Legge di delegazione europea 2024 e ambiente: tante le misure contenute nella legge 13 giugno 2025, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025, n. 145.
In particolare, il Governo è stato delegato al recepimento di direttive europee in materia di:
- Raee (art. 8);
- tutela penale dell'ambiente (art. 9);
- Ippc e discariche (art. 10);
- qualità dell'aria ambiente (art. 12);
- rischi ambientali, sociali e di governance (art. 16).
I regolamenti da recepire, invece, riguardano:
- il ripristino della natura (art. 18);
- le obbligazioni verdi (art. 21);
- gli investimenti sostenibili (art. 22);
- le materie prime e i prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (art. 26);
- la plastica riciclata (art. 27);
- le batterie e i rifiuti di batterie (art. 29).
Presenti anche misure relative alla tutela dei lavoratori (art. 11 - miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali) e alla sicurezza dei prodotti (art. 24).
Nell'allegato, infine, le direttive per le quali il Governo è chiamato ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento:
- direttiva 2023/1791 sull'efficienza energetica;
- direttiva 2023/2413 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- direttiva 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto;
- direttiva 2024/825 sulla transizione verde;
- direttive 2024/1499 e 2024/1500 sulla parità di trattamento;
- direttiva 2024/1711 sul mercato dell'energia;
- direttiva 2024/1788 sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- direttiva 2024/3017 sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
Legge 13 giugno 2025, n. 91
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2024. (25G00097)
(Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025, n. 145)
Vigente al: 10-7-2025
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti
dell'Unione europea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti
normativi dell'Unione europea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui
agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato
A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5,
comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4,
11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16,
comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22,
comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,
comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei
decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o
amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
(omissis)
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
(omissis)
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche - RAEE
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli
fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli
utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva
(UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento
della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui
all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;
b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della
gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed
elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di
cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884,
anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14,
paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008;
c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto
dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884,
relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori,
sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere
oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie
imprese, e nel rispetto dei principi di semplificazione e
digitalizzazione degli obblighi informativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 9
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale
dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo
VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione
speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare
piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva
(UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei
reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla
previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in
relazione ai predetti reati, in conformita' ai criteri di cui
all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri
e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge
24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7
della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi
indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive
e proporzionate in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo
6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai
limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e
processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformita'
alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della
direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di
termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti
investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati
previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;
d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione
tra le autorita' competenti a livello nazionale per la prevenzione e
la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali
disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per
gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;
e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o
atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a
garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione
all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della
strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in
relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati
statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della
direttiva medesima;
f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme
dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva
(UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale
e di favorire il piu' efficace perseguimento delle finalita' della
direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli
articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di
informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e
di formazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 10
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio,
relativa alle discariche di rifiuti
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle
modalita' con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di
registrazione degli impianti di allevamento nonche' la definizione
delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di
informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio
che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti
dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;
b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie
di installazioni, la possibilita', prevista dall'articolo 6 della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da
sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo
dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di
conformita', modificando e integrando a tal fine le vigenti
disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le
procedure di riesame e di controllo;
c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle
attivita' di scambio di informazioni tecniche previste dalla
direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attivita' del centro
di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali
(INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE;
d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al
raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala
comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo
conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e
gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli gia'
esistenti, nonche' le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da
porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso
le quali le autorita' sanitarie possono contribuire efficacemente
all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase
previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticita'
sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti,
condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali
particolarmente ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della
disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare
garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti
aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la
duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune,
senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del
quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di
risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione
delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario,
ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle
coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo
altresi' quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la
violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare
plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle
relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma
9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una
significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di
riferimento, nonche' le competenze del tavolo di coordinamento
previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152
del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello
ambientale;
h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate
rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti
dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai
limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la
diffida ad adempiere;
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e
integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche
attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c),
pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b),
d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 11
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle
condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo
V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale»
contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella
direttiva (UE) 2024/2831;
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e
garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale
delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei
dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o
sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di
lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la
loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato,
prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalita' con cui le piattaforme di lavoro
digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante
piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle
piattaforme digitali e, su richiesta, le autorita' nazionali
competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati
o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalita' di controllo e monitoraggio per
verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni
individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio
automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone
che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonche' il
riesame umano delle decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni
necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento
all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le
molestie tramite canali di segnalazione efficaci;
i) individuare e regolamentare le modalita' con cui le
piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti
aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante
piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di
cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento
della qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che
interessano le piu' importanti fonti emissive, prevedendo le
necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di
pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e
quelli in materia di trasporti, mobilita', energia, industria,
efficienza energetica e agricoltura, nonche' prevedendo sedi e
procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione
condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le
autorita' competenti per la qualita' dell'aria e le autorita'
competenti per tali settori;
b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della
qualita' dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita'
regionali e locali e in via complementare dalle autorita' statali,
prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali
qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento
dei valori di qualita' dell'aria in aree influenzate, in modo
determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno
competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale
condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in
accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte
le autorita' statali aventi competenza sui pertinenti settori
emissivi;
c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative
all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE)
2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati
e informazioni alla Commissione europea;
d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa
dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle
procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e
all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualita'
dell'aria;
e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della
qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della
qualita' dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di
disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie
in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia' oggetto di
procedure e di obblighi nella vigente normativa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(omissis)
Art. 16
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i
poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i
rischi ambientali, sociali e di governance, nonche' per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013
per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il
rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio
operativo, il rischio di mercato e l'output floor
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre
2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione
del regolamento (UE) 2024/1623, nonche' delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del
regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorita'
europee di vigilanza;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei
propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme
tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo
scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai
sensi delle lettere g) e h);
c) prevedere che:
1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei
requisiti e dei criteri di idoneita' degli esponenti aziendali sia
condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti
dall'articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come
introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e
integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo
societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di
idoneita' degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a
intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di
recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come
modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91-bis
della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE)
2024/1619;
2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente
consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo
comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE)
2024/1623;
d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare
l'individuazione della Banca d'Italia quale autorita' competente a
esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il
regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo
quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorita' designata ai
sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti
dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013,
come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;
f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva
(UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel
rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure
previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita'
competenti;
g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui
al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento
delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva
2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel
rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure
previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorita'
competenti;
h) prevedere che le penalita' di mora disciplinate agli articoli
65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla
direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base
giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalita' di
mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali,
applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su
base settimanale o mensile:
1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;
2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000
ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato
giornaliero e' disponibile e determinabile ed e' superiore a euro
50.000;
i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle
penalita' di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di
opposizione innanzi alla corte d'appello;
l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle
disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come
modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la
concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo
fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando
strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale
diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalita'
complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le
comunicazioni tra autorita' competenti e autorita' giudiziaria
necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando
l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai
quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni
relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina
applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro
partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le
banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali
hanno esternalizzato funzioni aziendali;
m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le
integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le
occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare,
tenendo conto del principio di proporzionalita' e delle attivita'
svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra
la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile
alle banche.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Capo III
Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei
Art. 18
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e
che modifica il regolamento (UE) 2022/869
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica l'autorita' nazionale competente designata per
l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento
(UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata
per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo
regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli
condivisi;
b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del
piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del
regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Art. 21
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi
europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni
commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le
obbligazioni legate alla sostenibilita'
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 novembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il
coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle
relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di
prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;
b) attribuire alla CONSOB, quale autorita' nazionale competente
ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)
2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti
dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento,
tenuto conto dei poteri di cui essa gia' dispone ai sensi della
legislazione vigente;
c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal
regolamento (UE) 2023/2631:
1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e
di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49
del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo
1 del medesimo articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi
restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque
non inferiori ad euro 5.000;
3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento
(UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in
attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;
d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche
mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca
d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi
degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla
CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa
spettanti, nell'ambito e per le finalita' previste dal regolamento
(UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del
medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalita'
procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 22
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di
accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle
informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi
finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', e del
regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto
concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso
unico europeo, nonche' per il recepimento della direttiva (UE)
2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2023, che modifica talune direttive per quanto concerne
l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) 2023/2869
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonche'
per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale
applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del
regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione,
nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per
i settori interessati dalla normativa da attuare;
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2
del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti
previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle
discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE)
2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle
funzioni attualmente spettanti alle diverse autorita' competenti nei
settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano
dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle
disposizioni europee di cui al presente articolo;
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in
materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5,
paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle
caratteristiche e peculiarita' del contesto nazionale di riferimento,
dei benefici e degli oneri sottesi, della necessita' di garantire la
competitivita' del quadro normativo nazionale e la tutela dei
destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie,
nonche' l'integrita' e la qualita' dei servizi offerti dal punto di
accesso unico europeo;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria adottata dalle autorita' interessate, secondo le
rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di
collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il
Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca
d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei
rispettivi compiti istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Art. 24
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale
dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
87/357/CEE del Consiglio
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e
integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed
effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con
riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway
ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti
dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza
del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione
europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei
prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e
integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti
dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la
previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravita' e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione
alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti,
ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti
dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorita' di vigilanza
del mercato, cosi' come individuata dal decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157, nonche' garantire la celerita', l'economicita'
e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti
sanzionatori;
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o
attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili
della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere
irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le
violazioni commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la
commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 13
dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a
seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa
delle autorita' di vigilanza del mercato ai sensi del decreto
legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al
potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorita' di
vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione
avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attivita'
di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento
alle medesime autorita'.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
(omissis)
Art. 26
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a
disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione
di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla
deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento
(UE) n. 995/2010
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free
products Regulation - EUDR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata
per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai
fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e,
per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle
materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia
di finanza;
b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione
e di esportazione, le modalita' di cooperazione con le autorita'
doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2023/1115;
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di
carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) 2023/1115 e le modalita' di affidamento anche a
soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza
in attivita' di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del
medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di
deforestazione, nonche' nelle catene di valore dei prodotti di cui al
medesimo regolamento;
d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e
dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115,
ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e
al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca
dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante,
nonche' sanzioni interdittive;
e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati,
oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato
o esportati, nonche' la possibilita' per l'organo di controllo
incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni
sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante
al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di
controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo
dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento
(UE) 2023/1115, in ragione della complessita' dei controlli e della
tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto
controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonche' il
rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un
decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti,
di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;
g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento
(UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che
l'autorita' competente puo' imporre agli operatori per i casi di non
conformita', nonche' i termini entro i quali gli operatori devono
adottarle e le modalita' di applicazione forzosa dell'azione
correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori
ovvero di non conformita' persistente;
h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come
previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti
istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del
medesimo regolamento e in continuita' con la Consulta FLEGT -
regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n.
2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE)
n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, nonche' dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre
2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle
filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE)
2023/1115;
i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura
organizzativa delle unita' individuate quali autorita' competenti,
attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non
generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due
dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti
da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali -
Triennio 2019-2021;
l) prevedere che l'autorita' competente possa porre a carico
degli operatori o dei commercianti la totalita' dei costi sostenuti
per l'attivita' di controllo delle loro attivita', in presenza di
casi di non conformita', comprendendo anche i costi per la
realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attivita' di
verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi
e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera
pratica, immissione sul mercato o esportazione;
m) individuare una o piu' autorita' competenti ad accertare le
violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante
e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689;
n) prevedere misure per proteggere l'identita' delle persone
fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che
effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del
regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di
coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115,
(UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonche' disporre la
conservazione del registro nazionale degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17
maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo
successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i),
quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del
15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia
plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la
determinazione delle tariffe previste per le attivita' di controllo
ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli
alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle
disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE)
2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificare e migliorare le modalita' di notifica e di
controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE)
2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;
b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare
ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
c) determinare tariffe, per l'attivita' di controllo ufficiale,
relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli
alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attivita'
necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi
controlli, nonche' ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE)
2022/1616;
d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
relative violazioni;
e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al
miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli
impianti di riciclo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione
interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(omissis)
Art. 29
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai
rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il
regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei
rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista
dal regolamento (UE) 2023/1542;
b) adeguare lo schema di responsabilita' estesa del produttore
alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542,
disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei
rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto
tipo e delle modalita' di riconoscimento degli stessi;
c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del
fine vita dei prodotti;
d) regolamentare le attivita' di gestione del prodotto,
prevedendo modalita' per il corretto riutilizzo, il cambio di
destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonche' le
attivita' di gestione dei relativi rifiuti;
e) prevedere modalita' per il conferimento dei rifiuti di
batterie, nonche' per le relative operazioni di raccolta;
f) individuare un'autorita' competente, responsabile del rispetto
degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e
definire le modalita' organizzative e di funzionamento della stessa,
anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di
coordinamento esistenti;
g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei
produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal
regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi
inerenti alla responsabilita' estesa del produttore;
h) individuare gli organismi di valutazione della conformita' e
la relativa autorita' di notifica, secondo quanto previsto dal
regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva
in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il
tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile;
i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in
materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al
relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli
obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare
l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e
potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e
all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di
supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e
garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga
conto della dimensione aziendale;
m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) 2023/1542;
n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici
verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per
garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante
il loro ciclo di vita;
o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le
attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonche' dei
termini e delle modalita' di versamento delle medesime ad appositi
capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di
vigilanza del mercato previste dal regolamento.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
(omissis)
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
(omissis)
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che
modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE);
(omissis)
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva
2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
(omissis)
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE
e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei
consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della
tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai
fini del SEE);
(omissis)
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,
sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o
dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e
impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale
e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che
modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi
per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari
opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego,
e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE)
2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
(omissis)
20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati
interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che
modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva
2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011
della Commissione.