Legge di delegazione europea 2016-2017: cosa deve recepire il governo?

legge di delegazione europea 2016-2017
In Gazzetta ufficiale la legge di delegazione europea 2016-2017. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma l'adozione del regolamento dpi

Legge di delegazione europea 2016-2017. Con la legge 25 ottobre 2017, n. 163, il governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie elencate nell'allegato A allo stesso provvedimento, questo secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012.

Importante evidenziare quanto stabilito dall'articolo 6 del nuovo provvedimento secondo il quale il governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle normativa nazionale al regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2016, n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale.

Ai sensi dell'articolo 7, legge n. 163/2017, invece, lo stesso governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2016, n. 2016/426, inerenti agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Tra i diversi temi oggetto delle direttive comunitarie elencate nell'allegato A che dovranno essere recepite rilevano anche, in materia di sicurezza:

  • la direttiva (Ue) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento 10 ottobre 2017);
  • la direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 inerente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di questi dati (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
  • la direttiva (Ue) 2016/798 del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (termine di recepimento : 16 giugno 2019);
  • la direttiva (Ue) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016 in materia di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017).

In materia ambientale, la legge di delegazione europea 2016-2017 stabilisce che, entro il 1° luglio 2018, sia recepita la direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Legge di delegazione europea 2016-2017

Legge 25 ottobre 2017, n. 163

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016-2017. (17G00177) 

(in Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2017, n. 259)

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla  presente
legge. 
  2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive   elencate   nell'allegato   A   sono    trasmessi,    dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' su di  essi  sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei  soli  limiti
occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
direttive stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
delle minori entrate eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi  gia'
assegnati  alle  competenti  amministrazioni,  si  provvede  mediante
riduzione del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i
decreti legislativi dai quali derivino nuovi o  maggiori  oneri  sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti
legislativi che  stanziano  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  in
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. Gli schemi dei predetti decreti  legislativi  sono,  in  ogni
caso, sottoposti  anche  al  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                               Art. 2 
 
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti  in  direttive  europee  attuate  in  via  regolamentare  o
amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non  sono
gia' previste sanzioni penali o amministrative. 
                               Art. 3 
 
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul
  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia  di
  marchi  d'impresa,  nonche'  per  l'adeguamento   della   normativa
  nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre  2015,  recante
  modifica al regolamento sul marchio comunitario 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi  per  l'attuazione
della  direttiva  (UE)  2015/2436  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  del  16   dicembre   2015,   sul   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati  membri  in  materia  di  marchi  d'impresa,
nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2015/2424  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento  sul
marchio comunitario. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  adeguare  le  disposizioni  del   codice   della   proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436  e  del  regolamento
(UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; 
    b)  salvaguardare  la  possibilita'  di   adottare   disposizioni
attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti
di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di
legge e gia' disciplinate mediante regolamenti, compreso  l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33; 
    c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436  i  casi
in cui un marchio debba essere  escluso  dalla  registrazione  o,  se
registrato,  debba  essere  dichiarato  nullo  o  decaduto,  sia   in
relazione  agli  impedimenti  alla  registrazione  e  ai  motivi   di
nullita', sia in relazione all'individuazione dei segni  suscettibili
di costituire un marchio d'impresa, sia in  relazione  ai  motivi  di
decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui  detto  uso
venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel
corso di un procedimento  di  opposizione,  gravi  sul  titolare  del
marchio  anteriore  l'onere  di  provarne  l'uso  effettivo  a  norma
dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o  i  servizi  per  i
quali e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare  la
sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,  nei  termini
temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva; 
    d) prevedere  conformemente  alla  direttiva  (UE)  2015/2436  il
diritto di vietare l'uso di un segno a  fini  diversi  da  quello  di
contraddistinguere prodotti o servizi; 
    e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi  allo
scopo  di  uniformarla  alle  disposizioni   della   direttiva   (UE)
2015/2436, prevedendo che costituiscano  marchi  collettivi  anche  i
segni  e  le  indicazioni  che,  nel  commercio,  possono  servire  a
designare la provenienza geografica dei  prodotti  o  dei  servizi  e
stabilendo  le  opportune  disposizioni  di  coordinamento   con   la
disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; 
    f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di  certificazione,
l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436
e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare: 
      1) prevedere che i segni e le indicazioni che,  nel  commercio,
possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti  o
dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione; 
      2) prevedere che possano  essere  titolari  di  un  marchio  di
garanzia  o  di  certificazione  le  persone  fisiche  o   giuridiche
competenti,  ai  sensi  della  vigente  normativa   in   materia   di
certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i  quali  il
marchio  deve  essere  registrato,  a  condizione  che  non  svolgano
un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo
certificato; 
      3)  prevedere   l'obbligatorieta'   della   presentazione   del
regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della
comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza; 
      4) prevedere le condizioni di esclusione  dalla  registrazione,
di  decadenza  e  di  nullita'  dei   marchi   di   garanzia   o   di
certificazione, per motivi diversi da quelli indicati  agli  articoli
4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella  misura  in  cui  la
funzione di  detti  marchi  lo  richieda  e  in  particolare  che  la
decadenza per non uso sia accertata in caso di  inadeguato  controllo
sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso  di  uso
improprio o discriminatorio del marchio da  parte  del  titolare  del
marchio; 
    g) fatto salvo il diritto delle parti  al  ricorso  dinanzi  agli
organi  giurisdizionali,  prevedere  una   procedura   amministrativa
efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione  di  nullita'
di un marchio  d'impresa  da  espletare  dinanzi  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, soggetta al  pagamento  dei  diritti  di  deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti  dal
decreto  previsto  dall'articolo  226  del  codice  della  proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse; 
    h) modificare e integrare la disciplina delle  procedure  dinanzi
alla Commissione dei  ricorsi  contro  i  provvedimenti  dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza  e  la
rapidita' complessive, anche in  riferimento  alle  impugnazioni  dei
provvedimenti in tema di decadenza e nullita'. 
                               Art. 4 
 
Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e  il  raccordo
  della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
  1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre
  2012, relativo all'attuazione di una  cooperazione  rafforzata  nel
  settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle
  disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato  dei  brevetti,
  ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3  novembre  2016,
  n. 214 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela
brevettuale unitaria, e per il coordinamento e  il  raccordo  tra  la
normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo  su  un  tribunale
unificato dei brevetti,  fatto  a  Bruxelles  il  19  febbraio  2013,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,  n.
214. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  adeguare  le  disposizioni  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  1257/2012,  con  abrogazione  espressa   delle
disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; 
    b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di  cui  al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  alle  disposizioni  del
citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; 
    c)  salvaguardare  la  possibilita'  di   adottare   disposizioni
attuative  del  regolamento  (UE)   n.   1257/2012   anche   mediante
provvedimenti di natura regolamentare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nelle  materie  non
coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti; 
    d) prevedere per i brevetti europei per cui e'  stata  presentata
una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto,  revoca  o
ritiro della  richiesta  di  effetto  unitario,  il  termine  per  il
deposito della traduzione in  lingua  italiana  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del  codice  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  decorra  dalla
data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto
o revoca dell'effetto unitario o dalla data  di  ricezione  da  parte
dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; 
    e) prevedere che le disposizioni sulla  preminenza  del  brevetto
europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale,
di cui all'articolo 59 del codice di cui al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui  sia  stato
concesso l'effetto unitario al brevetto europeo. 
                               Art. 5 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/97 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  gennaio
  2016, sulla distribuzione assicurativa 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  gennaio
2016, sulla  distribuzione  assicurativa,  il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a)  apportare  alla  normativa  vigente   le   modifiche   e   le
integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con  espressa
abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in  particolare,  al
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97; 
    b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo  come
definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare
il riparto di competenze tra le  autorita'  di  vigilanza  secondo  i
seguenti criteri: 
      1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori
previsti dalla direttiva (UE)  2016/97  e  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS),
in relazione alle attivita'  di  ideazione  e  di  distribuzione  del
prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione  o  per
il tramite di  agenti  e  broker  assicurativi,  e  alla  Commissione
nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB)  in  relazione  alla
distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella  sezione
D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
- RUI; 
      2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai
documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i  prodotti  di
investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 
      3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la  CONSOB  e
l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e  l'efficacia  complessiva
del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi  e
ridurre gli oneri per i soggetti vigilati; 
    c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e
gli intermediari assicurativi a titolo  accessorio  siano  registrati
direttamente  da  apposito  organismo  posto   sotto   il   controllo
dell'IVASS,  secondo  le  modalita'  da  quest'ultimo  stabilite  con
regolamento; 
    d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione  e
gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio
dell'IVASS: 
      1) collaborino, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  nella
registrazione degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  e
degli intermediari assicurativi  a  titolo  accessorio  che  agiscono
sotto la loro piena e diretta responsabilita' ai sensi  dell'articolo
3,  paragrafo  1,  quinto  comma,  della  direttiva   (UE)   2016/97,
verificandone  contestualmente  il  rispetto  delle   condizioni   di
registrazione, comprese  quelle  stabilite  dal  paragrafo  6,  primo
comma, lettera c), del medesimo articolo 3; 
      2)   provvedano   direttamente,   nell'ambito   delle   proprie
competenze,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti   previsti
dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97,  con
riferimento  ai  propri   dipendenti,   nonche'   agli   intermediari
assicurativi e riassicurativi  e  agli  intermediari  assicurativi  a
titolo  accessorio  che  agiscono  sotto  la  loro  piena  e  diretta
responsabilita', eventualmente impartendo essi stessi la formazione o
fornendo   essi   stessi   appositi   strumenti   di    aggiornamento
professionale  corrispondenti  ai  requisiti  relativi  ai   prodotti
proposti; 
    e) prevedere  che  non  vi  siano  duplicazioni  di  costi  e  di
adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e  gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio gia' iscritti in  altri
albi o registri e  soggetti  alla  vigilanza  di  altre  autorita'  o
organismi di vigilanza; 
    f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20,
paragrafo  5,  della  direttiva  (UE)   2016/97   sia   fornito   dal
distributore contestualmente alle altre informazioni richieste  dalla
normativa vigente, secondo  le  modalita'  stabilite  dall'IVASS  con
regolamento; 
    g) attribuire all'IVASS e  alla  CONSOB,  secondo  le  rispettive
competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi,  prevedendo
nello specifico il potere delle  medesime  autorita'  di  vietare  la
vendita  di  un'assicurazione  insieme  a  un  servizio  o   prodotto
accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto  o
dello  stesso  accordo,  quando  tale  pratica  sia  dannosa  per   i
consumatori; 
    h) prevedere  il  ricorso  alla  disciplina  secondaria  adottata
dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al  fine
di introdurre uniformi disposizioni piu' rigorose per la tutela degli
assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al
capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto  del  carattere  di
armonizzazione minima della direttiva; 
    i) prevedere che le informazioni di cui agli  articoli  29  e  30
della  direttiva  (UE)  2016/97  siano  fornite  anche   ai   clienti
professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto  10),
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 15 maggio 2014; 
    l)  disciplinare  la   prestazione   di   consulenza   da   parte
dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di  assicurazione  nel
caso di vendita di un prodotto di investimento  assicurativo  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97,
escludendo oneri a carico dei consumatori; 
    m) prevedere per la percezione di onorari,  commissioni  o  altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel
caso di vendita  di  un  prodotto  di  investimento  assicurativo  la
medesima disciplina  prevista  dalla  direttiva  2014/65/UE  e  dalle
relative disposizioni di attuazione; 
    n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE)  2016/97,
introducendo procedure di reclamo  e  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie, per ragioni di armonizzazione  della  disciplina,
anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e  riassicurazione,
aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla  direttiva
(UE) 2016/97 e  dalle  altre  disposizioni  applicabili  ai  soggetti
vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti
previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2007,  n.  179,  e  di  quelli  previsti  per  i  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  operanti  in  ambito
bancario  e  finanziario,  nonche'  dalla  direttiva  2013/11/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013; 
    o) modificare, con riguardo alle imprese di  assicurazione  o  di
riassicurazione,   nonche'    ai    distributori    assicurativi    e
riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34  della
direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze  delle  singole
autorita' di vigilanza ai sensi  delle  disposizioni  indicate  dalla
lettera  b),  l'impianto  relativo   alle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previsto dal  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n.  209,  anche  mediante  l'introduzione  di  misure
alternative e misure accessorie alle sanzioni  medesime,  a  fini  di
armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio
previsto per le violazioni di  obblighi  contenuti  nella  direttiva.
Realizzare, nel rispetto della specificita' del settore assicurativo,
un'armonizzazione con la disciplina  recata  dal  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri: 
      1) attribuire all'IVASS il  potere  di  applicare,  nell'ambito
della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie  alle
imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  o  alle  imprese  di
partecipazione  assicurativa  o  alle   imprese   di   partecipazione
finanziaria mista, nei cui confronti siano  accertate  le  violazioni
della normativa primaria e secondaria di riferimento; 
      2)  introdurre  una  piu'  estesa  responsabilizzazione   delle
persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista  dal  codice
di cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  con  la
possibilita', fermi i casi di inosservanza  dei  doveri  propri  gia'
previsti nel titolo XVIII,  capo  V,  del  suddetto  codice,  che  la
sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti  che  svolgono
le funzioni di amministrazione,  direzione,  controllo,  nonche'  dei
dipendenti o di coloro che operano sulla  base  di  rapporti  che  ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto  vigilato
anche  in  forma  diversa  dal  rapporto   di   lavoro   subordinato,
individuando  le  tipologie  di   violazione,   i   presupposti   che
determinano la responsabilita' delle persone fisiche,  le  condizioni
in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che
ne determinano la sanzionabilita'; 
      3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre
autorita' nei settori bancario, creditizio e finanziario: 
        3.1) prevedere  in  capo  all'IVASS  il  potere  di  irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi  e
massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e,  per  le
violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione
assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per  le  persone
fisiche e le persone giuridiche dal testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando  il  rispetto  dei
principi di proporzionalita', dissuasivita', adeguatezza  e  coerenza
con  la  capacita'  finanziaria  del  soggetto   responsabile   della
violazione ovvero in base ai criteri e  nei  limiti  massimi  di  cui
all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e),  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014, relativo ai documenti contenenti  le  informazioni  chiave
per  i  prodotti   d'investimento   al   dettaglio   e   assicurativi
preassemblati; 
        3.2) prevedere l'introduzione di  specifiche  misure  per  la
deflazione  dei  procedimenti  sanzionatori,  stabilendo   che   piu'
violazioni commesse in un determinato  arco  temporale  costituiscono
oggetto di  accertamento  unitario  da  parte  dell'IVASS  e  che  le
violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto; 
      4) l'entita' delle  sanzioni  amministrative  applicabili  alle
violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione
assicurativa e' determinata nel seguente modo: 
        4.1) la sanzione applicabile alle societa' sia  compresa  tra
un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10  per  cento  del
fatturato; 
        4.2)  la  sanzione  applicabile  alle  persone  fisiche   sia
compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque
milioni; 
        4.3)  qualora  il  vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1)  e
4.2), le sanzioni siano elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
vantaggio ottenuto, purche' tale vantaggio sia determinabile; 
      5) per le violazioni concernenti l'attivita'  di  distribuzione
assicurativa, l'entita' delle sanzioni amministrative e'  determinata
nel seguente modo: 
        5.1) la sanzione applicabile alle societa' sia  compresa  tra
un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni
oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo  annuo
risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo  di
amministrazione; 
        5.2)  la  sanzione  applicabile  alle  persone  fisiche   sia
compresa  tra  un  minimo  di  euro  mille  e  un  massimo  di   euro
settecentomila; 
      6) per le violazioni connesse alla distribuzione  dei  prodotti
d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto
17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni  amministrative
pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei  limiti
massimi di cui all'articolo 33, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)
2016/97; 
    p) valutare, in linea  con  l'articolo  33,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE)  2016/97,  la  possibilita'  di  sanzionare  ulteriori
violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a)  a  f)  del
citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche'
la  possibilita'  di  prevedere  livelli   di   sanzioni   pecuniarie
amministrative piu' elevati di  quelli  minimi  previsti  dal  citato
articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento
con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in
attuazione della direttiva 2014/65/UE. 
                               Art. 6 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 9 marzo  2016,  sui  dispositivi  di  protezione
  individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che  abroga
la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministri
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale,  dell'economia  e   delle   finanze   e
dell'interno. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1992,  n.  475,  per  l'adeguamento  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute  nella
normativa nazionale,  con  abrogazione  espressa  delle  disposizioni
incompatibili  con  il   medesimo   regolamento   (UE)   2016/425   e
coordinamento delle residue disposizioni; 
    b) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti
delegati  e  di  esecuzione  del  medesimo  regolamento  europeo  con
successivo regolamento, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla  legge
e gia' eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti; 
    c) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale
autorita' notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento  (UE)
2016/425; 
    d) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la
valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da
autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di
valutazione  e  verifica  della  conformita'   dei   dispositivi   di
protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e  sicurezza
di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425,  anche  al
fine di prevedere che tali compiti  di  valutazione  e  di  controllo
degli organismi siano  affidati  mediante  apposite  convenzioni  non
onerose all'organismo unico  nazionale  di  accreditamento  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    e) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per
le attivita' connesse all'attuazione del regolamento  (UE)  2016/425,
conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234; 
    f) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative  pecuniarie
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente
alle  previsioni  dell'articolo  32,   comma   1,   lettera   d),   e
dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
e individuazione delle procedure per la  vigilanza  sul  mercato  dei
dispositivi di protezione  individuale  ai  sensi  del  capo  VI  del
regolamento (UE) n. 2016/425; 
    g)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  di  legge  o   di
regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui  al  comma
1. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 9 marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bruciano
  carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  marzo  2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti  gassosi  e  che  abroga  la
direttiva 2009/142/CE. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre  1971,
n. 1083, per l'adeguamento alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/426, con abrogazione espressa delle  disposizioni  superate  dal
regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni; 
    b) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa
nazionale regolamentare vigente  nelle  materie  non  riservate  alla
legge alle disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/426,  alle  sue
eventuali successive modifiche,  nonche'  agli  atti  delegati  e  di
esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui
al comma 4; 
    c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico  e,  per
quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, quali autorita' di vigilanza  del  mercato  ai
sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426; 
    d) previsione  di  sanzioni  penali  o  amministrative  efficaci,
dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni  degli
obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente  alle
previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33,
commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  il  Governo  adotta  uno  o  piu'
regolamenti, ai sensi dei commi 1 o  2,  a  seconda  della  procedura
seguita per  l'adozione  delle  norme  regolamentari  da  modificare,
dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ai  fini
dell'adeguamento  della  normativa  nazionale  regolamentare  vigente
nelle  materie  non  riservate  alla  legge  alle  disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali  successive  modifiche,
nonche' agli atti delegati e di esecuzione del  medesimo  regolamento
europeo. 
  5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma  4
il Governo e' tenuto a seguire i seguenti criteri specifici: 
    a) aggiornamento delle disposizioni del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/426,  con
abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE)
2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni; 
    b) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale
autorita' notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento  (UE)
2016/426; 
    c) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la
valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da
autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di
valutazione  e  verifica  della  conformita'  degli  apparecchi   che
bruciano carburanti gassosi  ai  requisiti  essenziali  di  salute  e
sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE)  2016/426,
anche al fine di prevedere che  tali  compiti  di  valutazione  e  di
controllo  degli   organismi   siano   affidati   mediante   apposite
convenzioni   non   onerose   all'organismo   unico   nazionale    di
accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23  luglio  2009,
n. 99; 
    d) individuazione delle procedure per la  vigilanza  sul  mercato
degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo  V
del regolamento (UE) 2016/426; 
    e) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per
le attivita' connesse all'attuazione del regolamento  (UE)  2016/426,
conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234. 
                               Art. 8 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di
  mercato (regolamento sugli  abusi  di  mercato)  e  che  abroga  la
  direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  le
  direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli
abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio e le  direttive  2003/124/CE,  2003/125/CE  e
2004/72/CE della Commissione. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE) n. 596/2014, le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari, e in
particolare: 
      1) rivedere l'articolo 114, comma  7,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nella  parte  in  cui
prescrive gli obblighi di comunicazione delle  operazioni  effettuate
su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti  rilevanti  e
di controllo, nel rispetto dei principi  indicati  dall'articolo  14,
commi 24-bis e seguenti, della legge 28  novembre  2005,  n.  246,  e
successive modificazioni; 
      2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire  la  tutela
degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con
regolamento  gli  obblighi  di   comunicazione   delle   informazioni
necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del
pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari  diffusi
in misura rilevante; 
    b) apportare al testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014  e
provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme   dell'ordinamento
nazionale  riguardanti  gli  istituti  disciplinati  dal  regolamento
anzidetto; in particolare,  rivedere  la  disciplina  in  materia  di
ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate,
ai sensi  dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo  la  trasmissione  su
richiesta della CONSOB della documentazione comprovante  il  rispetto
delle  condizioni  a  tal  fine  richieste   dall'articolo   17   del
regolamento (UE) n. 596/2014; 
    c) prevedere la CONSOB quale autorita'  competente  ai  fini  del
regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando  che  la  stessa  autorita'
possa esercitare i poteri di vigilanza e  di  indagine  di  cui  agli
articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo  30  del
medesimo regolamento; 
    d) prevedere, in linea con quanto gia' stabilito dal testo  unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  il  ricorso
alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le
finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014  e
dalla  legislazione  dell'Unione  europea  attuativa   del   medesimo
regolamento; 
    e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle  degli  articoli
24,  25  e  26  del  regolamento  (UE)  n.  596/2014  in  materia  di
cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorita' europea  degli
strumenti  finanziari  e  dei  mercati  (ESMA),  con   le   autorita'
competenti degli Stati membri nonche' con le autorita'  di  vigilanza
di Paesi terzi; 
    f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni  e  le
altre misure amministrative per le violazioni espressamente  elencate
dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel  rispetto  dei
criteri, dei limiti  e  delle  procedure  stabiliti  dal  regolamento
medesimo  e  della  parte  V  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58;   rivedere   l'articolo
187-terdecies del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo che  l'autorita'  giudiziaria  o  la
CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle  sanzioni  di
propria competenza,  delle  misure  punitive  gia'  irrogate  nonche'
disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o  amministrative,
aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella
gia' eseguita o scontata; 
    g) rivedere l'articolo 187-sexies  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  modo  tale  da
assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad
oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni
delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014; 
    h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione
amministrativa per  le  violazioni  delle  previsioni  stabilite  dal
regolamento (UE)  n.  596/2014,  si  tenga  conto  delle  circostanze
pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento; 
    i)  adottare  le  opportune  misure  per  dare  attuazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,
che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza  competente
di  violazioni  effettive  o  potenziali  del  medesimo  regolamento,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di  protezione  dei
soggetti coinvolti; 
    l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del  regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel  proprio
sito internet delle decisioni relative all'imposizione  di  misure  e
sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'autorita'
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici
  di  riferimento  negli  strumenti  finanziari   e   nei   contratti
  finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e
  recante modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del
  regolamento (UE) n. 596/2014 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno 2016, sugli indici usati  come  indici  di  riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per  misurare
la performance di fondi di  investimento  e  recante  modifica  delle
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2016/1011,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore  coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti,   con
l'obiettivo di assicurare l'integrita' dei mercati  finanziari  e  la
stabilita'  finanziaria  e  un  appropriato  grado  di  tutela  degli
investitori; 
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/1011  e
alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  che
lo  richiedono  nonche'  provvedere  ad  abrogare  espressamente   le
eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti  gli  istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto; 
    c)  per  gli  amministratori  di  indici  usati  come  indici  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la performance di fondi di  investimento,  designare  la
CONSOB  quale  autorita'  competente  ai  sensi   dell'articolo   40,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  2016/1011,  assicurando  che  la
stessa autorita' possa esercitare  i  poteri  previsti  dallo  stesso
regolamento; 
    d) per le categorie di soggetti vigilati  elencati  nell'articolo
3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k),  del  regolamento  (UE)
2016/1011,  designare,  tenendo  conto   delle   attribuzioni   delle
autorita' di vigilanza di settore, una  o  piu'  autorita'  nazionali
competenti  ai  sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  del  citato
regolamento, assicurando che le autorita' possano esercitare i poteri
previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche  all'esigenza
di contenere gli oneri per i soggetti vigilati; 
    e)  designare  la  CONSOB  quale   autorita'   responsabile   del
coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con
la  Commissione  europea,   l'Autorita'   europea   degli   strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorita' competenti degli altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2016/1011; 
    f) attribuire alle autorita' designate in base ai criteri di  cui
alle lettere c) e d) del presente  comma  il  potere  di  imporre  le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni  elencate
dall'articolo 42 del regolamento (UE)  2016/1011,  nel  rispetto  dei
criteri, dei  limiti  e  delle  procedure  previste  dal  regolamento
medesimo e dalle  disposizioni  nazionali  vigenti  che  disciplinano
l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle   autorita'
anzidette; 
    g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di  sanzione
amministrativa  pecuniaria  per  le  violazioni  delle   disposizioni
contenute nel  regolamento  (UE)  2016/1011,  si  tenga  conto  delle
circostanze  pertinenti  elencate  dall'articolo  43   del   medesimo
regolamento. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 10 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 25  novembre  2015,  sulla  trasparenza  delle
  operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo  e  che
  modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche' per l'adozione di
  disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
  emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi per: 
    a) l'adeguamento, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento
(UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle  operazioni  di  finanziamento
tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012; 
    b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione
della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015,  n.
114, per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
del regolamento  (UE)  n.  909/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, per il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione  della  direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio  1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dal
regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma  1,  lettera
a), il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2015/2365,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari; 
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365  che
lo  richiedono  e  provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati  dal
regolamento anzidetto; 
    c)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di  quanto  previsto
nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinche' le  autorita'
di vigilanza di settore, secondo le  rispettive  competenze,  possano
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative  previste  dagli
articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione
delle disposizioni indicate dai medesimi  articoli,  garantendo  che,
nello stabilire il tipo e il livello delle  sanzioni  e  delle  altre
misure  amministrative,  si  tenga  conto  di  tutte  le  circostanze
pertinenti, secondo quanto previsto  dall'articolo  23  del  medesimo
regolamento, attenendosi, con riferimento alle  sanzioni  pecuniarie,
ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22; 
    d) prevedere  la  pubblicazione  delle  decisioni  che  impongono
sanzioni o altre misure  amministrative,  nei  limiti  e  secondo  le
previsioni dell'articolo 26 del regolamento  (UE)  2015/2365  nonche'
assicurare che  le  decisioni  e  le  misure  adottate  a  norma  del
regolamento siano adeguatamente motivate e  soggette  al  diritto  di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del
medesimo regolamento; 
    e) provvedere affinche' siano messi in atto i  dispositivi  e  le
procedure per la segnalazione di violazioni di  cui  all'articolo  24
del regolamento (UE) 2015/2365. 
  4. Nell'esercizio  della  delega  per  l'adozione  di  disposizioni
integrative e correttive del decreto  legislativo  emanato  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui  al  comma
1, lettera b) del presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire i
principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo  12  della
legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati  dai  seguenti  ulteriori
principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni sanzionatorie introdotte  nel  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del
2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonche' di  integrare  il
quadro  sanzionatorio  relativo  alle  disposizioni  in  materia   di
gestione accentrata  di  strumenti  finanziari  onde  assicurare  che
ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico  di  intermediari  ed
emittenti, siano assistiti dall'appropriata  sanzione  amministrativa
per il caso della loro violazione; 
    b) apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  per
realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di  adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di
adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche
attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli  aspetti
di rilevanza. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 11 
 
Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  relativa
  alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al  trattamento
  dei dati personali da parte delle autorita' competenti  a  fini  di
  prevenzione, indagine, accertamento  e  perseguimento  di  reati  o
  esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di
  tali dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del
  Consiglio 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti  a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di  reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del
Consiglio, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche  il  seguente
criterio direttivo specifico:  prevedere,  per  le  violazioni  delle
disposizioni adottate a norma della citata direttiva,  l'applicazione
della pena detentiva non inferiore  nel  minimo  a  sei  mesi  e  non
superiore nel massimo a cinque anni,  ferma  restando  la  disciplina
vigente per le fattispecie penali gia' oggetto di previsione. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 12 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/681 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile
  2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini  di
  prevenzione, accertamento, indagine e azione penale  nei  confronti
  dei reati di terrorismo e dei reati gravi 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)  a  fini  di
prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei
reati di terrorismo e  dei  reati  gravi,  il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento  con  le
altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che l'Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP), di
cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; 
    b) prevedere che il trasferimento a cura dei  vettori  aerei  dei
dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE. 
  2. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 13 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
  nonche' alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
  direttiva 95/46/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  acquisiti  i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la
protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine
di adeguare il  quadro  normativo  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze,
dello sviluppo economico e  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) abrogare espressamente le disposizioni del codice  in  materia
di trattamento dei dati personali, di cui al decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute  nel
regolamento (UE) 2016/679; 
    b) modificare il codice di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per  dare  attuazione
alle  disposizioni  non  direttamente   applicabili   contenute   nel
regolamento (UE) 2016/679; 
    c) coordinare le disposizioni vigenti in  materia  di  protezione
dei dati personali con le disposizioni recate  dal  regolamento  (UE)
2016/679; 
    d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti
attuativi e integrativi adottati dal Garante per  la  protezione  dei
dati  personali  nell'ambito  e  per  le   finalita'   previsti   dal
regolamento (UE) 2016/679; 
    e) adeguare, nell'ambito delle modifiche  al  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema  sanzionatorio
penale e amministrativo vigente  alle  disposizioni  del  regolamento
(UE) 2016/679 con previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  della  violazione
delle disposizioni stesse. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 14 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  ottobre
  2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni
  mobili degli enti pubblici 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e  delle  applicazioni
mobili degli enti pubblici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici,  realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4  della
direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori  di  cui
al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato  B  al  decreto  del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; 
    b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE)
2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare
i  casi  in  cui  un  ente  pubblico  puo'  ragionevolmente  limitare
l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure
che  impongono  un  onere  sproporzionato  si  intendono  misure  che
generano in  capo  a  un  ente  pubblico  un  onere  organizzativo  o
finanziario eccessivo, o  mettono  a  rischio  la  sua  capacita'  di
adempiere allo scopo  prefissato  o  di  pubblicare  le  informazioni
necessarie o pertinenti per i suoi compiti  e  servizi,  pur  tenendo
conto del probabile beneficio o  danno  che  ne  deriverebbe  per  le
persone con disabilita'. L'individuazione  dell'onere  sproporzionato
e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza
di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o  l'assenza  di
informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo. 
  2. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 15 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/943 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno
  2016, sulla protezione del know-how riservato e delle  informazioni
  commerciali riservate (segreti commerciali) contro  l'acquisizione,
  l'utilizzo e la divulgazione illeciti 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8  giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato  e  delle  informazioni
commerciali riservate (segreti  commerciali)  contro  l'acquisizione,
l'utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10  febbraio
2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto  e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943; 
    b)  prevedere  misure  sanzionatorie  penali   e   amministrative
efficaci,  proporzionate  e  dissuasive  in  caso  di   acquisizione,
utilizzo o divulgazione illecita del know-how  e  delle  informazioni
commerciali riservate, in modo da  garantire  l'efficace  adempimento
degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; 
    c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni
alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,  al  fine  di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione
del  presente  articolo  e  la  complessiva  razionalizzazione  della
disciplina di settore. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

                                                           Allegato A 
 
                                                (articolo 1, comma 1) 
    1)  direttiva  (UE)  2015/1794  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive  2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda  i
marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017); 
    2)  direttiva  (UE)  2015/2302  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici collegati, che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine
di recepimento: 1° gennaio 2018); 
    3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 gennaio 2016,  sulla  distribuzione  assicurativa  (rifusione)
(termine di recepimento: 23 febbraio 2018); 
    4)  direttiva  (UE)  2016/343  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 9 marzo 2016,  sul  rafforzamento  di  alcuni  aspetti
della presunzione di  innocenza  e  del  diritto  di  presenziare  al
processo nei procedimenti penali (termine di recepimento:  1°  aprile
2018); 
    5)  direttiva  (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018); 
    6)  direttiva  (UE)  2016/681  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  sull'uso  dei  dati  del  codice  di
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,  indagine  e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(termine di recepimento: 25 maggio 2018); 
    7)  direttiva  (UE)  2016/797  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema  ferroviario  dell'Unione  europea  (rifusione)  (termine  di
recepimento: 16 giugno 2019); 
    8)  direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle  ferrovie
(rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019); 
    9)  direttiva  (UE)  2016/800  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2016,  sulle  garanzie  procedurali  per  i
minori indagati  o  imputati  nei  procedimenti  penali  (termine  di
recepimento: 11 giugno 2019); 
    10)  direttiva  (UE)  2016/801  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di  ingresso
e soggiorno dei cittadini di  paesi  terzi  per  motivi  di  ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di  scambio  di  alunni  o
progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine  di
recepimento: 23 maggio 2018); 
    11) direttiva (UE) 2016/844  della  Commissione,  del  27  maggio
2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le
navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017); 
    12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del  25  maggio  2016,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel  settore  fiscale
(termine di recepimento: 4 giugno 2017); 
    13)  direttiva  (UE)  2016/943  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla  protezione   del   know-how
riservato  e  delle  informazioni  commerciali   riservate   (segreti
commerciali) contro  l'acquisizione,  l'utilizzo  e  la  divulgazione
illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018); 
    14)  direttiva  (UE)  2016/1034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la  direttiva  2014/65/UE
relativa ai mercati degli  strumenti  finanziari  (senza  termine  di
recepimento); 
    15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27  giugno  2016,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto  riguarda  il
trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018); 
    16)  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione
(termine di recepimento: 9 maggio 2018); 
    17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12  luglio  2016,
recante norme contro le pratiche di  elusione  fiscale  che  incidono
direttamente  sul  funzionamento  del  mercato  interno  (termine  di
recepimento: 31 dicembre 2018); 
    18) direttiva (UE) 2016/1214 della  Commissione,  del  25  luglio
2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda
le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i  servizi
trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018); 
    19)  direttiva  (UE)  2016/1629  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti  tecnici
per le  navi  adibite  alla  navigazione  interna,  che  modifica  la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva  2006/87/CE  (termine
di recepimento: 7 ottobre 2018); 
    20)  direttiva  (UE)  2016/1919  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato per  indagati  e  imputati  nell'ambito  di  procedimenti
penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di
esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di  recepimento:  5
maggio 2019); 
    21)  direttiva  (UE)  2016/2102  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei  siti
web e delle applicazioni  mobili  degli  enti  pubblici  (termine  di
recepimento: 23 settembre 2018); 
    22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre  2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da
parte  delle  autorita'  fiscali  alle  informazioni  in  materia  di
antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017); 
    23)  direttiva  (UE)  2016/2284  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14  dicembre  2016,  concernente  la  riduzione  delle
emissioni  nazionali  di  determinati  inquinanti  atmosferici,   che
modifica la direttiva 2003/35/CE e  abroga  la  direttiva  2001/81/CE
(termine di recepimento: 1° luglio 2018); 
    24)  direttiva  (UE)  2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre  2016,  relativa  alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o  professionali  (EPAP)
(termine di recepimento: 13 gennaio 2019); 
    25)  direttiva  (UE)  2016/2370  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE
per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto
ferroviario    nazionale    di    passeggeri    e    la    governance
dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25  dicembre
2018); 
    26)  direttiva  (UE)  2017/541  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e  che
sostituisce la decisione quadro  2002/475/GAI  del  Consiglio  e  che
modifica  la  decisione  2005/671/GAI  del  Consiglio   (termine   di
recepimento: 8 settembre 2018); 
    27)  direttiva  (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la  direttiva  2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine
degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019); 
    28)  direttiva  (UE)  2017/853  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la  direttiva  91/477/CEE
del  Consiglio,  relativa  al  controllo  dell'acquisizione  e  della
detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018). 

 

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