Il D.Lgs. n. 81/2008 ha apportato significativi cambiamenti all’attività di valutazione dei rischi aziendali, della quale il documento di valutazione (Dvr) costituisce, nelle aspettative del legislatore, la sintesi più efficace. Il Dvr deve essere necessariamente ancorato a un contenuto minimo, in termini quali-quantitativi, adeguato alle situazioni di rischio professionale presenti sul luogo di lavoro; contenuto minimo al di sotto del quale svanisce e perde significato, nella valutazione dell’interprete, il mero adempimento formale dell’obbligo redazionale. È proprio in quest’ottica, e a conferma della stessa, che è intervenuto il D.Lgs. n. 151/2015 che, con l’articolo 20, comma 1, lett. e) e f) ha inserito il comma 3-bis dell’articolo 28 e sostituito il comma 6-quater dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008
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