Messa in sicurezza di asili nido: rese note le modalità di richiesta dei finanziamenti

D.M. 22 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021

Messa in sicurezza di asili nido.

Con il D.M. 22 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021) il ministero dell'Interno ha approvato l'avviso su termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta per il quinquennio 2021-2025 in merito alla messa in sicurezza degli asiAsilili nido.

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Messa in sicurezza di asili nido: cosa riguardano le richieste

Le richieste riguardano finanziamenti per progetti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni
destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Messa in sicurezza di asili nido: i finanziamenti

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza di asili nidi, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia (ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni) la somma stanziata, nel quinquennio 2021-2025, la somma complessiva è pari euro 700 milioni di euro.

Qui di seguito il testo integrale del decreto su messa in sicurezza di asili nido e i relativi finanziamenti pubblici.

Ministero dell'Interno
Decreto 22 marzo 2021  

Approvazione dell'avviso concernente termini, modello di domanda e
modalita' operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. (21A02037)

(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021)

IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale
del Ministero dell'istruzione

Visto l'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che per il finanziamento degli interventi relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni
destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido
e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
Visto il successivo comma 60 della citata legge 27 dicembre 2019,
n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59
e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza
e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita' per le
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi
finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano
all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in
modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo.
Visto altresi', il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019,
il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione e che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalita' e
le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e sono
disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di
monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse
assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche'
le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non
utilizzate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia e con il Ministro dell'istruzione del 30 dicembre 2020 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 - emanato
in attuazione del citato comma 61 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, che definisce, in sede di prima applicazione e in via
sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalita', le procedure
ed i criteri sopra richiamati;
Considerato che l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 prevede:
che, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale
della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione -
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale, da adottare entro dieci
giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, vengono approvati l'avviso con cui sono
indicati i termini e il modello di presentazione della domanda
informatizzato, nonche' le modalita' operative di trasmissione della
richiesta;
che la domanda deve indicare gli elementi informativi relativi al
comune e all'opera per cui si chiede il contributo, nonche' tutte le
informazioni utili per l'attribuzione dei previsti punteggi;
Ritenuto di dover procedere a dare attuazione al richiamato art. 4
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dell'avviso concernente termini, modello di domanda e
modalita' operative per la presentazione della richiesta per il
quinquennio 2021-2025.

E' approvato l'allegato avviso, che costituisce parte integrante
del presente decreto, con cui sono indicati i termini e il modello di
presentazione della domanda informatizzato, nonche' le modalita'
operative di trasmissione della richiesta, per progetti relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni
destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma
61 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quinquennio
2021-2025.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

(...)

Allegato

Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo
per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e a scuole
dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia

Art. 1.

Finalità dell'avviso pubblico

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia
e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi
dell'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2020, e' stanziata, nel quinquennio 2021-2025, la somma
complessiva di euro 700 milioni cosi' ripartita:
1) euro 280 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa
in sicurezza e riqualificazione di asili nido, di cui euro 168
milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle
aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture
localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi
di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti, di cui all'allegato 1 al presente avviso;
2) euro 175 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa
in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia, di cui euro
105 milioni a favore di progetti destinati a strutture localizzate
nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture
localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi
di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e
sociali ivi esistenti, di cui all'allegato 1 al presente avviso;
3) euro 105 milioni per la costruzione, ristrutturazione, messa
in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi
alla famiglia, di cui euro 63 milioni a favore di progetti destinati
a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di
progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane
presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di
rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, di cui
all'allegato 1 al presente avviso;
4) euro 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del
riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi
finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano
all'educazione delle bambine e dei bambini e che soddisfino i bisogni
delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo
strutturale e organizzativo.
Le risorse di cui alla presente linea di finanziamento sono
iscritte contabilmente nel bilancio del Ministero dell'interno per
gli esercizi finanziari dal 2021 al 2025.

 

Art. 2.

Enti ammessi alla selezione

1. Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per
il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa
in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di
edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole
dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per
la famiglia.
2. Ciascun ente locale puo' fare richiesta di contributo per un
massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso.
3. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato
non puo' superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00.
4. Il progetto candidato puo' essere riferito esclusivamente ad
un solo edificio pubblico per le finalita' di cui all'art. 1.
5. Gli enti locali possono partecipare al presente avviso anche
congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in
questo caso e' necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli
enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli
enti locali. La candidatura dovra' essere inoltrata, con le modalita'
di cui all'art. 4, esclusivamente dall'ente locale capofila.

Art. 3.

Tipologia degli interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammesse candidature per i seguenti interventi:
1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e
centri polifunzionali per la famiglia;
2) interventi di riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare:
a) centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia:
riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati
ai servizi ivi descritti:
1) spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui
sperimentare, creare, insegnare con la giusta gradualita';
2) creazione di laboratori didattici per la fascia di eta'
considerata;
3) presenza di progetti didattici innovativi per far vivere
esperienze e dare opportunita' di crescita, di sviluppo, di
apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini
in un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture;
4) presenza di spazi all'aperto per garantire opportunita'
di socialita' e di gioco per i bambini e al fine di acquisire una
progressiva autonomia.
b) centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle
strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi
descritti:
1) uno spazio dedicato all'accoglienza con sportello
informativo/colloqui, ove sia possibile per i genitori accedere al
centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di
attesa. Lo spazio dovra' essere dotato di guardaroba per i bimbi e
gli adulti. Tale spazio permettera' l'accesso alle principali
informazioni sulle opportunita' offerte dal territorio circa
l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli,
garantendo una adeguata privacy alle persone che vi accedono;
2) uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per
l'infanzia nel quale e' previsto: un angolo morbido; uno per
costruzioni e gioco a terra; uno spazio per il gioco simbolico (per
esempio cucina, falegnameria, mercato, travestimento, puzzle); uno
spazio artistico dotato di pannelli a parete opportunamente disposti,
utili per esporre materiale di documentazione del centro, delle
attivita' che vengono svolte e dei disegni dei bambini; uno spazio
per lettura e racconto. Le attivita' di questi spazi sono finalizzate
affinche' il bambino possa vivere esperienze di socializzazione sia
con gli adulti che con i pari, garantendo, da un lato, il sostegno
alla relazione educativa e al ruolo genitoriale e, dall'altro, il
supporto delle famiglie alle prese con la gravosita' dei tempi di
cura;
3) uno spazio per attivita' laboratoriali ed extra
scolastiche finalizzate alla promozione e alla maturazione di
competenze emotive e sociali nel bambino, alla condivisione e
all'integrazione sociale, al sostegno negli apprendimenti scolastici
e sociali, allo sviluppo di percorsi di creativita' personali e di
comunita'. I laboratori rappresenteranno occasioni di incontro,
socializzazione, creativita' e scambio, per e con bambine/i e
famiglie organizzati in base alle diverse eta' del gruppo dei
bambini. In questo spazio saranno attivati anche laboratori
intergenerazionali in rete con le famiglie e i servizi presenti sul
territorio;
4) uno spazio per l'allattamento/spazio per il sonno che
deve essere attiguo alla stanza delle attivita' e deve essere
allestito con lettini bassi singoli in legno oppure, secondo la
conformazione degli spazi o rendendo la stanza polifunzionale, con la
scelta di pedane apribili, per alloggiare i materassini all'interno e
liberare la superficie per altri usi, o futon, in modo da lasciare lo
spazio disponibile nella mattinata per attivita' da aggiungere alle
altre offerte nella stanza per le attivita' di gioco;
5) uno spazio all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo
per le attivita' ludiche e laboratoriali all'aperto; tale spazio deve
essere attrezzato e delimitato e disporre di spazi esterni alla
struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono
considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti
alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini. Lo
spazio all'aperto deve essere attrezzato con arredi, giochi e
angoli-gioco adeguati alle diverse eta' e alle differenti esigenze
educative.
2. Le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano
terra e, qualora l'edificio sia realizzato su piu' piani, e'
preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano
collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai piani
interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono
essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi
igienici e spogliatoi per il personale. In tutti gli edifici si deve
garantire l'adattabilita' della struttura socio-educativa ai soggetti
con diversa abilita'. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilita'
ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni
all'edificio dove e' ubicata la sede del centro. Tutti gli spazi
devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a
prevenire e ad escludere situazioni di pericolo per i bambini,
adolescenti e genitori accompagnatori.
3. Il finanziamento degli interventi di cui al presente avviso
puo' essere utilizzato sia per la realizzazione dell'opera, sia anche
per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o
definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della
presentazione della domanda, siano comprese e inserite nel quadro
economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta
di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di
progettazione, nella domanda deve essere indicato, con separata
evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la
progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico
dell'opera. Detti importi dovranno coincidere con quanto previsto dal
quadro economico da inserire nel sistema informativo di monitoraggio
e rendicontazione del Ministero dell'istruzione.
4. Non sono ammissibili:
1) i progetti privi di codice unico di progetto (CUP) valido e
correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene
richiesto il contributo;
2) interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido privi
di codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia
scolastica, ove presente;
3) progetti non inseriti nella programmazione annuale o
triennale dell'ente locale;
4) progetti gia' interamente finanziati;
5) progetti non redatti in conformita' alle norme tecniche
vigenti o che non rispettano tutti gli standard di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;
6) progetti che non prevedano il conseguimento dell'agibilita'
con riferimento all'edificio oggetto di intervento;
7) progetti relativi a edifici gia' destinatari, per il
medesimo intervento, di finanziamenti negli ultimi cinque anni;
8) progetti presentati o contributi richiesti con modalita'
diverse da quelle indicate nel presente avviso.

Art. 4.

Modalità di partecipazione e documentazione

1. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante
o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura,
utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero
dell'istruzione, pena la non ammissione alla presente procedura,
nell'apposita pagina dedicata all'edilizia scolastica del sito
internet del Ministero dell'istruzione al seguente link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-pol
ifunzionali.shtml entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 21 maggio
2021, inserendo, a pena di esclusione, i seguenti dati:
1) CUP dell'intervento;
2) denominazione dell'ente locale;
3) edificio scolastico che si intende candidare, indicando per
gli asili nido e per le scuole di infanzia il codice edificio
risultante dall'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica, ove
presente;
4) codice catastale, CAP e indirizzo dell'edificio da
realizzare o oggetto di intervento;
5) nel caso di partecipazione in convenzione tra piu' enti
locali, indicazione dell'ente capofila, allegando la convenzione e le
delibere di approvazione del relativo schema di convenzione adottate
dagli enti locali aderenti;
6) indicazione della presentazione della candidatura per una
delle seguenti finalita':
1. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di asili nido;
2. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia;
3. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la
famiglia;
4. interventi di riconversione di spazi delle scuole
dell'infanzia attualmente inutilizzati, specificando in questo caso
se si intende realizzare centri polifunzionali per la famiglia o
servizi integrativi per l'infanzia;
7) livello di progettazione posseduto allegando il relativo
provvedimento di approvazione dell'ente;
8) tipologia di intervento;
9) in caso di asili nido o scuole dell'infanzia: popolazione
interessata dall'intervento (rispettivamente fascia 0-3 e fascia
3-6);
10) in caso di centri polifunzionali per la famiglia o per la
riconversione degli spazi della scuola di infanzia: numero potenziale
di utenti fruitori del servizio;
11) indicazione circa l'assenza o meno di strutture analoghe
nel territorio comunale;
12) importo di contributo richiesto;
13) eventuale importo di cofinanziamento;
14) eventuale indicazione delle spese di progettazione;
15) indicazione della zona sismica 1 o 2 dell'area oggetto di
intervento per scuole di infanzia e asili nido;
16) eventuale delocalizzazione da zona R4/R3 per rischio
idrogeologico per scuole di infanzia e asili nido;
17) eventuale dismissione di fitto passivo per scuole di
infanzia e asili nido;
18) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3
del presente avviso per i centri polifunzionali per la famiglia e per
la realizzazione di servizi integrativi per l'infanzia;
19) presenza di un piano di gestione del centro nel caso di
centri polifunzionali per la famiglia o per la riconversione degli
spazi della scuola di infanzia;
20) cronoprogramma dell'intervento.
2. La mancanza di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 5 e 6 comporta l'esclusione dalla presente procedura mentre
l'assenza delle dichiarazioni di cui ai punti da 7 a 18 comportera'
l'impossibilita' di attribuire il relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'ente locale intenda concorrere e fare
richiesta di contributo per due progetti, lo stesso ente dovra'
inserire sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione le
informazioni richieste al comma 1 per entrambi i progetti.
4. Il portale per l'inserimento dei dati sara' accessibile dalle
ore 10,00 del giorno 24 marzo 2021 e fino alle ore 15.00 del giorno
21 maggio 2021.
Dato il consistente numero di enti locali cui si rivolge il
presente avviso, al fine di evitare un sovraccarico della rete si
raccomanda di inserire i dati con anticipo rispetto all'ultimo giorno
utile premurandosi poi eventualmente di completare, modificare e
controllare l'esattezza dei dati in prossimita' della scadenza
fissata al fine di inoltrare la candidatura entro i termini previsti.
5. La candidatura dovra' essere inoltrata da parte del legale
rappresentante dell'ente locale o suo delegato e dopo l'inoltro il
sistema garantira' il rilascio di apposita ricevuta che sara' cura
dell'ente locale conservare quale prova di partecipazione.

Art. 5.

Valutazione delle candidature

1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in
sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia ad
esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti
criteri:
a) Asili nido:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente
di riferimento (max 15 punti):
- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilita': 4 punti;
- nessun livello: 0 punti.
2) tipologia di intervento (nuova costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:
realizzazione di un polo di infanzia ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;
demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996):
30 punti;
- nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 25 punti;
- adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 20 punti;
- miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato
Ir ante >= 0,6): 12 punti;
- adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;
interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 8 punti;
3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento, cioe'
residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura (max 20 punti):
- oltre 200: 20 punti;
- da 101 a 199: 15 punti;
- da 51 a 100: 10 punti;
- da 21 a 50: 5 punti;
- inferiore a 20: 0 punti.
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale
cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale:
10 punti;
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
- oltre 51%: 10 punti;
6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
b) Scuole dell'infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente
- di riferimento (max 15 punti):
- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilita': 4 punti;
- nessun livello: 0 punti;
2) tipologia di intervento (nuova costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:
realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;
demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996):
30 punti;
- nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 25 punti;
- adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 20 punti;
- miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti;
- efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato
Ir ante >= 0,6): 12 punti;
- adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;
- interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 8 punti;
3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioe' residente
nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20
punti):
- oltre 400: 20 punti;
- da 201 a 399: 15 punti;
- da 101 a 200: 10 punti;
- da 51 a 100: 5 punti;
- inferiore a 50: 0 punti;
4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale,
cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura: 3 punti;
5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale
10 punti;
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
- oltre 51%: 10 punti;
6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;
7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;
8) dismissione fitto passivo: 3 punti.
c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente
- di riferimento max 10 punti:
- progetto esecutivo: 10 punti;
- progetto definitivo: 5 punti;
- studio di fattibilita': 2 punti;
- nessun livello: 0 punti;
2) tipologia di intervento (nuova costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti:
demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996):
20 punti;
nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 15 punti;
adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 10 punti;
miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti;
efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato
Ir ante >= 0,6): 7 punti;
adeguamento antincendio 6 punti;
interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 3 punti;
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3
per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti):
- realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10
punti;
- almeno 4 spazi: 8 punti;
- almeno 3 spazi: 5 punti;
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio
comunale cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza
della struttura (max 15 punti):
- assenza 15 punti;
- presenza 0 punti;
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioe'
residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della
struttura (max 20 punti):
- oltre 1.000 utenti: 20 punti;
- da 600 a 999 utenti: 15 punti;
- da 400 a 599 utenti: 10 punti;
- da 150 a 399 utenti: 5 punti;
- inferiore ai 150 utenti: 3 punti;
6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):
di durata decennale: 20 punti;
di durata quinquennale: 10 punti;
di durata triennale: 5 punti;
7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5
punti):
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
- oltre 50%: 5 punti.
2. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle
scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, la valutazione dei
progetti avviene sulla base dei seguenti criteri sia per i centri
polifunzionali che per i servizi integrativi per l'infanzia:
1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di
- riferimento (max 10 punti):
- progetto esecutivo: 10 punti;
- progetto definitivo: 5 punti;
- studio di fattibilita': 2 punti;
- nessun livello: 0 punti;
2) tipologia di intervento (max 20 punti):
- adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 20 punti;
- miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti;
- efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir
ante >= 0,6): 10 punti;
- adeguamento antincendio: 10 punti;
- interventi di messa in sicurezza diversi da quelli
precedenti: 5 punti;
3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3
per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati
a servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti):
- realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10
punti;
- almeno 3 spazi: 5 punti;
4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio
comunale (max 15 punti):
- assenza: 15 punti;
- presenza: 0 punti;
5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20
punti):
- da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;
- da 700 a 999 utenti: 15 punti;
- da 400 a 699 utenti: 10 punti;
- da 150 a 399 utenti: 5 punti;
- inferiore ai 150 utenti: 3 punti;
6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla
riconversione degli spazi (max 20 punti):
- di durata decennale: 20 punti;
- di durata quinquennale: 10 punti;
- di durata triennale: 5 punti;
7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5
punti):
- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
- oltre 50%: 5 punti.
3. Il Ministero dell'istruzione redigera' graduatorie distinte
per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 e 4
del presente avviso, sulla base dei punteggi indicati e assegnati a
ciascun progetto oggetto di domanda di contributo, con l'indicazione
dell'importo assegnato. A parita' di punteggio precede il progetto la
cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.
4. Nel caso in cui le risorse assegnate agli enti beneficiari di
una delle graduatorie per gli interventi di cui all'art. 1, punti 1,
2, 3 e 4, siano superiori rispetto alle richieste pervenute, si
procede con lo scorrimento delle altre graduatorie ripartendo in
eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte e
che presentano progetti non finanziati, con precedenza ai progetti
destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e
di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane
presentati dai comuni capoluoghi di provincia.
5. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati
a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai
progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane
presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le
risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle altre
graduatorie attive.
6. L'attribuzione del contributo sulla base delle predette
graduatorie e' fatta assicurando il rispetto dell'art. 7-bis, comma
2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di
assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi
indicate.

Art. 6.

Modalita' di erogazione dei contributi

1. Gli enti locali beneficiari, gli interventi ammessi a
finanziamento e il relativo importo sono individuati con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con il Ministero per le pari opportunita' e la
famiglia e con il Ministero dell'istruzione, sulla base delle
graduatorie redatte secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente
avviso.
2. Successivamente, il Ministero dell'istruzione inviera' a ogni
ente locale beneficiario la comunicazione di avvenuto finanziamento
nonche' apposite linee guida per la gestione del finanziamento.
3. L'ente beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare i
lavori oggetto dell'intervento entro i termini di seguito indicati,
decorrenti dalla data di emanazione del sopracitato decreto:
a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di
aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 200.001 euro e
1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro
diciotto mesi;
c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo e'
superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve
avvenire entro ventuno mesi.
4. Per costo dell'intervento si intende l'importo complessivo del
quadro economico dell'opera medesima, cosi' come risultante dal
sistema di rendicontazione del Ministero dell'istruzione.
5. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il
contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le
stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende
realizzare i termini sopra indicati sono aumentati di sei mesi.
6. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'interno -
Direzione centrale della finanza locale in favore degli enti locali
beneficiari con le seguenti modalita':
a) fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a
richiesta dell'ente locale beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente
certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al
raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso
di gara;
c) il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo
e/o del certificato di regolare esecuzione e della verifica della
coerenza delle informazioni risultanti dalla BDAP e dal sistema di
rendicontazione del Ministero dell'istruzione.
7. Per le erogazioni, gli enti locali beneficiari trasmettono la
relativa documentazione al Ministero dell'istruzione utilizzando il
sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto e disponibile
sul sito internet del Ministero dell'istruzione dedicato all'edilizia
scolastica a cui si accedera' tramite credenziali SPID o credenziali
MI gia' acquisite al 28 febbraio 2021.
8. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione
inserita nel sistema di monitoraggio e rendicontazione e comunica al
Ministero dell'interno, nei quindici giorni successivi, l'esito. Il
Ministero dell'interno eroga le somme nei quindici giorni successivi.
9. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente
locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che
avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'istruzione.
10. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche,
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma
61». A tal fine, gli enti locali beneficiari in sede di richiesta dei
CIG all'ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono
sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture
elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il
sistema SIOPE+.
11. Le informazioni di natura documentale o comunque non rilevate
dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono raccolte
attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione per le specifiche
esigenze informative di rendicontazione (ad esempio documenti
relativi alle varie fasi del progetto e indicatori ante e post operam
per tipologia di intervento).
12. I progetti selezionati potranno essere eventualmente inclusi
nel Piano per la ripresa e la resilienza nazionale e, nel caso,
dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia
amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU».

Art. 7.

Altre informazioni

1. La trasmissione della candidatura non impegna ne' il Ministero
dell'istruzione, ne' il Ministero dell'interno a dare seguito
all'erogazione del contributo ne' ad alcun indennizzo di sorta.
2. Il Ministero dell'istruzione si riserva di verificare le
dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi
ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese.
3. Il Ministero dell'istruzione si riserva di revocare o
annullare la presente procedura senza che i proponenti possano
vantare alcuna pretesa.
4. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo
quanto previsto dal regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di
consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il
responsabile del trattamento dei dati e' la Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.
5. Responsabile del procedimento e' la dott.ssa Paola Iandolo.
6. I recapiti presso cui e' possibile chiedere informazioni sulla
presente procedura sono i seguenti: 06.5849.2778-3382 - email:
dgefid.segreteria@istruzione.it. Le informazioni potranno essere
richieste entro e non oltre il 10 maggio 2021.

 

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