Lavoro sommerso e irregolare: maggiori risorse in campo

Il sostegno finanziario deriva da una parte delle sanzioni amministrative

Lavoro sommerso e irregolare: maggiori risorse per l'Istituto nazionale del lavoro e per il Fondo sociale per occupazione e formazione. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro con il decreto 6 marzo 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018), "Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare".

Le somme derivanti da sanzioni amministrative concorreranno al potenziamento dell'attività dell'Istituto nazionale del lavoro fino a un tetto massimo di dieci milioni di euro. Le somme eccedenti verranno invece indirizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione. Il dispositivo di assegnazione al bilancio dello Stato di una parte delle sanzioni amministrative era stato previsto dall'art. 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, "Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare".

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 marzo 2018

Misure  di  incentivazione  e  iniziative  di  contrasto  del  lavoro
sommerso e irregolare. (18A03465) 

(GU n.117 del 22-5-2018)

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art.  14  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito con modificazioni dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,
recante «Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare»; 
  Visto il comma 1, lettera d), del  predetto  art.  14,  secondo  il
quale «il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative
di cui  all'art.  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e
successive modificazioni,  nonche'  delle  somme  aggiuntive  di  cui
all'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive  modificazioni,  ed  i
maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni  di  cui
alla lettera c) sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato (...)»; 
  Considerato che la disposizione prevede che le predette somme siano
riassegnate al Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  e  ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni  di  euro
annui, affinche' siano utilizzate per finanziare misure volte «ad una
piu' efficiente utilizzazione  del  personale  ispettivo  sull'intero
territorio nazionale, ad una  maggiore  efficacia,  anche  attraverso
interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia  di
lavoro  e  legislazione  sociale,  nonche'  alla   realizzazione   di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare»; 
  Considerato  che   le   misure   dirette   alla   piu'   efficiente
utilizzazione del personale ispettivo sono definite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 25 novembre 2014, con il quale  sono  state  definite  le  citate
misure, nell'ambito delle quali e' previsto uno  specifico  incentivo
per l'utilizzo del mezzo proprio, da parte del  personale  ispettivo,
per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; 
  Visto l'art. 19  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2016, recante la disciplina del «trattamento  di
missione» che prevede, fra l'altro, una «specifica indennita' volta a
favorire la messa a disposizione del mezzo proprio»; 
  Considerata l'opportunita' di modificare il  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014, al fine di
una migliore gestione delle risorse indicate nell'art. 14,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2013, anche in relazione  ai
contenuti del citato art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  di  incentivazione  e  iniziative  di  contrasto  del  lavoro
                        sommerso e irregolare 
 
  1. Le somme  previste  dall'art.  14,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con  modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino  a  concorrenza  del  limite
massimo  di  10  milioni  di  euro  sono  riassegnate   al   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui
all'art. 3 riservate al  personale  di  ruolo  dell'Agenzia,  nonche'
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. 
  2. Le misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinate  al
personale che concorre  all'efficace  svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi. 
  3. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono  versate  al  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui  all'art.  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 2 
 
               Ripartizione delle somme tra gli uffici 
 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra  gli
uffici  le  somme  di  cui  all'art.  1  secondo  criteri   oggettivi
individuati con proprie determinazioni. 
  2. L'Ispettorato  destina  una  quota  parte  delle  somme  di  cui
all'art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale  riassegnato  al
proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali
allo svolgimento dell'attivita'  di  vigilanza,  del  buon  andamento
degli uffici o per il finanziamento di iniziative  di  contrasto  del
lavoro sommerso e irregolare. 
                               Art. 3 
 
Definizione delle misure di  incentivazione  al  personale  di  ruolo
                dell'Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1. Al fine di favorire una maggiore efficacia  della  vigilanza  in
materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del
lavoro,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e   della   propria
autonomia  organizzativa  e  nei  limiti  delle  risorse  riassegnate
disponibili,  stabilisce  la   disciplina   di   dettaglio   per   il
riconoscimento delle  misure  di  incentivazione  del  personale  che
svolge  attivita'  ispettiva,  ivi  compreso  il  riconoscimento   di
specifiche indennita' a  favore  di  chi  svolge  tali  attivita'  in
condizioni e orari disagiati o  con  l'utilizzo  del  mezzo  proprio,
anche in applicazione dell'art. 19, comma 2, lettera b), del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016. 
  Il presente decreto e' trasmesso, per i  controlli  di  competenza,
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.

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