Materie prime critiche e sostenibilità: il nuovo regolamento

Materie prime critiche e sostenibilità
Il capo 5 del regolamento (Ue) 2024/1252 è rubricato «Sostenibilità», ma non mancano altre misure a tutela dell'ambiente nel resto del testo

Materie prime critiche e sostenibilità: il nuovo regolamento (Ue) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (in G.U.U.E. L del 3 maggio 2024) tiene conto di principi legati alla tutela dell'ambiente.

Così, ad esempio, tra i parametri di riferimento parametri di riferimento rientra anche «la capacità di riciclaggio dell’Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione ed è tale da riciclare una quantità crescente di ciascuna materia critica strategica presente nei rifiuti». Oppure, nell'ambito della sezione III («Procedura di rilascio delle autorizzazioni»), l'articolo 12 è rubricato «Valutazioni e autorizzazioni ambientali».

Interamente dedicato all'ambiente è poi il capo 5 («Sostenibilità»), che a sua volta comprende le sezioni 1 («Circolarità») e 2 («Certificazione e impronta ambientale»).

Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020

 

(G.U.U.E. L del 3 maggio 2024)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

(omissis)

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.   L’obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, anche favorendo l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.

2.   Per raggiungere l’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:

a) ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento relative alle materie prime critiche suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;

b) migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;

c) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e di sostenibilità, anche attraverso il miglioramento della loro circolarità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «materia prima»: una sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili;

2) «catena del valore delle materie prime»: tutte le attività e i processi coinvolti nell’esplorazione, nell’estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime;

3) «esplorazione»: tutte le attività volte a individuare e a stabilire le proprietà delle mineralizzazioni;

4) «estrazione»: l’estrazione di minerali di interesse economico, minerali e prodotti vegetali dalla loro fonte originaria come prodotto principale o sottoprodotto, compresa l’estrazione da mineralizzazioni nel sottosuolo, da minerali nell’acqua e sott’acqua, e dalle salamoie e dagli alberi;

5) «capacità estrattiva dell’Unione»: l’aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni estrattive di minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali e concentrati contenenti materie prime strategiche, comprese le operazioni di trasformazione che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell’Unione o nelle sue vicinanze;

6) «mineralizzazioni»: ogni singolo minerale o combinazione di minerali presente in una massa o in un deposito di potenziale interesse economico;

7) «riserve»: tutte le mineralizzazioni che possono essere estratte in modo economicamente redditizio in un determinato contesto di mercato;

8) «trasformazione»: tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili, compresi, l’arricchimento, la separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione dei metalli e dell’ulteriore trasformazione in beni intermedi e finali;

9) «capacità di trasformazione dell’Unione»: l’aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni di trasformazione delle materie prime strategiche, escluse le operazioni che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell’Unione o nelle sue vicinanze;

10) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;

11) «capacità di riciclaggio dell’Unione»: l’aggregato del volume massimo di produzione annua delle operazioni di riciclaggio di materie prime strategiche in seguito alla ritrasformazione, compresa la cernita e il pre-trattamento dei rifiuti e la loro trasformazione in materie prime secondarie, situate nell’Unione;

12) «consumo annuo di materie prime strategiche»: l’aggregato della quantità di materie prime strategiche consumate dalle imprese stabilite nell’Unione in seguito a trasformazione, escluse le materie prime strategiche incorporate in prodotti intermedi o finali immessi sul mercato dell’Unione;

13) «rischio di approvvigionamento»: il rischio di approvvigionamento calcolato in linea con l’allegato II, sezione 2;

14) «progetto relativo alle materie prime critiche»: qualsiasi impianto pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di un impianto esistente attivo nell’estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime critiche;

15) «acquirente dei prodotti del progetto»: un’impresa che ha stipulato un accordo di acquisto dei prodotti del progetto con il promotore di un progetto;

16) «accordo di acquisto dei prodotti del progetto»: qualsiasi accordo contrattuale tra un’impresa e il promotore di un progetto che preveda un impegno da parte dell’impresa ad acquistare una quota delle materie prime prodotte da uno specifico progetto relativo alle materie prime in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del promotore del progetto a concedere all’impresa tale opzione;

17) «promotore del progetto»: qualsiasi impresa o consorzio di imprese che elabora un progetto relativo alle materie prime;

18) «procedura di rilascio delle autorizzazioni»: una procedura riguardante tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di un progetto relativo alle materie prime critiche, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato;

19) «decisione globale»: la decisione o l’insieme di decisioni prese dalle autorità degli Stati membri che determina se il promotore di un progetto è autorizzato ad attuare un progetto relativo alle materie prime critiche, fatta salva qualsiasi decisione presa nel contesto di un ricorso;

20) «programma nazionale»: un programma nazionale o un insieme di programmi che copre l’intero territorio, elaborato e adottato dalle competenti autorità nazionali o regionali;

21) «esplorazione generale»: l’esplorazione a livello nazionale o regionale, esclusa l’esplorazione mirata;

22) «esplorazione mirata»: l’indagine dettagliata su una singola mineralizzazione;

23) «mappa predittiva»: una mappa che indica le zone in cui è probabile che vi siano mineralizzazioni di una determinata materia prima;

24) «perturbazione dell’approvvigionamento»: la riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l’aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità dei prezzi di mercato;

25) «catena di approvvigionamento di materie prime»: tutte le attività e i processi della catena del valore delle materie prime fino al punto in cui una materia prima è utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali;

26) «strategie di attenuazione»: le politiche messe a punto da un operatore economico per limitare la probabilità di una perturbazione dell’approvvigionamento della sua catena di approvvigionamento di materie prime critiche o per limitare i danni causati alla sua attività economica da tale perturbazione dell’approvvigionamento;

27) «principali operatori di mercato»: le imprese della catena di approvvigionamento di materie prime critiche dell’Unione e le imprese a valle che consumano materie prime critiche, il cui funzionamento affidabile è essenziale per l’approvvigionamento di materie prime critiche;

28) «scorte strategiche»: una quantità di una particolare materia prima, in qualsiasi forma, che viene stoccata da un operatore pubblico o privato al fine di utilizzarla in caso di perturbazione dell’approvvigionamento;

29) «impresa di grandi dimensioni»: un’impresa che ha avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nel più recente esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d’esercizio;

30) «tecnologie strategiche»: le tecnologie chiave strumentali per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni di difesa e aerospazio;

31) «consiglio di amministrazione»: l’organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di supervisionare la direzione esecutiva della società o, in mancanza di tale organo, la persona o le persone che svolgono funzioni equivalenti;

32) «rifiuti»: i rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

33) «raccolta»: la raccolta quale definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

34) «trattamento»: il trattamento quale definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

35) «recupero»: il recupero quale definito all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;

36) «riutilizzo»: il riutilizzo quale definito all’articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE;

37) «rifiuti di estrazione»: i rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE;

38) «struttura di deposito dei rifiuti di estrazione»: la struttura di deposito dei rifiuti quale definita all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2006/21/CE;

39) «valutazione economica preliminare»: una valutazione concettuale, nella fase iniziale, della potenziale redditività economica di un progetto per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione;

40) «dispositivo per la risonanza magnetica per immagini»: un dispositivo medico non invasivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini anatomiche o qualsiasi altro dispositivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini dell’interno di un oggetto;

41) «generatore di energia eolica»: la parte di una turbina eolica onshore o offshore che converte l’energia meccanica del rotore in energia elettrica;

42) «robot industriale»: un manipolatore multifunzionale, riprogrammabile e a controllo automatico, programmabile su tre o più assi, che può essere fisso o mobile, da utilizzare nelle applicazioni di automazione industriale;

43) «veicolo a motore»: qualsiasi veicolo omologato delle categorie M o N di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858;

44) «mezzo di trasporto leggero»: qualsiasi veicolo a motore leggero che può essere alimentato dal solo motore elettrico o da una combinazione di motore e forza umana, compresi i monopattini elettrici, le biciclette elettriche e i veicoli omologati della categoria L di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013;

45) «generatore di freddo»: la parte di un sistema di raffreddamento che genera una differenza di temperatura che consente l’estrazione di calore dallo spazio o il raffreddamento del processo, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;

46) «pompa di calore»: la parte di un sistema di riscaldamento che genera una differenza di temperatura che consente di fornire calore allo spazio o al processo da riscaldare, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;

47) «motore elettrico»: un dispositivo che converte la potenza elettrica in ingresso in potenza meccanica in uscita sotto forma di rotazione con una velocità di rotazione e una coppia che dipendono da una serie di fattori, tra cui la frequenza della tensione di alimentazione e il numero di poli del motore, con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW;

48) «lavatrice automatica»: la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma;

49) «asciugatrice a tamburo»: un’apparecchiatura nella quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante attraverso il quale viene è insufflata aria riscaldata;

50) «microonde»: qualsiasi apparecchio destinato a essere utilizzato per riscaldare gli alimenti ricorrendo all’energia elettromagnetica;

51) «aspirapolvere»: un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio;

52) «lavastoviglie»: una macchina che lava e risciacqua le stoviglie;

53) «magnete permanente»: un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno;

54) «vettore di dati»: un codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

55) «identificativo unico del prodotto»: una stringa unica di caratteri per l’identificazione dei prodotti;

56) «rivestimento dei magneti»: uno strato di materiale generalmente utilizzato per proteggere i magneti dalla corrosione;

57) «rimozione»: il trattamento manuale, meccanico, chimico, termico o metallurgico il cui risultato è che i componenti o i materiali interessati sono identificabili come flusso di uscita separato o parte di un flusso di uscita;

58) «riciclatore»: la persona fisica o giuridica che effettua il riciclaggio in un impianto autorizzato;

59) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

60) «tipo di materia prima critica»: una materia prima critica immessa sul mercato che si differenzia in base alla fase di trasformazione, alla composizione chimica, all’origine geografica o ai metodi di produzione utilizzati;

61) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

62) «valutazione della conformità»: il processo che dimostra se le prescrizioni di cui all’articolo 28, 29 o 31 sono state soddisfatte;

(63) «partenariato strategico»: un impegno tra l’Unione e un paese terzo o un paese e territorio d’oltremare finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni di interesse reciproco, che facilita il conseguimento di risultati vantaggiosi sia per l’Unione che per il paese terzo o i paesi o territori d’oltremare interessati;

(64) «governance multipartecipativa»: un ruolo formale, significativo e sostanziale svolto da vari tipi di portatori di interessi, inclusa almeno la società civile, nel processo decisionale di un sistema di certificazione, documentato da un mandato, dall’attribuzione di funzioni o da altri elementi di prova, che conferma o sostiene la partecipazione dei rappresentanti dei portatori di interessi di tale sistema di certificazione.

CAPO 2

MATERIE PRIME STRATEGICHE E CRITICHE

Articolo 3

Elenco delle materie prime strategiche

1.   Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato I, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per modificare l’allegato I, sezione 1, al fine di aggiornare l’elenco delle materie prime strategiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime strategiche include, tra le materie prime valutate, le materie prime che ottengono un punteggio più elevato in termini di importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà di aumentare la produzione. L’importanza strategica, la crescita prevista della domanda e la difficoltà di aumentare la produzione sono determinate conformemente all’allegato I, sezione 2.

3.   La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime strategiche entro il 24 maggio 2027, e successivamente ogni tre anni.

Su richiesta del comitato europeo per le materie prime critiche istituito a norma dell’articolo 35 («comitato»), sulla base del monitoraggio e delle prove di stress in conformità del presente regolamento, la Commissione riesamina e, se del caso, aggiorna l’elenco delle materie prime strategiche in qualsiasi momento in aggiunta ai riesami periodici.

Nel quadro del primo aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche in conformità del primo comma, la Commissione valuta in particolare se, sulla base della sua valutazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato I, sezione 2, la grafite sintetica debba rimanere nell’elenco delle materie prime strategiche.

Articolo 4

Elenco delle materie prime critiche

1.   Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato II, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per modificare l’allegato II, sezione 1, al fine di aggiornare l’elenco delle materie prime critiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime critiche include le materie prime strategiche elencate nell’allegato I, sezione 1, nonché qualsiasi altra materia prima che raggiunga o superi la soglia di 1 in termini di rischio di approvvigionamento e di 2,8 in termini di importanza economica. L’importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono calcolati conformemente all’allegato II, sezione 2.

3.   Entro il 24 maggio 2027, e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime critiche in conformità del paragrafo 2.

CAPO 3

RAFFORZARE LA CATENA DEL VALORE DELLE MATERIE PRIME DELL’UNIONE

SEZIONE 1

Parametri di riferimento

Articolo 5

Parametri di riferimento

1.   La Commissione e gli Stati membri rafforzano le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche attraverso le misure di cui al presente capo, al fine di:

a) garantire che, entro il 2030, le capacità dell’Unione per ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo e tale da far sì che, complessivamente, la capacità dell’Unione si avvicini ai parametri di riferimento seguenti o li raggiunga:

i) la capacità estrattiva dell’Unione è tale da consentire l’estrazione di minerali di interesse economico, minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione, nella misura possibile relativamente alle riserve dell’Unione lo consentano;

ii) la capacità di trasformazione dell’Unione, comprese tutte le fasi di trasformazione intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 40 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione;

iii) la capacità di riciclaggio dell’Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione ed è tale da riciclare una quantità crescente di ciascuna materia critica strategica presente nei rifiuti;

b) diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell’Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi o paesi o territori d’oltremare (PTOM) e che nessun paese terzo copra più del 65 % del consumo annuo dell’Unione di tali materie prime strategiche.
2.   La Commissione e gli Stati membri intraprendono sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’uso efficiente delle risorse al fine di contenere il previsto aumento del consumo di materie prime critiche nell’Unione al di sotto della proiezione di riferimento di cui all’articolo 44, paragrafo 1, attraverso le pertinenti misure di cui alla presente sezione e al capo 5, sezione 1.

3.   Entro il 1o gennaio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell’Unione espressi in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti.

Gli atti delegati adottati a norma del primo comma specificano i flussi di rifiuti e le materie prime strategiche che essi contengono per le quali sono disponibili informazioni sufficienti sui pertinenti volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche sulla base degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) 2023/1542, alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34)., alla direttiva 2008/98/CE e alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38)., per consentire la stima della capacità di riciclaggio dell’Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche contenute nei pertinenti flussi di rifiuti.

Inoltre, gli atti delegati adottati a norma del primo comma stabiliscono un parametro di riferimento per la capacità di riciclaggio dell’Unione sulla base della capacità di riciclaggio per ciascuna materia prima strategica contenuta nei pertinenti flussi di rifiuti individuati a norma del secondo comma.

La Commissione definisce il parametro di riferimento per la capacità di riciclaggio di cui al terzo comma sulla base degli elementi seguenti:

a) l’attuale capacità di riciclaggio dell’Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti;

b) la misura in cui le materie prime strategiche possono essere recuperate da tali flussi di rifiuti, tenendo conto della fattibilità tecnologica ed economica;

c) altri obiettivi fissati in altri atti giuridici dell’Unione pertinenti per il recupero di materie prime strategiche dai rifiuti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 38 per modificare il presente regolamento aggiornando gli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente paragrafo se, a seguito dalla valutazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, sono disponibili informazioni sui pertinenti volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche di altri flussi di rifiuti.

SEZIONE 2

Progetti strategici

Articolo 6

Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1.   A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all’articolo 7, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che soddisfano i criteri seguenti:

a) il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche;

b) il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente;

c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti socialmente negativi attraverso l’uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori, in particolare in caso di reinsediamento involontario, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l’impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l’uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;

d) per i progetti nell’Unione, l’istituzione, il funzionamento o la produzione del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;

e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese terzo interessato, e apporterebbe un valore aggiunto in tale paese terzo.

2.   La Commissione valuta il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base agli elementi e alle prove di cui all’allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per modificare l’allegato III al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico gli elementi e le prove da prendere in considerazione nella valutazione del rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo o per tenere conto delle modifiche degli strumenti internazionali elencati all’allegato III, punto 5, o dell’adozione di nuovi strumenti internazionali pertinenti per il rispetto del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3.   Il riconoscimento di un progetto come progetto strategico a norma del presente articolo non influisce sulle prescrizioni applicabili al progetto in questione o al promotore del progetto ai sensi del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale.

Articolo 7

Domanda e riconoscimento

1.   Le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione. La domanda comprende:

a) gli elementi di prova pertinenti relativi al rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 , paragrafo 1;

b) una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, supportata da elementi di prova adeguati;

c) un calendario per l’attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni;

d) un piano contenente misure per facilitare l’accettabilità sociale, comprese, se del caso, misure intese a facilitare il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate, la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le comunità, le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, e le autorità competenti e l’attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di potenziali meccanismi di attenuazione e compensazione;

e) informazioni sul controllo delle imprese coinvolte nel progetto, quale definito all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[3]Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag.1), e, qualora siano coinvolte più imprese, informazioni sul coinvolgimento di ciascuna impresa nel progetto;

f) un piano aziendale che valuti la sostenibilità finanziaria del progetto;

g) una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e del fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata e un piano di lavoro per sostenere il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione e promuovere una rappresentanza inclusiva della forza lavoro;

h) per i progetti nei paesi terzi o nei PTOM che implicano attività di estrazione, un piano di miglioramento dello stato ambientale dei siti interessati dopo la fine dello sfruttamento, in un’ottica di ripristino dello stato ambientale precedente tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica;

i) per i progetti relativi esclusivamente alla lavorazione o al riciclaggio situati in aree protette a norma della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE, una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, valutate dal promotore del progetto, e il motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto.

j) per i progetti che possono avere ripercussioni sui popoli indigeni, un piano contenente misure intese a una consultazione costruttiva dei popoli indigeni interessate sulla prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti negativi sui diritti dei popoli indigeni e, se del caso, un equo indennizzo per tali popoli, come pure misure intese a dar seguito agli esiti della consultazione.
Se il diritto nazionale del paese il cui territorio è interessato dal progetto contiene disposizioni relative alla consultazione di cui alla lettera j) del primo comma e a condizione che tale consultazione copra tutti tali obiettivi, il piano può essere adeguato di conseguenza;

2.   Entro il 24 novembre 2024, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modello unico può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

L’entità della documentazione richiesta nel modello unico di cui al primo comma è ragionevole.

3.   La Commissione valuta le domande di cui al paragrafo 1 attraverso un invito aperto con date di scadenza regolari.

La prima data di scadenza è fissata a non oltre il 24 agosto 2024. La Commissione fissa date di scadenza almeno quattro volte all’anno.

4.   La Commissione informa i richiedenti entro 30 giorni dalla data di scadenza applicabile se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano complete. Se la domanda è incompleta, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo, specificando quali informazioni aggiuntive sono richieste.

5.   La Commissione informa il comitato di tutte le domande che sono considerate complete in conformità del paragrafo 4.

6.   Il comitato si riunisce a intervalli regolari in conformità dell’articolo 36, paragrafo 5, per discutere ed emettere, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sul fatto che i progetti proposti soddisfano o no i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

La Commissione trasmette al comitato la sua valutazione sul soddisfacimento o meno, da parte dei progetti proposti, dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in anticipo rispetto alle riunioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

7.   La Commissione trasmette la domanda completa allo Stato membro, al paese terzo o al PTOM il cui territorio è interessato da un progetto proposto.

8.   Qualora lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto si opponga alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto, il progetto non è considerato per il riconoscimento del progetto come strategico. Lo Stato membro interessato motiva la sua opposizione durante le discussioni di cui al paragrafo 6.

Per i progetti strategici nei paesi terzi o nei PTOM, la Commissione condivide la domanda ricevuta con il paese terzo o PTOM il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l’approvazione esplicita del paese terzo interessato.

9.   La Commissione, tenuto conto del parere del comitato di cui al paragrafo 6, adotta la decisione di riconoscimento del progetto come strategico entro 90 giorni dal riconoscimento della completezza della domanda in conformità del paragrafo 4 e la notifica al richiedente.

La decisione della Commissione è motivata. La Commissione condivide la sua decisione con il comitato e con lo Stato membro o il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto.

10.   In casi eccezionali, se la natura, la complessità o la portata di una domanda lo richiedono o se il numero delle domande ricevute prima di una determinata data di scadenza è troppo elevato per trattare una domanda entro il termine di cui al paragrafo 9, la Commissione può, caso per caso e non oltre 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 9, prorogare tale termine di un massimo di 90 giorni. In tal caso, la Commissione informa il promotore del progetto per iscritto dei motivi della proroga e del termine per la decisione.

11.   Nel caso in cui ritenga che un progetto strategico non soddisfi più i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o nel caso in cui il riconoscimento fosse basato su una domanda contenente informazioni che sono errate nella misura in cui incidono sul rispetto dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione può, tenendo conto del parere del comitato, revocare il riconoscimento di un progetto come strategico.

Prima di adottare una decisione di revoca del riconoscimento, la Commissione fornisce al promotore del progetto le motivazioni di una tale decisione. Al promotore del progetto è data l’opportunità di rispondere e la Commissione prende in considerazione la risposta del promotore del progetto.

12.   I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

13.   I progetti strategici che non soddisfano più i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, unicamente a seguito di un aggiornamento dell’allegato I, possono mantenere lo status di progetto strategico per tre anni a decorrere dalla fata di tale aggiornamento.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione e informazione per i progetti strategici

1.   Il promotore del progetto presenta alla Commissione, ogni due anni dalla data di riconoscimento del progetto come strategico, una relazione contenente informazioni riguardanti quantomeno:

a) i progressi compiuti nell’attuazione del progetto strategico, in particolare per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b) se del caso, le ragioni dei ritardi rispetto al calendario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e un piano per ovviare a tali ritardi;

c) i progressi compiuti nel finanziamento del progetto strategico, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico.
La Commissione presenta al comitato una copia della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo onde agevolare le discussioni di cui all’articolo 36, paragrafo 7, lettera c).

2.   Se necessario, la Commissione può richiedere in qualsiasi momento ai promotori di progetti ulteriori informazioni pertinenti all’attuazione del progetto strategico per accertare il continuo soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 6, paragrafo 1.

3.   Il promotore del progetto comunica alla Commissione:

a) le modifiche del progetto strategico che incidono sul rispetto dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

b) le modifiche riguardanti il controllo su base duratura delle imprese coinvolte nel progetto strategico rispetto alle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e).

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano un modello unico che i promotori di progetti devono utilizzare per fornire tutte le informazioni necessarie per le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modello unico può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

L’entità della documentazione necessaria per completare il modello unico è ragionevole.

5.   Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente il sito web della società o un sito web dedicato al progetto con informazioni pertinenti per la popolazione locale e per promuovere l’accettabilità sociale sul progetto strategico, comprese almeno le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali, sociali ed economici ad esso associati. La parte rilevante del sito web della società o del sito web dedicato al progetto è accessibile al pubblico gratuitamente, non richiede la fornitura di informazioni personali (sito web ad accesso libero) ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla popolazione locale.

SEZIONE 3

Procedura di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 9

Punto di contatto unico

1.   Entro il 24 febbraio 2025 gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici. Qualora uno Stato membro istituisca o designi più punti di contatto unici, esso garantisce che vi sia un solo punto di contatto unico per livello amministrativo pertinente e per fase della catena del valore delle materie prime critiche.

2.   Qualora uno Stato membro istituisca o designi più punti di contatto unici a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri forniscono un sito web semplice e accessibile in cui tutti i punti di contatto unici, incluso il loro indirizzo e i mezzi di comunicazione elettronici, sono chiaramente elencati e categorizzati per livello amministrativo pertinente come pure per fase della catena del valore delle materie prime critiche. Il sito web può contenere anche contenuti forniti in conformità dell’articolo 18.

3.   I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo (punti di contatto unici) sono incaricati di facilitare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi a materie prime critiche e di fornire informazioni sugli elementi di cui all’articolo 18, incluse informazioni su quando una domanda è considerata completa in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6. Essi coordinano e facilitano la presentazione della documentazione e delle informazioni pertinenti.

4.   I punti di contatto unici interessati sono l’unico punto di contatto per il promotore del progetto e assistono il promotore del progetto nel comprendere qualsiasi questione amministrativa pertinente ai fini della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

5.   I promotori di progetti relativi alle materie prime critiche hanno la possibilità di contattare la pertinente unità amministrativa, in seno al punto di contatto unico, incaricato dei compiti previsti dal presente articolo. In caso di cambiamento dell’unità amministrativa pertinente, quest’ultima continua ad assumere le proprie responsabilità di cui al presente paragrafo fino a quando tale cambiamento è stato notificato al promotore del progetto.

6.   I promotori di progetti sono autorizzati a trasmettere tutta la documentazione relativa alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

7.   Gli Stati membri garantiscono che gli studi validi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un determinato progetto relativo alle materie prime critiche siano tenuti in considerazione e che non sia richiesta la duplicazione degli studi, dei permessi o delle autorizzazioni, a meno che non sia altrimenti richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Gli Stati membri assicurano che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche, compresi, se del caso, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

9.   Gli Stati membri assicurano che i punti di contatto unici dispongano di un numero sufficiente di membri del personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per l’efficace svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 10

Status prioritario dei progetti strategici

1.   I progetti strategici sono considerati in grado di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche nell’Unione.

2.   Per quanto riguarda gli impatti ambientali o gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, o a disposizioni legislative dell’Unione sul ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, i progetti strategici dell’Unione sono considerati di pubblico interesse o al servizio della salute e della sicurezza pubblica e possono essere ritenuti di rilevante pubblico interesse, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in tali atti legislativi dell’Unione.

3.   Al fine di assicurare una gestione efficiente della procedura di autorizzazione relativa ai progetti strategici dell’Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che tale procedura si svolga nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell’Unione e al diritto nazionale.

4.   Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, i progetti strategici dell’Unione ottengono lo status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

5.   Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all’emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell’Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, anche in relazione alla mediazione o all’arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d’urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tali procedure d’urgenza, ove applicabile.

Articolo 11

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.   Per i progetti strategici dell’Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera:

a) i 27 mesi per i progetti strategici che prevedono l’estrazione;

b) i 15 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i progetti strategici dell’Unione che sono stati oggetto della procedura di rilascio delle autorizzazioni prima del riconoscimento del progetto come strategico e per le espansioni dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto un’autorizzazione, la durata della procedura rilascio delle autorizzazioni dopo il riconoscimento del progetto come strategico non supera:

a) i 24 mesi per i progetti strategici che prevedono l’estrazione;

b) i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

3.   Qualora sia richiesta una valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.   In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l’ubicazione o la portata del progetto strategico lo richiedono, gli Stati membri possono prorogare, prima della loro scadenza e valutando caso per caso, i termini di cui:

a) al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), di un massimo di sei mesi;

b) al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), di un massimo di tre mesi.
Nel caso di una tale proroga il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della scadenza entro cui è prevista una decisione globale.

5.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/92/UE, la decisione di sottoporre il progetto strategico a una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 di tale direttiva è effettuata entro 30 giorni dalla data in cui lo sviluppatore ha presentato tutte le informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva.

6.   Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un progetto strategico, il punto di contatto unico interessato prende atto che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest’ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, in cui si specifica quali informazioni mancano. Nel caso in cui la domanda presentata sia ritenuta incompleta una seconda volta, il punto di contatto unico interessato non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e può richiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.

La data del riconoscimento di cui al primo comma segna l’inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

7.   Entro un mese dalla data di riconoscimento di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il punto di contatto unico interessato redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e con altre autorità competenti interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui all’articolo 8, paragrafo 5. Il punto di contatto unico interessato aggiorna il calendario in caso di modifiche significative che potrebbero incidere sui tempi della decisione globale.

8.   Il punto di contatto unico interessato comunica al promotore del progetto quando è necessario presentare la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell’organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per valutare la relazione. Il periodo compreso tra la scadenza per la presentazione della relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale e l’effettiva presentazione di tale relazione non è computato ai fini della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

9.   Qualora dalla consultazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico interessato può dare al promotore del progetto la possibilità di fornire informazioni supplementari. In tal caso, tale punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la scadenza per la presentazione delle informazioni supplementari, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notifica. Il periodo compreso tra la scadenza per la fornitura delle informazioni supplementari e la presentazione di tali informazioni non è computato ai fini della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

10.   I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

Articolo 12

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1.   Nel caso in cui sia richiesta una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto strategico a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto in questione richiede al punto di contatto unico interessato, entro 30 giorni dalla notifica del riconoscimento del progetto come strategico, e prima di presentare la domanda, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

Il punto di contatto unico interessato garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere.

2.   Nel caso di progetti strategici per i quali l’obbligo di effettuare valutazioni degli effetti sull’ambiente deriva contemporaneamente dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1)., gli Stati membri garantiscono l’applicazione di una procedura coordinata o comune che soddisfi tutte le prescrizioni di tali atti legislativi dell’Unione.

Nell’ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l’autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell’impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell’Unione.

Nell’ambito della procedura comune di cui al primo comma, l’autorità competente prevede un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell’Unione.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti interessate formulino la conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale di un progetto strategico entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dopo aver completato le consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.

4.   In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l’ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3 di un massimo di 20 giorni, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della scadenza per la relativa conclusione motivata.

5.   Nel caso dei progetti strategici, i tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva non superano gli 85 giorni e, conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, della suddetta direttiva. non sono inferiori a 30 giorni In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, lo Stato membro interessato può prorogare detto termine fino a un massimo di 40 giorni. Il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano una tale proroga.

6.   Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima del riconoscimento del progetto come strategico.

I paragrafi da 2 a 5 si applicano alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima del riconoscimento del progetto come strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.

Articolo 13

Pianificazione

1.   Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio valutano la possibilità di includere in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l’elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche. Nel valutare di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e alle miniere attive o abbandonate, incluse, se del caso, mineralizzazioni identificate.

2.   Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime critiche siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).e dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Se del caso, tale valutazione combinata riguarda anche l’impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull’ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135)., la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti.

Articolo 14

Applicabilità delle convenzioni UNECE

1.   Il presente regolamento fa salvi gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

2.   Tutte le decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche in modo facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto sono disponibili nello stesso sito web.

SEZIONE 4

Condizioni abilitanti

Articolo 15

Accelerazione dell’attuazione dei progetti strategici

1.   La Commissione intraprende attività, se del caso in cooperazione con gli Stati membri, volte ad accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici. Tali attività possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, includere l’erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

2.   Lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico adotta misure volte ad agevolarne un’attuazione tempestiva ed efficace. Tali misure possono comprendere assistenza:

a) per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b) per promuovere ulteriormente la capacità dei promotori dei progetti di garantire un coinvolgimento significativo e una partecipazione attiva delle comunità interessate dal progetto strategico.

Articolo 16

Coordinamento dei finanziamenti

1.   Il sottogruppo permanente istituito a norma dell’articolo 36, paragrafo 8, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

a) fonti di finanziamento private supplementari;

b) un sostegno attraverso le risorse del gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c) strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle agenzie per il credito all’esportazione, delle banche e degli istituti di promozione nazionali;

d) i pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione, con un’attenzione particolare all’iniziativa «Global Gateway» per i progetti strategici nei paesi terzi o nei PTOM.

2.   Entro il 24 maggio 2026, e sulla base del parere del sottogruppo permanente di cui all’articolo 36, paragrafo 8, lettera a), la Commissione presenta al comitato una relazione che descrive gli ostacoli all’accesso ai finanziamenti per i progetti strategici e le raccomandazioni per facilitare tale accesso.

Articolo 17

Agevolare gli accordi di acquisto dei prodotti del progetto

1.   La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di acquisto dei prodotti del progetto relativi ai progetti strategici, in conformità delle norme in materia di concorrenza.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai potenziali acquirenti dei prodotti del progetto di formulare offerte indicando:

a) il volume e la qualità delle materie prime strategiche che intendono acquistare;

b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti;

c) la durata prevista dell’accordo di acquisto dei prodotti del progetto.

3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai promotori dei progetti strategici di presentare offerte indicando:

a) il volume e la qualità delle materie prime strategiche per le quali stanno cercando di concludere accordi di acquisto dei prodotti del progetto;

b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;

c) la durata prevista dell’accordo di acquisto dei prodotti del progetto.

4.   Sulla base delle offerte ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i promotori dei progetti strategici con i potenziali acquirenti dei prodotti del progetto rilevanti per il loro progetto.

Articolo 18

Accessibilità online delle informazioni amministrative

1.   Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche:

a) le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2;

b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenere le autorizzazioni rilevanti;

c) i servizi di finanziamento e investimento;

d) le possibilità di finanziamento a livello dell’Unione o degli Stati membri;

e) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d’impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.

2.   La Commissione fornisce in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni online sulle procedure amministrative per ottenere il riconoscimento di progetto strategico e sui benefici di tale riconoscimento.

SEZIONE 5

Esplorazione

Articolo 19

Programmi nazionali di esplorazione

1.   Entro il 24 maggio 2025, ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche. Tali programmi nazionali sono sottoposti a riesame almeno ogni cinque anni e aggiornati, se necessario.

2.   I programmi nazionali di cui al paragrafo 1 includono misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di materie prime critiche nell’Unione. A seconda dei casi essi includono le misure seguenti:

a) mappatura dei minerali su scala idonea;

b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;

c) indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche;

d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive;

e) rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche.

3.   Qualora le condizioni geologiche di uno Stato membro siano tali che, con un elevato grado di certezza, non venga individuato alcun deposito di materie prime critiche o di minerali vettori di tali materie prime critiche, mediante le misure di cui al paragrafo 2, il programma nazionale di cui al paragrafo 1 può consistere di prove scientifiche in tal senso. Tali prove sono aggiornate, nel contesto del riesame periodico del programma nazionale, per tenere conto di eventuali modifiche dell’elenco delle materie prime critiche.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi nazionali di cui al paragrafo 1.

5.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45, gli Stati membri forniscono informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione delle misure contenute nei loro programmi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web ad accesso libero mappe che riportano informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui al paragrafo 1. Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. Informazioni più dettagliate, compresi i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano un modello per mettere a disposizione le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

7.   Tenendo conto della cooperazione esistente in materia di esplorazione generale, il sottogruppo permanente di cui all’articolo 36, paragrafo 8, lettera c), discute i programmi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la loro attuazione, tenendo quanto meno in considerazione:

a) il potenziale di cooperazione, anche per quanto riguarda l’esplorazione di mineralizzazioni transfrontaliere e formazioni geologiche comuni;

b) le migliori pratiche relative alle misure elencate al paragrafo 2;

c) la possibilità di creare una banca dati integrata per conservare i risultati dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1.

CAPO 4

MONITORAGGIO E ATTENUAZIONE DEI RISCHI

Articolo 20

Monitoraggio e prove di stress

1.   La Commissione monitora i rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche, in particolare quelli che rischiano di falsare la concorrenza o frammentare il mercato interno.

Tale monitoraggio riguarda almeno l’evoluzione dei parametri seguenti:

a) i flussi commerciali tra l’Unione e i paesi terzi e all’interno del mercato interno;

b) la domanda e l’offerta;

c) la concentrazione dell’offerta;

d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell’Unione nelle diverse fasi della catena del valore delle materie prime.

e) la volatilità dei prezzi;

f) le strozzature in qualsiasi fase della produzione dell’Unione e le strozzature nelle autorizzazioni di progetti strategici all’interno dell’Unione;

g) i potenziali ostacoli al commercio di materie prime critiche o di beni che utilizzano materie prime critiche come fattori produttivi nel mercato interno.

2.   Le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all’articolo 36, paragrafo 8, lettera e), sostengono la Commissione nel monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) condividendo le informazioni pertinenti di cui dispongono sull’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per la lettera e), comprese le  informazioni di cui all’articolo 21;

b) raccogliendo, di concerto con la Commissione e le altre autorità partecipanti, informazioni sull’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le informazioni di cui all’articolo 21;

c) fornendo un’analisi dei rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche alla luce dell’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1;

d) informando senza indugio la Commissione qualora lo Stato membro venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione dell’approvvigionamento di materie prime critiche.

3.   La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all’articolo 36, paragrafo 8, lettera e), provvede affinché sia eseguita, almeno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche o qualora, a seguito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sia rilevato un aumento significativo dei rischi di approvvigionamento. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all’articolo 36, paragrafo 8, lettera e), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.

Le prove di stress di cui al primo comma consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento della catena di approvvigionamento delle materie prime dell’Unione della materia prima strategica in questione, eseguita stimando l’impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni dell’approvvigionamento e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno degli elementi seguenti:

a) dove è estratta, trasformata o riciclata la materia prima strategica in questione;

b) le capacità degli operatori economici lungo la catena del valore delle materie prime e la struttura del mercato;

c) i fattori che potrebbero incidere sull’approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l’approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

d) la disponibilità e la capacità di diversificare rapidamente le fonti di approvvigionamento, di sostituire le materie o di attenuare la domanda;

e) gli utilizzatori della materia prima strategica in questione lungo la catena del valore delle materie prime e la relativa quota di domanda, con particolare attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde e digitale nonché alle applicazioni di difesa e aerospaziali.

f) i potenziali ostacoli al commercio transfrontaliero di materie prime strategiche o di beni che utilizzano materie prime strategiche come fattori produttivi nel mercato interno.

4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso un quadro operativo di monitoraggio, che provvede ad aggiornare periodicamente, contenente:

a) informazioni aggregate sull’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1;

b) una descrizione aggregata del calcolo del rischio di approvvigionamento per le materie prime critiche alla luce delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) dei suggerimenti generali, laddove opportuno, in merito a strategie di attenuazione adeguate per ridurre il rischio di approvvigionamento, a meno che metterli a disposizione del pubblico non metta in pericolo la protezione di segreti commerciali o d’impresa o di altre informazioni sensibili, riservate o classificate.

5.   La Commissione analizza le informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Qualora, sulla base di tale analisi, ritenga che vi sia una chiara indicazione del rischio di perturbazione dell’approvvigionamento, suscettibile di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, la Commissione avverte gli Stati membri, il comitato e gli organi di governance dell’Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi la cui sfera di competenza riguarda le materie prime strategiche o critiche pertinenti. Se del caso, la Commissione valuta inoltre se tale rischio richieda un aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche a norma dell’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 21

Obblighi di informazione per il monitoraggio

1.   Nell’ambito della relazione presentata a norma dell’articolo 45 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto relativo alle materie prime critiche, nuovo o già esistente sul proprio territorio, che sia pertinente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), includendo una classificazione dei nuovi progetti secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

2.   Gli Stati membri individuano i principali operatori di mercato lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabiliti nel proprio territorio e:

a) monitorano le loro attività studiando i dati accessibili al pubblico e, se necessario, mediante indagini periodiche e proporzionate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per il monitoraggio e le prove di stress di cui all’articolo 20;

b) nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45, forniscono informazioni sui risultati della raccolta di informazioni a norma della, lettera a) del presente comma;

c) notificano senza indugio alla Commissione gli eventi di rilievo che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività dei principali operatori di mercato.
Gli operatori chiave del mercato possono rifiutare di presentare i dati richiesti a norma della lettera a) del primo comma se la condivisione di tali dati comporterebbe la divulgazione di segreti commerciali o d’impresa e presentano tali dati solo nella misura in cui siano già a loro disposizione. Se un operatore chiave di mercato rifiuta di trasmettere i dati richiesti o afferma che non sono disponibili, ne fornisce i motivi allo Stato membro richiedente.

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati collazionati a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo alle autorità statistiche nazionali e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).. Gli Stati membri designano l’autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati alle autorità nazionali di statistica e a Eurostat.

Articolo 22

Relazioni sulle scorte strategiche

1.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45 gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire informazioni relative a determinate scorte strategiche qualora tali informazioni possano compromettere la loro difesa o sicurezza nazionale. Uno Stato membro fornisce notifica motivata nel caso rifiuti di fornire tali informazioni.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano le scorte strategiche detenute da tutte le autorità pubbliche, dalle imprese pubbliche o dagli operatori economici incaricati da uno Stato membro di costituire scorte strategiche per suo conto e includono almeno una descrizione:

a) del livello delle scorte strategiche disponibili per ciascuna materia prima strategica, a livello aggregato, misurato sia in tonnellate sia in percentuale del consumo nazionale annuo delle materie prime strategiche in questione, nonché della forma chimica e della purezza delle materie prime immagazzinate;

b) dell’evoluzione del livello delle scorte strategiche disponibili per ciascuna materia prima strategica, a livello aggregato, nel corso dei cinque anni precedenti;

c) di eventuali norme o procedure applicabili al rilascio, all’assegnazione e alla distribuzione delle scorte strategiche, a meno che la condivisione di tali informazioni non metta in pericolo la protezione di segreti commerciali o d’impresa o di altre informazioni sensibili, riservate e classificate.
3.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono includere informazioni sulle scorte strategiche di materie prime critiche e di altre materie prime.

Articolo 23

Coordinamento delle scorte strategiche

1.   Entro il 24 maggio 2026 e successivamente ogni due anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, condivide con il comitato:

a) un progetto di parametro di riferimento che indica il livello di sicurezza delle scorte strategiche dell’Unione per ciascuna materia prima strategica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b) un confronto tra il livello complessivo delle scorte strategiche dell’Unione per ciascuna materia prima strategica e il progetto di parametro di riferimento di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) informazioni sulla potenziale accessibilità transfrontaliera delle scorte strategiche, alla luce delle relative norme o procedure per il rilascio, l’assegnazione e la distribuzione.

2.   La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, adotta un parametro di riferimento indicante il livello di sicurezza delle scorte strategiche di materie prime strategiche dell’Unione, il quale:

a) è espresso come la quantità necessaria di materie prime strategiche per coprire un numero di giorni di importazioni medie giornaliere nette in caso di perturbazione dell’approvvigionamento, calcolata sulla base del volume delle importazioni effettuate nel corso dell’anno civile precedente;

b) tiene conto delle informazioni pubblicamente disponibili sulle scorte strategiche detenute da operatori privati;

c) è proporzionato al rischio di approvvigionamento e all’importanza economica associati alla materia prima strategica in questione.

3.   La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, può formulare pareri indirizzati agli Stati membri:

a) per aumentare il livello delle scorte strategiche e, se del caso, delle capacità di produzione, tenendo conto del confronto di cui al paragrafo 1, lettera b), della distribuzione relativa delle scorte strategiche esistenti tra gli Stati membri e del consumo di materie prime strategiche da parte degli operatori economici nei rispettivi territori degli Stati membri;

b) per modificare o coordinare le norme o le procedure per il rilascio, l’assegnazione e la distribuzione delle scorte strategiche al fine di migliorare la potenziale accessibilità transfrontaliera, in particolare dove necessario per la produzione di tecnologie strategiche.
4.   Nell’elaborare i pareri di cui al paragrafo 3, la Commissione e il comitato attribuiscono particolare importanza alla necessità di conservare e promuovere incentivi a favore degli operatori privati, che dipendono da materie prime strategiche come fattori produttivi, affinché costituiscano le proprie scorte strategiche o adottino altre misure per gestire la propria esposizione ai rischi di approvvigionamento.

5.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45 gli Stati membri comunicano se e in che modo hanno attuato o intendono attuare i pareri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Prima della partecipazione di almeno due Stati membri a consessi internazionali o multilaterali nei settori delle scorte strategiche di materie prime strategiche, la Commissione garantisce un coordinamento preliminare o tra gli Stati membri interessati e la Commissione o mediante una riunione specifica del comitato.

7.   La Commissione fornisce i dati collazionati sulle scorte strategiche disponibili dell’Unione agli organi di governance dell’Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi riguardanti le pertinenti materie prime strategiche.

8.   Né il presente articolo né l’articolo 22 obbligano gli Stati membri a detenere o a mettere in circolazione scorte strategiche.

Articolo 24

Preparazione delle imprese ai rischi

1.   Entro il 24 maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati.

2.   Le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 effettuano, almeno ogni tre anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche, che comprenda:

a) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano;

b) un’analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche;

c) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento.

3.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non siano messe a disposizione delle imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dai loro fornitori su richiesta, esse possono effettuare la loro valutazione del rischio sulla base delle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, o di altre informazioni accessibili al pubblico, nella misura del possibile.

4.   Qualora dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 emergano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell’approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 si adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche valutando la possibilità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento o di sostituire le materie prime strategiche.

5.   Le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 possono presentare al consiglio di amministrazione una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, compresa la fonte delle informazioni su cui si basa la valutazione dei rischi significativi individuati, nonché le misure di attenuazione previste o attuate.

6.   Gli Stati membri possono imporre alle imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 di presentare al consiglio di amministrazione le relazioni di cui al paragrafo 5 e le richieste di informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 25

Acquisto in comune

1.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite nell’Unione e per cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non trasformate sia quelle trasformate.

2.   Prima di istituire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione dell’impatto stimato del sistema sul mercato per ciascuna materia prima strategica al fine di evitare qualsiasi impatto sproporzionato sulla concorrenza nel mercato interno.

3.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, nell’istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione:

a) sceglie per quali materie prime strategiche e in quale fase di trasformazione è possibile utilizzare il sistema, tenendo conto del relativo rischio di approvvigionamento delle diverse materie prime strategiche;

b) fissa le quantità minime di materie prime critiche richieste per partecipare al sistema, tenendo conto del numero previsto di partecipanti interessati e della necessità di garantire un numero gestibile di partecipanti, considerando nel contempo le necessità delle PMI.

4.   La partecipazione al sistema di cui al paragrafo 3, lettera b), è trasparente e aperta a tutte le imprese interessate stabilite nell’Unione.

5.   Le imprese dell’Unione che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera trasparente, negoziare congiuntamente l’acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell’accordo di acquisto, o ricorrere all’acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell’Unione partecipanti rispettano il diritto dell’Unione, compreso il diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

6.   Gli enti sono esclusi dalla partecipazione in qualità di fornitori all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune o in qualità di prestatori di servizi se sono:

a) sottoposti a misure restrittive dell’Unione adottate a norma dell’articolo 215 TFUE;

b) posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

7.   In deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)., la Commissione appalta, con procedura di gara a norma di tale regolamento, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell’Unione che agisce da prestatore di servizi per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il prestatore di servizi selezionato non ha conflitti di interesse.

8.   La Commissione definisce nel contratto di servizi i compiti che il prestatore di servizi deve svolgere, tra cui l’assegnazione della domanda, l’assegnazione dei diritti di accesso per l’offerta, la registrazione e la verifica di tutti i partecipanti, la pubblicazione e la rendicontazione delle attività e qualsiasi altro compito necessario per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1. Il contratto di servizi contempla anche gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, tra cui l’uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.

9.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore di servizi che riguardano il contratto. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell’Unione.

10.   Il contratto di servizi con il prestatore di servizi stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l’eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.

CAPO 5

SOSTENIBILITÀ

SEZIONE 1

Circolarità

Articolo 26

Misure nazionali sulla circolarità

1.   Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali, o include al loro interno, contenenti misure volte a:

a) incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l’introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l’uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l’uso di materie prime critiche secondarie;

e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l’efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;

f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.

g) ove i contributi finanziari devono essere versati dal produttore nel rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti a norma del diritto nazionale, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, promuovere la modulazione di tali contributi finanziari per incentivare il fatto che i prodotti contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti, riciclati in linea con le pertinenti norme ambientali stabilite nel diritto dell’Unione;

h) adottare le misure necessarie per assicurare che le materie prime critiche che sono esportate una volta che abbiano cessato di essere rifiuti soddisfino le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE e ad altro pertinente diritto dell’Unione.

i) se del caso, sostenere l’uso di norme di qualità dell’Unione per i processi di riciclaggio dei flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche.

2.   I programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere integrati nei piani di gestione dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti adottati a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE.

I programmi nazionali di cui al primo comma sono riesaminati entro cinque anni dalla loro adozione e aggiornati, se necessario.

3.   I programmi di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i prodotti e i rifiuti che non sono soggetti a prescrizioni specifiche in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio o riutilizzo ai sensi del diritto dell’Unione. Per altri prodotti e rifiuti, le misure sono attuate in modo coerente con il diritto dell’Unione.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l’introduzione di incentivi finanziari, quali sconti, ricompense monetarie o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere la preparazione al riutilizzo e il riutilizzo di prodotti che presentano un rilevante potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta e il trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.

4.   Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi e alle distorsioni della concorrenza conformemente al TFUE.

5.   Gli Stati membri individuano separatamente e comunicano le quantità di componenti contenenti quantità rilevanti di materie prime critiche rimosse dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le quantità di materie prime critiche recuperate da tali apparecchiature.

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano il formato e i dettagli di tali comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo successivo all’adozione di tali atti di esecuzione. Gli Stati membri trasmettono tali dati quando comunicano alla Commissione i dati relativi alle quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche riciclati, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE.

6.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45, gli Stati membri forniscono informazioni sull’adozione dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sui progressi compiuti nell’attuazione effettiva delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

7.   Entro il 24 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).

Nel redigere tale elenco la Commissione tiene conto:

a) della quantità totale di materie prime critiche recuperabili da tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti;

b) della misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono disciplinati dal diritto dell’Unione;

c) delle lacune normative;

d) delle sfide particolari che incidono sulla raccolta e sul trattamento dei prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti;

e) dei sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti a essi applicabili.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 27

Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione

1.   Gli operatori tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 5 della direttiva 2006/21/CE forniscono all’autorità competente quale definita all’articolo 3, punto 27), di tale direttiva, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

Gli operatori sono esonerati dall’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo se possono dimostrare con un elevato grado di certezza alle autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 27), della direttiva 2006/21/CE che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche tecnicamente recuperabili.

2.   Lo studio di cui al paragrafo 1 comprende almeno una stima delle quantità e delle concentrazioni di materie prime critiche contenute nei rifiuti di estrazione e nel volume estratto e una valutazione della relativa recuperabilità tecnica ed economica. Gli operatori specificano i metodi utilizzati per stimare tali quantità e concentrazioni.

3.   Entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano lo studio di cui al paragrafo 1 del presente articolo all’autorità competente quale definita all’articolo 3, punto 27), della direttiva 2006/21/CE. Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all’autorità competente quale definita all’articolo 3, punto 27), della direttiva 2006/21/CE al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 7 di tale direttiva.

4.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse situate sul loro territorio, comprese le strutture di deposito dei rifiuti estrattivi abbandonate, a eccezione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse in cui le caratteristiche particolari delle discariche o le condizioni geologiche rendono improbabile la presenza di quantità di materie prime critiche potenzialmente recuperabili dal punto di vista tecnico. Tale banca dati contiene informazioni riguardanti:

a) l’ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti, o se del caso il volume stimato, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;

b) l’operatore o l’ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e, se del caso, il relativo successore legale;

c) le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo 7;

d) qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.

5.   Entro il 24 novembre 2027 gli Stati membri adottano e attuano misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, identificate nella banca dati di cui all’articolo 4 come contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.

6.   La banca dati di cui al paragrafo 4 è istituita entro il 24 novembre 2026 e tutte le informazioni sono inserite in tale banca dati entro il 24 maggio 2027. È messa a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico e aggiornata almeno ogni tre anni al fine di includere ulteriori informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse o recentemente individuate.

7.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri svolgono almeno le attività seguenti:

a) per tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, entro il 24 novembre 2026 gli Stati membri provvedono al riesame completo dei fascicoli di autorizzazione disponibili, ovvero di altra documentazione disponibile qualora i fascicoli di autorizzazione non esistano;

b) per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione in cui le informazioni potrebbero indicare la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, entro il 24 maggio 2026 gli Stati membri effettuano inoltre un campionamento geochimico rappresentativo;

c) per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione in cui dalle attività descritte alle lettere a) e b) del presente paragrafo è emersa la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, entro il 24 marzo 2027 gli Stati membri effettuano inoltre un campionamento più dettagliato con la conseguente caratterizzazione chimica e mineralogica, che comprenda l’acquisizione dati con carotaggio (core logging) o tecniche equivalenti, laddove ciò sia ecologicamente corretto conformemente alle prescrizioni ambientali applicabili a livello dell’Unione e, se del caso, alle prescrizioni della direttiva 2006/21/CE.

8.   Le attività di cui al paragrafo 7 sono svolte entro i limiti degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di risorse minerarie, rifiuti, diritti di proprietà, proprietà di terreni, impatti ambientali e di salute, nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente. Qualora tali fattori impediscano le attività, le autorità dello Stato membro chiedono la cooperazione dell’operatore o del proprietario della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. I risultati delle attività di cui al paragrafo 7 sono resi accessibili nell’ambito della banca dati di cui al paragrafo 4. Laddove possibile, gli Stati membri inseriscono nella banca dati una classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

Articolo 28

Riciclabilità dei magneti permanenti

1.   A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:

a) se tali prodotti contengono uno o più magneti permanenti;

b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei tipi seguenti:

i) neodimio-ferro-boro;

ii) samario-cobalto;

iii) alluminio-nichel-cobalto;

iv) ferrite.

2.   Entro il 24 novembre 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato per l’etichettatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

3.   A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 che contengono uno o più magneti permanenti dei tipi di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce la presenza di un vettore di dati sul prodotto o al suo interno.

4.   Il vettore di dati di cui al paragrafo 3 è collegato a un identificativo unico del prodotto che fornisce accesso alle informazioni seguenti:

a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

b) le informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;

c) le informazioni che consentono l’accesso a tutti i magneti permanenti incorporati nel prodotto, e la relativa rimozione sicura, e che illustrino almeno l’integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo, fatta salva la fornitura di informazioni agli impianti di trattamento a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

5.   Per i prodotti in cui i magneti permanenti incorporati sono contenuti esclusivamente all’interno di uno o più motori elettrici incorporati nel prodotto, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), possono essere sostituite da informazioni sulla posizione di tali motori elettrici e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), possono essere sostituite da informazioni sulle modalità di accesso ai motori elettrici e sulla relativa rimozione, che illustrino almeno l’integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere ai motori elettrici e rimuoverli.

6.   Per i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali è necessario un passaporto del prodotto a norma di un altro atto giuridico dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 4 sono incluse in tale passaporto del prodotto.

7.   La persona fisica o giuridica che immette un prodotto di cui al paragrafo 3 sul mercato assicura che le informazioni di cui al paragrafo 4 siano complete, aggiornate e accurate e restino disponibili per un periodo almeno pari alla normale durata di vita del prodotto più dieci anni, anche in seguito a insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione della persona fisica o giuridica responsabile. Tale persona può autorizzare un’altra persona fisica o giuridica ad agire per suo conto.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 si riferiscono al modello di prodotto o, qualora le informazioni tra unità dello stesso modello differiscano, a un particolare lotto o a una specifica unità. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono accessibili ai riparatori, ai riciclatori, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali.

8.   Qualora le prescrizioni in materia di informazione relative al riciclo dei magneti permanenti siano stabilite nella normativa di armonizzazione dell’Unione per ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1, tali prescrizioni si applicano al prodotto interessato al posto del presente articolo.

9.   I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni stabilite nel presente articolo.

10.   Entro il 24 maggio 2029, il presente articolo si applica ai dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L.

11.   Il presente articolo non si applica:

a) ai veicoli per uso speciale quali definiti all’articolo 3, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858;

b) alle parti di un veicolo, diverse da quelle del veicolo base, che sono state omologate con omologazione in più fasi nelle categorie N1, N2, N3, M2 o M3;

c) ai veicoli prodotti in piccole serie, quali definiti all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/858.

12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento fornendo un elenco di codici della nomenclatura combinata a norma dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87[9]Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). e di descrizioni di prodotto corrispondenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo con l’obiettivo di agevolare il lavoro delle autorità doganali in relazione a tali prodotti e alle prescrizioni di cui al presente articolo e all’articolo 29.

Articolo 29

Contenuto riciclato di magneti permanenti

1.   Entro il 24 maggio 2027 oppure due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 2, se questa data è successiva, ogni persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, che hanno uno o più magneti permanenti incorporati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), e per i quali il peso totale di tutti i magneti permanenti supera i 0,2 kg, pubblica su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto.

2.   Entro il 24 maggio 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti incorporati nei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82)., con gli adeguamenti necessari a seconda dei prodotti interessati. Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) l’adeguatezza del modulo al tipo di prodotto e la proporzionalità all’interesse pubblico perseguito;

b) la natura dei rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;

c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

3.   Dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma del paragrafo 2, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2031, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente incorporato nei prodotti di cui al paragrafo 1.

Gli atti delegati di cui al primo comma possono applicare quote minime diverse per prodotti diversi e possono escludere taluni prodotti. Essi prevedono periodi transitori adeguati alla difficoltà di adattare i prodotti oggetto della misura per garantire la conformità.

La quota minima di cui al primo comma si basa su una valutazione preliminare degli impatti, tenendo conto:

a) della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo;

b) delle informazioni dati collazionate a norma del paragrafo 1 e della distribuzione relativa della quota di contenuto riciclato nei magneti permanenti incorporati nei prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato;

c) dei progressi tecnici e scientifici, compresi i cambiamenti significativi nelle tecnologie relative ai magneti permanenti che incidono sul tipo di materiali recuperati;

d) del contributo effettivo e potenziale di una quota minima agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione;

e) dei possibili impatti sul funzionamento di prodotti contenenti magneti permanenti;

f) della necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull’accessibilità economica dei magneti permanenti e dei prodotti che li contengono.

4.   Qualora le prescrizioni relative al contenuto riciclato dei magneti permanenti siano stabilite nella normativa di armonizzazione dell’Unione per ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1, tali prescrizioni si applicano ai prodotti interessati al posto del presente articolo.

5.   A decorrere dalla data di applicazione della prescrizione indicata al paragrafo 1, quando vendono i prodotti di cui al paragrafo 1, anche in caso di vendita a distanza, o li espongono durante un’attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato detti prodotti provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1. I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni stabilite al presente articolo.

6.   Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 5 si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 2.

7.   Il presente articolo non si applica:

a) ai veicoli per uso speciale quali definiti all’articolo 3, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858;

b) alle parti di un veicolo, diverse da quelle del veicolo base, che sono state omologate con omologazione in più fasi nelle categorie N1, N2, N3, M2 o M3;

c) ai veicoli prodotti in piccole serie quali definiti all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/858.

SEZIONE 2

Certificazione e impronta ambientale

Articolo 30

Sistemi riconosciuti

1.   I governi, le associazioni di categoria e i raggruppamenti di organizzazioni interessate che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche («titolari dei sistemi») possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione.

Le richieste di cui al primo comma del presente paragrafo contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al rispetto dei criteri di cui all’allegato IV.

Entro il 24 maggio 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichi un modello unico che i titolari dei sistemi sono tenuti a utilizzare per fornire le informazioni minime che devono essere contenute nelle domande di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

L’entità della documentazione necessaria per completare il modello unico di cui al terzo comma è ragionevole.

2.   Qualora, sulla base degli elementi di prova forniti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, stabilisca che un sistema di certificazione soddisfa i criteri di cui all’allegato IV, o un sottoinsieme degli stessi, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento a detto sistema, precisandone la copertura riconosciuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

3.   La copertura riconosciuta per ciascun sistema deve essere precisata in base alle dimensioni seguenti:

a) le fasi della catena del valore delle materie prime cui si applica il sistema;

b) le fasi del ciclo di vita di un progetto, anche prima, durante e dopo la chiusura, cui si applica il sistema; e

c) le dimensioni della sostenibilità e le categorie di rischio ambientale di cui all’allegato IV, punto 2), contemplate dal sistema.

Le prescrizioni di cui all’allegato IV, punto 1), lettere da a) a d), costituiscono un presupposto inderogabile all’eventuale riconoscimento del sistema.

4.   La Commissione verifica, con cadenza almeno triennale a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, che il sistema riconosciuto continui a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV o un sottoinsieme riconosciuto di tali criteri.

5.   I titolari di sistemi riconosciuti informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica o aggiornamento relativi al rispetto dei criteri di cui all’allegato IV, o del sottoinsieme riconosciuto di tali criteri. apportati ai sistemi riconosciuti. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate.

6.   Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un sistema riconosciuto non hanno rispettato le prescrizioni di tale sistema, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del sistema riconosciuto, se tali casi siano indicativi di lacune del sistema che incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate.

7.   Se individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato, non superiore ai 12 mesi, per adottare misure correttive.

8.   Qualora il titolare del sistema non adotti o rifiuti di adottare le misure correttive necessarie e la Commissione abbia stabilito che le carenze di cui al paragrafo 6 del presente articolo implicano che il sistema non soddisfa più i criteri di cui all’allegato IV o il sottoinsieme riconosciuto di tali criteri, la Commissione revoca il riconoscimento del sistema mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

9.   La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei sistemi riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso. Tale sito web consente inoltre il collazionamento di contributi di tutti i portatori di interessi in merito all’attuazione dei sistemi riconosciuti. Tale riscontro è trasmesso ai rispettivi titolari del sistema per essere preso in considerazione.

Articolo 31

Dichiarazione dell’impronta ambientale

1.   Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e della valutazione della necessità e proporzionalità ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento allo scopo di stabilire norme per il calcolo e la verifica dell’impronta ambientale delle diverse materie prime critiche, conformemente all’allegato V e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano come minimo le tre categorie di impatto ambientale più pertinenti che rappresentano la quota maggiore dell’impronta ambientale complessiva. Una delle categorie ambientali sono le emissioni di gas a effetto serra. La dichiarazione dell’impronta è limitata a tali categorie di impatto ambientale.

2.   Entro il 24 novembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche devono essere privilegiate per valutare se l’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato.

Per le materie prime critiche che ha individuato come prioritarie, la Commissione presenta le conclusioni della valutazione di necessità e proporzionalità ai fini del paragrafo 3 entro 12 mesi dalla presentazione della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   La Commissione adotta norme di calcolo e di verifica per una specifica materia prima critica se ha concluso, dopo aver preso in considerazione le varie categorie di impatto ambientale pertinenti, che la materia prima critica in questione ha un’impronta ambientale significativa e che l’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di tale materia prima critica per quanto riguarda le categorie di impatto ambientale di cui al paragrafo 1, al momento della sua immissione sul mercato, è pertanto necessario e proporzionato per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione agevolando l’approvvigionamento di materie prime critiche con minore impronta ambientale.

4.   Nel valutare se l’obbligo di cui al paragrafo 6 del presente articolo sia necessario, la Commissione tiene conto:

a) dell’eventuale conseguimento e dell’efficacia del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione mediante altri atti giuridici dell’Unione applicabili alla materia prima critica in questione e delle relative modalità;

b) dell’esistenza e dell’adozione di norme e orientamenti internazionali pertinenti, o della prospettiva di concordare tali norme a livello internazionale, nonché di pratiche sostenibili sul mercato, compresi i sistemi volontari riconosciuti a norma dell’articolo 30, paragrafo 2;

c) dell’efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall’Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione;

d) dei relativi costi economici e degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

5.   La Commissione effettua una valutazione preliminare degli impatti al fine di decidere se adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1. Tale valutazione:

a) è basata, tra l’altro, su una consultazione:

i) di tutti i portatori di interessi pertinenti, quali l’industria, compresa l’industria a valle, le PMI e, se del caso, il settore dell’artigianato, le parti sociali, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni che promuovono la salute umana e la tutela ambientale, le organizzazioni dei consumatori e il mondo accademico;

ii) dei paesi terzi o PTOM i cui scambi commerciali con l’Unione possono essere influenzati in modo significativo da tale obbligo;

iii) del comitato;

iv) delle agenzie dell’Unione con competenze in materia di protezione ambientale, se del caso;

b) garantisce che tali misure non siano preparate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l’effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non limitino gli scambi più di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione, tenendo conto della capacità dei fornitori di paesi terzi di rispettare una dichiarazione secondo la quale i flussi commerciali aggregati e i costi delle materie prime critiche non sono colpiti in modo sproporzionato;

c) valuta se obblighi analoghi ai sensi del diritto dell’Unione abbiano prodotto gli effetti auspicati e abbiano contribuito in misura sostanziale al conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Unione;

d) esamina l’eventualità che la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione senza incidere in modo sproporzionato sulla capacità dell’industria dell’Unione di reperire la materia prima critica in questione.

6.   Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato materie prime critiche, anche trasformate e riciclate, per le quali la Commissione ha adottato norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 rende disponibile una dichiarazione dell’impronta ambientale.

La prescrizione di cui al primo comma si applica a ogni singolo tipo di materia prima critica immessa sul mercato e non si applica alle materie prime critiche incluse nei prodotti intermedi o finali.

7.   La dichiarazione dell’impronta ambientale di cui al paragrafo 6 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

b) le informazioni sul tipo di materia prima critica per cui si applica la dichiarazione;

c) le informazioni sul paese e sulla regione in cui la materia prima critica è stata estratta, trasformata, raffinata e riciclata, a seconda dei casi;

d) l’impronta ambientale della materia prima critica, calcolata conformemente alle norme di calcolo e di verifica applicabili adottate a norma del paragrafo 1;

e) la classe di prestazione relativa all’impronta ambientale cui corrisponde la materia prima critica, stabilita in conformità all’atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 8;

f) un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione dell’impronta ambientale.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo classi di prestazione relative all’impronta ambientale entro un lasso di tempo ragionevole per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all’allegato V.

9.   Nel definire le regole di calcolo dell’impronta ambientale dei prodotti intermedi e finali contenenti materie prime critiche, la Commissione impone, ove possibile, l’uso delle norme di calcolo dell’impronta ambientale di cui al presente articolo.

10.   La dichiarazione dell’impronta ambientale è pubblicata su un sito web a libero accesso ed è facilmente comprensibile.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della dichiarazione dell’impronta ambientale di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

11.   Quando vendono materie prime critiche, anche in caso di vendita a distanza, o le espongono durante un’attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alla dichiarazione dell’impronta ambientale prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni incluse nella dichiarazione dell’impronta ambientale.

SEZIONE 3

Libera circolazione, conformità e vigilanza del mercato

Articolo 32

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche conformi al presente regolamento per motivi connessi alle informazioni relative al riciclaggio o al contenuto riciclato dei magneti permanenti o per motivi legati alle informazioni sull’impronta ambientale delle materie prime critiche oggetto del presente regolamento.

2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non vietano l’esposizione di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti o materie prime critiche non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi.

Articolo 33

Conformità e vigilanza del mercato

1.   Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui all’articolo 28 o 29, le persone fisiche o giuridiche responsabili garantiscono che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità applicabile e che sia stata redatta la documentazione tecnica richiesta. Se la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, la persona fisica o giuridica responsabile garantisce che sia stata redatta una dichiarazione di conformità UE e che sia stata apposta la marcatura CE.

2.   La procedura di valutazione della conformità per i prodotti soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo 28 del presente regolamento è la procedura stabilita nell’allegato IV della direttiva 2009/125/CE, a meno che tali prodotti non siano soggetti anche alle prescrizioni di cui all’articolo 29 del presente regolamento, nel qual caso la procedura di valutazione della conformità è la procedura stabilita nelle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Il presente articolo non si applica ai prodotti oggetto di omologazione a norma del regolamento (UE) 2018/858 o (UE) n. 168/2013.

Articolo 34

Attuazione e allineamento alla normativa di armonizzazione dell’Unione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per integrare gli articoli 28, 29, 31 e 33 allo scopo di:

a) stabilire i requisiti per la progettazione tecnica e il funzionamento del vettore di dati e dell’identificativo unico del prodotto di cui all’articolo 28, paragrafi 3 e 4;

b) fare riferimento alle norme tecniche da utilizzare in relazione al vettore di dati e all’identificativo unico del prodotto di cui all’articolo 28, paragrafi 3 e 4;

c) stabilire norme per l’inclusione dell’identificativo unico del prodotto di cui all’articolo 28, paragrafo 4, nei registri pertinenti per la vigilanza del mercato e i controlli doganali;

d) stabilire i requisiti relativi ai controlli doganali inerenti al vettore di dati e all’identificativo unico del prodotto di cui all’articolo 28, paragrafi 3 e 4;

e) stabilire procedure per trattare i prodotti che presentano un rischio a livello nazionale o una non conformità formale, nonché le relative procedure di salvaguardia nel caso in cui siano sollevate obiezioni contro le misure di vigilanza del mercato adottate;

f) stabilire i requisiti relativi alla dichiarazione di conformità dell’UE e ai principi, alle norme e alle condizioni generali per l’apposizione della marcatura CE.

Tali atti delegati fanno riferimento ad altra normativa di armonizzazione dell’Unione o garantisce l’allineamento con le medesime, in particolare la direttiva 2009/125/CE, e tiene conto della necessità di limitare gli oneri amministrativi garantendo nel contempo l’effettiva attuazione degli articoli 28, 29 e 31 del presente regolamento.

CAPITOLO 6

GOVERNANCE

Articolo 35

Comitato europeo per le materie prime critiche

1.   È istituito il comitato europeo per le materie prime critiche («comitato»).

2.   Il comitato fornisce consulenza alla Commissione ed espleta i compiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 36

Composizione e funzionamento del comitato

1.   Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione («presidente»).

2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al comitato. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del comitato. Ogni rappresentante nominato inseno al comitato ha un supplente. Hanno diritto di voto soltanto gli Stati membri. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei suoi rappresentanti.

Il presidente invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del comitato, comprese le riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 8.

3.   Se del caso, il presidente può invitare rappresentanti delle imprese, in particolare delle PMI, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati, delle autorità locali o regionali, di paesi terzi, di PTOM, nonché dell’Agenzia europea per la difesa, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Servizio europeo per l’azione esterna a partecipare alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 8 in qualità di osservatori o a presentare contributi scritti. Gli osservatori non partecipano alla formulazione delle consulenze del comitato e dei suoi sottogruppi.

4.   Nella sua prima riunione, il comitato adotta il proprio regolamento interno, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice dei suoi membri.

5.   Il comitato si riunisce a intervalli regolari per consentire l’efficace svolgimento dei suoi compiti stabiliti nel presente regolamento. Se necessario, il comitato si riunisce sulla base di una richiesta motivata da parte della Commissione o di uno Stato membro per motivare un interesse particolare in relazione a un progetto strategico sul suo territorio che giustifica una riunione supplementare.

Il comitato si riunisce almeno:

a) ogni tre mesi, per la valutazione delle domande relative a progetti strategici a norma del capo 3, sezione 2;

b) ogni sei mesi, per mettere a punto il monitoraggio a norma del capo 4;

c) una volta all’anno, per discutere i progressi compiuti nell’attuazione degli obblighi degli Stati membri connessi all’esplorazione di cui al capo 3, sezione 5, anche alla luce degli aggiornamenti degli elenchi delle materie prime strategiche o critiche.

6.   La Commissione coordina i lavori del comitato attraverso un segretariato esecutivo che fornisce supporto tecnico e logistico.

7.   Il comitato svolge i compiti seguenti:

a) discute periodicamente dell’attuazione dell’articolo 9 e condivide le migliori prassi al fine di accelerare la procedura di autorizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche, nonché per migliorare la partecipazione e la consultazione da parte del pubblico a tali progetti;

b) se del caso, propone alla Commissione orientamenti per l’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, che devono essere presi in considerazione dai punti di contatto unici;

c) discute periodicamente dell’attuazione dei progetti strategici e, ove necessario, delle misure che potrebbero essere adottate dal promotore del progetto o dallo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico per facilitare ulteriormente l’attuazione di tali progetti strategici a norma dell’articolo 15;

d) consiglia la Commissione in merito alla valutazione della configurazione del sistema d’acquisto in comune a norma dell’articolo 25;

e) agevola lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri su come migliorare i programmi nazionali a norma dell’articolo 26.

8.   Il comitato può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

Il comitato istituisce almeno i sottogruppi permanenti seguenti:

a) un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici in conformità dell’articolo 16 al quale devono essere invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, delle agenzie per il credito all’esportazione, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del gruppo Banca europea per gli investimenti, di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati;

b) un sottogruppo per discutere e scambiare opinioni sulle misure volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condividere migliori prassi riguardo alla partecipazione del pubblico e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche, ai quali i rappresentanti delle organizzazioni della società civile devono essere regolarmente invitati in qualità di osservatori;

c) un sottogruppo che riunisce istituti o servizi geologici nazionali o, se del caso, regionali, o, in mancanza di tale istituto o servizio, l’autorità nazionale competente responsabile dell’esplorazione generale, al fine di contribuire al coordinamento dei programmi nazionali di esplorazione stabiliti a norma dell’articolo 19;

d) un sottogruppo per discutere e scambiare opinioni sulle misure intese a promuovere la circolarità, l’efficienza delle risorse e la sostituzione delle materie prime critiche;

e) un sottogruppo che riunisce le agenzie nazionali di approvvigionamento e di informazione che si occupano di materie prime critiche o, in mancanza di tali agenzie, l’autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire ai compiti di monitoraggio e alle prove di stress ai sensi dell’articolo 20;

f) un sottogruppo che riunisce l’agenzia nazionale per le emergenze e le autorità nazionali responsabili delle scorte strategiche o, in mancanza di tali autorità e agenzia, l’autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire al coordinamento delle scorte strategiche di cui all’articolo 23.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato garantisce, ove opportuno, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell’Unione.

9.   Il comitato adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate e commercialmente sensibili in conformità dell’articolo 46.

10.   Il comitato si adopera per prendere decisioni mediante consenso.

Articolo 37

Cooperazione internazionale e partenariati strategici

1.   Il comitato discute periodicamente delle tematiche seguenti:

a) la misura in cui i partenariati strategici conclusi dall’Unione contribuiscono:

i) al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, inclusi i parametri di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

ii) al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l’Unione e i paesi partner, inclusi i programmi di sviluppo delle capacità e il trasferimento di tecnologie per promuovere la circolarità e il riciclaggio responsabile delle materie prime critiche nei paesi produttori;

iii) allo sviluppo economico e sociale dei paesi partner, anche promuovendo pratiche di economia sostenibile e circolare, condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dei diritti umani lungo le loro catene del valore delle materie prime;

b) la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall’Unione nel contesto dei partenariati strategici;

c) i paesi terzi che potrebbero essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei criteri seguenti:

i) il potenziale contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dello stesso, tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche;

ii) il fatto che la cooperazione tra l’Unione e un paese terzo possa migliorare la capacità dello stesso di garantire il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi attraverso il quadro normativo e l’attuazione dello stesso, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, in particolare in tema di lavoro forzato e lavoro minorile, e un impegno significativo con le comunità locali compresi i popoli indigeni, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e responsabili e la prevenzione delle incidenze negative sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e lo Stato di diritto;

iii) l’esistenza di accordi di cooperazione tra l’Unione e un paese terzo e, per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la possibilità di realizzare progetti di investimento del Global Gateway, anche per facilitare gli investimenti nei progetti strategici;

iv) per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, se e in che modo un partenariato potrebbe contribuire alla creazione di valore aggiunto a livello locale, ivi comprese le attività a valle, e sarebbe reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese partner;

d) la consulenza alla Commissione su come garantire che i partenariati strategici di cui al presente paragrafo siano coerenti con le politiche dell’Unione nei confronti dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo.

2.   Le discussioni del comitato a norma del paragrafo 1 non pregiudicano le prerogative del Consiglio ai sensi dei trattati.

3.   Gli Stati membri:

a) informano la Commissione in merito alla loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati, allorché tale cooperazione include la catena del valore delle materie prime critiche;

b) possono sostenere la Commissione nell’attuazione delle misure di cooperazione definite nei partenariati strategici lungo la catena del valore delle materie prime.
4.   Una volta all’anno la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il contenuto e l’esito delle discussioni del comitato a norma del presente paragrafo 1.

CAPITOLO 7

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 38

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 12, all’artico 29, paragrafi 2 e 3, all’articolo 31, paragrafi 1 e 8, e all’articolo 34, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 24 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5 paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 12, all’artico 29, paragrafi 2 e 3, all’articolo 31, paragrafi 1 e 8, e all’articolo 34, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 12, dell’artico 29, paragrafi 2 o 3, dell’articolo 31, paragrafi 1 o 8, o dell’articolo 34, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPITOLO 8

MODIFICHE

Articolo 40

Modifica del regolamento (UE) n. 1 68/2013

Nella sezione C1 della tabella dell’allegato II del regolamento (UE) n. 168/2013 è aggiunta la voce seguente:

«15 bis

18

prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti

regolamento (UE) 2024/1251 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]«Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).».

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Articolo 41

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

Nella sezione G, «prestazioni ambientali ed emissioni», della tabella della parte I dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunta la voce seguente:

«G 15

prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti

regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]«Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).».

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Articolo 42

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1)

all’allegato I è aggiunta la riga seguente:

«AJ.

Progetti relativi alle materie prime critiche

1.

i punti di contatto unici istituiti o designati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]«Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).»;

2.

informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni

3.

informazioni sui servizi di finanziamento e investimento

4.

informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello dell’Unione o degli Stati membri

5.

informazioni sui servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d’impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro

2)

all’allegato II è aggiunta la riga seguente:

«Progetti relativi alle materie prime critiche

Procedura relativa a tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di progetti relativi alle materie prime critiche, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1252.

Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1252.»;

3)

all’allegato III è aggiunto il punto seguente:

«9)

Punto di contatto unico interessato a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1252.»

 

Articolo 43

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

1) all’articolo 4 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011 (*4), (UE) 2016/425 (*5), (UE) 2016/426 (*6) e (UE) 2024/1252 (*7), e dalle direttive 2000/14/CE (*8), 2006/42/CE (*9), 2009/48/CE (*10), 2009/125/CE (*11), 2011/65/UE (*12), 2013/29/UE (*13), 2013/53/UE (*14), 2014/29/UE (*15), 2014/30/UE (*16), 2014/31/UE (*17), 2014/32/UE (*18), 2014/34/UE (*19), 2014/35/UE (*20), 2014/53/UE (*21) e 2014/68/UE (*22) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(*4)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5)."

(*5)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51)."

(*6)  Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99)."

(*7)  Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj)."

(*8)  Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1)."

(*9)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24)."

(*10)  Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1)."

(*11)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10)."

(*12)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88)."

(*13)  Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27)."

(*14)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).;"

(*15)  Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45)."

(*16)  Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79)."

(*17)  Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107)."

(*18)  Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149)."

(*19)  Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309)."

(*20)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri elative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357)."

(*21)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62)."

(*22)  Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).»;"

 

2) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:

«71. regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj) nella misura in cui riguarda le prescrizioni di cui all’articolo 28, 29 o 31 di tale regolamento.».
CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Monitorare i progressi

1.   Entro il 24 novembre 2026, la Commissione presenta una relazione contenente proiezioni indicative del consumo annuo di ciascuna materia prima critica nel 2030, 2040 e 2050, comprese proiezioni basse, elevate e di riferimento, nonché parametri di riferimento indicativi per l’estrazione e la trasformazione di ciascuna materia prima strategica, al fine di soddisfare i parametri di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per il 2030.

2.   Entro il 24 maggio 2027, e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione, tenendo conto delle consulenze del comitato, monitora i progressi compiuti verso il raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché la moderazione del previsto aumento del consumo dell’Unione delle materie prime critiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e pubblica una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall’Unione verso il raggiungimento di tali parametri di riferimento e di tale moderazione.

3.   La relazione di cui al paragrafo 2 comprende:

a) informazioni quantitative sulla portata dei progressi compiuti dall’Unione verso il raggiungimento dei parametri di riferimento e della moderazione di cui all’articolo 5;

b) un elenco dei partenariati strategici conclusi tra l’Unione e i paesi terzi sulle materie prime; e

c) una valutazione del contributo dei partenariati strategici al raggiungimento del parametro di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini del presente articolo, gli operatori economici non sono tenuti a presentare informazioni in aggiunta a quelle fornite a norma dell’articolo 21.

4.   Per garantire un’attuazione coerente del presente regolamento, la Commissione controlla la coerenza delle azioni intraprese per attuarlo con le altre disposizioni di diritto dell’Unione. Inoltre, la Commissione pubblica, entro il 24 maggio 2025, una relazione sulla coerenza tra il presente regolamento e le altre disposizioni di diritto dell’Unione.

5.   Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione concluda che è probabile che l’Unione non raggiunga gli obiettivi di cui all’articolo 5, essa valuta la fattibilità e la proporzionalità di proporre misure atte a garantire il conseguimento di tali obiettivi.

6.   La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee o prodotti della normazione europea al fine di sostenere gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 45

Relazioni degli Stati membri

1.   Entro il 24 maggio 2026 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 26, paragrafo 6.

Gli operatori economici non sono tenuti a presentare informazioni in aggiunta a quelle fornite nel contesto delle disposizioni di cui al primo comma.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano un modello per le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

3.   Le informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinate dall’articolo 46.

Articolo 46

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Le informazioni acquisite nel corso dell’attuazione del presente regolamento sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate ottenuti e trattati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell’Unione e al pertinente diritto nazionale.

3.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell’originatore conformemente al pertinente diritto dell’Unione o nazionale.

4.   Se ritiene che la divulgazione di informazioni aggregate a norma dell’articolo 22 possa compromettere i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, uno Stato membro può, mediante un avviso motivato, opporsi alla divulgazione di tali informazioni da parte della Commissione.

5.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività conformemente al pertinente diritto dell’Unione o nazionale. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni del comitato a norma dell’articolo 36.

6.   La Commissione predispone mezzi standardizzati e sicuri per il collazionamento, il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite a norma del presente regolamento.

7.   Gli obblighi di condivisione delle informazioni a norma del presente regolamento non si applicano ai dati che riguardano gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza o di difesa.

Articolo 47

Sanzioni

Entro il 24 novembre 2026 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 48

Valutazione

1.   Entro il 24 maggio 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 valuta quanto meno:

a) l’opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica, nonché la necessità di rafforzare ulteriormente le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche dopo il 2030;

b) l’opportunità di stabilire parametri di riferimento per il 2040 e il 2050 a livello aggregato e per materia prima strategica;

c) la coerenza tra il diritto ambientale dell’Unione e il presente regolamento, in particolare in relazione allo status prioritario dei progetti strategici;

d) la disponibilità di informazioni sui volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche per i pertinenti flussi di rifiuti;

e) l’impatto del sistema di acquisto in comune istituito a norma dell’articolo 25 sulla concorrenza nel mercato interno;

f) l’opportunità di stabilire ulteriori misure per aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rottami metallici, compresi i rottami ferrosi.

3.   La Commissione presenta, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, se del caso, proposte legislative pertinenti.

Articolo 49

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 40 e 41 si applicano a decorrere dal 24 maggio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
2. Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
3. Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag.1)
4. Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
5. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
6. Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
7. Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
8. Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
9. Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
10. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
11, 12. «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).».
13. «Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).»;

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