal mezzo ed essere formati allo scopo e il manovratore deve sorvegliare affinché nessuno possa accedere all’area pericolosa.

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…A INVESTIMENTI, A FATTORI ELETTRICI E A GAS DI SCARICO…

Investimento: questo fattore di rischio espone i lavoratori e le persone eventualmente presenti lungo i tragitti, che devono indossare indumenti ad alta visibilità se non risulta possibile transitare lungo i percorsi pedonali. Il manovratore deve segnalare la presenza del mezzo (ad esempio con il girofaro e con il clacson) e deve provvedere affinché possa transitare con piena visibilità;

Rischio elettrico: questo fattore di rischio è dovuto alla possibilità di un eccessivo avvicinamento o di contatto del braccio del carrello o del carico con linee elettriche aeree non protette. La verifica del sito e il conseguente corretto utilizzo della macchina, nel rispetto delle indicazioni della norma permettono di evitare questo rischio; al fine di rispettare le distanze di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria l’individuazione di specifici percorsi all’interno del cantiere;

Gas di scarico: La quantità di inquinanti presenti nel gas di scarico, che può essere inalata dai lavoratori addetti, dipende dalla corretta manutenzione del motore e dal luogo in cui opera la macchina. Nel settore delle costruzioni solitamente le operazioni di movimentazione dei carichi con il carrello a braccio telescopico avvengono all’aperto; quindi, la concentrazione di gas risulta molto diluita dalla normale circolazione dell’aria. In caso di operazioni in ambienti chiusi occorre provvedere ad una corretta areazione naturale o artificiale dell’ambiente.

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E AD AGENTI CHIMICI, RUMORE E VIBRAZIONI

Agenti chimici: si tratta di un fattore di rischio dovuto al contatto con agenti chimici può avvenire durante le operazioni di manutenzione dell’attrezzatura ad esempio per l’uso di oli minerali e grasso e nella fase di rifornimento di carburante. Il contatto con agenti chimici può inoltre avvenire sotto forma di getti e schizzi durante le lavorazioni. Per far fronte a questi rischi, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere eseguite con attrezzature allo scopo ed efficienti (ad esempio, contenitori, imbuti, pistole ingrassatrici), devono essere eseguiti i controlli e le necessarie sostituzioni delle tubazioni dell’impianto oleodinamico e deve essere verificata l’efficacia delle relative protezioni. Inoltre, si devono dotare i lavoratori di idonei Dpi.

Rumore: il valore di esposizione a rumore dell’operatore è fortemente influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura, dal corretto fissaggio dei ripari in genere e dei carter del vano motore.

Vibrazioni: il valore di vibrazioni a cui è sottoposto il corpo dell’operatore è fortemente influenzato da molteplici fattori come, ad esempio: lo stato di conservazione del carrello elevatore, il tipo e le condizioni del sedile, il tipo di guida del conducente, le condizioni del fondo stradale.

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RIFERIMENTI UTILI

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008)

Circolare n. 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 23 maggio 2013, n. 21 del ministero del Lavoro («Accordo 22 febbraio 2012 – Chiarimenti»)

Accordo 22 febbraio 2012 – «Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori» (art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008), «Repertorio atti n. 53/CSR» (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012, n. 60)

Inail (2020), «Carrelli semoventi a braccio telescopico. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011».

 

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