Le novità per le linee guida anti Covid: attività economiche e sociali

Le novità per le linee guida anti Covid
Ordinanza 2 dicembre 2021

Le novità per le linee guida anti Covid: con l'ordinanza 2 dicembre 2021 («Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali») pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, il ministero della Salute ha dettato le regole per la gestione del lavoro e delle attività sociali in questo periodo di pandemia.

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Le novità per le linee guida anti Covid: i contenuti

Le nuove linee guida, si legge nel testo "tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020".

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Le novità per le linee guida anti Covid: gli indirizzi, prima e dopo

"Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento - si legge sempre nel nuovo testo - «Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica"

Le novità per le linee guida anti Covid: la continuità

"Pertanto - prosegue il documento -  in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un'ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più  utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza".

Qui di seguito, il testo integrale dell'ordinanza e delle linee guida anti Covid.

Ordinanza del ministero della Salute 2 dicembre 2021

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»

(Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021, n. 290)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 10-bis, che
prevede che «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e
aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle
regioni e delle province autonome»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto altresi' l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31
dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8
ottobre 2021, n. 241;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2021, n. 282;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato
tecnico-scientifico;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021 recante
«Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136;
Vista la nota prot. n. 8786/COV19 del 2 dicembre 2021, con la quale
il Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle
province autonome ha trasmesso la versione delle «Linee guida per la
ripresa delle attivita' economiche e sociali», revisionata alla luce
del verbale n. 55 del Comitato tecnico-scientifico relativo alla
seduta del 29 novembre 2021, contenente il parere favorevole e alcune
indicazioni;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le suddette
«Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali»
trasmesse con la citata nota della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, che aggiornano e sostituiscono il documento di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
le attivita' economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle
«Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali»,
elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico, che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il
documento recante «Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali», adottato con la citata ordinanza del Ministro
della salute 29 maggio 2021, come previsto all'art. 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

 

(Linee guida)

 
                    NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
 
   Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali 
 
    Roma, 2 dicembre 2021 
Premessa 
    1. Le presenti  «Linee  guida  per  la  ripresa  delle  attivita'
economiche  e  sociali»  tengono   conto   delle   disposizioni   del
decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modificazioni  ed
integrazioni, del decreto-legge n. 65  del  18  maggio  2021  e  sono
adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del
16 maggio 2020. 
    2. Gli indirizzi operativi  contenuti  nel  precedente  documento
«Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive
e  ricreative»  (prima  versione  maggio  2020)  si  sono  dimostrati
efficaci per favorire l'applicazione delle misure  di  prevenzione  e
contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo  una
ripresa delle attivita' economiche e ricreative  compatibile  con  la
tutela della salute pubblica. 
    3. Pertanto, in continuita' con le precedenti Linee guida,  delle
quali e' stata mantenuta l'impostazione quale strumento  sintetico  e
di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati
integrati, anche in  un'ottica  di  semplificazione  e  coerenza  tra
settori che presentano profili di  rischio  comparabili,  con  alcuni
nuovi elementi  conoscitivi,  legati  all'evoluzione  dello  scenario
epidemiologico e delle misure di prevenzione  adottate,  tra  cui  la
vaccinazione  anti-COVID19   e   l'introduzione   progressiva   della
certificazione verde COVID-19. In particolare, si  e'  ritenuto  piu'
utile rimarcare le misure di  prevenzione  sicuramente  efficaci,  in
luogo di  misure  che,  pur  diffusamente  adottate,  non  aggiungono
elementi di maggiore sicurezza. 
    4. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di
carattere generale per contrastare la diffusione del contagio,  quali
norme  igieniche  e  comportamentali,  utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori
delle attivita' e dei servizi di seguito  descritti.  Fermi  restando
gli obblighi di verifica  del  possesso  della  certificazione  verde
COVID-19,  previsti  dalla  normativa  vigente,  si  precisa  che  le
presenti Linee guida non entrano nel merito delle  specifiche  misure
di prevenzione per la tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.
Rientra nelle  prerogative  di  associazioni  di  categoria  e  altri
soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli  attuativi  di
dettaglio ed eventualmente piu' restrittivi, purche' nel rispetto  di
tali principi generali, la cui attuazione  deve  essere  garantita  e
soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle  competenti  autorita'
locali. 
    5.  Resta  inteso  che  in  base  all'evoluzione  dello  scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere  rimodulate,  anche
in senso piu' restrittivo. Sono fatte  salve,  inoltre,  disposizioni
normative nazionali  successive  all'adozione  delle  presenti  Linee
guida  che   intervengono   a   modifica   degli   attuali   obblighi
igienico-sanitari e  comportamentali.  Si  evidenzia,  altresi',  che
nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale e' in corso e le
indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilita'
che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare  la
malattia, e diffondere il contagio, la  presentazione  di  una  delle
certificazioni verdi  COVID-19  non  sostituisce  il  rispetto  delle
misure di prevenzione e  contrasto  della  diffusione  del  contagio,
quali  in  particolare  l'utilizzo   della   mascherina   (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) in ambienti chiusi. 
    6. Per  l'accesso  alle  attivita'  economiche  e  ricreative  e'
necessario  tenere  conto  delle  previsioni  del  decreto-legge   26
novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all'impiego  delle
certificazioni verdi COVID-19. 
Sommario 
    Ristorazione e cerimonie 
    Attivita' turistiche e ricettive 
    Cinema e spettacoli dal vivo 
    Piscine termali e centri benessere 
    Servizi alla persona 
    Commercio 
    Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre 
    Parchi tematici e di divertimento 
    Circoli culturali, centri sociali e ricreativi 
    Convegni e congressi 
    Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino' 
    Sagre e fiere locali 
    Corsi di formazione 
    Sale da ballo e discoteche 
Ristorazione e cerimonie 
    Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo  di  esercizio
di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti,  trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche  se   collocati   nell'ambito   delle   attivita'   ricettive,
all'interno di  stabilimenti  balneari  e  nei  centri  commerciali),
nonche'  per  l'attivita'  di  catering   (in   tal   caso,   se   la
somministrazione   di   alimenti   avviene   all'interno    di    una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario  inoltre  rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). 
    Le misure di seguito riportate, se rispettate, possono consentire
lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena. 
    Allo stato attuale, l'accesso ai servizi di  ristorazione  svolti
da qualsiasi  esercizio  per  il  consumo  al  tavolo  al  chiuso  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni  verdi  COVID-19.  Sono  esonerati  dall'obbligo   del
possesso di una certificazione verde COVID-19 i  soggetti  minori  di
dodici anni e i soggetti esenti sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata secondo i  criteri  definiti  dal  Ministero  della
salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalita', comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli
spazi; 
      rendere disponibili prodotti per  l'igienizzazione  delle  mani
per i clienti e per il personale anche in piu' punti del  locale,  in
particolare all'entrata e in prossimita' dei  servizi  igienici,  che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno; 
      adottare misure al fine di evitare assembramenti  al  di  fuori
del locale e delle sue pertinenze; 
      negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare  l'accesso
tramite prenotazione e mantenere  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno
prenotato per un periodo di quattordici giorni,  nel  rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati  personali.  E'  comunque
consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni,  qualora  gli
spazi  lo  consentano,  nel  rispetto  delle  misure  di  prevenzione
previste. In tali  attivita'  non  possono  essere  continuativamente
presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti siano i  posti
a sedere; 
      in tutti gli esercizi: 
        disporre i tavoli in modo da assicurare  il  mantenimento  di
almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli  diversi  negli
ambienti al chiuso (estensibile  ad  almeno  2  metri  in  base  allo
scenario  epidemiologico  di  rischio)  e  di  almeno  1   metro   di
separazione   negli   ambienti   all'aperto   (giardini,    terrazze,
plateatici, dehors), ad eccezione delle  persone  che  in  base  alle
disposizioni   vigenti   non   sono   soggette   al    distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo  con  barriere
fisiche di separazione; 
        i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle
vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che  conferisce
superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono
seduti al tavolo; i lavoratori dovranno  indossare  la  mascherina  a
protezione  delle   vie   respiratorie   (mascherina   chirurgica   o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli  FFP2  o  in
base all'esposizione a rischi specifici); 
        favorire la consultazione on-line del menu tramite  soluzioni
digitali, oppure predisporre menu in stampa  plastificata,  e  quindi
disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere; 
        al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare  pulizia  e
disinfezione delle superfici; 
      negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire
l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in  base  alle
caratteristiche  dei  singoli  locali,  in  modo  da  assicurare   il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estensibile ad  almeno
2  metri  in  base  allo  scenario  epidemiologico  di  rischio),  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
sono oggetto al distanziamento interpersonale; detto  ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
      laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi  esterni
(giardini, terrazze, plateatici, dehors),  sempre  nel  rispetto  del
distanziamento di almeno 1 metro; 
      per la consumazione al banco assicurare il  mantenimento  della
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti  (estensibile
ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico  di  rischio),
ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti  non
sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
      e' possibile organizzare una modalita' a buffet  prevedendo  in
ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento  della
distanza  e  l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalita'  self-service
puo' essere consentita con modalita'  organizzative  che  evitino  la
formazione di assembramenti  anche  attraverso  una  riorganizzazione
degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno  essere
altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a  terra,  barriere,
ecc.) per garantire il distanziamento  interpersonale  di  almeno  un
metro durante la fila per l'accesso al buffet; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      la  postazione  dedicata  alla  cassa  puo'  essere  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo; 
      sono consentite le attivita' ludiche che  prevedono  l'utilizzo
di materiali di cui  non  sia  possibile  garantire  una  puntuale  e
accurata disinfezione (quali ad  esempio  carte  da  gioco),  purche'
siano rigorosamente rispettate le seguenti  indicazioni:  obbligo  di
utilizzo di  mascherina  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce  superiore  protezione  come  gli  FFP2);   igienizzazione
frequente delle mani e della  superficie  di  gioco;  rispetto  della
distanza di sicurezza di almeno  1  metro  tra  giocatori  di  tavoli
diversi  (estensibile  ad  almeno  2  metri  in  base  allo  scenario
epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco e'
consigliata inoltre una frequente sostituzione  dei  mazzi  di  carte
usati con nuovi mazzi. 
Cerimonie 
    Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e
dei protocolli adottati per lo  svolgimento  dei  riti  (religiosi  e
civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono  indirizzi
specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)
ed eventi analoghi (es. congressi). Allo stato attuale,  l'accesso  a
feste conseguenti  a  cerimonie  civili  e  religiose  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni  verdi
COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo   del   possesso   di   una
certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici  anni  e  i
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione da rispettare durante l'evento; 
      mantenere  l'elenco  dei  partecipanti  per   un   periodo   di
quattordici giorni,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
      riorganizzare gli spazi,  per  garantire  l'accesso  alla  sede
dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti
di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per  l'entrata
e per l'uscita; 
      disporre i tavoli in modo  da  assicurare  il  mantenimento  di
almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli  diversi  negli
ambienti al chiuso (estensibile  ad  almeno  2  metri  in  base  allo
scenario  epidemiologico  di  rischio)  e  di  almeno  1   metro   di
separazione   negli   ambienti   all'aperto   (giardini,    terrazze,
plateatici, dehors), ad eccezione delle  persone  che  in  base  alle
disposizioni   vigenti   non   sono   soggetti   al    distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo  con  barriere
fisiche di separazione; 
      laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi  esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del  distanziamento  di
almeno 1 metro; 
      assicurare  adeguata  pulizia  e  disinfezione  degli  ambienti
interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo; 
      gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di
protezione  delle   vie   respiratorie   (mascherina   chirurgica   o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli  FFP2),  sia
negli ambienti  chiusi  (quando  non  sono  seduti  al  tavolo),  sia
all'aperto in caso di code e assembramenti di persone;  i  lavoratori
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie  respiratorie
(mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce   superiore
protezione  come  gli  FFP2  o  in  base  all'esposizione  a   rischi
specifici); 
      e' possibile organizzare una modalita' a buffet  prevedendo  in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del  mantenimento  della
distanza  e  l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) a protezione delle vie respiratorie. La modalita'  self-service
puo' essere consentita con modalita'  organizzative  che  evitino  la
formazione di assembramenti  anche  attraverso  una  riorganizzazione
degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno  essere
altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a  terra,  barriere,
ecc.) per garantire il distanziamento  interpersonale  di  almeno  un
metro durante la fila per l'accesso al buffet; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. 
Attivita' turistiche e ricettive 
Spiagge e stabilimenti balneari 
    Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti  balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno  integrate,  in
funzione dello specifico contesto, con quelle relative  alle  piscine
per l'attivita' natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalita'.  Si  promuove,  a  tal   proposito,   l'accompagnamento
all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente
preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure  di
prevenzione da rispettare; 
      rendere disponibili prodotti per  l'igienizzazione  delle  mani
per  i  clienti  e  per  il  personale  anche  in  piu'  punti  dello
stabilimento; 
      privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e
mantenere l'elenco  delle  presenze  per  un  periodo  di quattordici
giorni, nel rispetto della normativa in  materia  di  protezione  dei
dati personali; 
      la  postazione  dedicata  alla  cassa  puo'  essere  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione; 
      riorganizzare  gli  spazi,   per   garantire   l'accesso   allo
stabilimento  in  modo  ordinato,  al  fine   di   evitare   code   e
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle  persone  che
in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita; 
      favorire,  per  quanto  possibile,  l'ampliamento  delle   zone
d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante  le  ore
piu' calde; 
      assicurare  un  distanziamento  tra  gli  ombrelloni  (o  altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie  di  almeno
10 m² per  ogni  ombrellone,  indipendentemente  dalla  modalita'  di
allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo); 
      tra le attrezzature di  spiaggia  (lettini,  sedie  a  sdraio),
quando non posizionate nel posto ombrellone,  deve  essere  garantita
una distanza di almeno 1 metro; 
      regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree  comuni,
spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   etc.,   comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto; 
      le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare,
e in ogni caso ad ogni fine giornata; 
      per  quanto  riguarda   le   spiagge   libere,   si   ribadisce
l'importanza   dell'informazione   e    della    responsabilizzazione
individuale da parte degli avventori nell'adozione  di  comportamenti
rispettosi delle misure di prevenzione.  Al  fine  di  assicurare  il
rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone
e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi  eventualmente
presenti si suggerisce la presenza di un addetto  alla  sorveglianza.
Anche  il  posizionamento  degli  ombrelloni  dovra'  rispettare   le
indicazioni sopra riportate; 
      e' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo
che possono dar luogo ad assembramenti; 
      gli sport individuali che si svolgono abitualmente in  spiaggia
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,  surf,  windsurf,  kitesurf)
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle  misure  di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra
(es.  beach-volley,  beach-soccer)  sara'  necessario  rispettare  le
disposizioni delle istituzioni competenti. 
Attivita' ricettive 
    Le presenti indicazioni si  applicano  alle  strutture  ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli  alloggi  in  agriturismo,  alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria  aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli  della  gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione,  balneazione,  piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere. 
Indicazioni di carattere generale 
    Le  seguenti  indicazioni  generali  sono  valide  per  tutte  le
strutture  ricettive;  indirizzi  specifici  sono   riportati   nelle
successive sezioni. 
    Allo stato attuale, l'accesso  ad  alberghi  ed  altre  strutture
ricettive e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle «certificazioni verdi COVID-19»: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso; 
      promuovere   e   facilitare   il   rispetto   della    distanza
interpersonale di almeno 1 metro (estensibile ad almeno  2  metri  in
base  allo  scenario  epidemiologico  di  rischio),  e  favorire   la
differenziazione  dei  percorsi  all'interno  delle  strutture,   con
particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce,
a tal  proposito,  di  affiggere  dei  cartelli  informativi  e/o  di
delimitare gli spazi  (ad  esempio,  con  adesivi  da  attaccare  sul
pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.); 
      il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello
stesso gruppo  familiare  o  di  conviventi,  ne'  alle  persone  che
occupano  la  medesima  camera  o   lo   stesso   ambiente   per   il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti  al  distanziamento  interpersonale;  detto  ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale; 
      la postazione dedicata alla reception e alla cassa puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi).  In  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche  e  gestione  delle  prenotazioni
on-line, con  sistemi  automatizzati  di  check-in  e  check-out  ove
possibile. Resta fermo  l'obbligo  di  provvedere  al  riconoscimento
dell'ospite  in  presenza,  prima  di  effettuare  la   comunicazione
all'autorita' di pubblica sicurezza; 
      mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per  un  periodo  di
quattordici giorni,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali: tale adempimento si considera  assolto
con la notifica alloggiati all'autorita' di  pubblica  sicurezza.  In
caso  di  utilizzo  da  parte  dei  soggetti  alloggiati  di  servizi
accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere,  etc.)  non  e'
necessario ripetere la registrazione; 
      l'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine
di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro
e delle attrezzature utilizzate; 
      gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di
protezione  delle   vie   respiratorie   (mascherina   chirurgica   o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli  FFP2),  sia
negli ambienti chiusi, sia all'aperto in  caso  di  assembramenti  di
persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina  a  protezione
delle vie  respiratorie  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce  superiore  protezione   come   gli   FFP2   o   in   base
all'esposizione a rischi specifici); 
      e' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione
delle  mani  in  varie  postazioni   all'interno   della   struttura,
promuovendone  l'utilizzo  frequente  da  parte  dei  clienti  e  del
personale. E' consentita la messa a  disposizione,  possibilmente  in
piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani; 
      ogni oggetto fornito  in  uso  dalla  struttura  dovra'  essere
disinfettato prima della consegna all'ospite; 
      l'utilizzo degli ascensori dev'essere  tale  da  consentire  il
rispetto  della  distanza  interpersonale,  pur  con  la   mascherina
(mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce   superiore
protezione come gli FFP2), prevedendo eventuali deroghe  in  caso  di
componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi  e  persone  che
occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il  pernottamento,
e per le persone che in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  sono
soggetti  al  distanziamento  interpersonale;  detto  ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
      garantire la frequente pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,  interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte  e  finestre,
ecc.); 
      mantenere aperte, il piu' possibile, porte, finestre e  vetrate
al fine di favorire il ricambio d'aria  negli  ambienti  interni.  In
ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,
dovra' essere  verificata  l'efficacia  degli  impianti  al  fine  di
garantire l'adeguatezza delle portate  di  aria  esterna  secondo  le
normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato
alle  portate  effettive  di  aria  esterna.  Per  gli  impianti   di
condizionamento, e' obbligatorio escludere totalmente la funzione  di
ricircolo  dell'aria,  ad  eccezione   dei   casi   di   assoluta   e
immodificabile impossibilita' di adeguamento degli  impianti,  per  i
quali devono essere previste misure alternative di  contenimento  del
contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le  misure  per
il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante, sostituendo i  filtri  esistenti
con filtri di classe  superiore,  garantendo  il  mantenimento  delle
portate. Nei servizi igienici va  mantenuto  in  funzione  continuata
l'estrattore d'aria. 
Strutture turistico-ricettive all'aria aperta 
    Gli ospiti devono sempre indossare correttamente  dispositivi  di
protezione  delle   vie   respiratorie   (mascherina   chirurgica   o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli  FFP2),  sia
negli ambienti  chiusi  (es.  attivita'  commerciali,  spazi  comuni,
servizi  igienici),  sia  all'aperto  in  caso  di  assembramenti  di
persone. I mezzi mobili di pernottamento  degli  ospiti  (es.  tende,
roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri
tra i due ingressi  delle  unita'  abitative,  qualora  frontali.  Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche  nel
caso di utilizzo  di  accessori  o  pertinenze  (es.  tavoli,  sedie,
lettini, sedie a sdraio). 
    Raccomandazione  agli  occupanti  della  piazzola  di  pulire   e
disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. 
    Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita'
degli stessi  nel  contesto  di  queste  strutture,  sono  introdotti
interventi di pulizia da effettuare almeno due volte  al  giorno.  In
ragione  di  una  maggiore  affluenza  degli  ospiti,  nel  caso   di
occupazione superiore al 70 per cento delle  piazzole  sprovviste  di
servizi igienici presenti nella  struttura  (escludendo  quindi  case
mobili, bungalow e piazzole con servizi privati),  la  pulizia  e  la
disinfezione sara' effettuata almeno tre volte al giorno. 
    L'intervento  di  manutentori/dipendenti  negli  appartamenti  in
presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo  da  garantire
il distanziamento sociale di almeno un metro. 
Rifugi alpini ed escursionistici 
    Quando  possibile,  l'area  esterna  al   rifugio   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano  l'incrocio  delle  persone.  Per  quanto
concerne i rifugi  d'alta  quota  (situati  oltre  i  3000  metri  di
altitudine), l'area esterna non puo' essere  considerata  usufruibile
in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra'  utilizzare  come  spazi
utili soltanto quelli interni al rifugio. 
    Nelle aree esterne, quando  e'  prevista  una  zona  dedicata  al
pranzo al sacco, la medesima deve  essere  ad  accesso  limitato.  E'
opportuno, ove  possibile,  provvedere  alla  copertura  esterna  con
gazebi,  tende,  pensiline,  limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione
all'entrata del rifugio. 
    L'entrata in rifugio  e'  contingentata  in  base  al  numero  di
persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i  dispositivi
di  sicurezza  previsti  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce superiore protezione come gli FFP2). 
    Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno
del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone. 
    Il pernottamento  ed  erogazione  pasti  possono  essere  forniti
preferibilmente  su  prenotazione  e  comunque  deve  essere   tenuta
registrazione per  almeno  quattordici  giorni  delle  presenze,  nel
rispetto della normativa a protezione dei dati personali. 
    Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  del  rifugio,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
    Deve essere assicurata una adeguata pulizia  e  disinfezione,  in
ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare  attenzione  andra'
dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi  igienici,  docce  e
lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o  messi  a
disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso  in
autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. 
  Camere da letto 
    All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser  di
gel disinfettante. 
    Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di   materasso   con
coprimaterasso  in  tessuto  lavabile,  set   monouso   composto   da
coprimaterasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del
sacco a pelo personale. 
    Nel caso si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
    Nelle camere con posti letto destinati ad  uso  promiscuo,  o  in
caso   di   clienti   soggetti   al   rispetto   del   distanziamento
interpersonale, si dovranno adottare specifiche  e  piu'  cautelative
misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro,
con una distanza tra letti di 2 metri. 
Ostelli della gioventu' 
    Quando  possibile,  l'area  esterna   all'ostello   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. 
    All'ingresso dell'area deve essere disponibile un  dispenser  con
igienizzante per le mani. 
    Nelle aree esterne, quando  e'  prevista  una  zona  dedicata  al
pranzo al sacco, la medesima deve  essere  ad  accesso  limitato.  E'
opportuno, ove  possibile,  provvedere  alla  copertura  esterna  con
gazebi,  tende,  pensiline,  limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione
all'entrata dell'ostello. 
    Il pernottamento ed eventuale  erogazione  pasti  possono  essere
forniti  solo  su  prenotazione  obbligatoria;  deve  essere   tenuta
registrazione per  almeno  quattordici  giorni  delle  presenze,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
    Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  dell'ostello,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
    Per l'accesso ai servizi igienici e docce  della  struttura,  che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno,  e'  necessario  rendere
disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. 
    Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini,  lavelli),  ove
presenti, dovranno essere gestite per  rendere  possibile  l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno  un  metro  ed
evitare assembramenti. 
    Deve essere assicurata una adeguata pulizia  e  disinfezione,  in
ogni caso almeno una volta al giorno. Particolare  attenzione  andra'
dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi  igienici,  docce  e
lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o  messi  a
disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso  in
autonomia preliminare all'utilizzo del servizio. 
  Camere da letto 
    All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e prima  di  servizi
igienici deve essere disponibile un dispenser con igienizzante per le
mani. 
    Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di   materasso   con
coprimaterasso  in  tessuto  lavabile,  set   monouso   composto   da
coprimaterasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. 
    Nel caso si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
    Nelle camere con posti letto destinati ad  uso  promiscuo,  o  in
caso   di   clienti   soggetti   al   rispetto   del   distanziamento
interpersonale, si dovranno adottare specifiche  e  piu'  cautelative
misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro,
con una distanza tra letti di 2 metri. 
Locazioni brevi 
    Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere  generale,  deve
essere  assicurata,  al   cambio   ospite,   l'accurata   pulizia   e
disinfezione  di  ambienti,  arredi,  utensili  e,  laddove  fornita,
biancheria. Inoltre,  a  tutela  di  eventuali  persone  residenti  o
soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attivita'  di
locazione breve, si suggerisce di provvedere con  maggiore  frequenza
ad un'accurata pulizia e disinfezione  anche  di  spazi  comuni  (es.
ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale  ultima  raccomandazione
dovra' essere presa in accordo tra i condomini o,  laddove  presente,
dall'Amministratore condominiale. 
Impianti di risalita 
Indicazioni di carattere generale 
    Le presenti indicazioni si  applicano  ai  seguenti  impianti  di
risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e  sono
valide per tutte le stagioni,  compresa  quella  sciistica:  funivie,
cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono  inclusi  anche
tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti. 
    Allo stato attuale, l'accesso a funivie,  cabinovie  e  seggiovie
(qualora utilizzate  con  la  chiusura  delle  cupole  paravento)  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
«certificazioni verdi  COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo  del
possesso di una certificazione verde COVID-19 i  soggetti  minori  di
dodici anni e i soggetti esenti sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata secondo i  criteri  definiti  dal  Ministero  della
salute. L'obbligo di  possesso  di  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 si applica per l'acquisto di tutti i titoli di  viaggio  che
consentano, anche in via non esclusiva, l'accesso  agli  impianti  di
cui all'art. 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del  decreto-legge  22
aprile  2021,  n.  52  (funivie,  cabinovie  e   seggiovie,   qualora
utilizzate con la chiusura delle cupole paravento). I  gestori  degli
impianti  di  risalita  per  i   quali   l'accesso   sia   consentito
esclusivamente  ai  possessori  di  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19   informano   gli   utenti,   con   apposita    segnaletica,
dell'esistenza  dell'obbligo  della  certificazione  verde   prevista
dall'art. 9-quater, comma 1,  lettera  e-bis)  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52. Considerata  la  possibilita'  che  i  titoli  di
viaggio siano acquistati on-line o tramite altre  soluzioni  digitali
e/o abbiano validita' plurigiornaliera, il  controllo  da  parte  dei
gestori sul possesso della citata certificazione  verde  puo'  essere
svolto anche a campione: 
      in zona  arancione  e  in  zona  rossa,  qualora  sia  prevista
l'apertura degli impianti di risalita secondo la  normativa  vigente,
limitare  il  numero  massimo  di   presenze   giornaliere   mediante
l'introduzione di un tetto massimo di titoli  di  viaggio  vendibili,
determinato     in     base      alle      caratteristiche      della
stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei  per
regione o provincia  autonoma  o  comprensorio  anche  sciistico,  da
definire sentiti i rappresentanti  di  categoria  e  delle  strutture
ricettive e concordati con le aziende sanitarie locali competenti per
territorio. Soprattutto per la  pratica  degli  sport  invernali,  il
tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto  non
solo delle  quote  giornaliere  ma  anche  di  quelle  settimanali  e
stagionali. A tale scopo, i  gestori  dovranno  adottare  sistemi  di
prenotazione  che  siano  in  grado  di   consentire   una   gestione
strutturata del numero di utenti che possono effettivamente  accedere
agli  impianti   di   risalita   per   ciascuna   singola   giornata,
coordinandosi con le aziende sanitarie  locali  e  con  le  strutture
ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali
e/o provinciali, le  regioni  e/o  le  province  autonome  confinanti
devono coordinarsi per individuare misure idonee di  prevenzione  per
la gestione dei flussi e delle presenze; 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, compreso l'obbligo del possesso  di  una  certificazione
verde  COVID-19,  comprensibile  anche  per  i   clienti   di   altra
nazionalita',  sia  mediante  l'ausilio  di  apposita  segnaletica  e
cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo  a  eventuale
personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche  riferimento  al  senso  di
responsabilita' dell'utente stesso; 
      garantire la periodica pulizia degli ambienti, con  particolare
attenzione ai servizi igienici, alle  superfici  piu'  frequentemente
toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili  al  pubblico,
associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico; 
      dovra' essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e  agli
impianti di risalita in modo ordinato, al  fine  di  evitare  code  e
assembramenti  di  persone.  Gli  utenti  devono   sempre   indossare
correttamente  dispositivi  di  protezione  delle  vie   respiratorie
(mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce   superiore
protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia  all'aperto
in caso di code e assembramento di persone. 
Vendita titoli di viaggio 
    Devono essere adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre
code  e  assembramenti   alle   biglietterie,   quali   ad   esempio:
prevendita/prenotazione on-line o tramite  altre  soluzioni  digitali
(es.  applicazioni  per   smartphone,   biglietti   di   tipo   RFID,
Radio-Frequency   IDentification),   collaborazioni   con   strutture
ricettive del territorio per acquisto/consegna  dei  titoli.  Sia  in
fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in  biglietteria,  e'
necessario informare gli utenti circa le buone norme  di  condotta  e
corretta prassi igienica per limitare il piu' possibile comportamenti
inadeguati. 
    Le biglietterie devono essere munite, laddove non gia'  presenti,
di schermi protettivi/separazioni fisiche tra operatore e  cliente  e
devono essere favorite modalita' di pagamento elettroniche. 
    Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso  in
modo  ordinato,   differenziando   se   possibile   i   percorsi   di
ingresso/uscita all'area di  vendita,  al  fine  di  evitare  code  e
assembramenti di persone. 
    Devono essere  resi  disponibili  prodotti  per  l'igienizzazione
delle mani, da utilizzare obbligatoriamente al  momento  dell'accesso
alla biglietteria o  ad  altri  locali  eventualmente  presenti  (es.
servizi igienici). 
Trasporto 
    In relazione alle diverse tipologie di  impianti,  dovra'  essere
valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione  dei
seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa  (la
capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata  al  valore
intero per difetto): 
      impianti chiusi (funivie, cabinovie):  portata  massima  all'80
per  cento della  capienza  del  veicolo  con  uso  obbligatorio   di
mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2); 
      impianti aperti (seggiovie, sciovie): portata  massima  al  100
per  cento della  capienza  del  veicolo  con  uso  obbligatorio   di
mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).  La
portata  e'  ridotta  all'80  per  cento se  le   seggiovie   vengono
utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. 
    Nella fase di discesa a valle, in caso di necessita' o  emergenza
(es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o  limitare
assembramenti di persone presso le stazioni di monte,  e'  consentito
per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei veicoli  a  pieno
carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina  a  protezione  delle
vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che  conferisce
superiore protezione come gli FFP2). 
    I  veicoli  chiusi  (funivie,  cabinovie),  durante  la  fase  di
trasporto  dei  passeggeri,  devono  essere   aerati   mantenendo   i
finestrini aperti il piu' possibile. 
    In tutti gli ambienti al chiuso, nella  fase  di  imbarco  (anche
all'aperto) e durante le  fasi  di  trasporto  e'  vietato  consumare
alimenti, bevande e fumare. 
    Una volta giunti alla stazione di monte, gli  utenti  abbandonano
la stazione nel piu' breve tempo possibile. 
Cinema e spettacoli dal vivo 
    Le presenti indicazioni si applicano agli  spettacoli  aperti  al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli
spettacoli in genere, anche viaggianti, all'aperto e al chiuso. Resta
inteso che gli organizzatori possono prevedere  ulteriori  misure  di
prevenzione  piu'  restrittive,  da  adottare  in  considerazione  di
specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale  di
seguito riportate. 
    Allo stato attuale, l'accesso a spettacoli aperti al pubblico  ed
eventi e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
«certificazioni verdi  COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo  del
possesso di una certificazione verde COVID-19 i  soggetti  minori  di
dodici anni e i soggetti esenti sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata secondo i  criteri  definiti  dal  Ministero  della
salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalita',  sia  mediante  l'ausilio  di  apposita  segnaletica  e
cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo  a  eventuale
personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche  riferimento  al  senso  di
responsabilita' del visitatore stesso; 
      definire  il  numero  massimo  di  presenze  contemporanee   di
spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti:  allo  stato
attuale, in zona bianca la  capienza  consentita  e'  pari  a  quella
massima autorizzata, mentre in zona gialla la capienza consentita non
puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima  autorizzata,
fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis  dell'art.  9-bis  del
decreto-legge  n.   52/2021   come   modificato   dal   decreto-legge
n. 172/2021; 
      riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in  modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto
il percorso di entrata e uscita. Se  possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita; 
      privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione  con
assegnazione preventiva e nominale del  posto  a  sedere  ai  singoli
spettatori. L'acquisto dei  biglietti  dovra'  essere  effettuato  di
norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle
biglietterie; 
      l'elenco dei soggetti utilizzatori dei  biglietti  deve  essere
conservato per un periodo di  almeno  quattordici  giorni  rendendolo
disponibile  su  richiesta  alle  strutture  sanitarie  in  caso   di
necessita' di svolgere attivita' di  contact  tracing,  nel  rispetto
della normativa in materia di protezione  dei  dati  personali.  Deve
essere  promosso  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  al  fine   di
automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi; 
      la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi);  in  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche; 
      rendere    obbligatoriamente    disponibili    prodotti     per
l'igienizzazione delle mani in piu' punti, in particolare all'entrata
e in prossimita' dei servizi igienici; 
      se possibile, ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo
gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine  di
garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone; 
      non e' consentita la partecipazione a spettatori privi di posti
a sedere numerati negli ambienti al chiuso; all'aperto e'  consentito
l'utilizzo di posti individuati, anche di tipo non convenzionale; 
      per  tutta  la  durata  dell'evento,  gli  spettatori  dovranno
occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con  divieto
di collocazione in piedi e di spostamento di posto; 
      in  zona  gialla,  i  posti  a  sedere,  comunque  individuati,
dovranno prevedere un distanziamento  minimo  tra  uno  spettatore  e
l'altro di almeno 1 metro (estensibile negli ambienti chiusi anche in
considerazione del contesto); 
      per  l'utilizzo  della  mascherina  a  protezione   delle   vie
respiratorie (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che  conferisce
superiore  protezione  come  gli  FFP2),  si  fa   riferimento   alle
disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta  sempre  al
chiuso e all'aperto in tutte le situazioni di possibile assembramento
o in eventi in cui si prevede la partecipazione attiva  del  pubblico
(es. accompagnamento al canto) e comunque in tutti gli eventi che non
si svolgono in forma statica; 
      l'eventuale interazione tra artisti e pubblico  deve  garantire
il rispetto  delle  raccomandazioni  igienico-comportamentali  ed  in
particolare il distanziamento tra artisti  e  pubblico  di  almeno  2
metri; 
      garantire la frequente pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, con  particolare  attenzione  alle  superfici  toccate  con
maggiore frequenza, a fine giornata o al termine dell'evento; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      per  eventuale  servizio  di   ristorazione,   attenersi   alla
specifica scheda tematica; 
      nello svolgimento delle attivita' didattiche svolte all'interno
di  cinema,  teatri  e  luoghi  affini   (teatro   ragazzi,   matinee
scolastiche,  etc.)  in   orario   curriculare,   si   applicano   le
disposizioni riferite allo svolgimento delle attivita' didattiche, in
particolare per quanto riguarda il tema  della  certificazione  verde
COVID-19. 
Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali 
    Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra  riportate,
le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici
per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.
Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli,
le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove: 
      l'entrata e l'uscita dal palco dovra'  avvenire  indossando  la
mascherina  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce
superiore protezione come gli FFP2), che potra' essere tolta  durante
l'esecuzione  della  prestazione  artistica  se  sono  mantenute   le
distanze  interpersonali,  e  in  maniera  ordinata,  mantenendo   il
distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno
posizionarsi nelle postazioni piu' lontane dall'accesso (in  fase  di
uscita dal palco, si procedera' con l'ordine inverso); 
      i professori  d'orchestra  dovranno   mantenere   la   distanza
interpersonale di almeno 1 metro;  per  gli  strumenti  a  fiato,  la
distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per  il  direttore
d'orchestra, la distanza minima  con  la  prima  fila  dell'orchestra
dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere  ridotte  solo
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire  il
contagio tramite droplet; 
      per gli ottoni, ogni  postazione  dovra'  essere  provvista  di
dispositivi  per  la  raccolta  della  condensa,  contenente  liquido
disinfettante; 
      i componenti  del  coro   dovranno   mantenere   una   distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno  2  metri  tra  le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti  presenti  sul  palco.
Tali distanze possono  essere  ridotte  solo  ricorrendo  a  barriere
fisiche, anche mobili,  adeguate  a  prevenire  il  contagio  tramite
droplet; 
      l'uso di spogliatoi  promiscui  e'  consentito  fermo  restando
l'obbligo  di  indossare  la  mascherina  a  protezione   delle   vie
respiratorie (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che  conferisce
superiore protezione come gli FFP2). 
Produzioni teatrali e di danza 
    Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra  riportate,
le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici
per il personale impegnato nelle  produzioni  teatrali  e  coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori,  regista,  assistenti,  produttori,
tecnici, etc.). Si precisa che, nella eventuale fase  di  sospensione
degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per  le  rispettive
prove: 
      l'accesso alla struttura che ospita le prove deve  avvenire  in
maniera ordinata, evitando assembramenti; 
      negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli
artisti, al laboratorio  sartoriale,  alla  sala/area  trucco  ed  ai
locali/aree che ospitano i sistemi  di  gestione  delle  luci  e  dei
suoni, all'ufficio di produzione,  etc.  devono  essere  evitati  gli
assembramenti e individuati  passaggi  che  consentano  di  escludere
interferenze; 
      l'uso promiscuo  dei  camerini  e'  consentito  fermo  restando
l'obbligo  di  indossare  la  mascherina  a  protezione   delle   vie
respiratorie (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che  conferisce
superiore protezione come gli FFP2); 
      il  personale  (artisti,  addetti  a   lavorazioni   presso   i
laboratori  di  scenotecnica  e  sartoria,  addetti  allestimento   e
disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina
(mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce   superiore
protezione come gli FFP2) quando non direttamente impegnato in scena.
Questa  misura  non  viene  applicata  per  i  nuclei  familiari,   i
conviventi e le persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
      per la preparazione degli artisti, trucco  e  acconciatura,  si
applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; 
      i costumi di scena dovranno essere  individuali;  non  potranno
essere  condivisi  dai  singoli  artisti  prima   di   essere   stati
igienizzati; 
      per le produzioni di danza, premesso che le  principali  misure
di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene  delle  mani  e
delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite
l'utilizzo di mascherine e  visiere)  sono  di  difficile  attuazione
nella pratica della danza,  devono  essere  prese  in  considerazione
anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e
mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per
lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria «danzatori»
puo'     considerarsi     assimilabile.     In     generale,      gli
allenamenti/spettacoli  di  una  compagnia  di  danza   si   svolgono
solitamente  in  una  struttura  apposita  (la  sala   prove   o   il
palcoscenico) assimilabile ad una palestra. 
Piscine termali e centri benessere 
    Le  presenti  indicazioni  si  applicano  alle  piscine   termali
pubbliche e finalizzate ad uso  collettivo  e  ai  centri  benessere,
anche inseriti in strutture gia' adibite in via principale  ad  altre
attivita' ricettive, e alle diverse  attivita'  praticabili  in  tali
strutture,   collettive   e    individuali,    quali    massoterapia,
idromassaggio, sauna, bagno turco. 
    Allo stato attuale, l'accesso a piscine, centri natatori,  centri
termali (salvo che per gli  accessi  necessari  all'erogazione  delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di  assistenza  e  allo
svolgimento  di  attivita'  riabilitative  o  terapeutiche),   centri
benessere, anche all'interno di  strutture  ricettive,  limitatamente
alle attivita' al  chiuso,  nonche'  a  rispettivi  spazi  adibiti  a
spogliatoi e docce, e' consentito esclusivamente ai  soggetti  muniti
di  una  delle  «certificazioni  verdi  COVID-19».   Sono   esonerati
dall'obbligo del possesso di  una  certificazione  verde  COVID-19  i
soggetti minori di dodici anni e i  soggetti  esenti  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
dal Ministero della salute. 
Indicazioni di carattere generale 
    Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
da rispettare, comprensiva  di  indicazioni  sulla  capienza  massima
degli spazi. 
    Privilegiare  l'accesso  alle  strutture  e  ai  singoli  servizi
tramite prenotazione e  mantenere  l'elenco  delle  presenze  per  un
periodo di  quattordici  giorni,  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di protezione dei dati personali. 
    Redigere  un  programma  il  piu'  possibile  pianificato   delle
attivita'  per  prevenire  code  e   assembramenti   di   persone   e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa  e  nelle  varie
aree  del  centro.  Se  possibile  prevedere  percorsi   divisi   per
l'ingresso e l'uscita. 
    La postazione dedicata alla cassa e alla  reception  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi).  In  ogni  caso,  favorire
modalita'  di  pagamento  elettroniche,  eventualmente  in  fase   di
prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento  deve  provvedere,
alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e
delle attrezzature check-in e check-out ove possibile. 
    Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser    con    prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata, prevedendo  l'obbligo  dell'igiene
delle mani all'ingresso e in uscita. Altresi' prevedere  i  dispenser
nelle aree di  frequente  transito,  nell'area  solarium  o  in  aree
strategiche in modo da favorire da parte dei  frequentatori  l'igiene
delle mani. 
    Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce, qualora ne sia consentito l'uso,  in  modo  da  assicurare  la
distanza di almeno 1 metro (ad  esempio  prevedere  postazioni  d'uso
alternate), o separare le postazioni  con  apposite  barriere,  fermo
restando l'obbligo di indossare la mascherina (mascherina  chirurgica
o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2).  In
tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli  indumenti
e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa  personale,
anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda  di
non consentire l'uso  promiscuo  degli  armadietti  e  di  mettere  a
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
    Per le aree solarium e verdi, assicurare  un  distanziamento  tra
gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in  modo  da  garantire
una  superficie  di  almeno  10  m²  per  ogni  ombrellone;  tra   le
attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando  non  posizionate  nel
posto ombrellone, deve essere garantita  una  distanza  di  almeno  1
metro. Il gestore  pertanto  e'  tenuto,  in  ragione  delle  aree  a
disposizione, a calcolare e a gestire le  entrate  dei  frequentatori
nell'impianto in base agli indici sopra riportati. 
    Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
aree comuni e dei servizi  igienici  e,  qualora  ne  sia  consentito
l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata  a
disinfezione dopo la chiusura  al  pubblico.  Le  attrezzature  vanno
disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo  familiare.  In  ogni
caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. 
    E' obbligatorio  mantenere  aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. 
    Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi' come prima di ogni  trattamento
alla persona: prima di entrare  provvedere  ad  una  accurata  doccia
saponata su tutto il corpo. 
    Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda  tematica
specifica. Non e' consentito comunque il consumo  di  alimenti  negli
ambienti termali  o  del  centro  benessere  che  non  consentano  un
servizio  corrispondente  a  quello  previsto  per  le  attivita'  di
ristorazione. 
Piscine termali 
    La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 4 metri quadri di superficie di acqua a persona  (5  metri  quadri
per  le  piscine  dove  le  dimensioni  e  le  regole   dell'impianto
consentono l'attivita' natatoria). Il gestore pertanto e' tenuto,  in
ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate
dei frequentatori nell'impianto. 
    Le vasche o le zone idromassaggio che non possono  rispettare  le
superfici di acqua per persona  come  al  punto  precedente  dovranno
essere utilizzate da un solo bagnante, fatta  eccezione  per  persone
che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  sono   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale. 
    Le piscine finalizzate a gioco acquatico devono essere convertite
in vasche per la balneazione. 
    Si  raccomanda  ai  genitori/accompagnatori  di  avere  cura   di
sorvegliare i bambini per il  rispetto  del  distanziamento  e  delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro  grado  di
autonomia e l'eta' degli stessi. 
    Ove  previsto,  mantenere  la  concentrazione  di   disinfettante
nell'acqua, nei limiti raccomandati e  nel  rispetto  delle  norme  e
degli standard internazionali, preferibilmente nei  limiti  superiori
della portata. In  alternativa,  attivare  i  trattamenti  fisici  ai
limiti superiori della portata o il massimo  ricambio  dell'acqua  in
vasca sulla base della portata massima della captazione. 
    Le vasche che non consentono il rispetto  delle  indicazioni  del
presente documento  per  inefficacia  dei  trattamenti  (es.  piscine
gonfiabili), mantenimento del disinfettante  cloro  attivo  libero  o
impossibilita'  di  assicurare  la  distanza  interpersonale,  devono
essere interdette all'uso. 
Centri benessere 
    Gli ospiti devono  sempre  indossare  la  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) nelle aree comuni al chiuso. 
    Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente  dovra'
accedere al servizio munito di  tutto  l'occorrente,  preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le  attivita'  nei  diversi
contesti prevedere  sempre  l'utilizzo  del  telo  personale  per  le
sedute. 
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco) 
    L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio,  una  mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle  vie
aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori  dispositivi
di protezione individuale aggiuntivi  associati  a  rischi  specifici
propri della mansione). In particolare per i servizi  che  richiedono
una distanza ravvicinata, l'operatore deve  indossare  la  mascherina
FFP2 senza valvola. Per i clienti, uso della  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le
indicazioni esposte dalla struttura. 
    L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle  mani  e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per  ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli  possibilmente  monouso.  I
guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli   utilizzati   nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
    E'  consentito   praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
    Per tutti i trattamenti personali e' raccomandato l'uso  di  teli
monouso. I lettini, cosi' come le superfici ed eventuali oggetti  non
monouso,  devono  essere  puliti  e  disinfettati  al   termine   del
trattamento. 
    La stanza/ambiente adibito al  trattamento  deve  essere  ad  uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che  accedono
al servizio. Le stanze/ambienti ad  uso  collettivo  devono  comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 2 metri  se  non  e'  indossata  la
mascherina  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce
superiore protezione come gli FFP2), sia tra i  clienti  che  tra  il
personale durante tutte le attivita' erogate. 
    Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire  pulizia
e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione  a
quelle toccate con maggiore frequenza  (es.  maniglie,  interruttori,
corrimano, etc.). 
    Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che  conferisce  superiore
protezione come gli FFP2) durante il trattamento (tranne nella doccia
e nel caso di trattamenti sul viso) e provvedere  a  corretta  igiene
delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. 
    Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con  caldo
a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa  tra
80 e 90 °C; dovra' essere previsto un  accesso  alla  sauna  con  una
numerosita'   proporzionata   alla   superficie,    assicurando    il
distanziamento interpersonale di almeno  2  metri;  la  sauna  dovra'
essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno;  la
sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e  disinfezione  prima
di ogni turno. 
Servizi alla persona 
    Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura  della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione; 
      consentire l'accesso dei  clienti  solo  tramite  prenotazione,
mantenere l'elenco delle  presenze  per  un  periodo  di  quattordici
giorni, nel rispetto della normativa in  materia  di  protezione  dei
dati personali; 
      la permanenza dei clienti all'interno dei locali e'  consentita
limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del  servizio  o
trattamento.  Consentire  la  presenza  contemporanea  di  un  numero
limitato di clienti in base  alla  capienza  del  locale  (vd.  punto
successivo); 
      riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti; 
      l'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 
      nelle  aree  del  locale,  mettere  a   disposizione   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e  degli  operatori,
con la raccomandazione di procedere ad  una  frequente  igiene  delle
mani. E' consentita la messa a disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani; 
      l'operatore e il cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio,  una  mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce superiore protezione come gli FFP2 a protezione delle  vie
aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori  dispositivi
di protezione individuale associati a rischi specifici  propri  della
mansione); 
      in particolare per i servizi di estetica  e  per  i  tatuatori,
nell'erogazione  della  prestazione   che   richiede   una   distanza
ravvicinata,  l'operatore  deve  indossare  la  mascherina  FFP2   (o
superiore) senza valvola (fatti  salvi,  per  l'operatore,  eventuali
ulteriori dispositivi di protezione individuale aggiuntivi  associati
a rischi specifici propri della mansione); 
      assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle  superfici
di  lavoro  prima  di  servire  un  nuovo  cliente  e  una   adeguata
disinfezione  delle  attrezzature  e  accessori.  Disinfezione  delle
postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e
disinfezione dei servizi igienici; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'  obbligatorio,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      la  postazione  dedicata  alla  cassa  puo'  essere  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione; 
      nei centri massaggi  e  centri  abbronzatura,  organizzare  gli
spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce,  qualora  ne  sia
consentito l'uso, in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro
(ad esempio prevedere postazioni  d'uso  alternate),  o  separare  le
postazioni  con  apposite  barriere,  fermo  restando  l'obbligo   di
indossare la mascherina  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce  superiore  protezione  come  gli  FFP2).  In  tutti   gli
spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e  oggetti
personali devono essere riposti  dentro  la  borsa  personale,  anche
qualora depositati negli appositi armadietti; si  raccomanda  di  non
consentire  l'uso  promiscuo  degli  armadietti  e   di   mettere   a
disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali; 
      e' consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso; 
      il cliente deve utilizzare mascherina (mascherina chirurgica  o
dispositivo che conferisce superiore  protezione  come  gli  FFP2)  a
protezione delle vie aeree durante il massaggio; 
      il cliente accede alla doccia  abbronzante  munito  di  calzari
adeguati al contesto; 
      la doccia abbronzante tra un  cliente  ed  il  successivo  deve
essere adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e  disinfettata
la tastiera di comando; 
      sui lettini, abbronzanti e  per  il  massaggio,  evitare  l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce  al  cliente
tutto l'occorrente al servizio.  Anche  tali  lettini  devono  essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo; 
      la biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90  °C)  e
normale detersivo  per  bucato;  in  alternativa,  lavaggio  a  bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 
Commercio 
Commercio al dettaglio 
    Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio  al
dettaglio: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima  degli
spazi; 
      prevedere regole di accesso, in base alle  caratteristiche  dei
singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di  persone
e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione  tra  i
clienti, ad eccezione delle persone che  in  base  alle  disposizioni
vigenti non sono soggette  al  distanziamento  interpersonale;  detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale; 
      garantire un'ampia disponibilita' e  accessibilita'  a  sistemi
per l'igiene delle  mani  con  prodotti  igienizzanti,  promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori; 
      nel caso di acquisti con scelta in  autonomia  e  manipolazione
del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; 
      i clienti devono sempre  indossare  la  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2), cosi' come i lavoratori in tutte le occasioni  di  interazione
con i clienti; 
      l'addetto alla vendita deve procedere ad una  frequente  igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
al cliente); 
      assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana  delle  aree
comuni; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      la  postazione  dedicata  alla  cassa  puo'  essere  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche. 
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e  mercatini  degli
hobbisti) 
    Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di  commercio
al dettaglio su aree pubbliche che si possono  considerare  ordinarie
per la loro frequenza di  svolgimento,  la  cui  regolamentazione  e'
competenza dei comuni, che devono: 
      assicurare, tenendo in  considerazione  la  localizzazione,  le
caratteristiche  degli  specifici  contesti   urbani,   logistici   e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area  mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a  terra,
per  consentire  l'accesso  in  modo  ordinato  e,   se   del   caso,
contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone; 
      verificare,  mediante   adeguati   controlli,   l'utilizzo   di
mascherine  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce
superiore protezione come gli FFP2) sia da parte degli operatori  che
da parte dei clienti, e la  messa  a  disposizione,  da  parte  degli
operatori, di prodotti  igienizzanti  per  le  mani,  in  particolare
accanto ai sistemi di pagamento; 
      assicurare   un'adeguata   informazione   per   garantire    il
distanziamento dei  clienti  in  attesa  di  entrata:  posizionamento
all'accesso dei mercati di  cartelli  almeno  in  lingua  italiana  e
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti; 
      assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal  fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; 
      individuare un'area di  rispetto  per  ogni  posteggio  in  cui
limitare  la  concentrazione  massima  di  clienti  compresenti,  nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro. 
    Qualora, per ragioni di indisponibilita' di  ulteriori  spazi  da
destinare  all'area  mercatale,  non  sia  possibile   garantire   le
prescrizioni  di  cui  agli  ultimi  due  punti,  i  comuni  potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa. 
    Il titolare del posteggio e' tenuto alla pulizia  e  disinfezione
quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio  delle  operazioni  di
vendita, alla  messa  a  disposizione  della  clientela  di  prodotti
igienizzanti per le mani in ogni banco.  Nel  caso  di  acquisti  con
scelta in  autonomia  e  manipolazione  del  prodotto  da  parte  del
cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione  delle  mani
prima della manipolazione della merce. 
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre 
    Le presenti indicazioni si applicano per enti locali  e  soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche  e  altri
luoghi della cultura. 
    Allo stato attuale, l'accesso a musei, altri  istituti  e  luoghi
della cultura e  mostre  e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti
muniti di una delle «certificazioni verdi COVID-19».  Sono  esonerati
dall'obbligo del possesso di  una  certificazione  verde  COVID-19  i
soggetti minori di dodici anni e i  soggetti  esenti  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
dal Ministero della salute: 
      predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure  di
prevenzione da adottare, comprensibile anche per i clienti  di  altra
nazionalita', comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli
spazi; 
      definire uno  specifico  piano  di  accesso  per  i  visitatori
(giorni di apertura, orari, numero  massimo  visitatori,  sistema  di
prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e  comunque  comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa); 
      i visitatori devono sempre indossare la mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2); i lavoratori dovranno indossare  la  mascherina  a  protezione
delle vie  respiratorie  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce  superiore  protezione   come   gli   FFP2   o   in   base
all'esposizione a rischi specifici); 
      l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove
possibile, puo' essere delimitata  da  barriere  fisiche  adeguate  a
prevenire il contagio tramite droplet; 
      rendere    obbligatoriamente    disponibili    prodotti     per
l'igienizzazione delle mani in piu' punti, in particolare all'entrata
e in prossimita' dei servizi igienici; 
      regolamentare  gli  accessi  in  modo   da   evitare   code   e
assembramento   di   persone,    ponendo    particolare    attenzione
all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate; 
      assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle  superfici
e degli ambienti, con particolare attenzione  a  quelle  toccate  con
maggiore frequenza (es.  maniglie,  interruttori,  corrimano,  etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi  igienici.  La
pulizia di ambienti ove siano esposti,  conservati  o  stoccati  beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      eventuali audioguide o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo.  Favorire  l'utilizzo  di  dispositivi  personali  per   la
fruizione delle informazioni; 
      eventuali attivita'  divulgative  per  evitare  il  rischio  di
assembramenti   dovranno   essere   organizzate   attraverso    turni
preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti; 
      nello svolgimento delle attivita' didattiche svolte  in  orario
curriculare svolte all'interno di musei, biblioteche e  altri  luoghi
della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento
delle attivita' didattiche, in particolare  per  quanto  riguarda  il
tema della certificazione verde COVID-19. 
Parchi tematici e di divertimento 
    Le  presenti  indicazioni  si  applicano  a  parchi  divertimenti
permanenti (giostre) e  spettacoli  viaggianti  (luna  park),  parchi
tematici,  parchi  acquatici,  parchi  avventura,  parchi  zoologici,
parchi  faunistici,  etc.,  e  ad   altri   eventuali   contesti   di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo  dell'utente
con attrezzature e spazi. Non si applicano  a  giostrine  e  ad  aree
giochi per bambini, per le quali si rimanda al punto specifico. 
    Allo stato attuale, l'accesso a parchi tematici e di divertimento
e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una   delle
«certificazioni verdi  COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo  del
possesso di una certificazione verde COVID-19 i  soggetti  minori  di
dodici anni e i soggetti esenti sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata secondo i  criteri  definiti  dal  Ministero  della
salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso; 
      garantire, se possibile, un sistema di prenotazione,  pagamento
ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on-line al  fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali mantenere se possibile un
registro  delle  presenze  per  una  durata  di  quattordici  giorni.
Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria  ed
una diminuzione  della  capienza  massima  per  garantire  un  minore
affollamento. La postazione dedicata alla  cassa,  laddove  non  gia'
dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente
adeguata. Prevedere percorsi obbligati  di  accesso  e  uscita  dalle
aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o  sbarre  di
ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani; 
      e' necessario rendere disponibili prodotti per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni  area,  attrazione,  biglietteria,
servizi igienici, ecc. Per  i  parchi  acquatici  si  ribadiscono  le
disposizioni gia' rese obbligatorie  dalle  norme  igienico-sanitarie
delle piscine; 
      riorganizzare  gli  spazi  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di  persone  (anche
nelle zone di accesso alle singole  aree/attrazioni).  Qualora  venga
praticata attivita' fisica (es. nei  parchi  avventura)  la  distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri; 
      garantire l'occupazione  di  eventuali  posti  a  sedere  delle
attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di  almeno  1
metro, salvo persone non soggette al  distanziamento  interpersonale.
Con particolare riferimento alle attrezzature dei  parchi  acquatici,
utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove  possibile;  per  i
gommoni multipli consentirne l'utilizzo a  persone  non  soggette  al
distanziamento interpersonale; 
      in considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie
aeree (per i bambini valgono le norme generali). Le indicazioni per i
visitatori di cui al  presente  punto  non  si  applicano  ai  parchi
acquatici. I lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione
delle vie  respiratorie  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce  superiore  protezione   come   gli   FFP2   o   in   base
all'esposizione a rischi specifici); 
      garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle
aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni  e,  qualora  ne
sia  consentito  l'utilizzo,  di  spogliatoi,  cabine,  docce,  etc.,
comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute,
audioguide etc.), gli armadietti, ecc.  vanno  disinfettati  ad  ogni
cambio di persona  o  nucleo  familiare,  e  comunque  ad  ogni  fine
giornata; 
      con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le
linee guida generali secondo le disposizioni di legge in  materia  di
impianti sportivi. Prima di  indossare  i  dispositivi  di  sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le
mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate  evitando  contatto
con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere  un  abbigliamento
idoneo.  Particolare  attenzione  andra'  dedicata  alla  pulizia   e
disinfezione dei  caschetti  di  protezione  a  noleggio:  dopo  ogni
utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un  nuovo
noleggio, deve essere oggetto di  detersione  (con  sapone  neutro  e
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al
contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito  di
sodio 0,05 per cento o alcool etilico 70 per cento). Il disinfettante
deve essere lasciato agire per un periodo di almeno dieci minuti; 
      per i servizi di  ristorazione,  di  vendita  di  oggetti  (es.
merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali  spettacoli  nonche'
per le piscine e  aree  solarium  attenersi  alle  specifiche  schede
tematiche. 
Giostrine e aree per bambini 
    Le  presenti  indicazioni  si  applicano  a  giostrine   e   zone
attrezzate con giochi  per  bambini,  presenti  all'interno  di  aree
pubbliche  e  private,  comprese  quelle  all'interno  di   strutture
ricettive e commerciali: 
      predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed  eventuale
personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima  degli
spazi. Prevedere segnaletica, con pittogrammi  e  affini,  idonea  ai
minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in  particolar  modo
per aree a vocazione turistica; 
      invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio  delle
condizioni di salute proprie  e  del  proprio  nucleo  familiare,  ed
informarli circa i comportamenti da adottare in caso di  comparsa  di
sintomi sospetti per COVID-19; 
      riorganizzare   gli   spazi    e    la    dislocazione    delle
apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di
evitare  code  e  assembramenti  di  persone  e  di   assicurare   il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che, in base alle disposizioni  vigenti,  non
sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. In caso  di  presenza  di
minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso  a  un
solo accompagnatore per bambino. Se  possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita; 
      la  mascherina  di  protezione  delle  vie  aeree   (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale
personale, e dai bambini e ragazzi sopra i sei anni di eta'; 
      mettere   a   disposizione   idonei   dispenser   di   prodotti
igienizzanti  per  la  frequente  igiene  delle  mani  in  tutti  gli
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e  di  uscita.  Questa
misura non e' obbligatoria per le  aree  gioco  presenti  nei  parchi
pubblici; 
      garantire  una  approfondita  pulizia  delle   aree   e   delle
attrezzature,  preferibilmente  giornaliera  o  con   una   frequenza
adeguata  rispetto  all'intensita'  di  utilizzo;  qualora  non   sia
possibile una adeguata pulizia  delle  attrezzature,  non  ne  potra'
essere consentito l'utilizzo. 
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi 
    Le presenti indicazioni si applicano  ai  luoghi  di  ritrovo  di
associazioni  culturali,  circoli   ricreativi,   club,   centri   di
aggregazione sociale, universita' del  tempo  libero  e  della  terza
eta'. 
    Allo stato attuale, l'accesso a centri culturali, centri  sociali
e ricreativi, limitatamente alle attivita' al chiuso,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni  verdi
COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo   del   possesso   di   una
certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici  anni  e  i
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti dal Ministero della salute: 
      garantire un'adeguata informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica   e   cartellonistica,   invio   di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del  rispetto  delle
misure igieniche da parte del personale addetto; 
      riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita'
in modo da evitare assembramenti  e  da  assicurare  il  mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di  attivita'
fisica. Sono  fatte  salve  le  eccezioni  previste  dalle  normative
vigenti, la  cui  applicazione  afferisce  alla  responsabilita'  dei
singoli.  Potra'  essere  valutata  una  diminuzione  della  capienza
massima dei locali; 
      privilegiare, laddove possibile, lo  svolgimento  di  attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto  della  distanza  di
sicurezza interpersonale; 
      privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone,  garantendo
sempre il rispetto della distanza  interpersonale  anche  durante  le
attivita'  di  tipo  ludico.  Per  le  attivita'  che  prevedono   la
condivisione di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo,  bocce),
adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni  di
gioco e squadre a composizione fissa, e  obbligare  comunque  all'uso
della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che  conferisce
superiore protezione come gli FFP2) e alla  disinfezione  delle  mani
prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i  tavoli
da gioco e ogni oggetto fornito in  uso  agli  utenti  devono  essere
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono  consentite
le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non
sia possibile garantire una puntuale e accurata  disinfezione  (quali
ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le
seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2); igienizzazione frequente delle  mani  e  della  superficie  di
gioco; rispetto della distanza di sicurezza di  almeno  1  metro  tra
giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco
e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di  carte
usati con nuovi mazzi; 
      e' consentita la messa a disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani; 
      l'utilizzo di mascherine (mascherina chirurgica  o  dispositivo
che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle
vie respiratorie e' obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili
al pubblico e comunque in tutte le occasioni di assembramento,  anche
all'aperto, fatte salve  le  eccezioni  previste  dalle  disposizioni
vigenti  (bambini  di  eta'  inferiore  a sei  anni,   soggetti   con
disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e
soggetti che interagiscono con i predetti); 
      e' necessario mettere  a  disposizione  degli  utenti  e  degli
addetti distributori  di  soluzioni  disinfettanti  per  le  mani  da
dislocare in piu' punti, in particolare vicino  agli  ingressi  delle
stanze; 
      mantenere un registro delle presenze giornaliere da  conservare
per una durata di quattordici giorni, garantendo  il  rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati personali; 
      le postazioni dedicate  al  ricevimento  degli  utenti  possono
essere dotate di barriere fisiche (es. schermi); 
      garantire la frequente pulizia di  tutti  gli  ambienti  e  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori  della
luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre,  attrezzature,  giochi,
servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.); 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      per quanto riguarda le misure organizzative  e  di  prevenzione
specifiche per le varie tipologie di attivita' (es.  somministrazione
di alimenti  e  bevande,  attivita'  motoria  e  sportiva,  attivita'
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle  schede
tematiche pertinenti. 
Convegni e congressi 
    Le presenti indicazioni  si  applicano  a:  convegni,  congressi,
convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni
vanno integrate, in funzione dello  specifico  contesto,  con  quelle
relative  alla  ristorazione  (con   particolare   riferimento   alle
modalita' di somministrazione a buffet). 
    Allo  stato  attuale,  l'accesso  a  convegni  e   congressi   e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
«certificazioni verdi  COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo  del
possesso di una certificazione verde COVID-19 i  soggetti  minori  di
dodici anni e i soggetti esenti sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata secondo i  criteri  definiti  dal  Ministero  della
salute: 
      il numero massimo dei  partecipanti  all'evento  dovra'  essere
valutato dagli  organizzatori  in  base  alla  capienza  degli  spazi
individuati,  per  poter  ridurre  assembramenti  di  persone,   dopo
confronto con le autorita' sanitarie locali. Nel caso in cui l'evento
sia frazionato su  piu'  sedi/padiglioni,  fisicamente  separati  tra
loro, e' necessario individuare il numero  massimo  dei  partecipanti
per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono  essere
utilizzati  sistemi  di  misurazione   degli   accessi   nonche'   di
limitazione e scaglionamento degli accessi anche  attraverso  sistemi
di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso,  finalizzati  a
evitare assembramenti; 
      riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in  modo
ordinato, al fine di evitare code  e  assembramenti  di  persone.  Se
possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita; 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso; 
      promuovere  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  al  fine   di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi  (es.  sistema
di prenotazione,  pagamento  tickets,  compilazione  di  modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di  registrazione  degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,  consegna
attestati  di  partecipazione)  al  fine   di   evitare   prevedibili
assembramenti,  e  nel  rispetto  della  normativa  in   materia   di
protezione dei dati personali mantenere un  registro  delle  presenze
per una durata di quattordici giorni.  La  postazione  dedicata  alla
segreteria e accoglienza, laddove non gia' dotata di barriere fisiche
(es.  schermi),  dovra'  essere  eventualmente  adeguata.  Consentire
l'accesso solo agli utenti correttamente registrati; 
      e' necessario rendere disponibili prodotti per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree  (es.
biglietteria, sale, aule,  servizi  igienici,  etc.),  e  promuoverne
l'utilizzo frequente; 
      il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno
essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di  sicurezza
che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza  l'uso  della
mascherina; 
      i dispositivi e le attrezzature  a  disposizione  di  relatori,
moderatori e  uditori  (es.  microfoni,  tastiere,  mouse,  puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima  dell'utilizzo  iniziale
verificando  che  siano  disconnessi  dal   collegamento   elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da
una  pellicola  per  uso   alimentare   o   clinico   da   sostituire
possibilmente ad ogni utilizzatore; 
      tutti gli uditori e il personale  addetto  all'assistenza  (es.
personale  dedicato  all'accettazione,   personale   tecnico,   tutor
d'aula),  considerata  la  condivisione   prolungata   del   medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che  conferisce
superiore protezione  come  gli  FFP2)  per  tutta  la  durata  delle
attivita'  e  procedere  ad  una  frequente  igiene  delle  mani  con
soluzioni igienizzanti; 
      nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli  spazi  in
modo da  favorire  il  rispetto  del  distanziamento  interpersonale,
valutando  il  contingentamento  degli  accessi,  e   promuovere   la
fruizione  in  remoto  del  materiale  da  parte  dei   partecipanti.
Eventuali materiali informativi e scientifici  potranno  essere  resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalita'  self-service
(cui  il  visitatore  accede  previa  igienizzazione  delle  mani)  o
ricorrendo a sistemi digitali; 
      dovra' essere garantita  la  regolare  pulizia  e  disinfezione
degli ambienti, in ogni caso al  termine  di  ogni  attivita'  di  un
gruppo di utenti, con  particolare  attenzione  alle  superfici  piu'
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni  (es.
aree ristoro, tastiere  dei  distributori  automatici  di  bevande  e
snack); 
      mantenere aperte, il piu' possibile, porte, finestre e  vetrate
al fine di favorire il ricambio d'aria  negli  ambienti  interni.  In
ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,
dovra' essere  verificata  l'efficacia  degli  impianti  al  fine  di
garantire l'adeguatezza delle portate  di  aria  esterna  secondo  le
normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato
alle  portate  effettive  di  aria  esterna.  Per  gli  impianti   di
condizionamento, e' obbligatorio escludere totalmente la funzione  di
ricircolo  dell'aria,  ad  eccezione   dei   casi   di   assoluta   e
immodificabile impossibilita' di adeguamento degli  impianti,  per  i
quali devono essere previste misure alternative di  contenimento  del
contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le  misure  per
il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita' filtrante, sostituendo i  filtri  esistenti
con filtri di classe  superiore,  garantendo  il  mantenimento  delle
portate. Nei servizi igienici va  mantenuto  in  funzione  continuata
l'estrattore d'aria; 
      per  eventuale  servizio  di   ristorazione,   attenersi   alla
specifica scheda tematica. 
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino' 
    Le  presenti  indicazioni  si  applicano  a  sale  giochi,   sale
scommesse, sale  bingo  e  casino';  per  quanto  riguarda  attivita'
complementari (es. ristorazione)  si  fa  riferimento  ai  protocolli
specifici. 
    Allo stato attuale, l'accesso a sale gioco, sale scommesse,  sale
bingo e casino' e' consentito esclusivamente ai  soggetti  muniti  di
una   delle   «certificazioni   verdi   COVID-19».   Sono   esonerati
dall'obbligo del possesso di  una  certificazione  verde  COVID-19  i
soggetti minori di dodici anni e i  soggetti  esenti  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
dal Ministero della salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
con informazioni sulla capienza massima  degli  spazi,  sia  mediante
l'ausilio di  apposita  segnaletica  e  cartellonistica  e/o  sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato
di monitorare e promuovere il rispetto delle  misure  di  prevenzione
facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del  visitatore
stesso; 
      riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire l'accesso in modo ordinato,  al  fine  di  evitare  code  e
assembramenti  di  persone.  In  caso  di  presenza  di  minori   che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita; 
      il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack,  aree  fumatori,
ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente; 
      laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi  esterni
(giardini, terrazze, plateatici); 
      la  postazione  dedicata  alla  cassa  puo'  essere  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche; 
      rendere disponibili prodotti per l'igiene delle  mani  per  gli
utenti e per il personale in piu'  punti  delle  aree  (es.  entrata,
uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne  l'utilizzo  frequente
soprattutto prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura; 
      gli utenti devono sempre indossare la mascherina  chirurgica  o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 (per  i
bambini valgono le norme generali); i lavoratori  dovranno  indossare
la  mascherina  a  protezione  delle  vie  respiratorie   (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici); 
      garantire la regolare pulizia e  disinfezione  degli  ambienti,
con  particolare  attenzione  alle  superfici   piu'   frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere  dei  distributori   automatici   di   bevande   e   snack).
Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare pulizia  e
disinfezione delle superfici  dei  giochi  a  contatto  con  le  mani
(pulsantiere, maniglie, ecc); 
      per le attivita' che prevedono la condivisione di oggetti  (es.
giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita'  organizzative
tali da ridurre il  numero  di  persone  che  manipolano  gli  stessi
oggetti,  ad  esempio  predisponendo  turni  di  gioco  e  squadre  a
composizione fissa, e obbligare  comunque  all'uso  della  mascherina
(mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce   superiore
protezione come gli FFP2) e alla disinfezione  delle  mani  prima  di
ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da  gioco
e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere  disinfettati
prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le  attivita'
ludiche  che  prevedono  l'utilizzo  di  materiali  di  cui  non  sia
possibile garantire una puntuale e accurata  disinfezione  (quali  ad
esempio carte da gioco), purche' siano  rigorosamente  rispettate  le
seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2); igienizzazione frequente delle  mani  e  della  superficie  di
gioco; rispetto della distanza di sicurezza di  almeno  1  metro  tra
giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco
e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di  carte
usati con nuovi mazzi; 
      le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. 
Sagre e fiere locali 
    Le presenti indicazioni si  applicano  a  sagre,  fiere  e  altri
eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali  ulteriori
servizi erogati  all'interno  di  tali  contesti  (es.  ristorazione)
attenersi alla relativa scheda tematica specifica. 
    Allo stato attuale, l'accesso  a  sagre  e  fiere  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle «certificazioni  verdi
COVID-19».  Sono  esonerati  dall'obbligo   del   possesso   di   una
certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di dodici  anni  e  i
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti dal Ministero della salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
con indicazioni sulla capienza  massima  degli  spazi,  sia  mediante
l'ausilio di  apposita  segnaletica  e  cartellonistica  e/o  sistemi
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato
di monitorare e promuovere il rispetto delle  misure  di  prevenzione
facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del  visitatore
stesso; 
      riorganizzare gli spazi, anche mediante  segnaletica  a  terra,
per  consentire  l'accesso  in  modo  ordinato  e,   se   del   caso,
contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se
possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita; 
      la postazione dedicata alla reception e alla cassa puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi).  In  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche; 
      rendere disponibili prodotti per l'igiene delle  mani  per  gli
utenti e per il personale in piu'  punti  delle  aree  (es.  entrata,
uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo  frequente,
soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento; 
      nel caso di acquisti con scelta in  autonomia  e  manipolazione
del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; 
      in considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina  (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che
conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie
aeree (per  i  bambini  valgono  le  norme  generali);  i  lavoratori
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie  respiratorie
(mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che   conferisce   superiore
protezione  come  gli  FFP2  o  in  base  all'esposizione  a   rischi
specifici); 
      garantire la frequente pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza; 
      negli ambienti interni, e'  obbligatorio  mantenere  aperte,  a
meno  che  le  condizioni  meteorologiche  o  altre   situazioni   di
necessita' non lo consentano, porte, finestre e vetrate  al  fine  di
favorire il ricambio d'aria naturale. 
Corsi di formazione 
    Le presenti indicazioni si applicano  alle  attivita'  formative,
diverse  dalle  attivita'   scolastiche,   educative,   formative   e
universitarie  di  cui  al  decreto-legge  n.  52/2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni, da  realizzare  nei  diversi  contesti
(aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali  (teorici  e/o
pratici), le attivita' di verifica, di accompagnamento, tutoraggio  e
orientamento in gruppo e individuali: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione  adottate  dalla  singola  organizzazione,  comprensibile
anche per gli utenti di altra nazionalita'; 
      rendere disponibili prodotti igienizzanti  per  l'igiene  delle
mani per utenti e personale anche in piu' punti degli spazi  dedicati
all'attivita',  in  particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente; 
      mantenere l'elenco dei  soggetti  che  hanno  partecipato  alle
attivita' per un periodo di quattordici giorni,  nel  rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati  personali,  al  fine  di
consentire  alle  strutture  sanitarie  competenti   di   individuare
eventuali contatti; 
      privilegiare,   laddove   possibile,   l'organizzazione   delle
attivita'  in  gruppi  il  piu'  possibile   omogenei   (es.   utenti
frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa  azienda)  e
solo in subordine organizzare attivita' per gruppo promiscui; 
      laddove   possibile,   con   particolare    riferimento    alle
esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni; 
      gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati  in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione
tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base  allo  scenario
epidemiologico di rischio); 
      e' necessario assicurare  l'uso  della  mascherina  (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la  durata  delle
attivita' e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti
igienizzanti. Nel caso dei docenti, e' possibile fare ricorso ad  una
visiera  trasparente.  Resta  inteso  che  nelle  attivita'  pratiche
dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi  di
protezione individuale associati ai rischi delle singole attivita'; 
      la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri
dalla prima fila dei discenti; 
      dovra' essere garantita  la  regolare  pulizia  e  disinfezione
degli ambienti, in ogni caso al  termine  di  ogni  attivita'  di  un
gruppo di utenti, con  particolare  attenzione  alle  superfici  piu'
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni  (es.
aree ristoro, tastiere  dei  distributori  automatici  di  bevande  e
snack); 
      eventuali strumenti e attrezzature  dovranno  essere  puliti  e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra'  garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso  da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso  di  cucine
industriali e relative  attrezzature  specifiche),  sara'  necessario
procedere alla pulizia e disinfezione  frequente  delle  mani  o  dei
guanti (se previsti); 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      per  gli  allievi  in  stage  presso  terzi,  si  applicano  le
disposizioni/protocolli   della   struttura/azienda   ospitante.   In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda  e  in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni  da  concordare  con  l'allievo,  il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. 
Sale da ballo e discoteche 
    Le presenti indicazioni si applicano  alle  attivita'  che  hanno
luogo in sale da ballo,  discoteche  e  locali  assimilati  destinati
all'intrattenimento (in particolar modo  serale  e  notturno).  Resta
inteso che gli organizzatori possono prevedere  ulteriori  misure  di
prevenzione  piu'  restrittive,  da  adottare  in  considerazione  di
specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale  di
seguito riportate. 
    Allo stato attuale, l'accesso  e'  consentito  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle «certificazioni  verdi  COVID-19».  Sono
esonerati dall'obbligo  del  possesso  di  una  certificazione  verde
COVID-19 i soggetti minori di dodici anni e i soggetti  esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti dal Ministero della salute: 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra
nazionalita', con indicazioni sulla capienza massima degli spazi, sia
mediante l'ausilio di  apposita  segnaletica  e  cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
cliente stesso; 
      definire  il  numero  massimo  di  presenze  contemporanee   di
persone, in base alle  disposizioni  nazionali  vigenti:  allo  stato
attuale, la capienza consentita non puo' essere superiore al  75  per
cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50  per  cento di
quella massima autorizzata al chiuso; 
      riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in  modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto
il percorso  di  entrata,  presenza  e  uscita  e  di  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita; 
      privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di  modulistica  preferibilmente  on-line,  al
fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie; 
      l'elenco delle persone presenti deve essere conservato  per  un
periodo  di  almeno  quattordici  giorni  rendendolo  disponibile  su
richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessita' di  svolgere
attivita' di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo  di
tecnologie digitali  al  fine  di  automatizzare  la  gestione  degli
ingressi e degli elenchi nominativi; 
      la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi);  in  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche; 
      rendere    obbligatoriamente    disponibili    prodotti     per
l'igienizzazione delle mani in piu' punti,  prevedendo  l'obbligo  di
utilizzo da parte degli utenti in particolare  prima  dell'accesso  e
all'uscita di ogni area dedicata al ballo,  alla  ristorazione  e  ai
servizi igienici; 
      con riferimento all'attivita' del ballo, analogamente a  quanto
previsto  per  la  pratica   dell'attivita'   fisica,   la   distanza
interpersonale dovra' essere di almeno 2 metri,  ad  eccezione  delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non  sono  soggette  al
distanziamento interpersonale (detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale); 
      per  l'utilizzo  della  mascherina  a  protezione   delle   vie
respiratorie (mascherina  chirurgica  o  dispositivo  che  conferisce
superiore  protezione  come  gli  FFP2),  si  fa   riferimento   alle
disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta in tutte le
situazioni di possibile assembramento, anche all'aperto, ad eccezione
del momento del ballo; 
      garantire la frequente pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, con  particolare  attenzione  alle  superfici  toccate  con
maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata; 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna.  Per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'   obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita'  di  adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di  contenimento  del  contagio.  In  ogni  caso   vanno   rafforzate
ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria   naturale   e/o
attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto  fermo,
dei filtri dell'aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati.  Se  tecnicamente  possibile,  va  aumentata  la  capacita'
filtrante, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria; 
      nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella  scheda
dedicata  alla  ristorazione,  nel  caso  delle  discoteche  non   e'
consentita la consumazione di bevande al banco di eventuali  cocktail
bar.  Inoltre,  la  distribuzione   delle   bevande   puo'   avvenire
esclusivamente  qualora  sia  possibile  assicurare  il  mantenimento
rigoroso della distanza  interpersonale  di  almeno  1  metro  tra  i
clienti, che dovranno accedere al banco in modalita' ordinata  e,  se
del caso, contingentata; 
      i tavoli  e  le  sedute  devono  essere  disposti  in  modo  da
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione  tra  i
clienti, ad eccezione delle persone che  in  base  alle  disposizioni
vigenti non siano soggetti al  distanziamento  interpersonale;  detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale; 
      ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli
per il  ghiaccio,  etc.),  dovra'  essere  disinfettato  prima  della
consegna.

 

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