Mercurio violazioni e sanzioni: le novità

D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189

Mercurio violazioni e sanzioni: ecco le novità contenute nel D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189 dal titolo: "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, sul mercurio.

Mercurio violazioni e sanzioni: al centro del tema

Il "cuore" del D.Lgs. 2 novembre 2021, n. 189 è contenuto nell'art. 3: in materia di mercurio violazioni e sanzioni, nei due commi si stabilisce il perimetro sanzionatorio del provvedimento.

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Mercurio violazioni e sanzioni: il comma 1

"Chiunque - si legge nel comma 1 - effettua un'operazione di esportazione o importazione
di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento è punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Mercurio violazioni e sanzioni: il comma 2

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del
regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Qui di seguito il testo integrale del decreto in materia di mercurio violazioni e sanzioni.

Decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 189 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2017, sul mercurio. (21G00184)

(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021)
Vigente al: 15-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento
(CE) n. 1102/2008 e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di
esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele
del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.
1223/2009 sui prodotti cosmetici e, in particolare, l'articolo 10,
comma 1;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;
Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 25 marzo 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della
transizione ecologica, della salute, e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul
mercurio, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento.

Art. 3

Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II
del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla
fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di
mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

1. Chiunque effettua un'operazione di esportazione o importazione
di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di
mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di
quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento e' punito con
l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00
euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di
prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del
regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del
regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
50.000 euro a 150.000 euro.

Art. 4

Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo
III del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo
stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele
di mercurio

1. Chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei
processi di fabbricazione di cui all'allegato III, parti I e II, del
regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7,
paragrafi 1 e 2, del regolamento e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei
composti del mercurio, nonche' delle miscele di mercurio di cui
all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto
dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
3. Gli operatori economici che violano le disposizioni di cui
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
4. Chiunque svolge attivita' di estrazione e trasformazione
dell'oro in violazione di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo
1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di
quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro.
6. Gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono
otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali
otturazioni in violazione di quanto disposto dall'articolo 10,
paragrafo 4, del regolamento sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la
chiusura temporanea dell'attivita' fino all'installazione di idonei
separatori di amalgama.
7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta
dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le
otturazioni di amalgama nonche' i denti, o loro parti, contaminati
con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da
un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che
rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama
nell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 6
del regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

Art. 5

Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del
Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei
rifiuti di mercurio

1. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di
cui all'articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi
di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di
cui all'articolo 11 del regolamento, lettere a), b) e c), che non
trasmettono le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento
nel termine previsto sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in
violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e
3, del regolamento e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro.
4. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio
temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, se del caso,
la solidificazione dei rifiuti di mercurio, ovvero lo stoccaggio
permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla
trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, che non
ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a
20.000 euro.
5. Gli operatori economici che forniscono le informazioni di cui
all'articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilita' di cui
all'articolo 14 del regolamento in modo incompleto o inesatto sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a
15.000 euro.

Art. 6

Attivita' di vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni

1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento delle violazioni e
irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate
dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della
salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016,
n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dell'articolo 16.

Art. 7

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Mercurio violazioni e sanzioni

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