Mascherine: cambiano le regole

Mascherine
I dettagli nell'ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022

Mascherine: cambiano le regole con la pubblicazione con l'ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33.

Di fatto, l'obbligo di indossarle, valido fino al 31 marzo 2022, corre solo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, salvo che, «per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».

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Nei luoghi all'aperto è, invece, fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Elencati, infine, i casi di esenzione dall'obbligo di indossare le mascherine.

Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022.

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Ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo  dei
dispositivi  di  protezione  delle   vie   respiratorie   sull'intero
territorio nazionale. (22A01021)

(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,

in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);

Visto, altresi', l'art. 2, comma 2,  del  citato  decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive

modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive

modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento

dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle

attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure

urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga

dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre  2021,

n. 305,  con  il  quale,  in  considerazione  del  rischio  sanitario

connesso  al  protrarsi  della  diffusione  degli  agenti  virali  da

COVID-19, lo stato di  emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del

Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  e'   ulteriormente

prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato  decreto-legge

24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che «dalla data di entrata

in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo  di

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,  anche

nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche  in

zona bianca»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure

urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da

COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria»,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30

dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei

luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione

superiore», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema

educativo,  scolastico  e  formativo»,  pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio

2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23

febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento

dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per

la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da

COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

gennaio 2022, recante «Individuazione  delle  esigenze  essenziali  e

primarie per il soddisfacimento  delle  quali  non  e'  richiesto  il

possesso di una  delle  Certificazioni  verdi  COVID-19»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24  gennaio  2022,

n. 18;

Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  31  gennaio  2022,

recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° febbraio 2022, n. 26,

con la quale, tra l'altro, e' stato  previsto  fino  al  10  febbraio

2022, l'obbligo, anche in  zona  bianca,  di  avere  sempre  con  se'

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli  nei

luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi

all'aperto;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Ritenuto  necessario  e  urgente   prevedere,   in   considerazione

dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 a  livello

nazionale  e  internazionale,  misure  concernenti   l'utilizzo   dei

dispositivi  di  protezione  delle   vie   respiratorie   sull'intero

territorio nazionale;

 

Emana

la seguente ordinanza:

                               Art. 1

  1. Fino al 31 marzo 2022 e' fatto  obbligo  sull'intero  territorio

nazionale  di  indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle   vie

respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche  norme

di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei  luoghi

all'aperto e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere

sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  e

di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che  devono  comunicare  con  un

disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

4. L'obbligo di  cui  al  comma  1  non  sussiste  quando,  per  le

caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia

garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non

conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e  le  linee

guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive,

amministrative e sociali, nonche' le linee guida per  il  consumo  di

cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in  applicazione

di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

6. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie

integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

                               Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall'11 febbraio

2022 e fino al 31 marzo 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano.

La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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