Lavoratori marittimi: modalità e contenuti dei certificati di addestramento

I corsi devono essere svolti in conformità alle procedure di qualità previste dal manuale della qualità del Ministero della salute, certificate in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Novità sulle modalità e i contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016, n. 195, del decreto del ministero della Salute 16 giugno 2016.

Definiti:

- un primo  livello  di  formazione per l'addestramento di  primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo ("first aid");

- un secondo livello di formazione per l'addestramento di assistenza medica a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo ("medical care").

Entrambi i corsi devono essere svolti in conformità alle procedure di qualità previste dal manuale della qualità del  Ministero  della  salute, certificate in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del D.M. 16 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero della Salute 16 giugno 2016 


Attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12  maggio  2015,

n. 71, in materia di modalita' e contenuti dei corsi per il  rilascio

dei  certificati  di  addestramento  per  i   lavoratori   marittimi.

(16A06114)


in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2016, n. 195


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59

dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento  di  organizzazione

del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 2, comma  10,

del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015 ed in vigore  dal

26 giugno 2015, emanato  in  attuazione  della  direttiva  2012/35/UE

concernente i requisiti minimi di formazione della gente di  mare  ed

in particolare l'art. 3, comma 5, il  quale  definisce  il  Ministero

della salute quale autorita' competente a rilasciare i certificati di

addestramento di cui al Capo VI,  regola  VI/4,  allegato  I,  previa

definizione dei relativi corsi ai sensi dell'art. 11, comma  2,  e  i

certificati medici di idoneita' di cui all'art. 12;

  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive

modificazioni, e, in particolare l'art. 37, ultimo comma;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

620  recante  «Disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al   personale

navigante, marittimo e dell'aviazione civile»;

  Visto il decreto  ministeriale  7  agosto  1982,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1982 n. 265, emanato di concerto  con

il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 7 comma  1

del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  620,

con il quale sono stati istituiti  corsi  teorico-pratici  di  pronto

soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su

natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti;

  Vista   la   convenzione   internazionale   sugli    Standard    di

addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i  marittimi

IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila  2010,  cui

l'Italia ha aderito con la  legge  21  novembre  1985,  n.  739,  che

prevede determinati requisiti di formazione  per  il  primo  soccorso

sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi mercantili;

  Visto il decreto del Ministro della salute  20  dicembre  1996,  n.

708, recante il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina

dei corsi di  aggiornamento  di  pronto  soccorso  per  il  personale

appartenente alla gente di mare;

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, emanato

di concerto il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  e  con

quello della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

15 settembre 1997, n. 215, che disciplina  la  «Certificazione  delle

competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario

e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in  conformita'  a

quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO  STCW  1978/1995

nella sua versione aggiornata a Manila 2010;

  Visto il Codice STCW Regola I/8 e la Sezione  A-I/8  relativi  allo

standard di qualita' e agli obiettivi nazionali di monitoraggio degli

standard, di tutte le  attivita'  di  addestramento,  di  valutazione

della competenza e della certificazione degli addestramenti, relativi

ai corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo;

  Visto il Codice sull'addestramento, certificazione e  tenuta  della

guardia dei marittimi (Codice STCW) che  alla  Regola  VI/4,  Sezione

A-VI/4, paragrafi da 1 a 6, stabilisce i requisiti minimi obbligatori

relativi al primo soccorso sanitario «First Aid» e assistenza  medica

a bordo di navi mercantili «Medical Care»;

  Visto il Codice STCW che alle tavole A-VI/4-1 e  A-VI/4-2  descrive

lo standard  minimo  di  competenza  in  materia  di  primo  soccorso

sanitario «First Aid»  e  nell'assistenza  medica  a  bordo  di  navi

mercantili «Medical Care»;

  Vista la convenzione internazionale sul lavoro marittimo  (ILO-MLC,

2006), ratificata dall'Italia  e  resa  esecutiva  con  la  legge  23

settembre 2013, n. 113, che prevede che i marittimi che si apprestano

ad assicurare  cure  mediche  di  emergenza  abbiano  una  formazione

conforme a quanto  previsto  dalla  convenzione  internazionale  STCW

1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010;

  Visto il titolo 4 regola 4.1 - standard A4.1  comma  4  lettera  c)

della  predetta  convenzione  internazionale  sul  lavoro   marittimo

(ILO-MLC, 2006) che  prevede  che  la  legislazione  nazionale  debba

specificare il livello della formazione prevista, tenendo  conto  dei

fattori quali la durata il tipo e le  condizioni  di  viaggio  ed  il

numero dei marittimi a bordo;

  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  13  novembre  2013,

emanato di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie  generale  n.  278

del 27 novembre 2013, con il  quale  sono  stati  adeguati  a  quanto

previsto dalla normativa  internazionale  i  modelli  di  certificati

relativi alla certificazione delle competenze della gente di mare  in

materia di primo soccorso  sanitario  «First  Aid»  e  di  assistenza

medica  a  bordo  di  navi   mercantili   «Medical   Care»   previsti

nell'allegato A e nell'allegato B del decreto 25 agosto 1997 citato;

  Vista  la  direttiva  2012/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE  concernente   i

requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con

legge 25 febbraio 2016, n. 21 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  26

febbraio 2016 n. 47, di proroga dei termini previsti da  disposizioni

legislative che, all'art. 6 dispone la proroga dei termini in materie

di  competenza  del  Ministero  della  salute,  e  con  il  comma   1

sostituisce il termine, previsto all'art. 11, comma  3,  del  decreto

legislativo n.  71  del  2015  di  otto  mesi,  per  il  rinnovo  dei

certificati «Medical Care» e «First Aid», con il termine di  diciotto

mesi;

  Visto  in  particolare  l'art.  4  comma  1  del   citato   decreto

legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  che  prevede  che  i  marittimi

ricevano una  formazione  conforme  ai  requisiti  della  Convenzione

internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a  Manila

nel 2010;

  Considerato  che  l'art.  5,  comma  11,   del   predetto   decreto

legislativo n. 71 del 2015 dispone che l'addestramento dei lavoratori

marittimi previsto dalla Regola VI/4 della Convenzione internazionale

STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila  nel  2010,  e'

oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche;

  Sentito  nella  seduta  del  5  novembre  2015   il   Comitato   di

rappresentanza degli assistiti, che ai sensi dell'art. 11 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 680  esprime,  tra

l'altro  pareri  consultivi  sui  decreti   relativi   all'assistenza

sanitaria ai naviganti;

  Preso atto delle  osservazioni  relative  allo  schema  di  decreto

ministeriale   di   cui   trattasi,   trasmesse   dalla    Confitarma

(Confederazione Italiana Armatori) con nota dell'11 febbraio 2016;

  Tenuto conto della relazione che riporta i risultati  della  visita

ispettiva  concernente   il   sistema   d'istruzione   formazione   e

abilitazione dei lavoratori marittimi svolta dal gruppo di  ispettori

dell'EMSA (European Maritime Safety Agency) tra il 25 maggio ed il  5

giugno 2015 in conformita' con la direttiva 2008/106/CE e  successive

modifiche, concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente

di mare, acquisita il 19 gennaio 2016;

  Acquisito il  parere  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti con nota 0003452del 23/05/2016LEG/COD/UO/A;

  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2,  del  citato  decreto

legislativo n. 71 del 2015, e' necessario  disciplinare  con  decreto

del Ministro della salute, sentito il Ministero delle  infrastrutture

e trasporti, contenuti, metodi e mezzi di insegnamento,  i  requisiti

di qualificazione dei docenti dei corsi e procedure di accreditamento

delle strutture idonee a svolgere la formazione in parola nonche'  le

relative norme di qualita', l'adozione di registri dei certificati  e

i corsi di aggiornamento;


                              Decreta:


                               Art. 1

Disciplina  generale  per  la  formazione  sanitaria  del   personale

                         navigante marittimo



  1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 5,  comma

11 del decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  modalita'  e

contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di  addestramento

per i lavoratori marittimi.

  2.  L'addestramento  e  la  formazione  sanitaria  dei   lavoratori

marittimi, imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera

italiana, e' strutturata su due livelli formativi, da  aggiornare  ad

intervalli non superiori a cinque anni.

  3. Le competenze in  materia  di  primo  soccorso  sanitario  e  di

assistenza medica a bordo di navi mercantili  sono  comprovate  dalle

certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a  seguito

della frequenza di corsi e del superamento di esami finali.

  4.  I  corsi  sono  gestiti  da   strutture   sanitarie   pubbliche

riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute.

  5. I costi relativi alla formazione  e  all'aggiornamento  dei  due

livelli formativi sono a totale carico dei richiedenti


                               Art. 2

Primo  livello  di  formazione.  Addestramento  di   primo   soccorso

  sanitario a  bordo  di  navi  mercantili  del  personale  navigante

  marittimo).



  1. Le competenze  relative  al  primo  livello  di  formazione  dei

marittimi designati a fornire il primo  soccorso  sanitario  a  bordo

delle navi, in grado di raggiungere una postazione medica entro 8 ore

di  navigazione,  soddisfano  lo  standard  di  competenza  di  primo

soccorso sanitario a bordo delle navi specificato nella regola VI/4-1

Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 descritto  nella  tavola  A-VI/4-1

annesse alla Convenzione  internazionale  STCW  1978/1995  nella  sua

versione aggiornata a Manila nel 2010;

  2. Il certificato di addestramento denominato «First Aid»,  di  cui

al modello allegato A al presente decreto, comprova il  conseguimento

del primo livello di formazione previsto dalla  convenzione  ILO  MLC

2006 indicata in premessa. Il certificato e' rilasciato dal Ministero

della salute a seguito della frequenza di  un  corso  in  materia  di

primo soccorso e del superamento degli esami finali.

  3. Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto

legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le  competenze  di  primo  livello

acquisite devono essere aggiornate  ad  intervalli  non  superiori  a

cinque anni, in modo da  dimostrare  che  il  livello  di  competenza

professionale in materia di primo soccorso sanitario «First  Aid»  e'

stato mantenuto e aggiornato.

  4. Sono ammessi a sostenere  la  formazione  e  l'aggiornamento  di

primo livello i marittimi iscritti nelle  matricole  della  gente  di

mare. Con il conseguimento del certificato di addestramento,  di  cui

alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata,

di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati a  fornire

il primo soccorso sanitario a bordo delle navi.


                               Art. 3

Secondo livello di formazione. Addestramento di assistenza  medica  a

  bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo).


  1. Le competenze relative al  secondo  livello  di  formazione  dei

marittimi  designati  ad  avere  la  responsabilita'  dell'assistenza

medica a bordo delle navi con meno di 100 persone e che non  sono  in

grado di raggiungere una postazione  medica  entro  le  otto  ore  di

navigazione, soddisfano  lo  standard  di  competenza  di  assistenza

medica a bordo delle navi specificato nella  Regola  VI/4-2  -Sezione

A-VI/4, paragrafi da 4 a 6 descritto nella tavola  A-VI/4-2,  annesse

alla Convenzione internazionale STCW  1978/1995  nella  sua  versione

aggiornata a Manila nel 2010.

  2. Il certificato di addestramento denominato  «Medical  Care»,  di

cui  al  modello  allegato  B  al  presente  decreto,   comprova   il

conseguimento  del  secondo  livello  di  formazione  previsto  dalla

convenzione ILO MLC 2006 indicata nelle premesse. Il  certificato  e'

rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un

corso teorico pratico in materia di assistenza medica a bordo di navi

mercantili e del superamento degli esami finali.

  3. Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto

legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di  secondo  livello

acquisite devono essere aggiornate  ad  intervalli  non  superiori  a

cinque anni, in modo da  dimostrare  che  il  livello  di  competenza

professionale in materia di  assistenza  medica  «Medical  Care»,  e'

stato mantenuto e aggiornato.

  4. Sono ammessi a sostenere  la  formazione  e  l'aggiornamento  di

secondo  livello  gli  ufficiali  della  Marina  Mercantile.  Con  il

conseguimento del certificato di addestramento, di cui  alla  regola,

sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata,  di  cui  al

comma 1 del presente articolo, saranno designati  quali  responsabili

dell'assistenza medica a bordo delle navi.


                               Art. 4

     Formazione e aggiornamento di primo livello - «First Aid»


  1.  Sono  istituiti  corsi  teorico  pratici  di  formazione  e  di

aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi  mercantili

per  il  conseguimento  ed  il  mantenimento   del   certificato   di

addestramento di primo livello «First Aid».

  2. Il certificato di formazione di primo  livello  «First  Aid»  e'

conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24  ore,

delle quali almeno 6 di esercitazioni pratiche, il cui programma deve

essere conforme  a  quello  riportato  nell'allegato  C  al  presente

decreto, ed il superamento di un esame.

  3. Il certificato di addestramento «First Aid», conseguito ai sensi

del  presente  decreto  non  abilita   il   marittimo   all'uso   del

defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo.

  4. Il certificato «First Aid» ha validita' di  cinque  anni.  Prima

della scadenza il marittimo deve seguire un  corso  di  aggiornamento

della durata minima di ore 12 delle quali almeno 3  di  esercitazioni

pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati  dall'allegato

C 1 al presente decreto.

  5. Dello svolgimento dei  corsi  viene  data  pubblicita'  a  mezzo

affissione  dei  calendari  e  dei  relativi  programmi   presso   le

Capitanerie di Porto e gli uffici di sanita' marittima,  aerea  e  di

frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale

navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno  trenta  giorni  prima

dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione  al  corso  devono

essere indirizzate al direttore del corso tramite le  Capitanerie  di

Porto almeno quindici giorni prima della data di inizio degli stessi.

  6. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei  corsi  sono  effettuati

presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute  idonee

ai sensi dell'art. 7.

  7. Al termine del corso  gli  allievi  devono  sostenere  un  esame

dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del

corso, con funzioni di presidente, da tre  docenti  e  da  un  medico

dell' ufficio di sanita' marittima, aerea e di  frontiera  e  servizi

territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e

aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute.

  8. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di

formazione e/o di aggiornamento «First Aid»  per  marittimi  dovranno

inviare  al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale   della

prevenzione sanitaria - apposita istanza, come stabilito  all'art.  7

del  presente  decreto,   finalizzata   ad   ottenere   il   rilascio

dell'autorizzazione, per la durata di anni 3 (tre).  Ogni  variazione

rispetto   a   quanto   dichiarato   nell'istanza    dovra'    essere

tempestivamente comunicata allo stesso Ministero che, in  conseguenza

potra'   attivare   una   nuova    procedura    di    autorizzazione.

L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta.

                               Art. 5

   Formazione e aggiornamento di secondo livello - «Medical Care»


  1. Le competenze in materia di assistenza medica a bordo delle navi

mercantili italiane «Medical  Care»  dei  lavoratori  marittimi  sono

comprovate dai certificati di cui al modello riportato in allegato  B

al presente decreto, rilasciati dal Ministero della salute a  seguito

della frequenza di corsi ed al superamento di esami finali.  I  corsi

hanno la durata minima di 46 ore di formazione  teorico  pratica,  di

cui almeno 12 di esercitazioni pratiche.  Il  programma  da  svolgere

deve essere conforme a quello riportato nell'allegato D  al  presente

decreto.

  2. Il certificato «Medical  Care»  ha  validita'  di  cinque  anni,

scaduto  tale  termine  il  marittimo  dovra'  seguire  un  corso  di

aggiornamento della durata minima di ore 15, delle quali almeno 5  di

esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti  disciplinati

dall'allegato D 1 al presente decreto.

  3. Dello svolgimento dei  corsi  viene  data  pubblicita'  a  mezzo

affissione  dei  calendari  e  dei  relativi  programmi   presso   le

Capitanerie di Porto e presso gli uffici di sanita' marittima,  aerea

e di frontiera e servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al

personale  navigante  e  aeronavigante  (USMAF-SASN),  almeno  trenta

giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande  per  l'iscrizione  al

corso devono essere indirizzate al direttore  del  corso  tramite  le

Capitanerie di Porto quindici giorni prima della data di inizio degli

stessi.

  4. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei  corsi  sono  effettuati

presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute  idonee

ai sensi dell'art. 7.

  5. Al termine del corso  gli  allievi  devono  sostenere  un  esame

dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del

corso, con funzioni di presidente, da tre  docenti  e  da  un  medico

dell' ufficio di sanita' marittima, aerea e di  frontiera  e  servizi

territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e

aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute.

  6. Il certificato di addestramento  «Medical  Care»  conseguito  ai

sensi del presente decreto  non  abilita  il  marittimo  all'uso  del

defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo.

  7. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di

formazione e/o di aggiornamento di secondo livello «Medical Care» per

marittimi devono inviare al Ministero della salute-Direzione generale

della prevenzione sanitaria, apposita istanza finalizzata ad ottenere

il rilascio dell'autorizzazione, come stabilito all'art.  7,  per  la

durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto  dichiarato

nell'istanza  deve  essere  tempestivamente  comunicata  allo  stesso

Ministero della salute che, in conseguenza, potra' attivare una nuova

procedura di autorizzazione. L'autorizzazione e' limitata al tipo  di

attivita' richiesta.

                               Art. 6

                         Norme di qualita'


  1. Le strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della

salute devono garantire di svolgere i corsi di  primo  e  di  secondo

livello in  conformita'  alle  procedure  di  qualita'  previste  dal

manuale della qualita' del  Ministero  della  salute,  certificate  a

norma  UNI  EN  ISO  9001  in  vigore,  per  tutte  le  attivita'  di

addestramento sanitario, per le valutazioni della competenza e per la

certificazione  dell'addestramento  secondo  quanto  stabilito   alla

Regola I/8 ed alla Sezione  A-I/8  della  Convenzione  internazionale

STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, sugli

obiettivi nazionali e standard di qualita' recepiti all'art.  10  del

decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

  2. Ogni contraente deve garantire che gli obiettivi di istruzione e

addestramento e i relativi standard  da  raggiungere  comprendano  la

gestione del sistema di certificazione di qualita'.

                               Art. 7

Autorizzazione allo svolgimento dei  corsi  «First  Aid»  e  «Medical

                                Care»


  1. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare i  corsi

di cui agli articoli 4 e 5 devono inviare al Ministero della salute -

Direzione generale della prevenzione sanitaria apposita istanza  come

da modello riportato  in  allegato  E,  finalizzata  ad  ottenere  il

rilascio della prevista autorizzazione.

  2. Nell'istanza devono essere contenuti elementi atti a  dimostrare

la disponibilita' dei presidi tecnologici,  strutturali  e  didattici

necessari per  l'espletamento  delle  attivita',  per  un  numero  di

partecipanti  compreso  tra  dieci  e  venticinque  allievi,  per  il

conseguimento del certificato «First Aid», e  tra  dieci  e  quindici

allievi per il  conseguimento  del  certificato  «Medical  Care».  Le

dotazioni disponibili devono essere dettagliatamente  elencate  nella

istanza di autorizzazione.  Lo  svolgimento  dei  corsi  deve  essere

conforme al sistema di gestione della qualita' UNI  EN  ISO  9001  in

vigore.

  3. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione  e  di

aggiornamento  «First  Aid»  e  dei  corsi   di   formazione   e   di

aggiornamento «Medical care» sono  effettuati  presso  e  a  cura  di

strutture sanitarie pubbliche riconosciute  idonee  con  decreto  del

Ministero della salute.  Con  lo  stesso  decreto  sono  approvati  i

regolamenti relativi  all'espletamento  dei  corsi,  i  quali  devono

prevedere un direttore  con  funzioni  di  organizzazione  tecnica  e

amministrativa del corso e docenti che abbiano  specifica  competenza

nelle materie relative ai programmi indicati nel presente decreto.

  4. Il personale docente deve afferire ai profili  professionali  di

medico chirurgo ed infermiere. Il direttore del corso,  con  funzioni

di organizzazione tecnica e amministrativa del corso, deve essere  un

medico chirurgo. Almeno uno dei docenti deve comprovare esperienza in

campo sanitario marittimo, maturata o presso un  ufficio  di  sanita'

marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di  assistenza

sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), o  per

navigazione effettuata su navi mercantili  o  militari  nazionali,  o

infine per aver svolto  funzioni  di  medico  competente  presso  una

societa' di navigazione marittima.

  5. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato  nell'istanza  deve

essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della  salute

-  Direzione  generale   della   prevenzione   sanitaria,   che,   in

conseguenza, potra' attivare una nuova procedura  di  autorizzazione.

L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta.

  6. La Commissione competente in  materia  di  riconoscimento  delle

strutture idonee a svolgere i corsi di primo e di secondo livello  e'

costituita,  ogni  tre  anni,  presso  la  Direzione  generale  della

prevenzione sanitaria  del  Ministero  della  salute.  La  stessa  e'

composta  dal  direttore  dell'  ufficio  competente  in  materia  di

riconoscimento  e  da  tre  componenti  nominati  nell'ambito   delle

professionalita'   appartenenti   alla   Direzione   generale   della

prevenzione sanitaria. La Commissione ha il compito di verificare, in

fase istruttoria, la congruita' ed adeguatezza del personale docente,

la logistica, le attrezzature e quant'altro  necessario  al  regolare

svolgimento dei corsi. La stessa attivita' di  verifica  puo'  essere

effettuata a corsi gia' attivati, con ispezioni e verifiche  disposte

dalla predetta Commissione, secondo quanto stabilito all'art. 10  del

presente decreto.


                              Art. 8

Registro dei certificati di addestramento  a  fini  statistici  e  di

                       prevenzione delle frodi

  1. E' istituito, presso ciascun ufficio di sanita' marittima, aerea

e di frontiera e servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al

personale navigante e aeronavigante  (USMAF-SASN),  un  registro  dei

certificati di addestramento di  primo  e  di  secondo  livello,  con

numerazione progressiva delle certificazioni rilasciate.

  2. Il registro e' istituito a fini statistici nonche'  del  rinnovo

delle certificazioni ogni 5 anni, ed al fine di prevenire le frodi  e

le pratiche fraudolente, preservando  la  qualita'  della  formazione

della gente di mare.

                               Art. 9

          Rinnovo periodico dei certificati «Medical Care»

              e «First Aid», modalita' di riconversione


  1. I certificati rilasciati ai  sensi  del  presente  decreto  sono

soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 11,  comma  1,

lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, secondo  le

modalita' stabilite nel presente decreto.

  2. Nel primo periodo di applicazione, presso gli uffici di  sanita'

marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di  assistenza

sanitaria al personale  navigante  e  aeronavigante  (USMAF-SASN),  i

certificati di «First Aid»  e  «Medical  Care»  sono  automaticamente

convertiti, con validita' quinquennale  per  i  lavoratori  marittimi

gia' in possesso dei predetti certificati che  dimostrano,  comunque,

di aver effettuato, nel periodo  successivo  al  conseguimento  degli

stessi, almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque.

  3. Per i  lavoratori  marittimi  che  sono  gia'  in  possesso  dei

suddetti certificati da meno di 5  anni,  ma  che  non  hanno  ancora

maturato almeno un  anno  di  navigazione,  si  puo'  procedere  alla

riconversione in automatico di detti certificati entro del 1° gennaio

2017, con scadenza dopo 5 anni dal rilascio del certificato di  prima

emissione.


                               Art. 10

         Monitoraggio dei corsi di primo e secondo livello


  1. Le strutture, riconosciute idonee sulla base di quanto  disposto

all'art. 7, sono tenute  ad  inviare  al  Ministero  della  salute  -

Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  -  Ufficio  III  il

report di ogni corso tenuto per  conto  del  medesimo  Ministero.  La

Commissione di cui all'art. 7, comma 6, puo' disporre controlli,  sia

periodici o a campione, al fine di controllare la  regolarita'  dello

svolgimento dei corsi autorizzati, nonche' del rispetto  delle  norme

di qualita'.


                               Art. 11

                     Norme transitorie e finali

  1. Restano in  vigore,  per  quanto  compatibili,  le  disposizioni

contenute nei decreti 7 agosto  1982  e  25  agosto  1997  citati  in

premessa.

  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

decreto.


                                                           Allegato A


              Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato B




              Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato C




Programma dei corsi di formazione di primo soccorso sanitario a bordo

                   di navi mercantili «FIRST AID»




    Il corso prevede 24 ore di formazione di cui 6  di  esercitazioni

pratiche:

      cassetta primo soccorso e nozioni elementari di primo soccorso

      cenni di anatomia dello scheletro.

      infortuni alla colonna vertebrale

      lssazioni, fratture e complicanze.

      traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.

      traumi e lesioni toraco-addominali.

    Interventi  di  assistenza  medica  da  adottare   in   caso   di

salvataggio, con particolare riferimento a quelli  da  effettuare  in

caso di annegamento:

      bruciature, ustioni e colpo di calore.

      fratture, lussazioni, assideramento.

      emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico;

      reazioni allergiche;

      crisi convulsive;

      arresto cardiaco, annegamento ed asfissia;

    Nozioni di igiene e  prevenzione  delle  malattie  infettive  con

particolare riguardo alla:

      disinfezione;

      disinfestazione;

      derattizzazione;

      vaccinazioni;

      igiene alimentare.

    Procedure necessarie per:

      richiesta di assistenza medica via radio;

      trasporto del malato con elicottero;

      effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione

con le autorita' portuali.

    Criteri di valutazione:

      il candidato deve dimostrare di avere acquisito  la  necessaria

competenza per:

        identificare con prontezza e completezza le probabili  cause,

la natura e la gravita' delle lesioni o della malattia ed effettuare,

in conformita' alle vigenti pratiche mediche in materia, i  necessari

interventi di primo soccorso;

        rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;

        trattare le lesioni e riconoscere  le  reali  condizioni  del

paziente in conformita' alle pratiche di primo soccorso e alle  linee

guida internazionali.

                                                         Allegato C 1




                Programma dei corsi di aggiornamento

 di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili «First Aid»


    Il corso prevede 12 ore di formazione di cui 3  di  esercitazioni

pratiche .

    Nozioni elementari di primo soccorso.

    Equipaggiamento di primo soccorso.

    Interventi  di  assistenza  medica  da  adottare   in   caso   di

salvataggio con particolare riferimento a  quelli  da  effettuare  in

caso di annegamento.

    Nozioni di igiene e prevenzione delle  malattie  con  particolare

riguardo alla:

      procedure necessarie per:

        richiesta di  assistenza  medica  via  radio,  trasporto  del

malato con elicottero, effettuazione delle cure mediche ai  marittimi

in collaborazione con le autorita' portuali.

Criteri di valutazione

    Il candidato deve dimostrare di  avere  acquisito  la  necessaria

competenza per:

      identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la

natura e la gravita' delle lesioni o della malattia ed effettuare, in

conformita' alle vigenti pratiche mediche  in  materia,  i  necessari

interventi di primo soccorso;

      rendere minimo il rischio per se stessi e gli altri;

      trattare le lesioni  e  riconoscere  le  reali  condizioni  del

paziente in conformita' alle pratiche di primo soccorso e alle  linee

guida internazionali.

                                                           Allegato D



       Programma dei corsi di formazione di assistenza medica

              a bordo di navi mercantili «Medical Care»



    46 ore di formazione di cui 12 di esercitazioni pratiche:

      regolamento  sanitari   marittimi   in   ambito   nazionale   e

internazionale.

      cenni di legislazione sanitaria:

      cenni di legislazione sugli infortuni e malattie professionali

      farmacia di bordo.

      elenco dei medicinali della farmacia di bordo, loro uso.

    Nozioni di igiene e profilassi delle malattie includendo:

      disinfezione;

      disinfestazione;

      derattizzazione;

      vaccinazioni;

    Cenni sull'igiene alimentare.

    Nozioni di epidemiologia e profilassi:  distribuzione  geografica

delle  principali  malattie  infettive.  Modalita'  di  trasmissione.

Prevenzione delle malattie infettive e parassitarie. Vaccinazioni per

viaggi internazionali.

    Principali  malattie  infettive  (parassitosi,  tossico-infezioni

alimentari,   tetano,   malaria,   TBC,   herpes   Zoster,   malattie

sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali.

    Nozioni elementari di anatomia e fisiologia del corpo umano:

      apparato locomotore;

      apparato respiratorio;

      apparato cardiocircolatorio;

      apparato digerente;

      apparato genito-urinario;

      sangue ed organi emopoietici;

      sistema   nervoso   centrale   e    periferico    e    apparato

neurosensoriale (organi dei sensi);

      ginecologia, gravidanza e nascita.

    Nozioni elementari di semeiotica:

      rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e

del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.

    Nozioni e aspetti dell'assistenza infermieristica:

      tecniche iniettive;

      medicazione e sutura delle ferite;

      pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione;

      cateterismo vescicale.

    Traumatismi:

      lesioni alla testa e alla spina dorsale;

      lesioni all'orecchio, naso e gola;

      bruciature, scottature e congelamento;

      corpi estranei oculari;

      fratture, lussazioni, distorsioni;

      fasciature e bendaggi.

    Assistenza e primo soccorso in caso di:

      angina pectoris,  infarto  del  miocardio,  aritmie,  scompenso

cardiocircolatorio;

      asma, fenomeni allergici;

      ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta e  altre  condizioni

addominali acute;

      diabete;

      trauma cranico, ematomi sub ed epidurali;

      tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza e iperdosaggio;

      patologie   oculari   (glaucoma,    congiuntiviti    infettive,

cheratiti);

      emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate.

Criteri di valutazione

    Il candidato deve dimostrare di  avere  acquisito  la  necessaria

competenza per:

      identificare i sintomi sulla base dell'esame  clinico  e  della

storia medica del paziente;

      assicurare  una  protezione  completa   ed   effettiva   contro

infezioni e la loro diffusione;

      mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;

      trattare le  malattie  in  modo  appropriato  e  conforme  alla

pratica medica e alle linee guida nazionali e internazionali;

      dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in  modo

conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;

      valutare  prontamente  il  significato  dei  cambiamenti  delle

condizioni dei pazienti;

      seguire in modo completo e  conforme  alla  pratica  medica  le

procedure per l'esame clinico del paziente;

      eseguire, sulla base delle procedure stabilite in  materia,  la

preparazione ed il trasferimento del paziente;

      conoscere  le  procedure  necessarie  per   la   richiesta   di

assistenza medica via radio.

                                                         Allegato D 1

    Programma dei corsi di aggiornamento di assistenza medica a bordo

di navi mercantili «Medical care»

    15 ore di formazione di cui 5 di esercitazioni pratiche:

      farmacia di bordo.

      nozioni di epidemiologia e profilassi:

        distribuzione geografica delle principali malattie infettive.

Modalita' di trasmissione. Prevenzione  delle  malattie  infettive  e

parasanitarie. Vaccinazioni;

        principali malattie infettive (parassitosi, tossico-infezioni

alimentari,   tetano,   malaria,   TBC,   herpes   Zoster,   malattie

sessualmente trasmesse, epatiti), malattie ed infezioni tropicali;

    Nozioni elementari di semeiotica:

      esame obiettivo del malato.

      rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e

del respiro, della pressione arteriosa e della temperatura.

    Nozioni e aspetti dell'assistenza infermieristica:

      tecniche iniettive;

      medicazione e sutura delle ferite;

      pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione;

      cateterismo vescicale;

    Traumatismi:

      ustioni;

      corpi estranei oculari;

      fratture, lussazioni, distorsioni;

    Assistenza e primo soccorso in caso di:

      angina pectoris,  infarto  del  miocardio,  aritmie,  scompenso

cardiocircolatorio;

      asma, fenomeni allergici;

      ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta;

      trauma cranico, ematomi sub ed epidurali;

      tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza e iperdosaggio;

      patologia oculare (glaucoma, congiuntiviti infettive);

      emorragie interne ed esterne, ferite ed infezioni correlate.

Criteri di valutazione

    Il candidato deve dimostrare di  avere  acquisito  la  necessaria

competenza per:

      identificare i sintomi sulla base dell'esame  clinico  e  della

storia medica del paziente;

      assicurare  una  protezione  completa   ed   effettiva   contro

infezioni e la loro diffusione;

      mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;

      trattare le  malattie  in  modo  appropriato  e  conforme  alla

pratica medica e alle linee guida nazionali e internazionali;

      dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in  modo

conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;

      valutare  prontamente  il  significato  dei  cambiamenti  delle

condizioni dei pazienti;

      seguire in modo completo e  conforme  alla  pratica  medica  le

procedure per l'esame clinico del paziente;

      eseguire, sulla base delle procedure stabilite in  materia,  la

preparazione ed il trasferimento del paziente;

      conoscere  le  procedure  necessarie  per   la   richiesta   di

assistenza medica via radio.

                                                           Allegato E



              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

Allegato B

Allegato A

Allegato B

Allegato E

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