Merci pericolose: novità per il trasporto interno

Il D.M. 4 marzo 2021, che entra in vigore il 1° maggio 2021, riguarda essenzialmente le procedure di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose

Merci pericolose: novità per il trasporto interno con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021, n. 71 del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 marzo 2021.

Il provvedimento, che modifica il decreto 29 dicembre 2010, riguarda, tra gli altri:

  • la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475;
  • gli esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 marzo 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 4 marzo 2021 

Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme  attuative
dell'articolo 11 del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,
concernente l'attuazione  della  direttiva  2008/68/CE,  relativa  al
trasporto interno di merci pericolose. (21A01609)

(Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021, n. 71)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35,  concernente

l'attuazione  della  direttiva  2008/68/CE,  relativa  al   trasporto

interno di merci pericolose;

Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale  si  dispone

che con  provvedimento  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti sono dettate  le  disposizioni  applicative  relative  agli

esami dei consulenti  per  il  trasporto  di  merci  pericolose,  con

particolare riferimento a quelli relativi ai  consulenti  di  imprese

specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci  pericolose,

ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;

Visto altresi' l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con

provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'

individuato il numero e la composizione delle commissioni  di  esame,

nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi  componenti

e la durata della nomina stessa;

Visto  il  proprio  decreto  29  dicembre  2010  «Norme   attuative

dell'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,

concernente l'attuazione  della  direttiva  2008/68/CE,  relativa  al

trasporto interno di merci pericolose»;

Considerata la necessita'  di  disciplinare  in  modo  organico  le

modalita' di esame nell'ipotesi che si chieda l'integrazione  della/e

specializzazione/i e/o l'estensione della/e modalita' di trasporto di

un certificato di formazione in corso di validita';

Ritenuto inoltre di razionalizzare  il  numero  di  commissioni  di

esame sul territorio;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                Modifiche al decreto 29 dicembre 2010

 

1. Il decreto 29 dicembre 2010 recante «Norme  attuative  dell'art.

11 del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  concernente

l'attuazione  della  direttiva  2008/68/CE,  relativa  al   trasporto

interno di merci pericolose» e' cosi' modificato:

a) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 2:

2. Non e' possibile richiedere la  specializzazione  relativa  alle

merci individuate con i numeri UN 1202, 1203  e  1223,  3475,  ed  il

carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a  coloro

che sono titolari o  richiedono  la  specializzazione  relativa  alle

merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.»;

b) il comma 1  dell'art.  4  e'  cosi'  modificato  «I  direttori

generali territoriali in  relazione  alle  esigenze  della  Direzione

generale di competenza istituiscono una o piu' commissioni  di  esame

per il conseguimento del certificato di formazione  professionale  di

consulente  per  la  sicurezza  del  trasporto  di  merci  pericolose

limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone  la/e

sede/i.»;

c) dopo il comma  1  dell'art.  4  e'  inserito  il  comma  1-bis

recante: «La Direzione  generale  territoriale  del  centro  provvede

all'istituzione di una commissione di esame per il conseguimento  del

certificato  di  formazione  professionale  di  consulente   per   la

sicurezza del trasporto di merci pericolose  presso  l'Ufficio  della

motorizzazione civile di Roma, le cui competenze si  estendono  anche

al trasporto di merci pericolose per vie navigabili.»;

d) il comma 5 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:

«La   commissione   di   esame   operante   presso    l'Ufficio

motorizzazione civile di Roma e' composta inoltre da  un  funzionario

esperto per il trasporto  di  merci  pericolose  per  vie  navigabili

designato dal direttore generale per  la  vigilanza  sulle  autorita'

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per

vie d'acqua interne.»;

e) al comma 6 dell'art. 4 le parole «di qualifica  non  inferiore

alla sesta»  sono  sostituite  con  le  parole  «appartenenti  almeno

all'Area  II  fascia  economica  F4»  e  la  frase  «Le  funzioni  di

segretario della commissione istituita presso la  Direzione  generale

per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione  3

della Direzione  generale  per  la  motorizzazione  incaricato  della

istruzione delle richieste di esame.» e' soppressa;

f) il comma 7 dell'art. 4 e' abrogato;

g) al comma 9 dell'art. 4 le parole «per  darne  pubblicita'  sul

sito del dipartimento» sono abrogate;

h) il comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituito:

«La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione,

coordina  le  attivita'  delle  commissioni  di  esame   e   mantiene

aggiornata la raccolta delle domande di  esame  ai  sensi  del  punto

1.8.3.14  dell'ADR/RID/ADN  anche  con  il  contributo   di   esperti

esterni.»;

i) al comma  8  dell'art.  6,  dopo  le  parole  «certificato  di

formazione,» sono aggiunte le  seguenti  parole  «salvo  che  per  la

modalita' di trasporto per vie navigabili interne,»;

j)  dopo  la  prima  frase  del  punto  «1.  Domanda  di   esame»

dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010, e' inserita la  seguente

frase:

«La richiesta di  esame  deve  essere  firmata  digitalmente  o

accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validita',

ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia  della

ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante versamento

sul conto corrente postale 4028. Le attestazioni dei  diritti  dovuti

in originale, devono essere prodotti preliminarmente all'inizio della

seduta di esame, in assenza il  candidato  non  potra'  sostenere  la

prova.»;

k)  le  parole  «direzione  generale  per   la   motorizzazione -

divisione 3.» riportate alla fine del punto  «1.  Domanda  di  esame»

dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010  sono  cosi'  sostituite:

«commissione di esame operante presso l'Ufficio motorizzazione civile

di Roma»;

l) all'allegato I del citato decreto 29 dicembre  2010  il  punto

«4. Esame di candidati gia' titolari di un certificato di  formazione

in corso di validita'» e' cosi' modificato:

«Se  il  certificato  gia'  posseduto  e'  relativo  alla  sola

specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve

svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalita' previste per

il primo rilascio.

Se il candidato richiede l'integrazione della  specializzazione

prodotti  petroliferi  deve  svolgere  esclusivamente  i  questionari

relativi a tale specializzazione.

Nel  caso  venga  richiesta  l'integrazione  di  una   o   piu'

specializzazioni (diversa da quella per i prodotti  petroliferi)  per

una modalita' di trasporto gia' posseduta  verranno  somministrati  i

questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio  del

caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla

commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalita'

di trasporto posseduta.

Nel  caso  venga  richiesta  l'integrazione  di  una   o   piu'

specializzazioni  e  la  contemporanea  estensione  per  una  o  piu'

modalita' di trasporto non posseduta verranno assegnati i questionari

relativi  alla  modalita'  di  trasporto  ed  alle   specializzazioni

richieste e lo studio del caso da svolgere  con  riferimento  ad  una

specializzazione scelta dalla commissione fra  quelle  relative  alla

modalita'  di  trasporto  posseduta  o  per  la   quale   si   chiede

l'estensione.

Nel caso venga richiesta la sola  estensione  per  una  o  piu'

modalita' di  trasporto  non  posseduta  verranno  assegnati  i  soli

questionari relativi alla modalita' di trasporto richiesta  senza  la

necessita' di svolgere lo studio del caso.

Non  e'  possibile  il  rinnovo  del  certificato  posseduto  e

contemporaneamente estendere la sua validita' ad altre modalita'  e/o

specializzazioni.

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati  sono  i

medesimi di quelli previsti per il primo rilascio.

Ai  candidati  risultati  idonei  viene  rilasciato  un   nuovo

certificato  comprensivo   delle   ulteriori   specializzazioni   e/o

modalita' di trasporto conseguite; la  data  di  scadenza  del  nuovo

certificato  e'   la   medesima   del   certificato   precedentemente

posseduto»;

m) al fac-simile dopo il campo relativo alla e-mail  e'  aggiunto

un campo relativo alla Pec.

Alla fine del fac-simile sono riportate le seguenti frasi:

«I  candidati  che  intendono  conseguire   il   certificato   di

formazione anche per la modalita' del trasporto per le vie navigabili

interne debbono presentare  la  domanda  alla  commissione  di  esame

operante presso U.M.C. di Roma.»;

n) dove ricorre la denominazione «dipartimento per  i  trasporti,

la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»  e'  sostituita

con «dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  e  gli  affari

generali ed il personale».

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2021.

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