Medico competente e riunione periodica: la risposta della commissione interpelli

Con l'interpello del 19 luglio 2022, n. 1 la commissione ministeriale, ricostituita con il D.M. Lavoro 8 febbraio 2022 n. 20, ha ripreso la propria attività, rispondendo a un interessante quesito posto dalla Cimo, associazione sindacale dei medici. In particolare, l’associazione ha presentato un’istanza in cui ha chiesto di sapere se, qualora il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione (Spp), abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 dello stesso decreto deve essere invitato solo il medico competente o tutti i medici competenti. In effetti, più in generale, è da molto che si discute sul ruolo e le attribuzioni specifiche del medico competente e proprio questo nuovo quesito, al di là della posizione che, come vedremo, ha assunto la commissione ministeriale, offre lo spunto per alcune riflessioni su questo profilo e sulla facoltà, concessa al datore di lavoro, di nominare sia pure a particolari condizioni più medici competenti. PER LEGGERE L'ARTICOLO ACCEDI O ABBONATI

Medico competente e riunione periodica.

A distanza di oltre due anni, riprende la pubblicazione, da parte della commissione del ministero del Lavoro, degli interpelli in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Com’è noto, l’istituto è disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, e in questo ambito riveste un’importante valenza.

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Infatti, le risposte ai quesiti non solo consentono di avere lumi sull’interpretazione delle norme antinfortunistiche, di cui molte presentano non pochi lati oscuri che mettono quotidianamente a dura prova imprese e professionisti ma, secondo quanto prevede il comma 3 dell’ art. 12, le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Per altro la mini riforma operata dal D.L. n.146/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215/2021, nel modificare l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, ha attribuito una competenza primaria, quindi, per tutti i settori produttivi pubblici e privati, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con il risultato che attualmente sotto questo profilo gli interpelli assumono un’importanza ancora maggiore.

Il quesito

Ecco, quindi, che con l’interpello del 19 luglio 2022, n. 1 la commissione ministeriale, ricostituita con il D.M. Lavoro 8 febbraio 2022 n. 20, ha ripreso la propria attività, rispondendo a un interessante quesito posto dalla Cimo, associazione sindacale dei medici.

In particolare, l’associazione ha presentato un’istanza in cui ha chiesto di sapere se, qualora il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione (Spp), abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 dello stesso decreto deve essere invitato solo il medico competente o tutti i medici competenti.

In effetti, più in generale, è da molto che si discute sul ruolo e le attribuzioni specifiche del medico competente e proprio questo nuovo quesito, al di là della posizione che, come vedremo, ha assunto la commissione ministeriale, offre lo spunto per alcune riflessioni su questo profilo e sulla facoltà, concessa al datore di lavoro, di nominare sia pure a particolari condizioni più medici competenti.

La posizione

Infatti, la commissione del ministero del Lavoro nel rispondere al quesito nell’interpello n.1 /2022 ha richiamato molto opportunamente diversi profili che caratterizzano la disciplina in materia, ricordando in particolare che l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, definisce puntualmente gli obblighi del professionista, tra cui quello di partecipare alla riunione periodica di cui al già citato art. 35, sottolineando anche che l’art. 39, comma 4, dello stesso decreto pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Inoltre, al tempo stesso la commissione ha anche ricordato che l’art. 39 al comma 6 dispone che nei casi di aziende articolate su più unità produttive, di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008) ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra questi ultimi un medico con funzioni di coordinamento.

Ecco, quindi, che alla luce di questa disciplina la commissione ha precisato preliminarmente due elementi. Primo: sussistono in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità. Secondo: da queste norme non si evince «(…) la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva».

Di conseguenza, ritiene che «(…) in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati».

La commissione, quindi, in modo quasi lapidario si è limitata a precisare solo ciò, senza aggiungere altro in ordine, ad esempio, all’assenza per cause di forza maggiore del medico competente che è stato nominato e al caso in cui sono tenute distinte riunioni periodiche di prevenzione essendo, ad esempio, l’azienda plurilocalizzata con più datori di lavoro ai fini della sicurezza.

Il caso delle aziende articolate

Come accennato, il riferimento alla fattispecie della nomina di più medici competenti e al ruolo del medico competente spinge anche a compiere alcune riflessioni che consentono di comprendere ancora meglio l’indirizzo interpretativo espresso dalla commissione.

La prima è che, non va dimenticato, l’obbligo della nomina del medico competente è previsto dall’art.18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008; com’è noto, questa norma stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, devono appunto nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto; inoltre, questo adempimento è altresì delegabile dal datore di lavoro sulla base di quanto prevedono gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 81/2008.

Di conseguenza, appare evidente che, anche per effetto di quanto stabilisce l’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, l’invito a partecipare alla riunione periodica non può che essere rivolto al medico competente cui è stato conferito l’incarico di effettuare il controllo sanitario dei lavoratori, e non al medico competente in quanto tale.

Esiste, pertanto, un preciso legame tra nomina e dovere del datore di lavoro di convocare il professionista a partecipare alla riunione. Ora, nel caso in cui sia stato nominato un solo medico competente non si pone alcun problema mentre, invece, come si è visto le cose cambiano molto quando sono stati nominati più medici competenti.

Nella prassi professionale, infatti, non di rado si rilevano idee confuse sia su quando e come questa scelta può essere compiuta legittimamente sia sulla gestione dei rapporti tra i diversi professionisti ai fini dell’assolvimento dei vari adempimenti che, almeno per quanto riguarda la partecipazione alla riunione periodica, come si è visto la commissione ha messo sotto i riflettori.

In merito al primo profilo è necessario sottolineare che le ipotesi in cui possono essere conferire nomine plurime sono solo quelle previste nel già richiamato comma 6 dell’art.39 del D.Lgs. n. 81/2008.

Come già rilevato la prima è quella dell’azienda articolata su più unità produttive. Nella prassi non di rado però proprio il concetto di “unità produttiva”, richiamato in diversi punti del D.Lgs. n. 81/2008, non viene compreso nella sua effettiva portata.

Infatti, non è unità produttiva una qualsiasi unità operativa o qualunque stabilimento o sede dell’azienda, ma solo lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale» (art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008).

Di conseguenza, mentre l’azienda rappresenta, secondo la derivazione della classica nozione civilistica dell’art. 2555 cod. civ., il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, l’unità produttiva, invece, può rappresentare o meno un segmento dell’azienda, ma ai fini prevenzionali è tale solo se lo stabilimento o, comunque, la struttura produttiva – si pensi, ad esempio, a una business unit – è dotata di una propria autonomia non solo di tipo finanziario ma anche tecnico funzionale.

E in merito all’autonomia la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che l’unità produttiva è tale quanto è dotata di una rilevante autonomia “(…) che deve essere espressamente prevista negli atti della impresa o società», precisando anche, in un modo non del tutto limpido e condivisibile, che l’organismo, pure restando un’emanazione della stessa impresa, deve avere una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive [1].

Di conseguenza, proprio alla luce di questi indirizzi, appare chiaro che, al fine di poter nominare più medici competenti, è importante che in questa ipotesi sussistano effettivamente più unità produttive secondo la definizione del testo unico.

Gruppi societari e valutazione dei rischi

Come accennato, poi, oltre a questa ipotesi, l’art. 39, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità di nominare più medici competenti anche nel caso di “gruppi d’imprese”; tuttavia, il D.Lgs. n.8 1/2008, non fornisce una definizione legale di “gruppo d’imprese” ma, secondo la dottrina aziendalistica, si tratta di un insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e organizzativo.

Si osservi che, per altro, nemmeno in ambito civilistico il legislatore ha fornito una definizione organica di “gruppo d’imprese” o di “gruppo aziendale”, ma solitamente lo stesso è fatto coincidere con un insieme di unità tra loro autonome dal punto di vista giuridico, assoggettate a un unico soggetto economico. E sotto questo profilo appare anche importante l’art. 2359 del codice civile che definisce i concetti di società controllate e di società collegate.

Inoltre, l’ultimo caso in cui sono ammesse nomine plurime di medici competenti è quello in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità. Appare evidente che, di conseguenza, in questa ipotesi il datore di lavoro o il dirigente per poter percorrere legittimamente questa strada dovranno necessariamente “giustificare” la scelta nel Dvr, che principalmente appare motivata quando, ad esempio, l’impresa adotta una strategia di diversificazione che la porta a operare in settori e contesti espositivi ai rischi per la salute e la sicurezza caratterizzati da diverse e significative peculiarità che richiedono un controllo sanitario a più mani.

Quando è coordinatore

Delineato, quindi, il quadro normativo è necessario precisare che, anche alla luce dell’orientamento espresso dalla commissione ministeriale nell’interpello n. 1/2022, solo nelle citate ipotesi tassative previste dall’art.39, comma 6 del D.Lgs. n.8 1/2008, appare possibile nominare più medici competenti e in questo caso, come evidenziato anche dal Tar Abruzzo, sez. I, 21 giugno 2010 n. 705, è obbligatoria la nomina del medico competente a cui fa riferimento nell’istanza d’interpello la Cimo.

Questa interpretazione, per altro pienamente condivisibile, è stata seguita anche dalla Regione Piemonte [2] che ha anche precisato che il medico competente ha il compito di promuovere e di concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si adeguano, poi, gli altri medici competenti che sono stati nominati (come, ad esempio, la definizione dei protocolli sanitari in relazione ai diversi profili di rischio, le modalità per fornire il contributo necessario alla redazione del Dvr, i criteri per garantire la formazione e l’informazione eccetera).

Il medico competente, quindi, sia pure nel silenzio del D.Lgs. n. 81/2008, che non prevede nulla di specifico circa i suoi compiti, indubbiamente però ha quello di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i diversi medici competenti.

Tuttavia, allo stesso non possono essere riconosciuti poteri sovraordinati rispetto agli altri medici che sono stati nominati, in quanto ciascuno di essi agirà in autonomia nell’assolvimento dei diversi obblighi previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n.81/2008, sia pure attenendosi anche alle linee di condotta concordate per esigenze di omogeneità che, comunque, dovranno essere conformi alla normativa.

Ed è in questa ottica, quindi, che deve essere letta più precisamente la risposta fornita dalla commissione nell’interpello n. 1/2022, che ritiene correttamente che alla riunione periodica debbano partecipare “tutti” i medici competenti che sono stati nominati - forse, però, sarebbe stato meglio anche puntualizzare che l’invito a partecipare a tale riunione è in base all’ambito operativo previsto dall’incarico conferito - non sussistendo, come detto, un potere sostitutivo del medico competente rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva.

In conclusione, di conseguenza è importante che siano correttamente formalizzati gli incarichi conferiti a ogni medico competente, specificando gli ambiti produttivi in cui ciascuno deve operare, nonché l’incarico e i compiti assegnati al medico coordinatore che, però, non potrà partecipare, ad esempio, da solo alla riunione periodica di prevenzione prevista dall’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, sostituendo gli altri medici competenti.

(Medico competente e riunione periodica)

[1] vedere Cass. pen. sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 45068

[2] Cfr. Regione Piemonte-Direzione Sanità, Parere in merito alle funzioni del medico competente coordinatore, 22 luglio 2010, Prot. n. 22719.

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