Mascherine: cambiano le regole con la pubblicazione con l'ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33.
Di fatto, l'obbligo di indossarle, valido fino al 31 marzo 2022, corre solo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, salvo che, «per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».
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Nei luoghi all'aperto è, invece, fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Elencati, infine, i casi di esenzione dall'obbligo di indossare le mascherine.
Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022.
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Ordinanza del ministero della Salute 8 febbraio 2022
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero
territorio nazionale. (22A01021)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis);
Visto, altresi', l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,
n. 305, con il quale, in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che «dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche
nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in
zona bianca»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 7 gennaio 2022, n. 4;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e
primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il
possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022,
n. 18;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 gennaio 2022,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° febbraio 2022, n. 26,
con la quale, tra l'altro, e' stato previsto fino al 10 febbraio
2022, l'obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con se'
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Ritenuto necessario e urgente prevedere, in considerazione
dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 a livello
nazionale e internazionale, misure concernenti l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero
territorio nazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Fino al 31 marzo 2022 e' fatto obbligo sull'intero territorio
nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme
di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi
all'aperto e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere
sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e
di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non
conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee
guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonche' le linee guida per il consumo di
cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione
di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
6. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall'11 febbraio
2022 e fino al 31 marzo 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.