Lavoratori, responsabilità e incolumità personale

La Corte di cassazione indica i limiti della responsabilità del datore di lavoro in caso di comportamento gravemente imprudente del lavoratore. E delinea un nuovo approccio alla gestione della sicurezza sul lavoro: da un modello iperprotettivo si deve passare a un modello collaborativo in cui gli obblighi sono ripartiti tra i vari soggetti, ivi compresi gli stessi lavoratori. Pertanto il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore. Una volta, infatti, che l’imprenditore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni tipiche della propria posizione di garanzia (valutando correttamente l’area di rischio in cui il lavoratore opera), non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore). Cass. pen., sez. IV, n. 8883 del 10 febbraio 2016

Accesso riservato

Questo contenuto è riservato agli abbonati alla rivista.

Abbonati Sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza e hai già effettuato l’accesso al sito?
Fai per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

Sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti della banca dati riservati agli abbonati.

Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome