Legge di delegazione europea 2024 e ambiente
Raee, Ippc, discariche, tutela penale dell'ambiente, qualità  dell'aria ambiente e rifiuti da pile tra i temi della legge n. 91/2025

Legge di delegazione europea 2024 e ambiente: tante le misure contenute nella legge 13 giugno 2025, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025, n. 145.

Legge di delegazione europea 2024 e ambiente

In particolare, il Governo è stato delegato al recepimento di direttive europee in materia di:

  • Raee (art. 8);
  • tutela   penale   dell'ambiente (art. 9);
  • Ippc e discariche (art. 10);
  • qualità  dell'aria ambiente (art. 12);
  • rischi  ambientali,  sociali   e   di   governance (art. 16).

 

I regolamenti da recepire, invece, riguardano:

  • il ripristino della natura (art. 18);
  • le obbligazioni  verdi (art. 21);
  • gli investimenti sostenibili (art. 22);
  • le materie prime e i prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (art. 26);
  • la plastica riciclata (art. 27);
  • le batterie e i rifiuti di batterie (art. 29).

 

Presenti anche misure relative alla tutela dei lavoratori (art. 11  - miglioramento delle  condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali) e alla sicurezza dei prodotti (art. 24).

 

Nell'allegato, infine, le direttive per le quali il Governo è chiamato ad  adottare i decreti   legislativi per l'attuazione e il recepimento:

  • direttiva 2023/1791 sull'efficienza  energetica;
  • direttiva 2023/2413 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
  • direttiva 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto;
  • direttiva 2024/825 sulla transizione verde;
  • direttive 2024/1499 e 2024/1500 sulla parità di trattamento;
  • direttiva 2024/1711 sul mercato dell'energia;
  • direttiva 2024/1788 sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
  • direttiva 2024/3017 sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.

 

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

Legge di delegazione europea 2024 e ambiente

Legge 13 giugno 2025, n. 91 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2024. (25G00097)

 

(Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025, n. 145)

 

Vigente al: 10-7-2025

 

Capo I

Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti
dell'Unione europea

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

Delega al Governo  per  l'attuazione  e  il  recepimento  degli  atti

                    normativi dell'Unione europea

 

1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le

procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e

32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  quelli  specifici

stabiliti  dalla  presente   legge,   i   decreti   legislativi   per

l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea  di  cui

agli articoli da 4 a 29 della presente legge e  all'annesso  allegato

A.

2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono

trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla

legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica

affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi

parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli  articoli  4,  comma  2,  5,

comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4,

11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16,

comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma  3,  21,  comma  3,  22,

comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma  5,  27,  comma  3,  28,

comma 3, e 29, comma 4, eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi

vigenti  e   che   non   riguardano   l'attivita'   ordinaria   delle

amministrazioni statali  o  regionali  possono  essere  previste  nei

decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli

limiti  occorrenti  per  l'adempimento   degli   obblighi   derivanti

dall'esercizio delle  deleghe  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Alla

relativa copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori  entrate

eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non

sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti

amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della

citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo

si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino

nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti

risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

                               Art. 2

          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria

         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.

234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,

comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti

sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi

contenuti in  direttive  europee  recepite  in  via  regolamentare  o

amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione  europea  pubblicati

alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non

siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

 

(omissis)

 

Capo II

Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee

(omissis)

 

                               Art. 8

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo  e

  del Consiglio,  del  13  marzo  2024,  che  modifica  la  direttiva

  2012/19/UE   sui   rifiuti   di   apparecchiature   elettriche   ed

  elettroniche - RAEE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  marzo

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)  riordinare  la  disciplina  nazionale  relativa  ai  pannelli

fotovoltaici a fine vita provenienti dai  nuclei  domestici  e  dagli

utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla  direttiva

(UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento

della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui

all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

b)  adeguare  la  disciplina  relativa  al  finanziamento   della

gestione dei  rifiuti  originati  da  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle  disposizioni  di

cui all'articolo 1, punti 2) e 3),  della  direttiva  (UE)  2024/884,

anche  in  considerazione  di  quanto  disposto   dall'articolo   14,

paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 19 novembre 2008;

c)  adeguare   la   normativa   nazionale   a   quanto   previsto

dall'articolo 1, punti  4)  e  5),  della  direttiva  (UE)  2024/884,

relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori,

sia agli operatori degli impianti  di  trattamento,  senza  prevedere

oneri sproporzionati sui  produttori,  incluse  le  piccole  e  medie

imprese,  e  nel  rispetto  dei   principi   di   semplificazione   e

digitalizzazione degli obblighi informativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 9

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e

  del  Consiglio,  dell'11   aprile   2024,   sulla   tutela   penale

  dell'ambiente,  che   sostituisce   le   direttive   2008/99/CE   e

  2009/123/CE

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare  al  titolo

VI-bis del libro  secondo  del  codice  penale  e  alla  legislazione

speciale in materia ambientale,  le  modifiche  necessarie  per  dare

piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva

(UE) 2024/1203, con  particolare  riferimento  alla  definizione  dei

reati e delle relative circostanze aggravanti e  attenuanti,  e  alla

previsione di  sanzioni  effettive,  dissuasive  e  proporzionate  in

relazione ai  predetti  reati,  in  conformita'  ai  criteri  di  cui

all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai  criteri

e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della  legge

24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo  7

della  direttiva  (UE)  2024/1203  e  conformemente  ai  criteri  ivi

indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive

e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo

6 della medesima direttiva, anche  apportando  modifiche  al  decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e  ai

limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d),  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla  normativa  nazionale  vigente,  sostanziale  e

processuale, le modifiche necessarie  ad  assicurare  la  conformita'

alle previsioni di cui agli articoli  10,  11,  12,  13  e  20  della

direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e  confisca,  di

termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di  strumenti

investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai  reati

previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e  cooperazione

tra le autorita' competenti a livello nazionale per la prevenzione  e

la  repressione  dei  reati  ambientali,  anche  adottando  eventuali

disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e  per

gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione  di  regolamenti  o

atti amministrativi, all'adozione  delle  disposizioni  necessarie  a

garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di  cui

agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE)  2024/1203,  in  relazione

all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della

strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e  in

relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati

statistici relativi ai reati  di  cui  agli  articoli  3  e  4  della

direttiva medesima;

f)  apportare  ogni  ulteriore  opportuna  modifica  alle   norme

dell'ordinamento  interno,  anche  attraverso   l'abrogazione   delle

disposizioni incompatibili con la disciplina di  cui  alla  direttiva

(UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico  nazionale

e di favorire il piu' efficace perseguimento  delle  finalita'  della

direttiva medesima,  anche  in  relazione  agli  scopi  di  cui  agli

articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di

informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di  risorse  e

di formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 10

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e

  del Consiglio, del  24  aprile  2024,  che  modifica  la  direttiva

  2010/75/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  relativa  alle

  emissioni   industriali   (prevenzione   e   riduzione    integrate

  dell'inquinamento),  e  la  direttiva  1999/31/CE  del   Consiglio,

  relativa alle discariche di rifiuti

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  aprile

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla  competenza  regionale  la  definizione  delle

modalita' con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di

registrazione degli impianti di allevamento  nonche'  la  definizione

delle connesse tariffe istruttorie  e  dei  controlli,  nel  rispetto

della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di

informazione  nei  confronti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, assicurando nelle more  un  regime  transitorio

che  garantisca  il   rispetto   dei   requisiti   minimi   richiesti

dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per  altre  categorie

di installazioni, la possibilita',  prevista  dall'articolo  6  della

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24

novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in  modo  da

sostituire  i  procedimenti   di   rilascio,   modifica   e   rinnovo

dell'autorizzazione integrata ambientale  con  una  presa  d'atto  di

conformita',  modificando  e  integrando  a  tal  fine   le   vigenti

disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante  le

procedure di riesame e di controllo;

c)  assicurare   l'efficace   partecipazione   dell'Italia   alle

attivita'  di  scambio  di  informazioni  tecniche   previste   dalla

direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attivita' del centro

di innovazione per  la  trasformazione  e  le  emissioni  industriali

(INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare  che  la  singola  autorizzazione  contribuisca  al

raggiungimento dell'obiettivo di un  elevato  livello  di  protezione

della salute  umana  e  dell'ambiente  nel  loro  complesso  a  scala

comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo

conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure  e

gli  strumenti,  per  quanto  possibile  valorizzando   quelli   gia'

esistenti, nonche' le eventuali risorse  finanziarie  occorrenti,  da

porre a carico dei gestori mediante le previste  tariffe,  attraverso

le quali le autorita'  sanitarie  possono  contribuire  efficacemente

all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase

previsionale, sia in fase di controllo,  delle  eventuali  criticita'

sanitarie  che   rendono   necessario,   in   particolari   contesti,

condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni  ambientali

particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per  il  rilascio  delle

autorizzazioni integrate ambientali alla luce  degli  sviluppi  della

disciplina in materia di procedimento amministrativo, in  particolare

garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei  soli  soggetti

aventi titolo a esprimere atti  di  assenso  necessari,  evitando  la

duplicazione di oneri informativi e rinviando  alle  sedi  opportune,

senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento  del

quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f)  chiarire  come  le  disposizioni  vigenti   in   materia   di

risarcimento e indennizzo siano applicabili  in  caso  di  violazione

delle prescrizioni autorizzative che determina  un  danno  sanitario,

ove necessario integrando  tali  disposizioni  al  fine  di  renderle

coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea,  chiarendo

altresi' quale sia il soggetto  pubblico  titolato  ad  accertare  la

violazione e introducendo specifiche  disposizioni  volte  a  evitare

plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni  legislative  e  regolamentari  che

disciplinano  la   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione

integrata  ambientale  -  IPPC,  i  criteri  di  presentazione  delle

relazioni  di  riferimento  di  cui  all'articolo  29-sexies,   comma

9-quinquies, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le

procedure autorizzative riguardanti  interventi  che  comportano  una

significativa  modifica  delle  migliori  tecniche   disponibili   di

riferimento,  nonche'  le  competenze  del  tavolo  di  coordinamento

previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto  legislativo  n.  152

del 2006,  alla  luce  della  disciplina  in  materia  di  interpello

ambientale;

h)  prevedere  sanzioni  effettive,  dissuasive  e  proporzionate

rispetto alla gravita'  della  violazione  degli  obblighi  derivanti

dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche  in  deroga  ai  criteri  e  ai

limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24

dicembre 2012, n. 234,  e  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,

introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso,  quali  la

diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente  ogni  ulteriore  modifica  e

integrazione  al  fine  di  assicurare  il   coordinamento   con   le

disposizioni emanate  in  attuazione  del  presente  articolo,  anche

attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  c),

pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede  mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere  a),  b),

d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 11

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e

  del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle

  condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in  particolare,  al  capo

V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le

integrazioni e le abrogazioni  necessarie  al  corretto  e  integrale

recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di «piattaforma  di  lavoro  digitale»

contenuta nella normativa vigente alle  definizioni  contenute  nella

direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci  per  verificare  e

garantire la determinazione della corretta  situazione  occupazionale

delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del  trattamento  dei

dati personali  mediante  sistemi  di  monitoraggio  automatizzati  o

sistemi decisionali  automatizzati  da  parte  delle  piattaforme  di

lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso  la

loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o  subordinato,

prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le  modalita'  con  cui  le  piattaforme  di  lavoro

digitali  informano  le  persone  che  svolgono  un  lavoro  mediante

piattaforme  digitali,  i   rappresentanti   dei   lavoratori   delle

piattaforme  digitali  e,  su  richiesta,  le   autorita'   nazionali

competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati

o di sistemi decisionali automatizzati;

g)  definire  le  modalita'  di  controllo  e  monitoraggio   per

verificare  l'avvenuta  valutazione  dell'impatto   delle   decisioni

individuali  prese  o   sostenute   dai   sistemi   di   monitoraggio

automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati  sulle  persone

che svolgono un  lavoro  mediante  piattaforme  digitali  nonche'  il

riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  le  modifiche  e  le  integrazioni

necessarie per la  tutela  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei

lavoratori  delle  piattaforme  digitali,   anche   con   riferimento

all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza  e  le

molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i)  individuare  e  regolamentare  le  modalita'   con   cui   le

piattaforme di lavoro digitali mettono a  disposizione  dei  soggetti

aventi  diritto  le  informazioni  pertinenti  al   lavoro   mediante

piattaforme digitali, eventualmente anche tramite  l'osservatorio  di

cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 12

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e

  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2024,  relativa  alla   qualita'

  dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative  al  risanamento

della qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che

interessano  le  piu'  importanti  fonti  emissive,   prevedendo   le

necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti  di

pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e

quelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita',  energia,  industria,

efficienza  energetica  e  agricoltura,  nonche'  prevedendo  sedi  e

procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione

condivisa, a livello territoriale  e  a  livello  nazionale,  tra  le

autorita'  competenti  per  la  qualita'  dell'aria  e  le  autorita'

competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra  le  misure  di  risanamento  della

qualita' dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita'

regionali e locali e in via complementare  dalle  autorita'  statali,

prevedendo la competenza dello Stato  ad  adottare  misure  nazionali

qualora i piani regionali non possano  permettere  il  raggiungimento

dei valori  di  qualita'  dell'aria  in  aree  influenzate,  in  modo

determinante, da sorgenti di emissione su cui le  regioni  non  hanno

competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza  di  tale

condizione, qualora  i  contenuti  delle  misure  siano  definiti  in

accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte

le  autorita'  statali  aventi  competenza  sui  pertinenti   settori

emissivi;

c) assegnare  all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la

ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a  rete

per  la  protezione  dell'ambiente  (SNPA),  le   funzioni   relative

all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza  energetica,  degli  obblighi  della  direttiva  (UE)

2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati

e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di  semplificazione,  nella  misura  ammessa

dalla pertinente normativa dell'Unione  europea,  in  relazione  alle

procedure  amministrative  propedeutiche   alla   predisposizione   e

all'adozione  dei  piani  regionali  di  risanamento  della  qualita'

dell'aria;

e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela  della

qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela  della

qualita'  dell'aria   indoor,   limitatamente   all'introduzione   di

disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a  fattispecie

in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia'  oggetto  di

procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo

parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

(omissis)

 

                               Art. 16

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)

  2024/1619 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31  maggio

  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per  quanto  riguarda  i

  poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e  i

  rischi  ambientali,  sociali   e   di   governance,   nonche'   per

  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del

  regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

  del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013

  per quanto concerne i requisiti  per  il  rischio  di  credito,  il

  rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il  rischio

  operativo, il rischio di mercato e l'output floor

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31  maggio

2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del  regolamento  (UE)  2024/1623  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai  principi

e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi

specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  al  testo  unico   delle

disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre

2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e

integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione

del  regolamento  (UE)  2024/1623,  nonche'  delle  pertinenti  norme

tecniche di regolamentazione e di attuazione della  direttiva  e  del

regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorita'

europee di vigilanza;

b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina

secondaria adottata dalla  Banca  d'Italia  che,  nell'esercizio  dei

propri  poteri  regolamentari,  tiene  anch'essa  conto  delle  norme

tecniche e degli orientamenti di cui  alla  lettera  a),  anche  allo

scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante  ai

sensi delle lettere g) e h);

c) prevedere che:

1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali  dei

requisiti e dei criteri di idoneita' degli  esponenti  aziendali  sia

condotta  dopo  l'assunzione  della   carica,   nei   casi   previsti

dall'articolo 91, paragrafo 1-bis,  della  direttiva  2013/36/UE  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  come

introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche  e

integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo

societario e di procedura di valutazione dei requisiti e  criteri  di

idoneita' degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione  a

intermediari ulteriori rispetto alle  banche  delle  disposizioni  di

recepimento  dell'articolo  91  della  direttiva   2013/36/UE,   come

modificato dalla direttiva (UE)  2024/1619,  e  dell'articolo  91-bis

della direttiva 2013/36/UE,  come  introdotto  dalla  direttiva  (UE)

2024/1619;

2)  l'output  floor  sia  applicato  su   base   esclusivamente

consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo  3,  secondo

comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal  regolamento  (UE)

2024/1623;

d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c),  confermare

l'individuazione della Banca d'Italia quale  autorita'  competente  a

esercitare  le  opzioni  che  la  direttiva  (UE)  2024/1619   e   il

regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati  membri,  secondo

quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorita'  designata  ai

sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui  al  decreto

legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   i   poteri   previsti

dall'articolo 124, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,

come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  alle

violazioni delle disposizioni dettate in attuazione  della  direttiva

(UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del  presente  articolo,  nel

rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle  procedure

previsti  dalle  disposizioni  nazionali  vigenti  che   disciplinano

l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle   autorita'

competenti;

g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui

al titolo VIII del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo

1° settembre 1993, n. 385, le  modifiche  necessarie  al  recepimento

delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della  direttiva

2013/36/UE, come  modificati  dalla  direttiva  (UE)  2024/1619,  nel

rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle  procedure

previsti  dalle  disposizioni  nazionali  vigenti  che   disciplinano

l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle   autorita'

competenti;

h) prevedere che le penalita' di mora disciplinate agli  articoli

65, 66  e  67  della  direttiva  2013/36/UE,  come  modificati  dalla

direttiva  (UE)  2024/1619,  possano   essere   applicate   su   base

giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per  le  penalita'  di

mora applicate  su  base  giornaliera  i  seguenti  limiti  edittali,

applicabili proporzionalmente anche in caso di loro  applicazione  su

base settimanale o mensile:

1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

2) per le persone giuridiche,  da  euro  2.000  a  euro  50.000

ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il  fatturato

giornaliero e' disponibile e determinabile ed  e'  superiore  a  euro

50.000;

i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo

145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione  delle

penalita' di mora di cui alla lettera h) e la relativa  procedura  di

opposizione innanzi alla corte d'appello;

l)  assicurare  il  corretto  e   integrale   recepimento   delle

disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come

modificato  dalla  direttiva   (UE)   2024/1619,   disciplinando   la

concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al  medesimo

fatto,  al  fine  di  prevedere  l'applicazione  del  cumulo   quando

strettamente necessario a tutelare obiettivi  di  interesse  generale

diversi  e  complementari,  ferma  l'esigenza   di   proporzionalita'

complessiva  dell'intervento  sanzionatorio,   e   disciplinando   le

comunicazioni  tra  autorita'  competenti  e  autorita'   giudiziaria

necessarie a raccordare  i  rispettivi  interventi,  anche  valutando

l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto  ai

quali si pongono  analoghe  situazioni  di  concorrenza  di  sanzioni

relative alla medesima condotta, in  particolare  per  la  disciplina

applicabile  agli  intermediari  diversi  dalle   banche,   ai   loro

partecipanti ed esponenti, al loro personale e  ai  soggetti  che  le

banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o  ai  quali

hanno esternalizzato funzioni aziendali;

m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni  e  le

integrazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con   le

disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

n)  apportare  alla  disciplina  degli  intermediari   finanziari

iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo  unico

di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le

occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla

disciplina secondaria della Banca d'Italia, al  fine  di  assicurare,

tenendo conto del principio di  proporzionalita'  e  delle  attivita'

svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno  allineamento  tra

la disciplina applicabile a tali intermediari  e  quella  applicabile

alle banche.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

(omissis)

 

Capo III

Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei

                               Art. 18

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento  europeo

  e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura  e

  che modifica il regolamento (UE) 2022/869

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per

l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica   l'autorita'   nazionale   competente    designata    per

l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del  regolamento

(UE) 2024/1991 e nel  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata

per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12  e  13  del  medesimo

regolamento, definendo le  rispettive  competenze  per  gli  articoli

condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del

piano  nazionale  di  ripristino  previsto   dall'articolo   14   del

regolamento (UE) 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  e'  adottato  previa

intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

(omissis)

 

                                    Art. 21

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 22 novembre  2023,  sulle  obbligazioni  verdi

europee  e  sull'informativa   volontaria   per   le   obbligazioni

commercializzate  come  obbligazioni  ecosostenibili   e   per   le

obbligazioni legate alla sostenibilita'

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi  dalla  data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 22 novembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo

unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e

integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  e   integrale

applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti  norme

tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire  il

coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle

relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e  di  vendita  di

prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;

b) attribuire alla CONSOB, quale autorita'  nazionale  competente

ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1  e  2,  del  regolamento  (UE)

2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine  e  cautelari  previsti

dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e  48  del  medesimo  regolamento,

tenuto conto dei poteri di cui  essa  gia'  dispone  ai  sensi  della

legislazione vigente;

c) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal

regolamento (UE) 2023/2631:

1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le  sanzioni  e

di imporre le altre misure amministrative previste  dall'articolo  49

del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al  paragrafo

1 del medesimo articolo;

2)  stabilire  l'importo  delle  sanzioni  pecuniarie  di   cui

all'articolo 49 del  regolamento  (UE)  2023/2631  prevedendo,  fermi

restando i massimi edittali ivi indicati,  minimi  edittali  comunque

non inferiori ad euro 5.000;

3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento

(UE)  2023/2631,  le   disposizioni   sanzionatorie   introdotte   in

attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;

d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche

mediante  lo  scambio  di  informazioni,  tra  la  CONSOB,  la  Banca

d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e

la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello

svolgimento dei rispettivi  compiti  istituzionali,  anche  ai  sensi

degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla

CONSOB, ove  opportuno  e  nel  rispetto  delle  competenze  ad  essa

spettanti, nell'ambito e per le finalita'  previste  dal  regolamento

(UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del

medesimo  regolamento,  anche  al  fine  di  stabilire  le  modalita'

procedurali  della  notifica  da  parte  dell'emittente,   ai   sensi

dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                                        Art. 22

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un  punto  di

accesso unico europeo che fornisce un  accesso  centralizzato  alle

informazioni accessibili  al  pubblico  pertinenti  per  i  servizi

finanziari, i mercati dei  capitali  e  la  sostenibilita',  e  del

regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 13 dicembre 2023, che modifica taluni  regolamenti  per  quanto

concerne l'istituzione e il  funzionamento  del  punto  di  accesso

unico europeo, nonche' per  il  recepimento  della  direttiva  (UE)

2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  dicembre

2023,  che  modifica   talune   direttive   per   quanto   concerne

l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonche'

per il recepimento della  direttiva  (UE)  2023/2864  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e  in  particolare  al  testo

unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e

integrazioni  necessarie  ad  assicurare  la  corretta  e   integrale

applicazione  della  direttiva  (UE)  2023/2864  e  l'attuazione  del

regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e  delle

pertinenti  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di  attuazione,

nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti  per

i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo  2

del regolamento  (UE)  2023/2859,  per  lo  svolgimento  dei  compiti

previsti dagli articoli 3  e  5  del  medesimo  regolamento  e  dalle

discipline  dell'Unione  europea  richiamate  dalla  direttiva   (UE)

2023/2864 e dal  regolamento  (UE)  2023/2869,  tenendo  conto  delle

funzioni attualmente spettanti alle diverse autorita' competenti  nei

settori interessati e assicurare che gli stessi organismi  dispongano

dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto  delle

disposizioni europee di cui al presente articolo;

c) esercitare, ove ritenuto  opportuno,  l'opzione  normativa  in

materia di formato  elettronico  dei  dati  di  cui  all'articolo  5,

paragrafo 9, del regolamento  (UE)  2023/2859,  tenendo  conto  delle

caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento,

dei benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di garantire  la

competitivita'  del  quadro  normativo  nazionale  e  la  tutela  dei

destinatari di  tali  informazioni  finanziarie  e  non  finanziarie,

nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi offerti dal  punto  di

accesso unico europeo;

d)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina

secondaria  adottata  dalle   autorita'   interessate,   secondo   le

rispettive competenze;

e) disciplinare, ove occorrenti,  forme  di  coordinamento  e  di

collaborazione, anche mediante lo scambio  di  informazioni,  tra  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  CONSOB,  la   Banca

d'Italia,  l'IVASS  e  la  COVIP,  ai  fini  dello  svolgimento   dei

rispettivi compiti istituzionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

(omissis)

 

                                Art. 24

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale

dei prodotti, che modifica il regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del

Parlamento europeo e del Consiglio e la  direttiva  (UE)  2020/1828

del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga  la  direttiva

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  la  direttiva

87/357/CEE del Consiglio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 10 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a)  apportare  le   necessarie   abrogazioni,   modificazioni   e

integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le

disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE)  2023/988  ed

effettuare il coordinamento  delle  residue  disposizioni  anche  con

riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway

ferme restando le competenze per categoria di prodotti,  non  coperti

dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna  autorita'  di  vigilanza

del mercato,  cosi'  come  individuata  dal  decreto  legislativo  12

ottobre 2022, n. 157;

b) garantire la coerenza  con  il  quadro  normativo  dell'Unione

europea in  materia  di  vigilanza  del  mercato  e  conformita'  dei

prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle

disposizioni  in  materia  di  sicurezza  generale  dei  prodotti   e

integrare    le    nuove    fattispecie    sanzionatorie    derivanti

dall'attuazione  del  regolamento  (UE)   2023/988,   attraverso   la

previsione di sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla

gravita' e alla durata delle relative violazioni, anche in  relazione

alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti  coinvolti,

ferme restando le competenze per categorie di prodotti,  non  coperti

dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna  autorita'  di  vigilanza

del mercato,  cosi'  come  individuata  dal  decreto  legislativo  12

ottobre 2022, n. 157, nonche' garantire la celerita',  l'economicita'

e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa  anche  nei  procedimenti

sanzionatori;

d) individuare,  nelle  ipotesi  di  prodotti  forniti  online  o

attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili

della catena di fornitura nei  confronti  dei  quali  possono  essere

irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per  le

violazioni commesse;

e)  prevedere  una  disciplina  transitoria  per  assicurare   la

commerciabilita' dei  prodotti  immessi  sul  mercato  prima  del  13

dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo  di  entrata

del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate  a

seguito  dell'irrogazione   delle   nuove   sanzioni   amministrative

pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi  capitoli  di  spesa

delle autorita'  di  vigilanza  del  mercato  ai  sensi  del  decreto

legislativo  12  ottobre  2022,  n.  157,  per  essere  destinate  al

potenziamento della  vigilanza  sul  mercato.  Per  le  autorita'  di

vigilanza che non sono  Amministrazioni  centrali  la  riassegnazione

avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attivita'

di indirizzo, vigilanza e controllo per il  successivo  trasferimento

alle medesime autorita'.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

 

(omissis)

 

                                    Art. 26

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento  europeo

e del  Consiglio,  del  31  maggio  2023,  relativo  alla  messa  a

disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione

di determinate materie prime e determinati prodotti associati  alla

deforestazione e al degrado forestale e che abroga  il  regolamento

(UE) n. 995/2010

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze

costituzionali delle regioni e con le procedure di  cui  all'articolo

31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e

del  Consiglio,  del  31  maggio  2023  (European  Deforestation-free

products Regulation - EUDR).

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata

per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale,  ai

fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unita'

forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri  e,

per gli aspetti riguardanti le importazioni e le  esportazioni  delle

materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia

di finanza;

b) definire, per i controlli da svolgere in fase di  importazione

e di esportazione, le modalita'  di  cooperazione  con  le  autorita'

doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3,

del regolamento (UE) 2023/1115;

c) definire i servizi di assistenza tecnica e  gli  strumenti  di

carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del

regolamento (UE) 2023/1115 e le  modalita'  di  affidamento  anche  a

soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata  esperienza

in attivita'  di  dovuta  diligenza  ai  sensi  dell'articolo  8  del

medesimo  regolamento   per   il   contenimento   dei   fenomeni   di

deforestazione, nonche' nelle catene di valore dei prodotti di cui al

medesimo regolamento;

d)  prevedere,  in  deroga  ai  criteri  e  ai  limiti   previsti

dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,

n.  234,   sanzioni   amministrative   effettive,   proporzionate   e

dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115,

ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno  ambientale  e

al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca

dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante,

nonche' sanzioni interdittive;

e) prevedere misure provvisorie ai  sensi  dell'articolo  23  del

regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti  interessati,

oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato

o esportati,  nonche'  la  possibilita'  per  l'organo  di  controllo

incaricato,  nel  caso  in  cui  accerti  l'esistenza  di  violazioni

sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al  commerciante

al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di

controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e  di  controllo

dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e  19  del  regolamento

(UE) 2023/1115, in ragione della complessita' dei controlli  e  della

tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto

controllato,  assicurando  tempi  procedurali  adeguati,  nonche'  il

rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un

decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni  competenti,

di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

g) individuare, in attuazione dell'articolo  24  del  regolamento

(UE) 2023/1115,  misure  correttive  adeguate  e  proporzionate,  che

l'autorita' competente puo' imporre agli operatori per i casi di  non

conformita', nonche' i termini entro i  quali  gli  operatori  devono

adottarle  e  le  modalita'  di  applicazione   forzosa   dell'azione

correttiva, nel caso di omessa  adozione  da  parte  degli  operatori

ovvero di non conformita' persistente;

h) individuare le opportune forme e sedi di  coordinamento,  come

previsto   dal   regolamento   (UE)   2023/1115,   tra   i   soggetti

istituzionali, che devono collaborare  ai  fini  dell'attuazione  del

medesimo regolamento  e  in  continuita'  con  la  Consulta  FLEGT  -

regolamento legno, istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.

2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE)

n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  ottobre

2010, nonche' dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30  ottobre

2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni  e  delle

filiere delle materie prime oggetto del richiamato  regolamento  (UE)

2023/1115;

i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14,  paragrafo  4,  del

regolamento   (UE)   2023/1115,   l'adeguamento    della    struttura

organizzativa delle unita' individuate  quali  autorita'  competenti,

attraverso l'istituzione di due uffici di  livello  dirigenziale  non

generale, presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste con il  conseguente  reclutamento  di  due

dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti

da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del

personale introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro

relativo al personale dell'area  del  comparto  funzioni  centrali  -

Triennio 2019-2021;

l) prevedere che l'autorita'  competente  possa  porre  a  carico

degli operatori o dei commercianti la totalita' dei  costi  sostenuti

per l'attivita' di controllo delle loro  attivita',  in  presenza  di

casi  di  non  conformita',  comprendendo  anche  i  costi   per   la

realizzazione  di  prove,  di  magazzinaggio  e  delle  attivita'  di

verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi

e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera

pratica, immissione sul mercato o esportazione;

m) individuare una o piu' autorita' competenti  ad  accertare  le

violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del  commerciante

e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.

689;

n) prevedere misure  per  proteggere  l'identita'  delle  persone

fisiche o giuridiche che presentano  segnalazioni  comprovate  o  che

effettuano  indagini,  al  fine  di  verificare   il   rispetto   del

regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

o) predisporre, per il previsto  periodo  transitorio,  forme  di

coordinamento tra le disposizioni  dei  regolamenti  (UE)  2023/1115,

(UE)  n.  995/2010  e  (CE)  n.  2173/2005,   nonche'   disporre   la

conservazione   del   registro   nazionale   degli   operatori    che

commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto

del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  9

febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  17

maggio  2021,  per  il  settore  del  legno,  anche  per  il  periodo

successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  lettera  i),

quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e  in  euro  2.201.662

annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di

cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere  a),  b),

c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                                Art. 27

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione,  del

15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di  materia

plastica riciclata destinati a venire a  contatto  con  i  prodotti

alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e  per  la

determinazione delle tariffe previste per le attivita' di controllo

ufficiale di materiali e oggetti  destinati  al  contatto  con  gli

alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   alle

disposizioni e ai compiti  specifici  imposti  dal  regolamento  (UE)

2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.

2. Il Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificare e  migliorare  le  modalita'  di  notifica  e  di

controllo degli impianti di riciclo ai  sensi  del  regolamento  (UE)

2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;

b) istituire un sistema di banca di dati nazionale,  da  adeguare

ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

c) determinare tariffe, per l'attivita' di  controllo  ufficiale,

relative a  materiali  ed  oggetti  destinati  al  contatto  con  gli

alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attivita'

necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i  relativi

controlli, nonche' ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE)

2022/1616;

d) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle

disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di

sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle

relative violazioni;

e) destinare i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative

pecuniarie previste dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  al

miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli

impianti di riciclo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  L'amministrazione

interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio  della

delega di cui al presente articolo con le risorse umane,  strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

                                Art. 29

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle  batterie  e  ai

rifiuti di batterie, che modifica  la  direttiva  2008/98/CE  e  il

regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e  recupero  dei

rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione  prevista

dal regolamento (UE) 2023/1542;

b) adeguare lo schema di responsabilita'  estesa  del  produttore

alle nuove disposizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  2023/1542,

disciplinando i sistemi collettivi  e  individuali  di  gestione  dei

rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno  statuto

tipo e delle modalita' di riconoscimento degli stessi;

c) prevedere forme di garanzia finanziaria per  la  gestione  del

fine vita dei prodotti;

d)  regolamentare  le  attivita'  di   gestione   del   prodotto,

prevedendo  modalita'  per  il  corretto  riutilizzo,  il  cambio  di

destinazione  e  la  rifabbricazione  delle  batterie,   nonche'   le

attivita' di gestione dei relativi rifiuti;

e)  prevedere  modalita'  per  il  conferimento  dei  rifiuti  di

batterie, nonche' per le relative operazioni di raccolta;

f) individuare un'autorita' competente, responsabile del rispetto

degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542,  e

definire le modalita' organizzative e di funzionamento della  stessa,

anche al fine di razionalizzare e rendere  efficienti  i  sistemi  di

coordinamento esistenti;

g) adeguare la disciplina  relativa  al  registro  nazionale  dei

produttori di pile e  accumulatori  alle  disposizioni  previste  dal

regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi

inerenti alla responsabilita' estesa del produttore;

h) individuare gli organismi di valutazione della  conformita'  e

la relativa  autorita'  di  notifica,  secondo  quanto  previsto  dal

regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della  competenza  esclusiva

in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per  il

tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico

e della difesa civile;

i) apportare le modifiche necessarie al  decreto  legislativo  20

novembre 2008,  n.  188,  in  considerazione  delle  disposizioni  in

materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020

del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  giugno  2019,  e  al

relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

l)  prevedere  misure  volte  ad  assicurare  il  rispetto  degli

obblighi  in  materia  di  dovere  di   diligenza,   per   assicurare

l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e

potenziali  legati   all'approvvigionamento,   alla   lavorazione   e

all'immissione in commercio delle batterie, includendo  strumenti  di

supporto, quali guide pratiche,  che  favoriscano  la  trasparenza  e

garantiscano un approccio  proporzionato  agli  obblighi,  che  tenga

conto della dimensione aziendale;

m) adeguare  il  sistema  sanzionatorio  vigente,  attraverso  la

previsione  di  sanzioni  amministrative   efficaci,   dissuasive   e

proporzionate alla gravita' delle violazioni delle  disposizioni  del

regolamento (UE) 2023/1542;

n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti  pubblici

verdi di batterie o prodotti in cui sono  incorporate  batterie,  per

garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante

il loro ciclo di vita;

o) prevedere disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per  le

attivita' connesse all'attuazione  del  regolamento  (UE)  2023/1542,

determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonche'  dei

termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  ad  appositi

capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

p) aggiornare gli allegati  al  decreto  legislativo  12  ottobre

2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia  di

vigilanza del mercato previste dal regolamento.

3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo

parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

(omissis)

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

(omissis)

2)  direttiva  (UE)  2023/1791  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza  energetica  e  che

modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai

fini del SEE);

(omissis)

4)  direttiva  (UE)  2023/2413  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)

2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE

per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e

che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

5)  direttiva  (UE)  2023/2668  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che   modifica   la   direttiva

2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi  connessi

con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

(omissis)

8)  direttiva  (UE)  2024/825  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE

e  2011/83/UE  per  quanto  riguarda  la   responsabilizzazione   dei

consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento  della

tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante  ai

fini del SEE);

(omissis)

16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del  7  maggio  2024,

sulle norme riguardanti gli organismi per la parita'  in  materia  di

parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o

dall'origine etnica, tra le  persone  in  materia  di  occupazione  e

impiego  indipendentemente  dalla  religione  o   dalle   convinzioni

personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento  sessuale

e tra le donne e gli uomini in materia di  sicurezza  sociale  e  per

quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che

modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

17)  direttiva  (UE)  2024/1500  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli  organismi

per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle  pari

opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e  impiego,

e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

18)  direttiva  (UE)  2024/1711  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del  13  giugno  2024,  che  modifica  le  direttive  (UE)

2018/2001 e  (UE)  2019/944  per  quanto  riguarda  il  miglioramento

dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

(omissis)

20)  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i  mercati

interni del gas rinnovabile, del gas naturale  e  dell'idrogeno,  che

modifica la direttiva  (UE)  2023/1791  e  che  abroga  la  direttiva

2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

21)  direttiva  (UE)  2024/3017  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE

del Parlamento europeo e del  Consiglio  che  stabilisce  i  principi

fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del

trasporto marittimo e che abroga il  regolamento  (UE)  n.  1286/2011

della Commissione.

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