Rispetto alla regola generale che prevede l'esclusione dal computo della superficie tassabile delle aree in cui si generano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, il D.Lgs. n. 116/2020 ha rimesso in discussione anche il perimetro delle aree esentate, con estensione ai magazzini di materie prime e merci - funzionalmente ed esclusivamente - collegati a essi
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