Materie prime per la produzione di biogas: cambia l’elenco delle double counting

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024 ha sostituito l'allegato VIII del decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 199

Materie prime per la produzione di biogas: cambia l'elenco delle double counting, ovvero delle materie il cui contributo per il conseguimento delle quote di rinnovabili nel settore dei trasporti è considerato il doppio del loro contenuto energetico.

È l'effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024 che ha sostituito l'allegato VIII del decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 199.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2024 

Sostituzione dell'allegato VIII del decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting. (24A04345)

 

(Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2024, n. 196)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

ed in particolare l'allegato IX che riporta  l'elenco  delle  materie

prime double counting;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del  Consiglio  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da   fonti

rinnovabili»  ed  in  particolare  l'allegato  VIII   che   recepisce

nell'ordinamento italiano i contenuti del citato  allegato  IX  della

direttiva (UE) 2018/2001;

Visto  l'art.  50,  recante  «Disposizioni  finali  e  clausola  di

invarianza finanziaria» del predetto decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 199, che, al comma 1,  dispone  che  «l'allegato  VIII,  che

costituisce parte integrante del presente decreto, e' modificato  per

il recepimento degli aggiornamenti all'allegato  IX  della  direttiva

(UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione ecologica e

che i restanti allegati sono aggiornati con le modalita' ordinarie di

cui all'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234»;

Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri che istituisce il Ministero della transizione ecologica con

compiti in materia di energia, comprese le "agro-energie"»;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

ministeri» e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il  «Ministero

della transizione ecologica»  in  «Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022 recante «Attuazione del

PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del  biometano  secondo  criteri  per  la

promozione dell'economia circolare - produzione di biometano  secondo

quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2022 recante «Attuazione

degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1,  lettera  b),  del  decreto

legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  al  fine  di  sostenere  la

produzione di biometano immesso  nella  rete  del  gas  naturale,  in

coerenza con la Missione  2,  Componente  2,  Investimento  1.4,  del

PNRR»;

Visto il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica del 16 marzo 2023, n. 107, successivamente modificato  con

decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  20

ottobre 2023, n. 343, che, in attuazione dell'art. 39, comma  4,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199  e  dell'art.  6-bis  del

decreto-legge 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito  con  legge  13

gennaio 2023, n. 6, ha aggiornato  le  condizioni,  i  criteri  e  le

modalita' di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da  fonti

rinnovabili nel settore dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 2  marzo  2018,  recante  «Promozione

dell'uso del biometano  e  degli  altri  biocarburanti  avanzati  nel

settore dei trasporti»;

Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14

marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (UE)  2018/2001

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta

di materie  prime  per  la  produzione  di  biocarburanti  e  biogas,

prevedendo che gli Stati membri mettono  in  vigore  le  disposizioni

legislative,   regolamentari   e   amministrative   necessarie    per

conformarsi alla direttiva entro il  14  settembre  2025  e  che  gli

stessi comunicano immediatamente alla Commissione il  testo  di  tali

disposizioni;

Considerato che  la  direttiva  delegata  (UE)  2024/1405  modifica

l'allegato IX della direttiva  (UE)  2018/2001,  introducendo,  nella

parte A, le materie prime riportate alle lettere r), s), t), u) e  v)

e nella parte B le materie prime riportate alle lettere c), d), e)  e

f);

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 8  novembre  2021,

n. 199, in recepimento delle direttiva delegata (UE) 2024/1405  della

Commissione del 14  marzo  2024  che  modifica  l'allegato  IX  della

direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per

quanto riguarda l'aggiunta di materie  prime  per  la  produzione  di

biocarburanti e biogas, l'allegato VIII  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021,  n.  199,  e'  sostituito  dall'allegato  al  presente

decreto.

 

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 3

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Allegato

    Allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

                    Materie prime double counting

 

Parte A. Materie  prime  per  la  produzione  di  biogas  per  il

trasporto  e  biocarburanti  avanzati,  il  cui  contributo  per   il

conseguimento delle quote di  cui  all'art.  39,  commi  1  e  2,  e'

considerato il doppio del loro  contenuto  energetico  ai  sensi  del

comma 7, lettera a).

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;

b) Frazione di biomassa  corrispondente  ai  rifiuti  urbani  non

differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli

obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152;

c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma 1,  lettera

d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  proveniente  dalla

raccolta domestica e soggetto  alla  raccolta  differenziata  di  cui

all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti  industriali

non idonei all'uso nella catena alimentare umana o  animale,  incluso

materiale proveniente dal commercio al  dettaglio  e  all'ingrosso  e

dall'industria agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  ed

escluse  le  materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente

allegato;

e) Paglia;

f) Concime animale e fanghi di depurazione;

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma  e  fasci  di

frutti di palma vuoti;

h) Pece di tallolio;

i) Glicerina grezza;

j) Bagasse;

k) Vinacce e fecce di vino;

l) Gusci;

m) Pule;

n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;

o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui

dell'attivita' e dell'industria forestale,  vale  a  dire  corteccia,

rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie,  aghi,  chiome,

segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi  di  fibre,

lignina e tallolio;

p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;

q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per  sega  e

per impiallacciatura;

r) Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;

s) Metanolo grezzo ricavato  da  pasta  kraft  proveniente  dalla

produzione di pasta di legno;

t) Colture intermedie, come le colture intercalari e  le  colture

di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di  un  breve

periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari  e  foraggere

e' limitata a un raccolto, purche' il loro uso non generi una domanda

di terreni supplementari e sia  mantenuto  il  contenuto  di  materia

organica del suolo, se utilizzate per la produzione di  biocarburanti

per il settore dell'aviazione;

u)  Colture  coltivate  su  terreni  pesantemente  degradati,  ad

eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per  la

produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

v) Cianobatteri.».

Parte B. Materie  prime  per  la  produzione  di  biogas  per  il

trasporto e biocarburanti, il cui  contributo  per  il  conseguimento

delle quote di cui all'art. 39, comma 1, e'  limitato  ai  sensi  del

comma 3 lettera b) e puo'  essere  considerato  il  doppio  del  loro

contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).

a) Olio da cucina usato;

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in  conformita'

del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c) Colture danneggiate che non sono idonee all'uso  nella  catena

alimentare umana o  animale,  escluse  le  sostanze  che  sono  state

intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la  presente

definizione;

d) Acque  reflue  comunali  e  derivati  diversi  dai  fanghi  di

depurazione;

e) Colture coltivate su terreni pesantemente  degradati,  escluse

le colture alimentari e foraggere e le  materie  prime  di  cui  alla

parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di

biocarburanti per il settore dell'aviazione;

f) Colture intermedie, come le colture intercalari e  le  colture

di copertura, ma escluse le materie prime di cui  alla  parte  A  del

presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa  di  un

breve periodo vegetativo,  la  produzione  di  colture  alimentari  e

foraggere e' limitata a un raccolto, purche' il loro uso  non  generi

una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto  di

materia organica del suolo, se non utilizzate per  la  produzione  di

biocarburanti per il settore dell'aviazione.

 

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