Materie prime per la produzione di biogas: cambia l'elenco delle double counting, ovvero delle materie il cui contributo per il conseguimento delle quote di rinnovabili nel settore dei trasporti è considerato il doppio del loro contenuto energetico.
È l'effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024 che ha sostituito l'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024
Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting. (24A04345)
(Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024, n. 196)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
ed in particolare l'allegato IX che riporta l'elenco delle materie
prime double counting;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili» ed in particolare l'allegato VIII che recepisce
nell'ordinamento italiano i contenuti del citato allegato IX della
direttiva (UE) 2018/2001;
Visto l'art. 50, recante «Disposizioni finali e clausola di
invarianza finanziaria» del predetto decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, che, al comma 1, dispone che «l'allegato VIII, che
costituisce parte integrante del presente decreto, e' modificato per
il recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva
(UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione ecologica e
che i restanti allegati sono aggiornati con le modalita' ordinarie di
cui all'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con
compiti in materia di energia, comprese le "agro-energie"»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri» e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero
della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del
PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la
promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo
quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018»;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione
degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la
produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in
coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del
PNRR»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 16 marzo 2023, n. 107, successivamente modificato con
decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20
ottobre 2023, n. 343, che, in attuazione dell'art. 39, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 6-bis del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13
gennaio 2023, n. 6, ha aggiornato le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione
dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel
settore dei trasporti»;
Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14
marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta
di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas,
prevedendo che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva entro il 14 settembre 2025 e che gli
stessi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni;
Considerato che la direttiva delegata (UE) 2024/1405 modifica
l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, introducendo, nella
parte A, le materie prime riportate alle lettere r), s), t), u) e v)
e nella parte B le materie prime riportate alle lettere c), d), e) e
f);
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, in recepimento delle direttiva delegata (UE) 2024/1405 della
Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l'allegato IX della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di
biocarburanti e biogas, l'allegato VIII del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e' sostituito dall'allegato al presente
decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
Allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Materie prime double counting
Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il
trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il
conseguimento delle quote di cui all'art. 39, commi 1 e 2, e'
considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del
comma 7, lettera a).
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non
differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli
obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla
raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali
non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso
materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e
dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed
escluse le materie prime elencate nella parte B del presente
allegato;
e) Paglia;
f) Concime animale e fanghi di depurazione;
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di
frutti di palma vuoti;
h) Pece di tallolio;
i) Glicerina grezza;
j) Bagasse;
k) Vinacce e fecce di vino;
l) Gusci;
m) Pule;
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;
o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui
dell'attivita' e dell'industria forestale, vale a dire corteccia,
rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome,
segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre,
lignina e tallolio;
p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;
q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e
per impiallacciatura;
r) Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;
s) Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla
produzione di pasta di legno;
t) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture
di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve
periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere
e' limitata a un raccolto, purche' il loro uso non generi una domanda
di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia
organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti
per il settore dell'aviazione;
u) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad
eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la
produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;
v) Cianobatteri.».
Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il
trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento
delle quote di cui all'art. 39, comma 1, e' limitato ai sensi del
comma 3 lettera b) e puo' essere considerato il doppio del loro
contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).
a) Olio da cucina usato;
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita'
del regolamento (CE) n. 1069/2009;
c) Colture danneggiate che non sono idonee all'uso nella catena
alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state
intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente
definizione;
d) Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di
depurazione;
e) Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse
le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla
parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di
biocarburanti per il settore dell'aviazione;
f) Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture
di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del
presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un
breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e
foraggere e' limitata a un raccolto, purche' il loro uso non generi
una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di
materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di
biocarburanti per il settore dell'aviazione.